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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1670 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliato in Castelvetrano (TP), via Vittorio Emanuele n. C.F._1
132, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Urbano (indirizzo pec:
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
Email_1
e
, nata a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Castelvetrano (TP), piazza Cavour n. 11, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Vito Signorello (indirizzo pec:
, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
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ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 15 novembre 2024, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica delle precedenti condizioni di divorzio alle diverse condizioni Controparte_1
stabilite nel ricorso congiunto, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.
1 Hanno premesso che, con sentenza n. 330/2024 depositata in data 18 aprile 2024 (causa n. 55/2024
R.G. Tribunale ordinario di Marsala) è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni specificate nel ricorso.
Con decreto del 23 novembre 2024, il Giudice delegato ha disposto la sostituzione dell'udienza di prima comparizione del 15 gennaio 2025 mediante il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte, depositate in data 23 dicembre 2024 e in data 2 gennaio 2025, i ricorrenti hanno insistito in ricorso invocando la ratifica delle pattuizioni raggiunte con l'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 21 novembre 2024.
Con ordinanza del 16 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV-bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n.
283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio,
è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e . Parte_1 Controparte_1
Nel caso concreto, i ricorrenti, avendo depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato a sostegno della propria domanda la sussistenza di «nuove circostanze sopravvenute» legate al recente trasferimento, per ragioni di lavoro, di Controparte_1
che è stata assunta presso l'Asp di Palermo.
A questo punto, dunque, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto a verificare se gli accordi di modifica delle condizioni di divorzio, raggiunti dalle parti in ragione dei sopra esposti sopravvenuti giustificati motivi, siano adeguati all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») nel testo attualmente in vigore a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, nonché all'art. 473- bis.51, comma 4, c.p.c.
2 Con note scritte, depositate in data 23 dicembre 2024 e in data 2 gennaio 2025, i ricorrenti hanno insistito in ricorso invocando, sostanzialmente, la ratifica delle pattuizioni raggiunte con l'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 21 novembre 2024 e di seguito riportato:
«1. Ripristinare l'assegnazione della casa familiare di piazza Escriva' San Josè Maria, n. 39, alla signora e alle figlie e , stante che la ricorrente Controparte_1 Per_1 Persona_2 ritornerà ad abitare con le succitate figlie a Castelvetrano avendo ottenuto il trasferimento dall'Asp di Catania a quella di Palermo;
2. Stabilire la restituzione del garage della casa familiare sita in
91022 Castelvetrano nella piazza J.M. Escrivà in favore dell'ing. che ne avrà la Parte_1
disponibilità in via esclusiva, (come da nota ipocatastale in calce alle ispezioni ipotecarie che si allegano alla presente, all. 8 ispezioni ipotecarie) con facoltà del padre di concedere alle sole figlie di parcarvi i mezzi intestati alle stesse e con esclusione della possibilità di utilizzo del garage da parte della signora;
3. Disporre che la signora Controparte_1 Controparte_1
non potrà, dunque, parcheggiare la propria autovettura all'interno del garage e/o di
[...] riporre cose ed oggetti all'interno del garage stesso, né di occupare con la medesima autovettura, o altro mezzo di sua proprietà, l'area antistante la saracinesca di ingresso al detto garage.
4. Stabilire che la signora potrà utilizzare l'area destinata a parcheggio ubicata Controparte_1
nel cortile (non identificata catastalmente) asservita all'immobile.
5. Per tutto il resto, nessuna modificazione rispetto agli accordi pregressi.
6. Compensare integralmente le spese di lite.
7. Infine,
i signori e sin da ora decidono di dare attuazione Parte_1 Controparte_1
ed esecuzione alle condizioni del presente ricorso dichiarando vicendevolmente di non avere null'altro a pretendere».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alle figlie minori, (nata a [...] il Persona_3
5 giugno 2007) e (nata a [...] l'[...]) l'accesso ad una effettiva Persona_4
bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico (rimaste sostanzialmente immutate rispetto alle previgenti condizioni di divorzio), parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione anche in considerazione della loro età ed esigenze.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, nonché l'età delle figlie minori consente di ritenere manifestamente superfluo il loro ascolto, ai sensi del novellato art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c. (sul punto, Cass. civ., n. 10776/2019 e Cass. civ., n. 3913/2018).
3 Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero che nulla ha opposto (decreto del 28 novembre 2024).
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sulla domanda congiunta di e , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) Omologa l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, depositato dalle parti il 21 novembre
2024 e riportato al punto 2 della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
16 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Antonino Campanella Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore Antonino Campanella e dal Presidente Francesco Paolo Pizzo.
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