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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 10/11/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SIi
Magistrati:
dott. Isabella AR Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 133/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GSCHNITZER e dall'avv.
D'LL MA giusta delega in atti
- appellante -
contro
CON L'AMMINISTRATORE Controparte_1 [...]
c.f. Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CIPOLLA GIOVANNA , giusta delega in atti
1 - appellato -
Oggetto: Responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis, in via preliminare • sospendere, per le ragioni di cui sopra, l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 483/2023 dd. 20.06.2023; nel merito • in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
483/2023 dd. 20.06.2023 ed in accoglimento del presente appello, rigettare le domande ed eccezioni avversarie tutte, per infondatezza in fatto e in diritto, per i motivi di cui all'atto di appello. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso di avvocato, 15% spese generali,
anticipazioni, CPA ed IVA) di primo e di secondo grado
del procuratore di parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti in atti e disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 483 dd. 20.6.2023 del
Tribunale di Bolzano, e con condanna dell'appellante anche al pagamento delle spese del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 L'amministratore di sostegno di avv. Controparte_1 CP_2
conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano il Notaio dott.
[...]
per sentirlo condannare, previo accertamento Parte_1
della sua responsabilità professionale per inadempimento contrattuale, al risarcimento del danno quantificato in
€150.000,00.- oltre accessori.
L'attore esponeva, a sostegno delle proprie domande, che
è affetto da disturbo di personalità bipolare Controparte_1
ed è seguito dal CSM di Bolzano sin dal 1988; che in seguito alla accertata sua incapacità di intendere e di volere,
era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno;
CP_1
che lo stesso era stato nel corso degli anni vittima di diverse truffe e del reato di circonvenzione di incapace in relazione al quale pendeva procedimento penale a carico di
[...]
EN IC, ER IC SM IC e Per_1
KA Milutinovic;
che infatti il Persona_1
approfittando dello suo stato di vulnerabilità, aveva convinto a rilasciare una procura speciale in favore della CP_1
Società Funebri Piazza TE s.r.l. di Bolzano di Pt_2
cui lo stesso era titolare;
che la procura speciale a Per_1
vendere conferita al era stata rilasciata a ministero Per_1
del Notaio il quale aveva omesso di verificare la effettiva Pt_1
volontà del , libera da condizionamenti, e le ragioni CP_1
del conferimento della procura alla società riconducibile al che in forza della procura speciale l'immobile di Per_1
3 proprietà di era stato venduto al prezzo di € CP_1
230.000.- di cui, però, solo €80.000,00.- venivano corrisposti al stesso, importo che comunque veniva sottratto in CP_1
breve tempo dai solidali del approfittando dello stato Per_1
di fragilità psichica del . CP_1
Si costituiva in giudizio il Notaio dott. Pt_1 Pt_1
contestando integralmente le deduzioni e pretese avversarie,
negando in particolare che in occasione della sottoscrizione della procura speciale s vendere, si trovasse Controparte_1
in uno stato di evidente o apparente incapacità di intendere e di volere o di vulnerabilità e/o deficienza psichica;
contestava, ad ogni modo, che il Notaio non avesse indagato o verificato se la volontà di corrispondesse a quanto dallo stesso CP_1
firmato e che non vi fossero stati colloqui con lo stesso in relazione alla procura speciale a vendere. Concludeva per l'assenza di responsabilità da inadempimento della prestazione professionale rilevando l'assenza di nesso causale tra la prestazione stessa ed i danni lamentati dal , in CP_1
realtà, riconducibile alla condotta criminale posta in essere da soggetti terzi.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e produzione documentale.
Con sentenza n. 483/2023 del 20/06/2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava l'inadempimento colpevole del contratto d'opera professionale
4 de quo da parte del convenuto Notaio e per Parte_1
l'effetto condannava lo stesso al pagamento in favore di dell'importo di e 183.766,95.- , oltre Controparte_1
accessori, a titolo di risarcimento del danno.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il Notaio
avanzando i seguenti motivi di gravame: Parte_1
1.Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge;
in
particolare, degli art. 1218, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 27 della
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (circa l'asserito stato di incapacità
di intendere e di volere del sig. al momento del CP_1
conferimento della procura notarile ed un asserito
inadempimento contrattuale del notaio
2.Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge;
in
particolare, degli art. 1218 e 1223 c.c. e degli art. 40 e 41 c.p. (in
ordine alla sussistenza del rapporto causale tra un asserito
inadempimento del notaio e un danno patrimoniale subito dal
cliente)
3.Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge - in
particolare, degli art. 91 e 92 c.p.c. (in ordine alla disposta
condanna dell'originario attore alla rifusione delle spese di lite
del primo grado)
con il suo amministratore di sostegno, avv. Controparte_1
si è costituito in giudizio, contestando le CP_2
deduzioni avversarie e prendendo compiuta posizione su motivi di gravame avanzati dall'appellante. Ha ribadito le
5 argomentazioni esposte nel giudizio di primo grado a sostegno della propria pretesa di risarcimento danni fondata sull'inadempimento professionale del Notaio chiedendo il Pt_1
rigetto dell'appello.
In esito all'udienza del 23.11.2023 tenutasi in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. la Cons. Istr. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.352 c.p.c. fissando udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione nel giorno del
09.04.2025.
L'udienza è stata rinviata per motivi organizzativi al 24.09.2025
In esito a tale udienza la ha riservato la decisione al Parte_3
Collegio ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si dimostra infondato e va respinto.
1. Il primo mezzo è rubricato Violazione e/o falsa applicazione
di norme di legge;
in particolare, degli art. 1218, 2729 e 2697 c.c.
e dell'art. 27 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (circa l'asserito
stato di incapacità di intendere e di volere del sig. al CP_1
momento del conferimento della procura notarile ed un asserito
inadempimento contrattuale del notaio.
Qui l'appellante censura l'impugnata sentenza che avrebbe dato per scontato che in occasione del conferimento della procura, il disturbo bipolare di cui è affetto, fosse Controparte_1
presente determinando nello stesso uno stato di fragilità
emotiva tale da renderlo incapace di intendere e di volere.
6 Sottolinea l'appellante che l'onere probatorio di uno stato di incapacità di intendere e di volere, di cui è onerato l'attore, è
rimasto inadempiuto, non sussistendo elementi in base ai quali risulti che già in epoca precedente al conferimento della procura a vendere fosse affetto da disturbo psichico. CP_1
Infatti, prima del 2017 non vi era alcuna attestazione medica sullo stato di incapacità di autodeterminarsi del . CP_1
In sostanza, secondo l'appellante, al momento del conferimento della procura speciale non sussisteva alcuna situazione o notizia che potesse ostacolare il rilascio della procura, vertendo in una situazione di piena normalità.
1.1 Come si evince dall'impugnata sentenza, il Primo Giudice,
partendo dal dato incontestato del conferimento dell'incarico al
Notaio da parte di e Parte_1 Controparte_1
ritenendo che al momento del conferimento dell'incarico il disturbo bipolare di cui è affetto, fosse Controparte_1
presente determinando nello stesso uno stato di fragilità
emotiva tale da renderlo incapace di intendere e di volere, ha considerato il Notaio inadempiente dell'obbligo di accertare in sede di redazione e conferimento della procura l'effettiva volontà
del venditore di rilasciare la procura a vendere i propri immobili in favore della e Parte_4
di informalo compiutamente e consigliarlo in merito alle conseguenze di tale atto.
