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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4739/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rapp.to e difeso dall'avv. prof. Claudio Scognamiglio e dall'avv. Girolamo
Barbato giusta procura in atti;
PEC:
, Email_1
.salerno.it. Email_2 CP_1
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Carlo Controparte_2
Pisapia e dall'avv. Alessandra Pisapia;
PEC:
.salerno. , Email_3 CP_1
Email_5
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, all'odierna udienza la causa è stata definita con sentenza, di cui si è data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
In breve il precetto oggetto di opposizione fonda su titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 282/2018, resa dal Tribunale di Salerno, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 192/2022, passata in giudicato, di condanna al pagamento di ratei del trattamento pensionistico aziendale ( di cui alla Convenzione Banca PS / OO.SS. del
05.09.1985) maturati e non percepiti relativamente al periodo dal luglio 2013 al settembre 2024.
Tale sentenza contiene condanna (che l'opponente ha eccepito essere soltanto generica) all'integrazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico previsto per gli ex dipendenti addetti alla gestione esattoriale con decorrenza dal trattamento di quiescenza, oltre accessori come per legge.
Sulla base di tale titolo l'opposto ha intimato atto di precetto, notificato in data a 25 settembre 2024, per il pagamento della somma di euro € 167.453,44
(riferito al periodo luglio 2013/settembre 2024), calcolata già comprensiva di accessori e spese.
L'opposto ha, difatti, contestato la prospettazione della opponente, Pt_1
evidenziando (e così facendo propri i principi dettati dalla sentenza di Cass.
SS.UU. n. 11066/2012), che il titolo azionato nel caso di specie è idoneo a fondare la procedura esecutiva, facendo riferimento per la determinazione dell'integrazione al contenuto della convenzione e regolamento tra l'istituto di credito e le OO.SS. del 5/9/85, che ha formato oggetto di cognizione nel giudizio in cui si è formato il titolo. L'art. 5 della predetta convenzione determina in maniera puntuale i criteri per la determinazione del trattamento integrativo e, dunque, il credito è calcolabile sulla base di un semplice calcolo aritmetico;
da tanto la sentenza del Tribunale di Salerno conterrebbe in re ipsa una condanna specifica.
La questione appare di dubbia e controvertibile interpretazione, giacché i criteri di calcolo sono si analiticamente indicati nella richiamata convenzione, ma non appaiono invero semplici, donde il Giudicante ha comunque ritenuto opportuno svolgere una CTU contabile, onde accertare definitivamente la quantificazione del credito discendente dalla sentenza passata in giudicato del
Tribunale di Salerno e verificare l'attendibilità dell'atto di precetto.
Preliminarmente deve osservarsi che il debitore opponente, pure in seguito alle suddette sentenze di condanna passate in giudicato, si è limitato a contestare qualunque ipotesi di calcolo formulata dall'opposto (ed anche dal CTU nominato nel presente processo), senza tuttavia mai proporre un calcolo alternativo.
Il CTU ha invece fedelmente operato in relazione al quesito conferitogli e correttamente in relazione alla disciplina collettiva ed alle norme di legge applicabili.
Il CTU ha, difatti, svolto il computo richiesto sul presupposto che il CP_2
abbia prestato la propria attività in favore della banca intimata nel periodo luglio
2013/settembre 2024.
Il Consulente ha provveduto a ricostruire la “parte economica di pensione “ maturata nei diciassette anni (1.1.1972 – 31.12.1989 pari a 717 settimane di contributi) alle dipendenze dell'Istituto di credito.
Il Ctu, ha ricavato gli elementi della retribuzione sulla scorta della busta paga del dicembre 1989; busta da cui sono state rilevate le voci della retribuzione utili alla determinazione del trattamento integrativo, nonché sulla base dell'estratto contributivo dell'opposto e della prima liquidazione da CP_3 CP_3
cui ha attinto i dati relativi al periodo passato in PS e quello successivo.
L'acquisizione di tali documenti è peraltro avvenuta nel contraddittorio delle parti e di tanto è stata data contezza nel verbale del 3 luglio 2025.
