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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
N. R.G. 1063/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1063/2024 tra
Parte_1
C.F. , con l'Avv. LUISA
[...] P.IVA_1
MARESCA
APPELLANTE
e
, C.F. , con l'Avv. CINZIA Controparte_1 C.F._1
NUNZIATA
con sede legale in Milano, Via Caldera, 21, Controparte_2
con l'Avv. ANDREA ZEROLI
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia promossa innanzi al Giudice di Pace di Nuoro trae origine dall'asserita pretesa di di vedersi riconoscere, ai sensi Controparte_1
dell'art. 125 sexies TUB, lo storno degli oneri corrisposti in sede di stipula del contratto di finanziamento n. 23254 sottoscritto tra il predetto e CP_1
ora nel corso del Controparte_3 Controparte_4
rapporto, aveva ceduto a il Parte_1 Controparte_2
credito rinveniente dal predetto contratto n. 23254. , Controparte_1
sull'invocata applicazione alla fattispecie dell'art. 125 sexies T.U.B. ha, pertanto, evocato in giudizio al fine di ottenere la Controparte_2
condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di €
616,78 a titolo di oneri che, in seguito all'estinzione anticipata del rapporto, non sarebbero maturati e che avrebbero dovuto essere rimborsati proporzionalmente alle quote incorporate nei ratei con scadenza successiva all'estinzione.
Costituendosi nel giudizio di prime cure, chiedeva Controparte_2
il rigetto della domanda ex adverso formulata, deducendo, in estrema sintesi:
1. la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle somme reclamate, attesa la rituale comunicazione della cessione del credito da Finanziaria Familiare a 2. che, tuttavia, nulla era Controparte_2
dovuto neppure per storno di spese fisse contrattuali e commissione rete distributiva, stante la natura up-front di tali oneri che, come tali, non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
3. instava per la chiamata in causa di
[...]
onde essere manlevata in caso di soccombenza. Autorizzata Parte_1
la chiamata in causa formulata da si costituiva in Controparte_2
giudizio (già , la quale Parte_1 Controparte_3
eccepiva la propria carenza di titolarità passiva in riferimento alla domanda di parte attrice e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria. La
Pag. 2 di 12 causa giungeva alla precisazione delle conclusioni, e alla successiva assegnazione a sentenza, senza il compimento di alcuna attività istruttoria.
Il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di dichiarava la Controparte_2
legittimazione passiva della Controparte_5
dichiarava l'esistenza del diritto di credito di nei confronti Controparte_1
della a seguito dell'estinzione anticipata del Parte_1
finanziamento e, per l'effetto: -condannava al Parte_1
pagamento, a titolo di rimborso ex art 125 sexies Tub in favore d CP_1
della somma di € 616,78 oltre interessi dal dovuto al saldo,
[...]
condannandola altresì al pagamento delle spese di lite ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace;
si Parte_1
costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo respingersi le domande dell'appellante.
Rinviata la causa per la decisione, così precisava le Parte_1
proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Nuoro, per tutti i motivi e le argomentazioni di cui al presente atto, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa di primo grado dell'esponente
(da aversi qui per integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso:
1) riformare la sentenza appellata n. 414/2024 resa nel giudizio R.G. n.
105/2023 dal Giudice di Pace di Nuoro, in persona della Dott.ssa G.
Doneddu, pubblicata in data 25.7.2024, per tutte le ragioni esposte in atti e per l'effetto, 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
Pag. 3 di 12 di con riferimento alle domande formulate dal sig. Parte_1 [...]
nel giudizio di primo grado;
in via subordinata 3) sospendere ai CP_1
sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle due recenti ordinanze di rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Palermo, la n. C-239/25 e l'ulteriore del 26.3.2025 in attesa di rubricazione, dinnanzi ad essa pendenti;
in via di ulteriore subordine 4) accertare in ogni caso l'infondatezza e l'illegittimità dell'intera pretesa creditoria azionata in primo grado dal sig.
[...]
e, ove riproposta in appello, la domanda di manleva formulata da CP_1
dichiarando, ove occorresse, che la commissione di rete CP_2
distributiva (commissione di intermediazione), non debba essere rimborsata da accertata la sua carenza di legittimazione passiva Parte_1
rispetto a tale domanda;
in ogni caso, 5) condannare il Sig.