1.2 Le argomentazioni del Primo Giudice vanno condivise, non
7 prestandosi le censure dell'appellante alla loro confutazione.
Va preliminarmente chiarito, come correttamente indicato dal primo Giudice, che in tema di obbligazione intellettuale è a carico del committente/cliente l'onere di allegazione dell'inadempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista, mentre grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione.
L'attore ha adempiuto al proprio onere probatorio allegando l'inadempimento del Notaio per colpa consistita nell'aver
predisposto ed autenticato la firma di una procura speciale a
vendere alcuni immobili rilasciata dal SI , Controparte_1
all'epoca incapace di intendere e di volere, senza aver proceduto
ad alcuna verifica della volontà della parte, neppure chiedendo
per quale ragione venisse conferita una così importante procura
ad una società di capitali.
Dinnanzi a tale allegazione incombeva al convenuto professionista dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione con la normale diligenza professionale a norma dell'art. 1176, 2° co., c.c., con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
1.3 Ciò posto, occorre accertare se sia configurabile l'inadempimento qualificato del Notaio all'obbligazione Pt_1
richiesta come dedotto dall'attore/appellato, venendo così alla trattazione del primo mezzo di gravame.
8 Orbene, ai sensi dell'art.47 co. 2, della L. n. 89/1913 (c.d. Legge
Notarile, in seguito L.N.) «Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto».
Il Notaio, sia esso rogante o certificante l'autenticità di una sottoscrizione, deve dunque procedere in modo effettivo e sostanziale all'indagine della volontà delle parti, ciò significa che egli deve a tal fine svolgere in modo approfondito e completo tutte le attività necessarie per la ricognizione delle finalità che le medesime intendono perseguire.
In sostanza, dovrà assicurarsi, attraverso scambio di informazioni e proposizione di domande che il contenuto dell'atto sia il prodotto di un'attività cosciente e volontaria del sottoscrittore. secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli 1175 e 1176 c.c..
Rientra, invero, tra i doveri del Notaio anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte.
Va inoltre evidenziato che l'art. 47, ult. co., L.N., è certamente applicabile alla scrittura privata autenticata, stante l'unitarietà
della funzione notarile, come enunciato altresì dai principi di
9 deontologia professionale dei notai, che estendono anche alla autenticazione delle firme nella scrittura privata la norma che impone al notaio di svolgere quelle numerose attività nelle quali si sostanzia l'indagine della volontà.
1.4 In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione
n.19350/2014, laddove in motivazione ha affermato che “sia
errata l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale
nel caso di autentica delle sottoscrizioni il notaio sarebbe
impossibilitato a percepire l'eventuale incapacità naturale di colui
la cui firma si appresta ad attestare come riferente all'apparente
autore , quasi che la percezione dell'eventuale evidenza della
amentia hominis gli fosse preclusa: se infatti deve confermarsi il
principio secondo il quale l'attività di autentica del notaio non
costituisce di per sé prova legale della capacità naturale del
sottoscrittore (sul punto, di recente, vedi Cass. Sez. 2
n.3787/2012), rimane comunque fermo che l'opera del notaio —
sia esso rogante in senso proprio o certificante l'autenticità di una
sottoscrizione - è comunque diretta ad assicurare che il contenuto
dell'atto sia il prodotto di un'attività cosciente e volontaria del
sottoscrittore e, aggiungasi, che non sia contrario alla legge ( di
tal che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, anche
nel caso della autenticazione della scrittura privata, il notaio non
possa considerarsi esentato dall'obbligo di effettuare le
opportune visure e di - quantomeno - segnalare alle parti
eventuali anomalie riscontrate: Cass. Sez. III n.2071/2013 ,
10 conclusione che appare avallata da recente contributo dottrinario
che ha messo in rilievo, da un lato, come il Consiglio Nazionale
del Notariato, nell'aggiornare nel 2008 i principi di deontologia
professionale dei notai, abbia esteso anche alla autenticazione
delle firme nella scrittura privata la norma che impone al notaio
di svolgere quelle numerose attività nelle quali si sostanzia
l'indagine della volontà (art. 42, 1° comma) originariamente
riferita ai soli atti pubblici e….”
1.5 Sulla scorta di tali principi e conclusioni va quindi verificato se nella fattispecie il Notaio ha correttamente adempiuto Pt_1
all'obbligazione contrattuale assunta, tenendo presente che incombe sul professionista il relativo onere probatorio.
Dagli atti di indagine relativa al procedimento a carico di
+ altri per circonvenzione di incapace ai sensi Per_1
dell'art.643 c.p., emerge che l'appuntamento con lo studio notarile per l'autenticazione della sottoscrizione della procura a vendere rilasciata da a è Controparte_1 Persona_1
stato concordato da quest'ultimo risultando dalla copia dell'agenda dello studio acquisita agli atti di indagine l'iscrizione per l'appuntamento dal Notaio “procura Persona_2
affiancata dal numero telefonico dell'utenza intestata a piazza TE di cui è legale Parte_4 Per_1
rappresentante (cfr. doc 13);
il dott. , sentito a sit dalla PG in sede di indagini Pt_1
preliminari in data 04.08.2017 ( doc.12 ), ha CP_1
11 dichiarato di non ricordare se il 16.11.2016 fosse CP_1
accompagnato da altre persone, di essere entrato in sala stipula e di aver fatto firmare l'atto al sig. il quale CP_1
contestualmente diceva di dover rilasciare la procura alla società di sicché il Notaio provvedeva ad apporre Per_1
all'atto la relativa la postilla. In tale sede il dott. ha Pt_1
fornito alla PG una copia della richiesta di intestare la procura al quale amministratore della società Per_1 [...]
per la quale è stata corretta la procura Parte_4
con la postilla.
Infatti, è stato acquisito agli atti di indagine ( doc. 13
) il foglio dattiloscritto con il quale CP_1 Controparte_1
conferisce “procura al sig. qualità di Parte_5
amministratore della ditta Onoranze Funebri Piazza TE srl
….. , e non in qualità di persona fisica.” consegnato al Notaio,
come dallo stesso dichiarato.
Per di più risultano redatte due procure speciali a vendere rilasciate da di cui una a Controparte_1 Persona_1
ed una a in qualità di legale rappresentante Persona_1
di copia di entrambe le Parte_4
procure è stata consegnata all'acquirente dell'immobile di proprietà di venduto in forza di procura speciale, CP_1
LP AR.
In sede di interpello formale il Notaio ha dichiarato di Pt_1
non ricordare le circostanze della stipula, affermando
12 comunque che in sala stipula entra solo l'interessato all'atto.
Quindi nel caso di specie non il destinatario della procura.
1.6 Dal quadro probatorio delineatosi in esito all'istruttoria non risulta che il Notaio abbia svolto alcuna attività volta ad assicurare che il contenuto dell'atto “sia il prodotto di un'attività
cosciente e volontaria del sottoscrittore e, aggiungasi, che non sia
contrario alla legge” secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli 1175 e 1176 c.c.. Non risulta che il professionista abbia verificato attraverso un colloquio e la proposizione di pertinenti domande se avesse CP_1
consapevolezza degli effetti della procura a vendere che andava a sottoscrivere e quindi se la decisione fosse portata da incondizionata e cosciente volontà.
