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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Tito Schivo per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Sandro Lombardi per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello e note depositate il 15.10.2024
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e note depositate il
8.10.2024
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso al tribunale di Imperia, in data 10.4.2020, CP_1
ha chiesto la condanna di al pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 155.726,39 per mensilità non corrisposte, tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario, in relazione all'attività lavorativa dipendente prestata con la qualifica di pizzaiolo, IV livello CCNL Turismo, dal 20 aprile 2012 al 4 settembre 2018, allegando che la convenuta datrice di lavoro gli aveva corrisposto solo la somma di euro 27.300,00 mediante il pagamento diretto del canone di locazione al proprietario dell'appartamento condotto in locazione dal ricorrente.
2. La convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando in maniera specifica l'orario di lavoro esposto nel ricorso introduttivo e genericamente il conteggio allegato.
3. Il Tribunale, escussi i testimoni, ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la datrice di lavoro al pagamento di euro 22.895,00, quale differenza tra l'ammontare delle spettanze risultanti dalle buste paga (euro
50.195,00) e quello dei canoni di locazione pacificamente versati dalla datrice nel corso del rapporto (euro 27.300,00), attesa l'assenza di prova del lavoro straordinario dedotto quale titolo delle ulteriori pretese.
4. ha proposto appello e l'appellato ha resistito al Parte_2
gravame. La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
22.10.2024.
5. Con unico motivo, l'appellante lamenta che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestate le somme asseritamente dovute a titolo di differenza tra l'importo delle buste-paga e i canoni di locazione versati e avrebbe omesso di considerare che l'appellato non aveva provato il mancato pagamento di tale differenza.
6. L'appello è manifestamente infondato.
Nella comparsa di costituzione di primo grado l'appellante ha espressamente dedotto di non contestare i punti 1, 2, 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo e ha svolto un'unica specifica censura riguardante la veridicità degli orari di lavoro esposti, limitandosi infine ad asserire genericamente l'erroneità del conteggio e delle voci in esso indicate.
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A fronte della mancata contestazione dello svolgimento dell'attività lavorativa ordinaria, come documentata nelle buste paga in atti, il Tribunale ha correttamente ritenuto provato l'ammontare complessivo delle spettanze retributive risultante dalle buste e il credito residuo dell'appellato in misura pari alla differenza tra detto ammontare e l'importo dei canoni pacificamente corrisposti al proprietario dell'immobile condotto in locazione dal CP_1
Tali importi non risultano specificamente contestati, con l'allegazione di importi diversi, neppure con l'atto di appello, in cui l'Auditore lamenta invece l'assenza di prova del mancato pagamento delle residue spettanze da parte del lavoratore.
Si tratta di censura contraria a principi pacifici e consolidati in materia di riparto degli oneri probatori nella disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ex art. 1218 c.c., secondo cui il creditore deve provare il titolo della pretesa mentre spetta al debitore fornire la prova del pagamento o di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nella specie, essendo documentato il credito retributivo nella misura risultante dalle buste paga, di provenienza della datrice di lavoro, grava su quest'ultima l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento, nei limiti dell'importo pari alla differenza tra il totale dovuto al e quello già CP_1
estinto mediante il pacifico versamento dei canoni di locazione per conto del dipendente. Tale onere, come ineccepibilmente rilevato dal giudice, non è stato in alcun modo assolto, non avendo l'appellante neppure allegato e comunque offerto di provare il pagamento delle residue spettanze retributive, nell'importo quantificato dal Tribunale.
La sentenza merita pertanto integrale conferma.
7. In punto spese, va rilevato che in ragione della soccombenza l'appellante va condannata al rimborso delle spese in favore dell'appellato, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione di parametri prossimi ai minimi tenuto conto dello scaglione di valore dell'importo attribuito e dell'attività difensiva in concreto espletata nonché
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del numero ridotto e semplicità delle questioni.
8. Attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione e la colpa grave dell'appellante, per l'inconsistenza giuridica delle censure, ricorrono i presupposti dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna al pagamento, a favore dell'appellato, di un ulteriore importo che può essere equitativamente determinato in euro 1.000,00.
Deve essere altresì disposta la revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 136, comma 2 D.P.R. 115/2002.
9. Occorre dare infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa;
Condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento, in favore dell'appellato di euro 1.000,00;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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