Quindi il Ctu si è concentrato sul periodo contributivo ottenuto alle dipendenze del PS giacché diversamente operando, avrebbe inevitabilmente rapportato tra loro due misure non omogenee, ovvero da una parte la retribuzione pensionabile relativa al periodo svolto alle dipendenze del PS (unica assoggettata alla pensione integrativa) e l'altra relativa a contributi accreditati da altri soggetti estranei alla convenzione. Difatti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.3 della convenzione “Ai suddetti effetti sono scorporate, con criteri di proporzionalità, le eventuali quote di pensione base maturate a fronte di un'anzianità contributiva non considerate utili”. In sintesi, in base all'art. 5 della
Convenzione, la pensione integrativa si ottiene applicando alla retribuzione pensionabile utile i coefficienti di cui alla tabella 1 allegata alla stessa convenzione, (nella specie la percentuale del 43,70%, coefficiente che non risulta contestato neppure dalla opponente).
Il calcolo è stato attualizzato all'arco temporale oggetto del giudizio, così come disciplinato dall'art.12 della convenzione. La misura dell'integrazione è, difatti, aggiornata annualmente con decorrenza dal 1° gennaio, adeguando le basi pensionistiche con riferimento alle variazioni risultanti dalle tabelle di retribuzione del personale in attività di servizio.
Il Ctu, in sintesi, ha operato in base ai seguenti criteri. Egli ha in primo luogo provveduto ad individuare la parte di pensione maturata in vigenza di rapporto con il PS (1.1.1972 – 31.12.1989) alla data dell'1.1.1990. Il rateo così calcolato è stato adeguatamente perequato ai sensi di legge (legge n.
153/1969-Riforma Brodolini). Infatti ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del
D.Lgs. n. 503/1992, l'importo delle prestazioni pensionistiche viene adeguato annualmente all'aumento del costo della vita, come determinato dall'ISTAT, utilizzando l'indice FOI. L'adeguamento interviene a gennaio di ciascun anno
(termine indicato dall'articolo 14 della L. 724/1994), in base all'indice provvisorio relativo all'anno precedente, salvo successivo conguaglio - a gennaio dell'anno successivo - in base all'indice definitivo. L'articolo 24, comma 5 della legge n. 41/1986 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, la determinazione delle percentuali di rivalutazione da applicare agli importi pensionistici dal mese di gennaio dell'anno successivo. L'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998 dispone (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che tale meccanismo si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali.
L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Pertanto, la perequazione si effettua in via cumulata, vale a dire che il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall nel Casellario Centrale dei Pensionati, CP_3
per ciascun pensionato, è il riferimento che rileva ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire. L'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede, infine, che la percentuale di adeguamento non possa risultare inferiore a zero. Tale attualizzazione è resa necessaria, dunque, ai fini di legge ma indispensabile al fine di confrontare (in questo caso detrarre) due misure di eguale peso ovvero comparandola con la retribuzione annua pensionabile. E quindi, proseguendo: 1) individuazione dalla busta paga del dicembre 1989 delle voci utili a determinare la retribuzione annua pensionabile ai sensi dell'art. 4 della nota convenzione;
2) Lo stipendio così riscontrato secondo il grado e livello è stato equiparato ai minimi contrattuali
(CCNL CREDITO) in essere e vigenti nelle diverse epoche considerate (voci tabellari) mentre gli altri elementi sono stati attualizzati alla prima data utile coincidente con l'inizio del periodo chiesto in giudizio (primo novembre 2021 e via via sino alla data di notifica precetto); 3) Calcolo annuo della retribuzione annua pensionabile ridotto con il coefficiente di tabella 1 (43,70%); 4) Ottenuto il tal modo il trattamento annuo complessivo dal rapporto con la parte di pensione maturata alle dipendenze del PS si riscontra l'integrazione annua dovuta per effetto della convenzione e del regolamento”.
L'importo pertanto calcolato, al netto di accessori e spese, ammonta ad euro € 137.597,51.
La sorta capitale oggetto dell'atto di precetto (al netto di accessori e spese) è stato invece calcolato dall'opposto nel minor importo di € 137.166,04.
L'opposizione, dunque, non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, fatte salve le spese di ctu che restano così come già liquidate con separato decreto esecutivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 4.200,00, oltre accessori come per legge, restando separatamente liquidata la c.t.u. come da decreto esecutivo già reso.