Ma vi è di più: la descritta situazione avrebbe dovuto indurre il professionista a porre specifiche domande a sul CP_1
motivo del suo mutamento di intenzione e dunque circa la sua effettiva volontà a conferire procura speciale a vendere l'immobile in cui risiedeva ad una ditta di onoranze funebri come indicato su un foglio dattiloscritto evidentemente presentato al Notaio successivamente al conferimento della procura a vendere alla persona fisica Per_1
Va al riguardo altresì evidenziata l'ampiezza della procura a vendere l'immobile di proprietà di conferita a CP_1
con facoltà di convenire le condizioni ed il prezzo di Per_1
vendita, riscuoterlo e dichiararlo già riscosso, rilasciandone
13 quietanza, concedere dilazioni di pagamento, rinunciare
all'ipoteca legale, …. ad una società di onoranze funebri che evidentemente ha per oggetto attività estranea al settore immobiliare.
Dinanzi a tali circostanze fattuali, ampia procura a vendere,
mutamento del destinatario della procura e correzione della procura nel senso indicato su foglio dattiloscritto presentato dopo la autenticazione della prima procura, difetta qualsiasi elemento anche assertivo, circa lo svolgimento di un'indagine seria e approfondita volta ad accertare la effettiva volontà del a conferire procura speciale a vendere l'immobile in CP_1
cui risiedeva ad una società di onoranze funebri.
1.7 Dal vuoto probatorio circa l'attività di indagine sulla effettiva volontà del cliente compiuta dal Notaio discende il suo inadempimento essendo il suo comportamento riconducibile a negligenza ed imprudenza, alla violazione, cioè, del dovere di normale diligenza professionale, rispetto alla quale (Corte cost.
n. 166 del 1973) rileva anche la colpa lieve, ai sensi del comma
2 dell'art. 1176 c.c..
Secondo l'impostazione dell'appellante, l'emergere della situazione psico- patologica di sarebbe postuma alla CP_1
sottoscrizione della procura presso lo studio del Notaio e Pt_1
pertanto non sarebbe neppure provato che al CP_1
momento della autenticazione versasse in stato di incapacità, in ogni caso neppure riconoscibile dal professionista. Ne
14 conseguirebbe l'erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto l'appellante inadempiente per non essersi adoperato al fine di accertare la volontà effettiva del cliente in quanto al momento dell'autenticazione della procura a vendere non sussistevano elementi che avrebbero dovuto far dubitare il
Notaio circa la capacità di intendere e volere di . CP_1
La questione è malposta.
L'inadempimento del Notaio non consiste nell'omessa verifica delle capacità cognitive e volitive del cliente sotto il profilo medico-professionale, bensì si pone ancor prima sul piano della omessa indagine circa la volontà del richiedente a compiere l'atto, volontà che ove effettivamente e concretamente indagata interrogando il cliente, approfondendo le motivazioni e ragioni dell'atto, e spiegandone gli effetti, avrebbe potuto svelare la situazione di fragilità emotiva e volitiva del soggetto.
Nella fattispecie, come si è sopra argomentato non risulta in alcun modo dimostrato che l'appellante abbia adempiuto al proprio obbligo professionale con la diligenza richiesta,
accertandosi, come detto, in un colloquio della reale e incondizionata volontà di al conferimento di Controparte_1
una procura a vendere di siffatta estensione.
2 Quanto alle concrete condizioni psichiche di CP_1
all'epoca della autenticazione della procura va rilevato
[...]
che il dott. perito nominato in sede di indagini Per_3
preliminari nel procedimento penale per circonvenzione di
15 incapace in danno di ha riferito che nel Controparte_1
periodo 2016/2017 sussisteva un quadro psicopatologico grave
persistente... caratterizzato da forte instabilità e dalle alternanze
distimiche tipiche del disturbo bipolare, in particolare aggravato,
come indicato dai Sevizi psichiatrici, dal fatto che non assumeva
regolarmente terapia farmacologica e all'epoca non si faceva
seguire dal CSM e dalla scomparsa dei genitori. Il perito conclude che al tempo dei fatti non era Controparte_1
capace di intendere e di volere e per i suoi comportamenti manifesti indotti dal suo stato patologico fosse facilmente circonvenibile.
Infatti, risulta dalla documentazione dimessa in atti ( doc. 4,5,6
) che conosciuto sin dal 1988 al CP_1 Controparte_1
CSM di Bolzano, seguito anche da psichiatri privati, con numerosi ricoveri è affetto da un disturbo bipolare caratterizzato da fasi depressive ed episodi ipomaniacali, nelle quali la capacità di giudizio e valutazione è sensibilmente ridotta. Assume terapia stabilizzante, ma non si sottopone a controlli, dalla morte dei genitori ( madre nel 2014, padre nel
2016) ha interrotto i contatti con il CSM ed il Servizio di Salute
Mentale.
Ed anche la dott.ssa (doc.18 ) che ha avuto in Per_4 CP_1
cura nella sua relazione dd. 10/03/2021 ha CP_1
certificato che seguito dal CSM per un Controparte_1
disturbo bipolare caratterizzato da fasi depressive con ideazione
16 suicidiaria e fasi maniacali con logorrea,…incapacità di gestire il denaro, tendenza ad assumere alcolici, da più di 10 anni non frequenta il CSM e non ha più assunto terapia stabilizzante dell'umore. Nel 2016 non assumeva farmaci e, secondo la psichiatra, quando ha sottoscritto la procura a vendere i suoi beni presso il Notaio, era affetto da un probabile CP_1
episodio maniacale e non era in grado di tutelare i suoi interessi.
Ed allora, difronte alla situazione psichiatrica di CP_1
appare a maggior ragione sostenibile che un colloquio
[...]
con il cliente che non si fosse limitato ad un passivo recepimento della richiesta di autenticazione, avrebbe consentito al professionista di indagare sulla effettiva volontà
del e sulle ragioni del conferimento della procura a CP_1
vendere della propria abitazione, tanto più ad una impresa di pompe funebri, e conseguentemente di comprendere la fragilità
volitiva dello stesso.
Il primo motivo di gravame non può quindi, per le esposte ragioni, trovare accoglimento.
Valga per concludere sull'argomento evidenziare che non può in questo giudizio venire in considerazione, quale prova atipica, la sentenza penale di condanna n.17/2025 dd.18/03/2025
divenuta irrevocabile in data 23/05/2025, emessa nel procedimento a carico di per il reato di Per_1
circonvenzione di incapace p. e p. dall'art. 643 c.p., e quindi già
17 pronunciata all'atto della precisazione delle conclusioni
(20/06/2025), in quanto depositata da parte appellata solo con la comparsa conclusionale in data 24/07/2025.
3 Il secondo motivo di gravame è rubricato: Violazione e/o falsa
applicazione di norme di legge;
in particolare, degli art. 1218 e
1223 c.c. e degli art. 40 e 41 c.p. (in ordine alla sussistenza del
rapporto causale tra un asserito inadempimento del notaio e un
danno patrimoniale subito dal cliente)
Qui l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove ha ravvisato sussistere un nesso materiale e giuridico tra l'inadempimento del notaio ed il danno patrimoniale lamentato che, in tesi, sarebbe conseguenza dell'attività criminosa di soggetti sottoposti a procedimento penale.
