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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 805/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 805/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Silvi (TE), E_ C.F._1
Centro Comm. Universo int. 25 presso lo studio dell'Avv. FRANCINELLA LAURA Controparte_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Silvi (TE) Controparte_2 C.F._2 alla Via Puccini n. 3 presso lo studio dell'Avv. BERARDINELLI LARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 10.03.2025 , premettendo di avere intrattenuto una E_ relazione more uxorio con e che dalla loro unione nascevano due figlie, e Controparte_2 Per_1
, rispettivamente il 18.04.2013 (PE) e il 17.03.2018 (AP), agiva in giudizio al fine di Persona_2 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva “accogliere le conclusioni proposte dalla ricorrente inerenti l'affido condiviso, il contributo di mantenimento e la frequentazione del padre con le figlie minori, così come prospettate nel ricorso, con integrazione e/o modifica solo dei punti di seguito specificati: A) “Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro e, allorquando le stesse andranno in Romania per far visita ai nonni, sarà premura della madre preavvertire il padre entro la prima settimana di dicembre e sarà altresi onere della stessa organizzare il trasferimento esclusivamente investendo il periodo di propria competenza, in base al criterio dell'alternanza e, dunque, a titolo esemplificativo, dal 22 al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre al sei gennaio, secondo il calendario di frequentazione anno per anno”.
B) “Durante le ferie estive le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore e le parti si impegnano, reciprocamente, a comunicare entro il 01 giugno di ogni anno i predetti periodi, al fine di poter organizzare anche eventuali spostamenti fuori dall'Italia e comunque sempre per un periodo massimo di quindici giorni”. C) “Le parti rilasciano sin da ora assenso alla sottoscrizione e/o esibizione di documenti utili alle richieste relative alle figlie minori, impegnandosi a collaborare in caso di rilascio di documenti utili alle minori e/o richieste di ciascun genere che saranno, in caso di eventuale sussidio, suddivise come per legge”. Nulla questio su tutte le ulteriori richieste”.
3. All'udienza del 19 giugno 2025 la ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi ne chiedeva l'accoglimento. Riferiva altresì che il padre non avesse mai contribuito al mantenimento delle figlie e che lo stesso facesse visita alle minori solo saltuariamente, senza mostrare costanza né nel rapporto affettivo né nella presenza educativa. La stessa ricorrente rappresentava di non avere mai ostacolato le visite paterne e dichiarava, inoltre, di provvedere da sola al mantenimento delle minori attraverso la pagina 2 di 5 propria attività lavorativa. Da ultimo, dava atto dello stato di detenzione del resistente con la conseguenza che le richieste avanzate con il ricorso non risultavano più attuabili. Il resistente si riportava ai propri scritti difensivi dichiarando l'adesione alle richieste della controparte in ordine alla regolamentazione dei periodi di permanenza, riservandosi di meglio precisare quelli più lunghi coincidenti con le festività.
4. All'esito dell'udienza, il GI, atteso lo stato di detenzione del resistente, il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento delle minori, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, disponendo “l'affidamento superesclusivo di e alla Persona_3 Persona_2 madre con la quale saranno collocate presso l'attuale abitazione” e l'obbligo del E_ padre al versamento “a titolo di mantenimento delle minori € 250 mensili oltre rivalutazione ISTAT e il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo”. Quanto al diritto di visita nulla veniva previsto atteso, visto lo stato di detenzione del padre ed il comportamento della madre che non ostacolava la
(eventuale) volontà di visita paterna.
5. Con memoria depositata in data 8 settembre 2025 la ricorrente, alla luce dei fatti sopravvenuti chiedeva disporsi conferma delle statuizioni provvisorie ed urgenti rese all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025; considerato, inoltre, lo stato di detenzione del resistente, quest'ultimo manifestava il proprio consenso all'affido esclusivo rafforzato nonché ai provvedimenti provvisori resi dal Giudice istruttore.
6. All'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione.
7. La domanda di affidamento super esclusivo delle figlie minori e avanzata dalla Per_1 Per_2 ricorrente merita di essere accolta, secondo le statuizioni che seguono.
8. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido superesclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
pagina 3 di 5 9. La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
10. Nel caso di specie merita di essere confermato l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente. Difatti, dalle deduzioni della ricorrente, non contestate dalla controparte, è emerso che il non ha mai Per_2 provveduto al sostentamento delle figlie sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale.
A ciò si aggiunge l'attuale stato detentivo del resistente, che di fatto non gli consente di svolgere alcun ruolo attivo, continuativo e responsabile nella vita delle minori. Al contrario, la madre si è sempre dimostrata l'unica figura stabile e capace di farsi integralmente carico delle necessità materiali, affettive ed educative delle figlie, garantendo loro un contesto di crescita sereno ed equilibrato. Tenuto altresì conto che il resistente ha espressamente aderito alle richieste formulate dalla controparte, appare dunque pienamente giustificata e conforme all'interesse superiore delle minori la decisione di affidamento super esclusivo in favore della madre.
11. Quanto alla richiesta relativa al profilo economico, tenuto conto della permanenza in via esclusiva delle minori presso la madre, dell'impegno di quest'ultima nella cura ed educazione delle stesse e delle loro presumibili esigenze di vita, ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda della resistente e, quindi, disposto a carico del resistente la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore del Tribunale.
12. Quanto al diritto di visita, osserva il Collegio che, avuto riguardo al preminente interesse delle minori, nonché all'attuale stato detentivo del resistente che di fatto lo rende impossibilitato a frequentare le figlie, non risulta praticabile allo stato alcuna regolamentazione in tal senso.
13. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di E_
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed Controparte_2 pagina 4 di 5 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre , Per_1 Persona_2 E_ quale genitore collocatario e con la quale stabilmente vivranno nell'abitazione sita in Montesilvano
(PE) alla Via A. Spagnuolo n. 12, ai sensi dell'art. 337 quater cc anche per le decisioni di maggior interesse per le minori;
b) pone a carico del resistente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese ad E_
, per il mantenimento delle figlie minori, la somma di € 250,00 totali rivalutabili annualmente
[...] secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
attribuisce ad
[...]
il 100% dell'assegno unico universale;
E_
c) spese compensate.
Così deciso in Pescara, 11 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 805/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Silvi (TE), E_ C.F._1
Centro Comm. Universo int. 25 presso lo studio dell'Avv. FRANCINELLA LAURA Controparte_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Silvi (TE) Controparte_2 C.F._2 alla Via Puccini n. 3 presso lo studio dell'Avv. BERARDINELLI LARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 10.03.2025 , premettendo di avere intrattenuto una E_ relazione more uxorio con e che dalla loro unione nascevano due figlie, e Controparte_2 Per_1
, rispettivamente il 18.04.2013 (PE) e il 17.03.2018 (AP), agiva in giudizio al fine di Persona_2 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva “accogliere le conclusioni proposte dalla ricorrente inerenti l'affido condiviso, il contributo di mantenimento e la frequentazione del padre con le figlie minori, così come prospettate nel ricorso, con integrazione e/o modifica solo dei punti di seguito specificati: A) “Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro e, allorquando le stesse andranno in Romania per far visita ai nonni, sarà premura della madre preavvertire il padre entro la prima settimana di dicembre e sarà altresi onere della stessa organizzare il trasferimento esclusivamente investendo il periodo di propria competenza, in base al criterio dell'alternanza e, dunque, a titolo esemplificativo, dal 22 al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre al sei gennaio, secondo il calendario di frequentazione anno per anno”.
B) “Durante le ferie estive le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore e le parti si impegnano, reciprocamente, a comunicare entro il 01 giugno di ogni anno i predetti periodi, al fine di poter organizzare anche eventuali spostamenti fuori dall'Italia e comunque sempre per un periodo massimo di quindici giorni”. C) “Le parti rilasciano sin da ora assenso alla sottoscrizione e/o esibizione di documenti utili alle richieste relative alle figlie minori, impegnandosi a collaborare in caso di rilascio di documenti utili alle minori e/o richieste di ciascun genere che saranno, in caso di eventuale sussidio, suddivise come per legge”. Nulla questio su tutte le ulteriori richieste”.