Nocera Inferiore 6.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rapp.to e difeso dall'avv. prof. Claudio Scognamiglio e dall'avv. Girolamo
Barbato giusta procura in atti;
PEC:
, Email_1
.salerno.it. Email_2 CP_1
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Carlo Controparte_2
Pisapia e dall'avv. Alessandra Pisapia;
PEC:
.salerno. , Email_3 CP_1
Email_5
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, all'odierna udienza la causa è stata definita con sentenza, di cui si è data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
In breve il precetto oggetto di opposizione fonda su titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 282/2018, resa dal Tribunale di Salerno, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 192/2022, passata in giudicato, di condanna al pagamento di ratei del trattamento pensionistico aziendale ( di cui alla Convenzione Banca PS / OO.SS. del
05.09.1985) maturati e non percepiti relativamente al periodo dal luglio 2013 al settembre 2024.
Tale sentenza contiene condanna (che l'opponente ha eccepito essere soltanto generica) all'integrazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico previsto per gli ex dipendenti addetti alla gestione esattoriale con decorrenza dal trattamento di quiescenza, oltre accessori come per legge.
Sulla base di tale titolo l'opposto ha intimato atto di precetto, notificato in data a 25 settembre 2024, per il pagamento della somma di euro € 167.453,44
(riferito al periodo luglio 2013/settembre 2024), calcolata già comprensiva di accessori e spese.
L'opposto ha, difatti, contestato la prospettazione della opponente, Pt_1
evidenziando (e così facendo propri i principi dettati dalla sentenza di Cass.
SS.UU. n. 11066/2012), che il titolo azionato nel caso di specie è idoneo a fondare la procedura esecutiva, facendo riferimento per la determinazione dell'integrazione al contenuto della convenzione e regolamento tra l'istituto di credito e le OO.SS. del 5/9/85, che ha formato oggetto di cognizione nel giudizio in cui si è formato il titolo. L'art. 5 della predetta convenzione determina in maniera puntuale i criteri per la determinazione del trattamento integrativo e, dunque, il credito è calcolabile sulla base di un semplice calcolo aritmetico;
da tanto la sentenza del Tribunale di Salerno conterrebbe in re ipsa una condanna specifica.
La questione appare di dubbia e controvertibile interpretazione, giacché i criteri di calcolo sono si analiticamente indicati nella richiamata convenzione, ma non appaiono invero semplici, donde il Giudicante ha comunque ritenuto opportuno svolgere una CTU contabile, onde accertare definitivamente la quantificazione del credito discendente dalla sentenza passata in giudicato del
Tribunale di Salerno e verificare l'attendibilità dell'atto di precetto.
Preliminarmente deve osservarsi che il debitore opponente, pure in seguito alle suddette sentenze di condanna passate in giudicato, si è limitato a contestare qualunque ipotesi di calcolo formulata dall'opposto (ed anche dal CTU nominato nel presente processo), senza tuttavia mai proporre un calcolo alternativo.
Il CTU ha invece fedelmente operato in relazione al quesito conferitogli e correttamente in relazione alla disciplina collettiva ed alle norme di legge applicabili.
Il CTU ha, difatti, svolto il computo richiesto sul presupposto che il CP_2
abbia prestato la propria attività in favore della banca intimata nel periodo luglio
2013/settembre 2024.
Il Consulente ha provveduto a ricostruire la “parte economica di pensione “ maturata nei diciassette anni (1.1.1972 – 31.12.1989 pari a 717 settimane di contributi) alle dipendenze dell'Istituto di credito.
Il Ctu, ha ricavato gli elementi della retribuzione sulla scorta della busta paga del dicembre 1989; busta da cui sono state rilevate le voci della retribuzione utili alla determinazione del trattamento integrativo, nonché sulla base dell'estratto contributivo dell'opposto e della prima liquidazione da CP_3 CP_3
cui ha attinto i dati relativi al periodo passato in PS e quello successivo.
L'acquisizione di tali documenti è peraltro avvenuta nel contraddittorio delle parti e di tanto è stata data contezza nel verbale del 3 luglio 2025.