Secondo l'appellante la procura del Notaio è stata utilizzata in conformità della sua funzione legale, mentre la mancata corresponsione alla vittima della circonvenzione del prezzo di vendita incassato da non sarebbe Persona_1
riconducibile alla prestazione del Notaio.
3.1 Fermo restando quanto più sopra argomentato in ordine all'inadempimento del Notaio occorre, ai fini del Pt_1
riconoscimento del danno risarcibile al cliente, verificare se il danno fatto valere da sia eziologicamente Controparte_1
riconducibile alla negligente esecuzione della prestazione professionale.
Come noto, nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è
18 quella per cui è causa), dove l'interesse corrispondente alla prestazione (vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto alla cui stipula il notaio è chiamato a presiedere) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto), causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione,
ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. 11/11/2019, nn. 28991-
28992).
Quanto all'accertamento del nesso causale, occorre scomporre il giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti ( cfr.
fra tante, Cassazione in sentenza n.25113/2017 )
3.2 Il primo è volto a identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno e l'indagine eziologica va effettuata in base alla regola della causalità adeguata per cui se l'evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni,
occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" -del tutto inverosimili.
Ne consegue che la responsabilità sussiste solo in relazione alle conseguenze della condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale la condotta è
posta in essere.
19 Nella causalità omissiva, occorre verificare se l'evento sia ricollegabile all'omissione nel senso che esso non si sarebbe verificato “se l'agente avesse posto in essere la condotta dovuta
e passa quindi attraverso l'enunciato “controfattuale” che pone al
posto dell'omissione il comporamneto alternativo dovuto, onde
verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno
lamentato dal danneggiato”. ( cfr. SU Cass.576/2008).
Il secondo segmento, riguarda il nesso di causalità giuridica che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e delinea il perimetro delle conseguenze risarcibili. Ad esso va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze (anche indirette e mediate) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si pongano in una correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso, con esclusione, quindi, di quelle del tutto atipiche. Si tratta, cioè, di individuare, all'interno delle serie causali, quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, in base a un giudizio formulato in termini ipotetici (Cass. n. 21255/2013, n.
31546/2018).
Ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, dunque, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché le
20 conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (cfr.
Cass.n.15274/2006, n.16163/2001).
Quanto al regime probatorio, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
3.3. Sulla base di tali principi giurisprudenziali, nella fattispecie va riconosciuta indubbia efficacia causale all'omessa indagine circa la reale ed incondizionata volontà di CP_1
in quanto è “più probabile che non” che in un serio ed
[...]
approfondito colloquio in ordine alle ragioni del conferimento e a chiarimento delle conseguenze e degli effetti della procura a vendere, sarebbe emersa la situazione di disturbo psichiatrico del , come hanno certificato i medici psichiatri che lo CP_1
hanno avuto in cura.
Deve pertanto ritenersi, in base al criterio della preponderanza dell'evidenza, che ove il Notaio non si fosse limitato ad un passivo recepimento della apparente volontà del cliente, avrebbe avuto consapevolezza della situazione particolare in cui versava il cliente e non avrebbe acconsentito all'atto di autentica della procura.
Il conferimento della procura a vendere, invero, è un antecedente rilevante e necessario ai fini del verificarsi del danno in quanto mezzo attraverso il quale ed Persona_1
i correi hanno potuto realizzare il loro programma criminoso e sottrarre a il corrispettivo della vendita CP_1
21 dell'immobile.
In sostanza, il conferimento della procura a vendere è
l'antecedente dotato di efficienza causale, senza il quale non si sarebbe realizzato il danno.
E', infatti, altrettanto “più probabile che non” che dinanzi ad un rifiuto del Notaio di procedere all'atto richiesto a causa di dubbi sulla capacità di intendere e di volere del conferente, il non avrebbe ottenuto la procura a vendere ed il Per_1
sodalizio criminale non avrebbe avuto lo strumento per realizzare il depauperamento in danno a Controparte_1
In considerazione della situazione concreta, come descritta più
sopra, la condotta inadempiente dell'appellante si pone in un nesso di consequenzialità immediata e diretta con l'evento dannoso conseguito a Controparte_1
Infatti, come già esposto più sopra, stante la fragilità volitiva data dal disturbo psichiatrico cui è affetto che CP_1
sarebbe con alta probabilità emersa in esito ad un serio colloquio avente ad oggetto il conferimento della procura a vendere con quei precisi termini e con quella portata, non poteva per il Notaio essere del tutto inverosimile l'utilizzo della procura come mezzo per procurarsi un profitto abusando dello stato di incapacità di e quindi per commettere il CP_1
reato di circonvenzione di incapace in danno allo stesso.
La verificazione del danno conseguente, del tutto prevedibile,
secondo il criterio della regolarità causale, non era nella data
22 situazione, dunque, assolutamente irragionevole.
3.4 E' di tutta evidenza che il danno risarcibile conseguente all'accertata omissione del Notaio - circa la verifica, attraverso un'indagine approfondita, della reale e consapevole volontà di di rilasciare una così ampia procura a vendere CP_1
l'immobile in cui risiedeva -, non si identifica necessariamente o unicamente con la vendita dell'immobile, bensì con la sottrazione del prezzo da parte di colui al quale ha CP_1
rilasciato la procura a vendere.
In questo senso risultano quindi irrilevanti le modalità di trattativa della vendita dell'immobile da parte del procuratore senza che mai sia intervenuto il conferente Per_1
, presenza che, quella sì, avrebbe potuto mettere in CP_1
allarme il compratore.
Ciò che rileva è, come detto, che l'inadempimento del Notaio che ha autenticato la sottoscrizione della procura a vendere si pone all'inizio della serie causale come antecedente necessario senza il quale e suoi correi non avrebbero avuto lo Per_1
strumento per sottrarre gran parte del corrispettivo della vendita a abusando della sua condizione. Controparte_1
Il richiamo all'art.27 LN stabilisce l'obbligo per il notaio di prestare il proprio ministero ogni volta che ne sia "debitamente"
richiesto è , nella descritta concreta situazione, inconferente.
6. L'appello va per le sin qui considerato argomentazioni respinto, con condanna dell'appellante, quale parte
23 soccombente ( art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese del grado in favore dell'Erario, essendo parte appellata ammessa al patrocinio a carico dello Stato giusta delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano dd. 08/08/2023.
Le spese sono liquidate in base ai criteri di cui al DM147/2022,
scaglione di valore da €52.001 a € 260.000 , valori medi, come da nota spese del difensore.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da Dott. nei Parte_1
confronti di in persona dell'amministratore Controparte_1
di sostegno avv. avverso la sentenza n. 483/2023 CP_2
pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 20/06/2023,
respinge
l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza,
condanna
a rifondere all'Erario le spese del presente Parte_1
grado di giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi €
11.316,00.- di cui € 2.932,00.- per la fase di studio, €
1.882,00.- per la fase introduttiva ed € 5.026,00.- per la fase decisionale, oltre € 24.476,00.- per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento
24 da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che , per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, cosi deciso il 22 ottobre 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella AR
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SIi
Magistrati:
dott. Isabella AR Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 133/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GSCHNITZER e dall'avv.
