Articolo 78 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 77Articolo 79
Versione
11 maggio 1966
Art. 78.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, della, somma di complessive lire 94 miliardi e 356.335.000 autorizzata con l'articolo 76 della presente legge.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966