[...]
in persona del suo legale rappresentate Controparte_6
pro tempore a restituire a le somme corrisposte in forza Parte_1
della sentenza di primo grado oggetto del presente appello;
6) con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio;
7) con ogni più ampia riserva e facoltà di legge.”
precisava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'adito Tribunale di Nuoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: 1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle Parte_1
spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”
Pag. 4 di 12 precisava le seguenti conclusioni: CP_2
“Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 414/2024 resa dal
Giudice di Pace di Nuoro.”
All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti provvedevano al deposito di note scritte.
L'appello è infondato,
Con riferimento alla legittimazione passiva della domanda proposta da
, si deve osservare che secondo condivisa giurisprudenza Controparte_1
mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Cass. Sez. 2, 29/03/2024, n.
8579),
Pag. 5 di 12 Dalla combinazione dei richiamati principi deriva, dunque, che in virtù della indiscussa differenza esistente tra cessione del credito e cessione del contratto, le azioni di matrice contrattuale (quali quelle di risoluzione e/o restituzione) non possono essere rivolte nei confronti del (mero) cessionario del credito, che, a differenza del cessionario del contratto, acquista soltanto i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione, con esclusione delle azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, perché afferenti alla titolarità del negozio, che in caso di cessione del (solo) credito continua comunque ad appartenere al cedente.
Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di primo grado, la CP_7
(incorporata nella risulta essere cessionaria dei
[...] Controparte_2
(soli) crediti derivanti dal contratto di finanziamento per cui è causa, per cui non aveva titolo per rivolgere nei confronti della Controparte_1
cessionaria, incorporante la un'azione Controparte_2 CP_7
di natura contrattuale, quale quella finalizzata a conseguire la restituzione degli importi indebitamente versati e/o trattenuti (al momento della stipula) per effetto dell'operatività di clausole nulle e/o vessatorie, trattandosi di un'azione tipicamente collegata col contratto di finanziamento stipulato, la cui titolarità è rimasta comunque in capo alla cedente, Parte_1
[...]
Da ciò consegue che la relativa azione, poiché inerente alla essenza stessa del citato contratto, non poteva essere rivolta nei confronti di
[...]
perché avrebbe presupposto in capo a quest'ultima l'avvenuta CP_2
cessione, da parte dell'originaria contraente, del Parte_1
Pag. 6 di 12 contratto, ossia dell'insieme delle posizioni attive e passive dallo stesso derivanti, che invece non sussiste nella (mera) cessione del credito, effettivamente avutasi.
Quindi, permanendo il rapporto contrattuale tra cedente (intermediario mutuante) e ceduto (mutuatario) anche dopo la cessione, l'obbligazione restitutoria dei costi c.d. recurring, dovuti a seguito dell'operazione di estinzione del mutuo disposta su richiesta del soggetto finanziato, deve essere fatta valere nei confronti del cedente che resta legittimato passivamente. Tale principio è stato recentemente ribadito in fattispecie analoghe dal Tribunale di Torino (Sent. N 5551/2024 del 5.11.24);
Tribunale di Vercelli Sent. n. 332/2023 del 13.07.2023e n. 1012/2024 del
1.02.2024) e dal Tribunale di Busto Arsizio (Sent. n. 175/2022 del
9.02.2022)
Con il proposto appello, oltre al proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, ha inoltre lamentato l'errata applicazione alla fattispecie in esame del criterio proporzionale in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto tutte le commissioni rimborsabili, compresi i costi cd. up front, applicando, erroneamente, l'art. 125-sexies TUB.
L'appello è infondato anche su tale punto: ha infatti richiesto CP_1
l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto: quest'ultimo stabilisce che il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri da egli corrisposti all'atto della sua stipula (interessi, commissioni, premi assicurativi), e tale diritto, a pena di nullità, non è derogabile, se non
Pag. 7 di 12 in senso per lui migliorativo: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. La norma, pertanto, riconosce il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente.
La cd sentenza Lexitor della Corte di Giustizia in data 11 settembre 2019– chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha stabilito che “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE … relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ".
La CGUE ha precisato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”
(punto 32), offrendo una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del
2008; pertanto, anche nel caso in esame si impone un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16. par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte
Pag. 8 di 12 di Giustizia con la sentenza Lexitor, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
La giurisprudenza di merito ha interpretato l'art. 125 sexies TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla CGUE, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co.
1, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020)
– e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla luce della sentenza Lexitor della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente.