D'LL MA giusta delega in atti
- appellante -
contro
CON L'AMMINISTRATORE Controparte_1 [...]
c.f. Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CIPOLLA GIOVANNA , giusta delega in atti
1 - appellato -
Oggetto: Responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis, in via preliminare • sospendere, per le ragioni di cui sopra, l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 483/2023 dd. 20.06.2023; nel merito • in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
483/2023 dd. 20.06.2023 ed in accoglimento del presente appello, rigettare le domande ed eccezioni avversarie tutte, per infondatezza in fatto e in diritto, per i motivi di cui all'atto di appello. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso di avvocato, 15% spese generali,
anticipazioni, CPA ed IVA) di primo e di secondo grado
del procuratore di parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti in atti e disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 483 dd. 20.6.2023 del
Tribunale di Bolzano, e con condanna dell'appellante anche al pagamento delle spese del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 L'amministratore di sostegno di avv. Controparte_1 CP_2
conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano il Notaio dott.
[...]
per sentirlo condannare, previo accertamento Parte_1
della sua responsabilità professionale per inadempimento contrattuale, al risarcimento del danno quantificato in
€150.000,00.- oltre accessori.
L'attore esponeva, a sostegno delle proprie domande, che
è affetto da disturbo di personalità bipolare Controparte_1
ed è seguito dal CSM di Bolzano sin dal 1988; che in seguito alla accertata sua incapacità di intendere e di volere,
era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno;
CP_1
che lo stesso era stato nel corso degli anni vittima di diverse truffe e del reato di circonvenzione di incapace in relazione al quale pendeva procedimento penale a carico di
[...]
EN IC, ER IC SM IC e Per_1
KA Milutinovic;
che infatti il Persona_1
approfittando dello suo stato di vulnerabilità, aveva convinto a rilasciare una procura speciale in favore della CP_1
Società Funebri Piazza TE s.r.l. di Bolzano di Pt_2
cui lo stesso era titolare;
che la procura speciale a Per_1
vendere conferita al era stata rilasciata a ministero Per_1
del Notaio il quale aveva omesso di verificare la effettiva Pt_1
volontà del , libera da condizionamenti, e le ragioni CP_1
del conferimento della procura alla società riconducibile al che in forza della procura speciale l'immobile di Per_1
3 proprietà di era stato venduto al prezzo di € CP_1
230.000.- di cui, però, solo €80.000,00.- venivano corrisposti al stesso, importo che comunque veniva sottratto in CP_1
breve tempo dai solidali del approfittando dello stato Per_1
di fragilità psichica del . CP_1
Si costituiva in giudizio il Notaio dott. Pt_1 Pt_1
contestando integralmente le deduzioni e pretese avversarie,
negando in particolare che in occasione della sottoscrizione della procura speciale s vendere, si trovasse Controparte_1
in uno stato di evidente o apparente incapacità di intendere e di volere o di vulnerabilità e/o deficienza psichica;
contestava, ad ogni modo, che il Notaio non avesse indagato o verificato se la volontà di corrispondesse a quanto dallo stesso CP_1
firmato e che non vi fossero stati colloqui con lo stesso in relazione alla procura speciale a vendere. Concludeva per l'assenza di responsabilità da inadempimento della prestazione professionale rilevando l'assenza di nesso causale tra la prestazione stessa ed i danni lamentati dal , in CP_1
realtà, riconducibile alla condotta criminale posta in essere da soggetti terzi.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e produzione documentale.
Con sentenza n. 483/2023 del 20/06/2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava l'inadempimento colpevole del contratto d'opera professionale
4 de quo da parte del convenuto Notaio e per Parte_1
l'effetto condannava lo stesso al pagamento in favore di dell'importo di e 183.766,95.- , oltre Controparte_1
accessori, a titolo di risarcimento del danno.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il Notaio
avanzando i seguenti motivi di gravame: Parte_1
1.Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge;
in
particolare, degli art. 1218, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 27 della
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (circa l'asserito stato di incapacità
di intendere e di volere del sig. al momento del CP_1
conferimento della procura notarile ed un asserito
inadempimento contrattuale del notaio
2.Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge;
in
particolare, degli art. 1218 e 1223 c.c. e degli art. 40 e 41 c.p. (in
ordine alla sussistenza del rapporto causale tra un asserito
inadempimento del notaio e un danno patrimoniale subito dal
cliente)
3.Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge - in
particolare, degli art. 91 e 92 c.p.c. (in ordine alla disposta
condanna dell'originario attore alla rifusione delle spese di lite
del primo grado)
con il suo amministratore di sostegno, avv. Controparte_1
si è costituito in giudizio, contestando le CP_2
deduzioni avversarie e prendendo compiuta posizione su motivi di gravame avanzati dall'appellante. Ha ribadito le
5 argomentazioni esposte nel giudizio di primo grado a sostegno della propria pretesa di risarcimento danni fondata sull'inadempimento professionale del Notaio chiedendo il Pt_1
rigetto dell'appello.
In esito all'udienza del 23.11.2023 tenutasi in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. la Cons. Istr. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.352 c.p.c. fissando udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione nel giorno del
09.04.2025.
L'udienza è stata rinviata per motivi organizzativi al 24.09.2025
In esito a tale udienza la ha riservato la decisione al Parte_3
Collegio ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si dimostra infondato e va respinto.
1. Il primo mezzo è rubricato Violazione e/o falsa applicazione
di norme di legge;
in particolare, degli art. 1218, 2729 e 2697 c.c.
e dell'art. 27 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (circa l'asserito
stato di incapacità di intendere e di volere del sig. al CP_1
momento del conferimento della procura notarile ed un asserito
inadempimento contrattuale del notaio.
Qui l'appellante censura l'impugnata sentenza che avrebbe dato per scontato che in occasione del conferimento della procura, il disturbo bipolare di cui è affetto, fosse Controparte_1
presente determinando nello stesso uno stato di fragilità
emotiva tale da renderlo incapace di intendere e di volere.
6 Sottolinea l'appellante che l'onere probatorio di uno stato di incapacità di intendere e di volere, di cui è onerato l'attore, è
rimasto inadempiuto, non sussistendo elementi in base ai quali risulti che già in epoca precedente al conferimento della procura a vendere fosse affetto da disturbo psichico. CP_1
Infatti, prima del 2017 non vi era alcuna attestazione medica sullo stato di incapacità di autodeterminarsi del . CP_1
In sostanza, secondo l'appellante, al momento del conferimento della procura speciale non sussisteva alcuna situazione o notizia che potesse ostacolare il rilascio della procura, vertendo in una situazione di piena normalità.
1.1 Come si evince dall'impugnata sentenza, il Primo Giudice,
partendo dal dato incontestato del conferimento dell'incarico al
Notaio da parte di e Parte_1 Controparte_1
ritenendo che al momento del conferimento dell'incarico il disturbo bipolare di cui è affetto, fosse Controparte_1
presente determinando nello stesso uno stato di fragilità
emotiva tale da renderlo incapace di intendere e di volere, ha considerato il Notaio inadempiente dell'obbligo di accertare in sede di redazione e conferimento della procura l'effettiva volontà
del venditore di rilasciare la procura a vendere i propri immobili in favore della e Parte_4
di informalo compiutamente e consigliarlo in merito alle conseguenze di tale atto.
