TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/11/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3691/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo il 10/10/2024 al n. 3691/2024
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 299/2024, emesso dal Tribunale di Potenza in data 13/07/2024
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. ), rappresentati e difesi, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dagli Avv.ti Fabrizio Giorgini e Alessio Maselli, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avvocato Fabrizio Giorgini, sito in Roma, Via G.B. Tiepolo n. 21;
OPPONENTI
E
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), e per essa, quale mandataria, P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. e Partita IVA , in persona del
[...] P.IVA_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Enzo Faggella in Potenza, via Pretoria
n. 12;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/11/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
1
Proc. n. 3691/2024 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 [...] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 299/2024, Parte_2 emesso dal Tribunale di Potenza in data 13/07/2024, con il quale, su ricorso della società (per mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
11.770,99, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento dei ratei di finanziamento originariamente acceso con Moneta S.p.a. –
ES San Paolo S.p.a.
1.1. Gli opponenti eccepivano: 1) la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente;
2) l'indeterminatezza delle clausole negoziali per omessa indicazione del regime di capitalizzazione e per mancata indicazione del tasso di mora;
3) l'usurarietà degli interessi.
1.2. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, in ragione di quanto sopra dedotto e richiesto, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare: dichiarare inammissibile il D.I. n.
299/2024, stante la carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
- nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 299/2024 del Tribunale di
Potenza, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nei contratti di finanziamento per cui si controverte, e per l'effetto, in CP applicazione dell'art. 125 bis del TUB, condannare la “ ” a restituire al cliente tutti gli importi pagati dagli opponenti a titolo di interessi e spese non dovute in base alla citata disposizione di legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con CP quello eventuale residuo di;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di usura originaria dei contratti di finanziamento per cui si controverte relativamente alla pattuizione del tasso di mora e, per l'effetto, CP condannare la “ ” a restituire agli opponenti le somme versate a titolo di interesse moratori in applicazione dell'art. 1815 c.c. e/o alla maggiore
o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la
2
Proc. n. 3691/2024 R.G.
compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con CP quello eventuale residuo di;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20/12/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, deducendo l'infondatezza dell'avversa opposizione, concludendo, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiuntivo, per il relativo rigetto.
3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa – respinta la richiesta di
CTU della parte opponente – veniva rinviata all'udienza del 14/11/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva rimessa in decisione.
4. Poste tali premesse, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve
3
Proc. n. 3691/2024 R.G.
accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del
1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio inerente ad un contratto di finanziamento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass.
6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
5.4. Ancor più specificatamente, è stato chiarito che, nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo, la banca deve produrre in giudizio: a) la documentazione contrattuale, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di
4
Proc. n. 3691/2024 R.G.
tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo, Cass. 11543/2019).
5.5. Dipoi, trattandosi di quaestio iuris rilevante nel caso di specie, occorre chiarire che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, la giurisprudenza dei giudici della legittimità è oramai orientata (v., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2025, n.
28335) nel senso che occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
5.5.1. Nello specifico, ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in tal senso, per tutte, Cass. n. 17944/2023 e Cass. n. 9412/2023).
5.5.2. Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “[...] una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
5
Proc. n. 3691/2024 R.G.
l'esistenza di quest'ultima” (così Cass. n. 22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr.
Cass. n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito.
5.5.3. In ogni caso, contenuto minimo dell'onus probandi a carico del cessionario del credito è quello “[…] di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (v. per tutte Cass. n. 4116/2016)” [così, in motivazione, la recente ordinanza n. 5190 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 febbraio 2025].
6. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche entro cui orientare la decisione, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione di spettanza del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
6.1. Quanto alla legittimazione (recte, titolarità) attiva della società istante, nel premettere che, più che l'esistenza delle cessioni, è stata contestata la loro idoneità a ricomprendere il credito controverso, mette conto rilevare che:
a) con riferimento alla prima cessione, intervenuta tra Moneta S.p.A. –
ES AN S.p.A. e il contratto di Controparte_3 cessione (doc. 5 fascicolo opposta), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc. 6 fascicolo opposta) – peraltro indicante criteri complessivamente idonei a ricomprendere il credito controverso, quali quelli ricompresi tra il punto ii. e il punto vii. – e le comunicazioni ai debitori della cessione (doc. 7 fascicolo opposta), la cui ricezione non è stata affatto contestata dagli opponenti, e da ultimo la dichiarazione rilasciata da ES AN a con la Controparte_3 quale la cedente riconosce espressamente l'inclusione nella predetta cessione del 30.10.2017 dello specifico credito per cui è causa (doc. 21,
6
Proc. n. 3691/2024 R.G.
allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta), elemento documentale di indubbia rilevanza ai fini della prova della legittimazione sostanziale (cfr. Cassazione Civile, sez. III, ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10200; nel merito Tribunale di Avezzano, ordinanza del 17 settembre 2022; Tribunale di Marsala, decreto del 26 luglio 2022, entrambe su officiumnpl.com), costituiscono elementi che, unitariamente considerati, restituiscono una idonea prova della titolarità del credito;
b) allo stesso modo, con riferimento alla seconda cessione, intervenuta tra e il Controparte_3 Controparte_1 contratto di cessione (doc. 5 fascicolo monitorio), l'annex dei debiti ceduti
(doc. 9 fascicolo opposta), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc. 8 fascicolo opposta), la comunicazione della cessione ai debitori (docc. 6, 7, 9 e 10, fascicolo monitorio), la cui ricezione, anche in tal caso, non è stata puntualmente contestata dagli opponenti, e da ultimo una proposta, siglata dall'opponente, contenente un piano di rientro per il contratto che qui ci occupa (doc. 24 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta), inducono a ritenere sufficientemente provata anche l'ulteriore cessione e, con essa, la titolarità del credito controverso.
6.2. Il credito, nella sua esistenza, non è affatto contestato dagli opponenti
(senza tacere che la relativa prova è stata offerta in via documentale attraverso il deposito del contratto di finanziamento originario) e la sua quantificazione può ritenersi idoneamente comprovata attraverso gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B.
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. Invero, gli opponenti non hanno dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno (ad es.
C.T.P.), come tale irricevibile [ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il
7
Proc. n. 3691/2024 R.G.
tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
19597/2020) e nelle cui pronunzie si legge che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto
è tenuto a dedurlo in modo specifico … ” (Cassazione civile sez. III,
28/09/2023, n.27545), deduzioni del tutto assenti nella fattispecie odierna].
7.2. A ciò aggiungasi, quanto alla asserita indeterminatezza derivante dall'omessa indicazione del tipo di capitalizzazione, che recentemente le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito come “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un.,
29/05/2024, n.15130), e nel caso di specie non sono state formulate allegazioni e deduzioni puntuali volte a corroborare l'ipotesi di produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG (traendo testualmente spunto dalla citata pronuncia).
7.3. L'assenza di una puntuale contestazione (anche di tipo tecnico, mediante CTP) delle condizioni economiche pattuite ha inevitabilmente condotto al rigetto della richiesta di CTU.
7.3.1. Infatti, come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Nondimeno, la CTU può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere, invece, funzionale a soddisfare
8
Proc. n. 3691/2024 R.G.
finalità esclusivamente esplorative: essa, cioè, non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie. Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda, con essa, a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante [in linea con i relativi principi sostanziali
(art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.)] ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o, quantomeno, allegati (tra le tante, Cass. Civ. n. 9318/2016; Cass.
Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ. n. 8989/2011; Cass. Civ. n. 10182/2007;
Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass. Civ. n. 21412/2006; Cass. Civ. n.
26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).
7.3.2. Nella specifica materia bancaria, poi, si è rilevato come l'onere di allegazione possa dirsi adempiuto (dall'attore) quando egli abbia compiutamente esposto le ragioni per le quali chiede che gli addebiti operati dalla banca siano dichiarati illegittimi (ad es., perché usurari o anatocistici), individuando le norme violate e selezionando i concreti addebiti operati dalla banca in violazione di quelle specifiche norme. In materia di usura, nello specifico, secondo l'insegnamento della Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n. 2311/2018).
7.3.3. Ebbene, non avendo gli opponenti adempiuto al suesposto onere allegativo e assertivo, non poteva che dirsi inammissibile la richiesta di
CTU, con l'ulteriore conseguenza che le deduzioni attoree sono risultate del tutto sprovviste di debita prova.
8. Pertanto, acclarata l'assenza di prova dei fatti estintivi della pretesa qui in discussione, per non avere gli opponenti ottemperato all'onere assertivo loro incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'odierna opposizione va rigettata, e per l'effetto il decreto qui impugnato va confermato.
9. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, gli opponenti vanno condannati alla refusione delle spese di lite in favore
9
Proc. n. 3691/2024 R.G.
dell'opposta, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi alla fase istruttoria, per non essersi svolta alcuna attività in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel procedimento avente n.
