Art. 5. Certificato di controllo 1. Il certificato di controllo e' rilasciato, secondo le procedure di cui all' articolo 9 della direttiva 82/130/CEE , da uno degli organismi autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate.
3. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni contenute nel certificato di controllo sono comunicate, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione delle Comunita' europee ed alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.
Nota all' art. 5 :
L' art. 9 della direttiva 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, pubblicata nella G.U. CEE n. L 59 del 2 marzo 1982, cosi', recita:
"Art. 9. - 1. Il certificato di controllo di cui all'art. 4, paragrafo 1, secondo trattino, e' rilasciato da uno degli organismi di cui all'art. 14. Esso attesta che il tipo di materiale elettrico garantisce una sicurezza almeno uguale a quella del materiale elettrico conforme alle norme armonizzate.
2. Prima che l'organismo autorizzato interessato rilasci un certificato di controllo, lo Stato membro, su iniziativa di tale organismo autorizzato, trasmette i documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico, cioe' la descrizione del materiale, il verbale delle verifiche e delle prove effettuate da detto organismo e il progetto di certificato di controllo alla commissione e agli Stati membri che ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati. Detti Stati membri dispongono di un termine di quattro mesi, a decorrere da detta comunicazione, per esprimere eventualmente allo Stato membro interessato il loro parere sfavorevole ovvero per adire il comitato di cui all'art. 6. Di ogni comunicazione va inviata copia alla commissione. Tutta la corrispondenza ha carattere riservato.
3. Qualora, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nessuno Stato membro abbia espresso parere negativo ne' adito il comitato, detto Stato membro autorizza il rilascio del certificato di controllo.
4. In caso contrario, la commissione delibera sulla domanda di certificato di controllo dopo aver ascoltato il parere del comitato.
5. Una copia del certificato di controllo e' trasmessa alla commissione e agli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dal suo rilascio; gli Stati membri ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati.
L'organismo autorizzato che ha proceduto alle verifiche e alle prove del materiale elettrico redige un verbale finale. Quest'ultimo e' tenuto a disposizione degli Stati membri.
6. L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo puo' revocarlo quando constati che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, o quando alcune condizioni imposte non siano state soddisfatte. Esso puo' inoltre revocare il certificato se il costruttore immette sul mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale il certificato e' stato rilasciato.
Esso trasmette copia dell'atto di revoca alla commissione e agli Stati membri i quali ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati.
La revoca va motivata in termini precisi ed e' pubblicata conformemente al paragrafo 8.
Sia la revoca che il rifiuto del rilascio di un certificato di controllo sono immediatamente comunicati all'interessato, indicando le procedure di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e i termini entro i quali detti ricorsi possono essere presentati.
7. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico devono essere conservati dall'organismo che li ha rilasciati e sono messi a disposizione, in caso di necessita', della commissione e degli altri Stati membri ai fini di un esame particolare in materia di sicurezza; il carattere riservato di tali documenti deve essere rispettato.
8. La commissione fa pubblicare degli estratti dei certificati di controllo nella 'Gazzetta Ufficiale' delle Comunita' europee".
2. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate.
3. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni contenute nel certificato di controllo sono comunicate, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione delle Comunita' europee ed alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.
Nota all' art. 5 :
L' art. 9 della direttiva 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, pubblicata nella G.U. CEE n. L 59 del 2 marzo 1982, cosi', recita:
"Art. 9. - 1. Il certificato di controllo di cui all'art. 4, paragrafo 1, secondo trattino, e' rilasciato da uno degli organismi di cui all'art. 14. Esso attesta che il tipo di materiale elettrico garantisce una sicurezza almeno uguale a quella del materiale elettrico conforme alle norme armonizzate.
2. Prima che l'organismo autorizzato interessato rilasci un certificato di controllo, lo Stato membro, su iniziativa di tale organismo autorizzato, trasmette i documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico, cioe' la descrizione del materiale, il verbale delle verifiche e delle prove effettuate da detto organismo e il progetto di certificato di controllo alla commissione e agli Stati membri che ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati. Detti Stati membri dispongono di un termine di quattro mesi, a decorrere da detta comunicazione, per esprimere eventualmente allo Stato membro interessato il loro parere sfavorevole ovvero per adire il comitato di cui all'art. 6. Di ogni comunicazione va inviata copia alla commissione. Tutta la corrispondenza ha carattere riservato.
3. Qualora, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nessuno Stato membro abbia espresso parere negativo ne' adito il comitato, detto Stato membro autorizza il rilascio del certificato di controllo.
4. In caso contrario, la commissione delibera sulla domanda di certificato di controllo dopo aver ascoltato il parere del comitato.
5. Una copia del certificato di controllo e' trasmessa alla commissione e agli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dal suo rilascio; gli Stati membri ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati.
L'organismo autorizzato che ha proceduto alle verifiche e alle prove del materiale elettrico redige un verbale finale. Quest'ultimo e' tenuto a disposizione degli Stati membri.
6. L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo puo' revocarlo quando constati che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, o quando alcune condizioni imposte non siano state soddisfatte. Esso puo' inoltre revocare il certificato se il costruttore immette sul mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale il certificato e' stato rilasciato.
Esso trasmette copia dell'atto di revoca alla commissione e agli Stati membri i quali ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati.
La revoca va motivata in termini precisi ed e' pubblicata conformemente al paragrafo 8.
Sia la revoca che il rifiuto del rilascio di un certificato di controllo sono immediatamente comunicati all'interessato, indicando le procedure di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e i termini entro i quali detti ricorsi possono essere presentati.
7. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico devono essere conservati dall'organismo che li ha rilasciati e sono messi a disposizione, in caso di necessita', della commissione e degli altri Stati membri ai fini di un esame particolare in materia di sicurezza; il carattere riservato di tali documenti deve essere rispettato.
8. La commissione fa pubblicare degli estratti dei certificati di controllo nella 'Gazzetta Ufficiale' delle Comunita' europee".