1.2 Le argomentazioni del Primo Giudice vanno condivise, non
7 prestandosi le censure dell'appellante alla loro confutazione.
Va preliminarmente chiarito, come correttamente indicato dal primo Giudice, che in tema di obbligazione intellettuale è a carico del committente/cliente l'onere di allegazione dell'inadempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista, mentre grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione.
L'attore ha adempiuto al proprio onere probatorio allegando l'inadempimento del Notaio per colpa consistita nell'aver
predisposto ed autenticato la firma di una procura speciale a
vendere alcuni immobili rilasciata dal SI , Controparte_1
all'epoca incapace di intendere e di volere, senza aver proceduto
ad alcuna verifica della volontà della parte, neppure chiedendo
per quale ragione venisse conferita una così importante procura
ad una società di capitali.
Dinnanzi a tale allegazione incombeva al convenuto professionista dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione con la normale diligenza professionale a norma dell'art. 1176, 2° co., c.c., con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
1.3 Ciò posto, occorre accertare se sia configurabile l'inadempimento qualificato del Notaio all'obbligazione Pt_1
richiesta come dedotto dall'attore/appellato, venendo così alla trattazione del primo mezzo di gravame.
8 Orbene, ai sensi dell'art.47 co. 2, della L. n. 89/1913 (c.d. Legge
Notarile, in seguito L.N.) «Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto».
Il Notaio, sia esso rogante o certificante l'autenticità di una sottoscrizione, deve dunque procedere in modo effettivo e sostanziale all'indagine della volontà delle parti, ciò significa che egli deve a tal fine svolgere in modo approfondito e completo tutte le attività necessarie per la ricognizione delle finalità che le medesime intendono perseguire.
In sostanza, dovrà assicurarsi, attraverso scambio di informazioni e proposizione di domande che il contenuto dell'atto sia il prodotto di un'attività cosciente e volontaria del sottoscrittore. secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli 1175 e 1176 c.c..
Rientra, invero, tra i doveri del Notaio anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte.
Va inoltre evidenziato che l'art. 47, ult. co., L.N., è certamente applicabile alla scrittura privata autenticata, stante l'unitarietà
della funzione notarile, come enunciato altresì dai principi di
9 deontologia professionale dei notai, che estendono anche alla autenticazione delle firme nella scrittura privata la norma che impone al notaio di svolgere quelle numerose attività nelle quali si sostanzia l'indagine della volontà.
1.4 In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione
n.19350/2014, laddove in motivazione ha affermato che “sia
errata l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale
nel caso di autentica delle sottoscrizioni il notaio sarebbe
impossibilitato a percepire l'eventuale incapacità naturale di colui
la cui firma si appresta ad attestare come riferente all'apparente
autore , quasi che la percezione dell'eventuale evidenza della
amentia hominis gli fosse preclusa: se infatti deve confermarsi il
principio secondo il quale l'attività di autentica del notaio non
costituisce di per sé prova legale della capacità naturale del
sottoscrittore (sul punto, di recente, vedi Cass. Sez. 2
n.3787/2012), rimane comunque fermo che l'opera del notaio —
sia esso rogante in senso proprio o certificante l'autenticità di una
sottoscrizione - è comunque diretta ad assicurare che il contenuto
dell'atto sia il prodotto di un'attività cosciente e volontaria del
sottoscrittore e, aggiungasi, che non sia contrario alla legge ( di
tal che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, anche
nel caso della autenticazione della scrittura privata, il notaio non
possa considerarsi esentato dall'obbligo di effettuare le
opportune visure e di - quantomeno - segnalare alle parti
eventuali anomalie riscontrate: Cass. Sez. III n.2071/2013 ,
10 conclusione che appare avallata da recente contributo dottrinario
che ha messo in rilievo, da un lato, come il Consiglio Nazionale
del Notariato, nell'aggiornare nel 2008 i principi di deontologia
professionale dei notai, abbia esteso anche alla autenticazione
delle firme nella scrittura privata la norma che impone al notaio
di svolgere quelle numerose attività nelle quali si sostanzia
l'indagine della volontà (art. 42, 1° comma) originariamente
riferita ai soli atti pubblici e….”
1.5 Sulla scorta di tali principi e conclusioni va quindi verificato se nella fattispecie il Notaio ha correttamente adempiuto Pt_1
all'obbligazione contrattuale assunta, tenendo presente che incombe sul professionista il relativo onere probatorio.
Dagli atti di indagine relativa al procedimento a carico di
+ altri per circonvenzione di incapace ai sensi Per_1
dell'art.643 c.p., emerge che l'appuntamento con lo studio notarile per l'autenticazione della sottoscrizione della procura a vendere rilasciata da a è Controparte_1 Persona_1
stato concordato da quest'ultimo risultando dalla copia dell'agenda dello studio acquisita agli atti di indagine l'iscrizione per l'appuntamento dal Notaio “procura Persona_2
affiancata dal numero telefonico dell'utenza intestata a piazza TE di cui è legale Parte_4 Per_1
rappresentante (cfr. doc 13);
il dott. , sentito a sit dalla PG in sede di indagini Pt_1
preliminari in data 04.08.2017 ( doc.12 ), ha CP_1
11 dichiarato di non ricordare se il 16.11.2016 fosse CP_1
accompagnato da altre persone, di essere entrato in sala stipula e di aver fatto firmare l'atto al sig. il quale CP_1
contestualmente diceva di dover rilasciare la procura alla società di sicché il Notaio provvedeva ad apporre Per_1
all'atto la relativa la postilla. In tale sede il dott. ha Pt_1
fornito alla PG una copia della richiesta di intestare la procura al quale amministratore della società Per_1 [...]
per la quale è stata corretta la procura Parte_4
con la postilla.
Infatti, è stato acquisito agli atti di indagine ( doc. 13
) il foglio dattiloscritto con il quale CP_1 Controparte_1
conferisce “procura al sig. qualità di Parte_5
amministratore della ditta Onoranze Funebri Piazza TE srl
….. , e non in qualità di persona fisica.” consegnato al Notaio,
come dallo stesso dichiarato.
Per di più risultano redatte due procure speciali a vendere rilasciate da di cui una a Controparte_1 Persona_1
ed una a in qualità di legale rappresentante Persona_1
di copia di entrambe le Parte_4
procure è stata consegnata all'acquirente dell'immobile di proprietà di venduto in forza di procura speciale, CP_1
LP AR.
In sede di interpello formale il Notaio ha dichiarato di Pt_1
non ricordare le circostanze della stipula, affermando
12 comunque che in sala stipula entra solo l'interessato all'atto.
Quindi nel caso di specie non il destinatario della procura.
1.6 Dal quadro probatorio delineatosi in esito all'istruttoria non risulta che il Notaio abbia svolto alcuna attività volta ad assicurare che il contenuto dell'atto “sia il prodotto di un'attività
cosciente e volontaria del sottoscrittore e, aggiungasi, che non sia
contrario alla legge” secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli 1175 e 1176 c.c.. Non risulta che il professionista abbia verificato attraverso un colloquio e la proposizione di pertinenti domande se avesse CP_1
consapevolezza degli effetti della procura a vendere che andava a sottoscrivere e quindi se la decisione fosse portata da incondizionata e cosciente volontà.