Quindi il Ctu si è concentrato sul periodo contributivo ottenuto alle dipendenze del PS giacché diversamente operando, avrebbe inevitabilmente rapportato tra loro due misure non omogenee, ovvero da una parte la retribuzione pensionabile relativa al periodo svolto alle dipendenze del PS (unica assoggettata alla pensione integrativa) e l'altra relativa a contributi accreditati da altri soggetti estranei alla convenzione. Difatti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.3 della convenzione “Ai suddetti effetti sono scorporate, con criteri di proporzionalità, le eventuali quote di pensione base maturate a fronte di un'anzianità contributiva non considerate utili”. In sintesi, in base all'art. 5 della
Convenzione, la pensione integrativa si ottiene applicando alla retribuzione pensionabile utile i coefficienti di cui alla tabella 1 allegata alla stessa convenzione, (nella specie la percentuale del 43,70%, coefficiente che non risulta contestato neppure dalla opponente).
Il calcolo è stato attualizzato all'arco temporale oggetto del giudizio, così come disciplinato dall'art.12 della convenzione. La misura dell'integrazione è, difatti, aggiornata annualmente con decorrenza dal 1° gennaio, adeguando le basi pensionistiche con riferimento alle variazioni risultanti dalle tabelle di retribuzione del personale in attività di servizio.
Il Ctu, in sintesi, ha operato in base ai seguenti criteri. Egli ha in primo luogo provveduto ad individuare la parte di pensione maturata in vigenza di rapporto con il PS (1.1.1972 – 31.12.1989) alla data dell'1.1.1990. Il rateo così calcolato è stato adeguatamente perequato ai sensi di legge (legge n.
153/1969-Riforma Brodolini). Infatti ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del
D.Lgs. n. 503/1992, l'importo delle prestazioni pensionistiche viene adeguato annualmente all'aumento del costo della vita, come determinato dall'ISTAT, utilizzando l'indice FOI. L'adeguamento interviene a gennaio di ciascun anno
(termine indicato dall'articolo 14 della L. 724/1994), in base all'indice provvisorio relativo all'anno precedente, salvo successivo conguaglio - a gennaio dell'anno successivo - in base all'indice definitivo. L'articolo 24, comma 5 della legge n. 41/1986 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, la determinazione delle percentuali di rivalutazione da applicare agli importi pensionistici dal mese di gennaio dell'anno successivo. L'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998 dispone (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che tale meccanismo si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali.
L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Pertanto, la perequazione si effettua in via cumulata, vale a dire che il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall nel Casellario Centrale dei Pensionati, CP_3
per ciascun pensionato, è il riferimento che rileva ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire. L'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede, infine, che la percentuale di adeguamento non possa risultare inferiore a zero. Tale attualizzazione è resa necessaria, dunque, ai fini di legge ma indispensabile al fine di confrontare (in questo caso detrarre) due misure di eguale peso ovvero comparandola con la retribuzione annua pensionabile. E quindi, proseguendo: 1) individuazione dalla busta paga del dicembre 1989 delle voci utili a determinare la retribuzione annua pensionabile ai sensi dell'art. 4 della nota convenzione;
2) Lo stipendio così riscontrato secondo il grado e livello è stato equiparato ai minimi contrattuali
(CCNL CREDITO) in essere e vigenti nelle diverse epoche considerate (voci tabellari) mentre gli altri elementi sono stati attualizzati alla prima data utile coincidente con l'inizio del periodo chiesto in giudizio (primo novembre 2021 e via via sino alla data di notifica precetto); 3) Calcolo annuo della retribuzione annua pensionabile ridotto con il coefficiente di tabella 1 (43,70%); 4) Ottenuto il tal modo il trattamento annuo complessivo dal rapporto con la parte di pensione maturata alle dipendenze del PS si riscontra l'integrazione annua dovuta per effetto della convenzione e del regolamento”.
L'importo pertanto calcolato, al netto di accessori e spese, ammonta ad euro € 137.597,51.
La sorta capitale oggetto dell'atto di precetto (al netto di accessori e spese) è stato invece calcolato dall'opposto nel minor importo di € 137.166,04.
L'opposizione, dunque, non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, fatte salve le spese di ctu che restano così come già liquidate con separato decreto esecutivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 4.200,00, oltre accessori come per legge, restando separatamente liquidata la c.t.u. come da decreto esecutivo già reso.
Nocera Inferiore 6.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)