3691/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 4.237,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo il 10/10/2024 al n. 3691/2024
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 299/2024, emesso dal Tribunale di Potenza in data 13/07/2024
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. ), rappresentati e difesi, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dagli Avv.ti Fabrizio Giorgini e Alessio Maselli, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avvocato Fabrizio Giorgini, sito in Roma, Via G.B. Tiepolo n. 21;
OPPONENTI
E
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), e per essa, quale mandataria, P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. e Partita IVA , in persona del
[...] P.IVA_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Enzo Faggella in Potenza, via Pretoria
n. 12;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/11/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
1
Proc. n. 3691/2024 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 [...] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 299/2024, Parte_2 emesso dal Tribunale di Potenza in data 13/07/2024, con il quale, su ricorso della società (per mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
11.770,99, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento dei ratei di finanziamento originariamente acceso con Moneta S.p.a. –
ES San Paolo S.p.a.
1.1. Gli opponenti eccepivano: 1) la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente;
2) l'indeterminatezza delle clausole negoziali per omessa indicazione del regime di capitalizzazione e per mancata indicazione del tasso di mora;
3) l'usurarietà degli interessi.
1.2. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, in ragione di quanto sopra dedotto e richiesto, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare: dichiarare inammissibile il D.I. n.
299/2024, stante la carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
- nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 299/2024 del Tribunale di
Potenza, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nei contratti di finanziamento per cui si controverte, e per l'effetto, in CP applicazione dell'art. 125 bis del TUB, condannare la “ ” a restituire al cliente tutti gli importi pagati dagli opponenti a titolo di interessi e spese non dovute in base alla citata disposizione di legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con CP quello eventuale residuo di;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di usura originaria dei contratti di finanziamento per cui si controverte relativamente alla pattuizione del tasso di mora e, per l'effetto, CP condannare la “ ” a restituire agli opponenti le somme versate a titolo di interesse moratori in applicazione dell'art. 1815 c.c. e/o alla maggiore
o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la
2
Proc. n. 3691/2024 R.G.
compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con CP quello eventuale residuo di;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20/12/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, deducendo l'infondatezza dell'avversa opposizione, concludendo, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiuntivo, per il relativo rigetto.
3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa – respinta la richiesta di
CTU della parte opponente – veniva rinviata all'udienza del 14/11/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva rimessa in decisione.
4. Poste tali premesse, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve
3
Proc. n. 3691/2024 R.G.
accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del
1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio inerente ad un contratto di finanziamento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass.
6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
5.4. Ancor più specificatamente, è stato chiarito che, nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo, la banca deve produrre in giudizio: a) la documentazione contrattuale, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di
4
Proc. n. 3691/2024 R.G.
tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo, Cass. 11543/2019).
5.5. Dipoi, trattandosi di quaestio iuris rilevante nel caso di specie, occorre chiarire che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, la giurisprudenza dei giudici della legittimità è oramai orientata (v., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2025, n.
28335) nel senso che occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
5.5.1. Nello specifico, ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in tal senso, per tutte, Cass. n. 17944/2023 e Cass. n. 9412/2023).
5.5.2. Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “[...] una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
5
Proc. n. 3691/2024 R.G.
l'esistenza di quest'ultima” (così Cass. n. 22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr.
Cass. n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito.
5.5.3. In ogni caso, contenuto minimo dell'onus probandi a carico del cessionario del credito è quello “[…] di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (v. per tutte Cass. n. 4116/2016)” [così, in motivazione, la recente ordinanza n. 5190 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 febbraio 2025].
6. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche entro cui orientare la decisione, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione di spettanza del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
6.1. Quanto alla legittimazione (recte, titolarità) attiva della società istante, nel premettere che, più che l'esistenza delle cessioni, è stata contestata la loro idoneità a ricomprendere il credito controverso, mette conto rilevare che:
a) con riferimento alla prima cessione, intervenuta tra Moneta S.p.A. –
ES AN S.p.A. e il contratto di Controparte_3 cessione (doc. 5 fascicolo opposta), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc. 6 fascicolo opposta) – peraltro indicante criteri complessivamente idonei a ricomprendere il credito controverso, quali quelli ricompresi tra il punto ii. e il punto vii. – e le comunicazioni ai debitori della cessione (doc. 7 fascicolo opposta), la cui ricezione non è stata affatto contestata dagli opponenti, e da ultimo la dichiarazione rilasciata da ES AN a con la Controparte_3 quale la cedente riconosce espressamente l'inclusione nella predetta cessione del 30.10.2017 dello specifico credito per cui è causa (doc. 21,
6
Proc. n. 3691/2024 R.G.
allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta), elemento documentale di indubbia rilevanza ai fini della prova della legittimazione sostanziale (cfr. Cassazione Civile, sez. III, ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10200; nel merito Tribunale di Avezzano, ordinanza del 17 settembre 2022; Tribunale di Marsala, decreto del 26 luglio 2022, entrambe su officiumnpl.com), costituiscono elementi che, unitariamente considerati, restituiscono una idonea prova della titolarità del credito;
b) allo stesso modo, con riferimento alla seconda cessione, intervenuta tra e il Controparte_3 Controparte_1 contratto di cessione (doc. 5 fascicolo monitorio), l'annex dei debiti ceduti
(doc. 9 fascicolo opposta), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc. 8 fascicolo opposta), la comunicazione della cessione ai debitori (docc. 6, 7, 9 e 10, fascicolo monitorio), la cui ricezione, anche in tal caso, non è stata puntualmente contestata dagli opponenti, e da ultimo una proposta, siglata dall'opponente, contenente un piano di rientro per il contratto che qui ci occupa (doc. 24 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta), inducono a ritenere sufficientemente provata anche l'ulteriore cessione e, con essa, la titolarità del credito controverso.
6.2. Il credito, nella sua esistenza, non è affatto contestato dagli opponenti
(senza tacere che la relativa prova è stata offerta in via documentale attraverso il deposito del contratto di finanziamento originario) e la sua quantificazione può ritenersi idoneamente comprovata attraverso gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B.
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. Invero, gli opponenti non hanno dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno (ad es.
C.T.P.), come tale irricevibile [ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il
7
Proc. n. 3691/2024 R.G.
tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
19597/2020) e nelle cui pronunzie si legge che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto
è tenuto a dedurlo in modo specifico … ” (Cassazione civile sez. III,
28/09/2023, n.27545), deduzioni del tutto assenti nella fattispecie odierna].
7.2. A ciò aggiungasi, quanto alla asserita indeterminatezza derivante dall'omessa indicazione del tipo di capitalizzazione, che recentemente le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito come “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un.,
29/05/2024, n.15130), e nel caso di specie non sono state formulate allegazioni e deduzioni puntuali volte a corroborare l'ipotesi di produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG (traendo testualmente spunto dalla citata pronuncia).
7.3. L'assenza di una puntuale contestazione (anche di tipo tecnico, mediante CTP) delle condizioni economiche pattuite ha inevitabilmente condotto al rigetto della richiesta di CTU.
7.3.1. Infatti, come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Nondimeno, la CTU può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere, invece, funzionale a soddisfare
8
Proc. n. 3691/2024 R.G.
finalità esclusivamente esplorative: essa, cioè, non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie. Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda, con essa, a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante [in linea con i relativi principi sostanziali
(art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.)] ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o, quantomeno, allegati (tra le tante, Cass. Civ. n. 9318/2016; Cass.
Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ. n. 8989/2011; Cass. Civ. n. 10182/2007;
Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass. Civ. n. 21412/2006; Cass. Civ. n.
26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).
7.3.2. Nella specifica materia bancaria, poi, si è rilevato come l'onere di allegazione possa dirsi adempiuto (dall'attore) quando egli abbia compiutamente esposto le ragioni per le quali chiede che gli addebiti operati dalla banca siano dichiarati illegittimi (ad es., perché usurari o anatocistici), individuando le norme violate e selezionando i concreti addebiti operati dalla banca in violazione di quelle specifiche norme. In materia di usura, nello specifico, secondo l'insegnamento della Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n. 2311/2018).
7.3.3. Ebbene, non avendo gli opponenti adempiuto al suesposto onere allegativo e assertivo, non poteva che dirsi inammissibile la richiesta di
CTU, con l'ulteriore conseguenza che le deduzioni attoree sono risultate del tutto sprovviste di debita prova.
8. Pertanto, acclarata l'assenza di prova dei fatti estintivi della pretesa qui in discussione, per non avere gli opponenti ottemperato all'onere assertivo loro incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'odierna opposizione va rigettata, e per l'effetto il decreto qui impugnato va confermato.
9. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, gli opponenti vanno condannati alla refusione delle spese di lite in favore
9
Proc. n. 3691/2024 R.G.
dell'opposta, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi alla fase istruttoria, per non essersi svolta alcuna attività in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel procedimento avente n.
3691/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 4.237,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10