Ma vi è di più: la descritta situazione avrebbe dovuto indurre il professionista a porre specifiche domande a sul CP_1
motivo del suo mutamento di intenzione e dunque circa la sua effettiva volontà a conferire procura speciale a vendere l'immobile in cui risiedeva ad una ditta di onoranze funebri come indicato su un foglio dattiloscritto evidentemente presentato al Notaio successivamente al conferimento della procura a vendere alla persona fisica Per_1
Va al riguardo altresì evidenziata l'ampiezza della procura a vendere l'immobile di proprietà di conferita a CP_1
con facoltà di convenire le condizioni ed il prezzo di Per_1
vendita, riscuoterlo e dichiararlo già riscosso, rilasciandone
13 quietanza, concedere dilazioni di pagamento, rinunciare
all'ipoteca legale, …. ad una società di onoranze funebri che evidentemente ha per oggetto attività estranea al settore immobiliare.
Dinanzi a tali circostanze fattuali, ampia procura a vendere,
mutamento del destinatario della procura e correzione della procura nel senso indicato su foglio dattiloscritto presentato dopo la autenticazione della prima procura, difetta qualsiasi elemento anche assertivo, circa lo svolgimento di un'indagine seria e approfondita volta ad accertare la effettiva volontà del a conferire procura speciale a vendere l'immobile in CP_1
cui risiedeva ad una società di onoranze funebri.
1.7 Dal vuoto probatorio circa l'attività di indagine sulla effettiva volontà del cliente compiuta dal Notaio discende il suo inadempimento essendo il suo comportamento riconducibile a negligenza ed imprudenza, alla violazione, cioè, del dovere di normale diligenza professionale, rispetto alla quale (Corte cost.
n. 166 del 1973) rileva anche la colpa lieve, ai sensi del comma
2 dell'art. 1176 c.c..
Secondo l'impostazione dell'appellante, l'emergere della situazione psico- patologica di sarebbe postuma alla CP_1
sottoscrizione della procura presso lo studio del Notaio e Pt_1
pertanto non sarebbe neppure provato che al CP_1
momento della autenticazione versasse in stato di incapacità, in ogni caso neppure riconoscibile dal professionista. Ne
14 conseguirebbe l'erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto l'appellante inadempiente per non essersi adoperato al fine di accertare la volontà effettiva del cliente in quanto al momento dell'autenticazione della procura a vendere non sussistevano elementi che avrebbero dovuto far dubitare il
Notaio circa la capacità di intendere e volere di . CP_1
La questione è malposta.
L'inadempimento del Notaio non consiste nell'omessa verifica delle capacità cognitive e volitive del cliente sotto il profilo medico-professionale, bensì si pone ancor prima sul piano della omessa indagine circa la volontà del richiedente a compiere l'atto, volontà che ove effettivamente e concretamente indagata interrogando il cliente, approfondendo le motivazioni e ragioni dell'atto, e spiegandone gli effetti, avrebbe potuto svelare la situazione di fragilità emotiva e volitiva del soggetto.
Nella fattispecie, come si è sopra argomentato non risulta in alcun modo dimostrato che l'appellante abbia adempiuto al proprio obbligo professionale con la diligenza richiesta,
accertandosi, come detto, in un colloquio della reale e incondizionata volontà di al conferimento di Controparte_1
una procura a vendere di siffatta estensione.
2 Quanto alle concrete condizioni psichiche di CP_1
all'epoca della autenticazione della procura va rilevato
[...]
che il dott. perito nominato in sede di indagini Per_3
preliminari nel procedimento penale per circonvenzione di
15 incapace in danno di ha riferito che nel Controparte_1
periodo 2016/2017 sussisteva un quadro psicopatologico grave
persistente... caratterizzato da forte instabilità e dalle alternanze
distimiche tipiche del disturbo bipolare, in particolare aggravato,
come indicato dai Sevizi psichiatrici, dal fatto che non assumeva
regolarmente terapia farmacologica e all'epoca non si faceva
seguire dal CSM e dalla scomparsa dei genitori. Il perito conclude che al tempo dei fatti non era Controparte_1
capace di intendere e di volere e per i suoi comportamenti manifesti indotti dal suo stato patologico fosse facilmente circonvenibile.
Infatti, risulta dalla documentazione dimessa in atti ( doc. 4,5,6
) che conosciuto sin dal 1988 al CP_1 Controparte_1
CSM di Bolzano, seguito anche da psichiatri privati, con numerosi ricoveri è affetto da un disturbo bipolare caratterizzato da fasi depressive ed episodi ipomaniacali, nelle quali la capacità di giudizio e valutazione è sensibilmente ridotta. Assume terapia stabilizzante, ma non si sottopone a controlli, dalla morte dei genitori ( madre nel 2014, padre nel
2016) ha interrotto i contatti con il CSM ed il Servizio di Salute
Mentale.
Ed anche la dott.ssa (doc.18 ) che ha avuto in Per_4 CP_1
cura nella sua relazione dd. 10/03/2021 ha CP_1
certificato che seguito dal CSM per un Controparte_1
disturbo bipolare caratterizzato da fasi depressive con ideazione
16 suicidiaria e fasi maniacali con logorrea,…incapacità di gestire il denaro, tendenza ad assumere alcolici, da più di 10 anni non frequenta il CSM e non ha più assunto terapia stabilizzante dell'umore. Nel 2016 non assumeva farmaci e, secondo la psichiatra, quando ha sottoscritto la procura a vendere i suoi beni presso il Notaio, era affetto da un probabile CP_1
episodio maniacale e non era in grado di tutelare i suoi interessi.
Ed allora, difronte alla situazione psichiatrica di CP_1
appare a maggior ragione sostenibile che un colloquio
[...]
con il cliente che non si fosse limitato ad un passivo recepimento della richiesta di autenticazione, avrebbe consentito al professionista di indagare sulla effettiva volontà
del e sulle ragioni del conferimento della procura a CP_1
vendere della propria abitazione, tanto più ad una impresa di pompe funebri, e conseguentemente di comprendere la fragilità
volitiva dello stesso.
Il primo motivo di gravame non può quindi, per le esposte ragioni, trovare accoglimento.
Valga per concludere sull'argomento evidenziare che non può in questo giudizio venire in considerazione, quale prova atipica, la sentenza penale di condanna n.17/2025 dd.18/03/2025
divenuta irrevocabile in data 23/05/2025, emessa nel procedimento a carico di per il reato di Per_1
circonvenzione di incapace p. e p. dall'art. 643 c.p., e quindi già
17 pronunciata all'atto della precisazione delle conclusioni
(20/06/2025), in quanto depositata da parte appellata solo con la comparsa conclusionale in data 24/07/2025.
3 Il secondo motivo di gravame è rubricato: Violazione e/o falsa
applicazione di norme di legge;
in particolare, degli art. 1218 e
1223 c.c. e degli art. 40 e 41 c.p. (in ordine alla sussistenza del
rapporto causale tra un asserito inadempimento del notaio e un
danno patrimoniale subito dal cliente)
Qui l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove ha ravvisato sussistere un nesso materiale e giuridico tra l'inadempimento del notaio ed il danno patrimoniale lamentato che, in tesi, sarebbe conseguenza dell'attività criminosa di soggetti sottoposti a procedimento penale.