3. All'udienza del 19 giugno 2025 la ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi ne chiedeva l'accoglimento. Riferiva altresì che il padre non avesse mai contribuito al mantenimento delle figlie e che lo stesso facesse visita alle minori solo saltuariamente, senza mostrare costanza né nel rapporto affettivo né nella presenza educativa. La stessa ricorrente rappresentava di non avere mai ostacolato le visite paterne e dichiarava, inoltre, di provvedere da sola al mantenimento delle minori attraverso la pagina 2 di 5 propria attività lavorativa. Da ultimo, dava atto dello stato di detenzione del resistente con la conseguenza che le richieste avanzate con il ricorso non risultavano più attuabili. Il resistente si riportava ai propri scritti difensivi dichiarando l'adesione alle richieste della controparte in ordine alla regolamentazione dei periodi di permanenza, riservandosi di meglio precisare quelli più lunghi coincidenti con le festività.
4. All'esito dell'udienza, il GI, atteso lo stato di detenzione del resistente, il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento delle minori, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, disponendo “l'affidamento superesclusivo di e alla Persona_3 Persona_2 madre con la quale saranno collocate presso l'attuale abitazione” e l'obbligo del E_ padre al versamento “a titolo di mantenimento delle minori € 250 mensili oltre rivalutazione ISTAT e il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo”. Quanto al diritto di visita nulla veniva previsto atteso, visto lo stato di detenzione del padre ed il comportamento della madre che non ostacolava la
(eventuale) volontà di visita paterna.
5. Con memoria depositata in data 8 settembre 2025 la ricorrente, alla luce dei fatti sopravvenuti chiedeva disporsi conferma delle statuizioni provvisorie ed urgenti rese all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025; considerato, inoltre, lo stato di detenzione del resistente, quest'ultimo manifestava il proprio consenso all'affido esclusivo rafforzato nonché ai provvedimenti provvisori resi dal Giudice istruttore.
6. All'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione.
7. La domanda di affidamento super esclusivo delle figlie minori e avanzata dalla Per_1 Per_2 ricorrente merita di essere accolta, secondo le statuizioni che seguono.
8. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido superesclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
pagina 3 di 5 9. La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
10. Nel caso di specie merita di essere confermato l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente. Difatti, dalle deduzioni della ricorrente, non contestate dalla controparte, è emerso che il non ha mai Per_2 provveduto al sostentamento delle figlie sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale.
A ciò si aggiunge l'attuale stato detentivo del resistente, che di fatto non gli consente di svolgere alcun ruolo attivo, continuativo e responsabile nella vita delle minori. Al contrario, la madre si è sempre dimostrata l'unica figura stabile e capace di farsi integralmente carico delle necessità materiali, affettive ed educative delle figlie, garantendo loro un contesto di crescita sereno ed equilibrato. Tenuto altresì conto che il resistente ha espressamente aderito alle richieste formulate dalla controparte, appare dunque pienamente giustificata e conforme all'interesse superiore delle minori la decisione di affidamento super esclusivo in favore della madre.
11. Quanto alla richiesta relativa al profilo economico, tenuto conto della permanenza in via esclusiva delle minori presso la madre, dell'impegno di quest'ultima nella cura ed educazione delle stesse e delle loro presumibili esigenze di vita, ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda della resistente e, quindi, disposto a carico del resistente la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore del Tribunale.
12. Quanto al diritto di visita, osserva il Collegio che, avuto riguardo al preminente interesse delle minori, nonché all'attuale stato detentivo del resistente che di fatto lo rende impossibilitato a frequentare le figlie, non risulta praticabile allo stato alcuna regolamentazione in tal senso.
13. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di E_
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed Controparte_2 pagina 4 di 5 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre , Per_1 Persona_2 E_ quale genitore collocatario e con la quale stabilmente vivranno nell'abitazione sita in Montesilvano
(PE) alla Via A. Spagnuolo n. 12, ai sensi dell'art. 337 quater cc anche per le decisioni di maggior interesse per le minori;
b) pone a carico del resistente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese ad E_
, per il mantenimento delle figlie minori, la somma di € 250,00 totali rivalutabili annualmente
[...] secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
attribuisce ad
[...]
il 100% dell'assegno unico universale;
E_
c) spese compensate.
Così deciso in Pescara, 11 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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