Secondo l'appellante la procura del Notaio è stata utilizzata in conformità della sua funzione legale, mentre la mancata corresponsione alla vittima della circonvenzione del prezzo di vendita incassato da non sarebbe Persona_1
riconducibile alla prestazione del Notaio.
3.1 Fermo restando quanto più sopra argomentato in ordine all'inadempimento del Notaio occorre, ai fini del Pt_1
riconoscimento del danno risarcibile al cliente, verificare se il danno fatto valere da sia eziologicamente Controparte_1
riconducibile alla negligente esecuzione della prestazione professionale.
Come noto, nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è
18 quella per cui è causa), dove l'interesse corrispondente alla prestazione (vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto alla cui stipula il notaio è chiamato a presiedere) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto), causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione,
ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. 11/11/2019, nn. 28991-
28992).
Quanto all'accertamento del nesso causale, occorre scomporre il giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti ( cfr.
fra tante, Cassazione in sentenza n.25113/2017 )
3.2 Il primo è volto a identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno e l'indagine eziologica va effettuata in base alla regola della causalità adeguata per cui se l'evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni,
occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" -del tutto inverosimili.
Ne consegue che la responsabilità sussiste solo in relazione alle conseguenze della condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale la condotta è
posta in essere.
19 Nella causalità omissiva, occorre verificare se l'evento sia ricollegabile all'omissione nel senso che esso non si sarebbe verificato “se l'agente avesse posto in essere la condotta dovuta
e passa quindi attraverso l'enunciato “controfattuale” che pone al
posto dell'omissione il comporamneto alternativo dovuto, onde
verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno
lamentato dal danneggiato”. ( cfr. SU Cass.576/2008).
Il secondo segmento, riguarda il nesso di causalità giuridica che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e delinea il perimetro delle conseguenze risarcibili. Ad esso va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze (anche indirette e mediate) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si pongano in una correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso, con esclusione, quindi, di quelle del tutto atipiche. Si tratta, cioè, di individuare, all'interno delle serie causali, quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, in base a un giudizio formulato in termini ipotetici (Cass. n. 21255/2013, n.
31546/2018).
Ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, dunque, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché le
20 conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (cfr.
Cass.n.15274/2006, n.16163/2001).
Quanto al regime probatorio, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
3.3. Sulla base di tali principi giurisprudenziali, nella fattispecie va riconosciuta indubbia efficacia causale all'omessa indagine circa la reale ed incondizionata volontà di CP_1
in quanto è “più probabile che non” che in un serio ed
[...]
approfondito colloquio in ordine alle ragioni del conferimento e a chiarimento delle conseguenze e degli effetti della procura a vendere, sarebbe emersa la situazione di disturbo psichiatrico del , come hanno certificato i medici psichiatri che lo CP_1
hanno avuto in cura.
Deve pertanto ritenersi, in base al criterio della preponderanza dell'evidenza, che ove il Notaio non si fosse limitato ad un passivo recepimento della apparente volontà del cliente, avrebbe avuto consapevolezza della situazione particolare in cui versava il cliente e non avrebbe acconsentito all'atto di autentica della procura.
Il conferimento della procura a vendere, invero, è un antecedente rilevante e necessario ai fini del verificarsi del danno in quanto mezzo attraverso il quale ed Persona_1
i correi hanno potuto realizzare il loro programma criminoso e sottrarre a il corrispettivo della vendita CP_1
21 dell'immobile.
In sostanza, il conferimento della procura a vendere è
l'antecedente dotato di efficienza causale, senza il quale non si sarebbe realizzato il danno.
E', infatti, altrettanto “più probabile che non” che dinanzi ad un rifiuto del Notaio di procedere all'atto richiesto a causa di dubbi sulla capacità di intendere e di volere del conferente, il non avrebbe ottenuto la procura a vendere ed il Per_1
sodalizio criminale non avrebbe avuto lo strumento per realizzare il depauperamento in danno a Controparte_1
In considerazione della situazione concreta, come descritta più
sopra, la condotta inadempiente dell'appellante si pone in un nesso di consequenzialità immediata e diretta con l'evento dannoso conseguito a Controparte_1
Infatti, come già esposto più sopra, stante la fragilità volitiva data dal disturbo psichiatrico cui è affetto che CP_1
sarebbe con alta probabilità emersa in esito ad un serio colloquio avente ad oggetto il conferimento della procura a vendere con quei precisi termini e con quella portata, non poteva per il Notaio essere del tutto inverosimile l'utilizzo della procura come mezzo per procurarsi un profitto abusando dello stato di incapacità di e quindi per commettere il CP_1
reato di circonvenzione di incapace in danno allo stesso.
La verificazione del danno conseguente, del tutto prevedibile,
secondo il criterio della regolarità causale, non era nella data
22 situazione, dunque, assolutamente irragionevole.
3.4 E' di tutta evidenza che il danno risarcibile conseguente all'accertata omissione del Notaio - circa la verifica, attraverso un'indagine approfondita, della reale e consapevole volontà di di rilasciare una così ampia procura a vendere CP_1
l'immobile in cui risiedeva -, non si identifica necessariamente o unicamente con la vendita dell'immobile, bensì con la sottrazione del prezzo da parte di colui al quale ha CP_1
rilasciato la procura a vendere.
In questo senso risultano quindi irrilevanti le modalità di trattativa della vendita dell'immobile da parte del procuratore senza che mai sia intervenuto il conferente Per_1
, presenza che, quella sì, avrebbe potuto mettere in CP_1
allarme il compratore.
Ciò che rileva è, come detto, che l'inadempimento del Notaio che ha autenticato la sottoscrizione della procura a vendere si pone all'inizio della serie causale come antecedente necessario senza il quale e suoi correi non avrebbero avuto lo Per_1
strumento per sottrarre gran parte del corrispettivo della vendita a abusando della sua condizione. Controparte_1
Il richiamo all'art.27 LN stabilisce l'obbligo per il notaio di prestare il proprio ministero ogni volta che ne sia "debitamente"
richiesto è , nella descritta concreta situazione, inconferente.
6. L'appello va per le sin qui considerato argomentazioni respinto, con condanna dell'appellante, quale parte
23 soccombente ( art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese del grado in favore dell'Erario, essendo parte appellata ammessa al patrocinio a carico dello Stato giusta delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano dd. 08/08/2023.
Le spese sono liquidate in base ai criteri di cui al DM147/2022,
scaglione di valore da €52.001 a € 260.000 , valori medi, come da nota spese del difensore.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da Dott. nei Parte_1
confronti di in persona dell'amministratore Controparte_1
di sostegno avv. avverso la sentenza n. 483/2023 CP_2
pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 20/06/2023,
respinge
l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza,
condanna
a rifondere all'Erario le spese del presente Parte_1
grado di giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi €
11.316,00.- di cui € 2.932,00.- per la fase di studio, €
1.882,00.- per la fase introduttiva ed € 5.026,00.- per la fase decisionale, oltre € 24.476,00.- per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento
24 da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che , per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, cosi deciso il 22 ottobre 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella AR
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