Per completezza va, infine, richiamata la pronuncia della Corte di
Cassazione intervenuta nella materia dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, che ha affermato la applicabilità dei principi affermati dalla sentenza
“Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale anche alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, ed alla direttiva 90/88/CEE,
Pag. 9 di 12 che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass., ord. n. 25997 del 6.9.2023). Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
La Corte ha altresì affermato e ribadito il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.
Lgs. 206/2005”. 17. In conclusione, a seguito dell'esame degli interventi legislativi e delle pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in materia deve ritenersi che, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), con la sola esclusione delle imposte.
Relativamente al quantum, appaiono corrette le argomentazione dell'appellato nelle pagine da 14 in avanti della comparsa di CP_1
costituzione e risposta, con la giurisprudenza ivi richiamata secondo cui in assenza di una prescrizione normativa o di un'indicazione della Corte di
Pag. 10 di 12 giustizia, deve essere senz'altro preferito il criterio “pro rata temporis”, trattandosi del criterio più rispettoso del principio di proporzionalità e più rispondente alle esigenze di semplificazione enunciate nel considerando 39 della direttiva 48/2008, ove è affermato che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato. (in tal senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Torino, 23.06.2023).
Pertanto, risulta corretto il criterio pro-rata temporis applicato dal giudice di primo grado per la liquidazione del dovuto.
Quanto, infine, alla richiesta di sospensione del presente procedimento, è vero che allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente;
ma la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio
(pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi) debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico.
Pag. 11 di 12 La sentenza impugnata deve quindi essere confermata;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al rimborso al rimborso delle spese di lite, che liquida quanto a in € 125,00 per la fase di studio, € 125,00 Controparte_1
per la fase introduttiva ed € 190,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA
e spese generali, da distrarre a favore del procuratore antistatario, e quanto a in € 125 per la fase di studio, € 125,00 per la fase CP_2
introduttiva ed € 190,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e spese generali.
Dichiara l'appellante tenuta al versamento di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R.
30.05.2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
N. R.G. 1063/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1063/2024 tra
Parte_1
C.F. , con l'Avv. LUISA
[...] P.IVA_1
MARESCA
APPELLANTE
e
, C.F. , con l'Avv. CINZIA Controparte_1 C.F._1
NUNZIATA
con sede legale in Milano, Via Caldera, 21, Controparte_2
con l'Avv. ANDREA ZEROLI
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia promossa innanzi al Giudice di Pace di Nuoro trae origine dall'asserita pretesa di di vedersi riconoscere, ai sensi Controparte_1
dell'art. 125 sexies TUB, lo storno degli oneri corrisposti in sede di stipula del contratto di finanziamento n. 23254 sottoscritto tra il predetto e CP_1
ora nel corso del Controparte_3 Controparte_4
rapporto, aveva ceduto a il Parte_1 Controparte_2
credito rinveniente dal predetto contratto n. 23254. , Controparte_1
sull'invocata applicazione alla fattispecie dell'art. 125 sexies T.U.B. ha, pertanto, evocato in giudizio al fine di ottenere la Controparte_2
condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di €
616,78 a titolo di oneri che, in seguito all'estinzione anticipata del rapporto, non sarebbero maturati e che avrebbero dovuto essere rimborsati proporzionalmente alle quote incorporate nei ratei con scadenza successiva all'estinzione.
Costituendosi nel giudizio di prime cure, chiedeva Controparte_2
il rigetto della domanda ex adverso formulata, deducendo, in estrema sintesi:
1. la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle somme reclamate, attesa la rituale comunicazione della cessione del credito da Finanziaria Familiare a 2. che, tuttavia, nulla era Controparte_2
dovuto neppure per storno di spese fisse contrattuali e commissione rete distributiva, stante la natura up-front di tali oneri che, come tali, non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
3. instava per la chiamata in causa di
[...]
onde essere manlevata in caso di soccombenza. Autorizzata Parte_1
la chiamata in causa formulata da si costituiva in Controparte_2
giudizio (già , la quale Parte_1 Controparte_3
eccepiva la propria carenza di titolarità passiva in riferimento alla domanda di parte attrice e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria. La
Pag. 2 di 12 causa giungeva alla precisazione delle conclusioni, e alla successiva assegnazione a sentenza, senza il compimento di alcuna attività istruttoria.
Il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di dichiarava la Controparte_2
legittimazione passiva della Controparte_5
dichiarava l'esistenza del diritto di credito di nei confronti Controparte_1
della a seguito dell'estinzione anticipata del Parte_1
finanziamento e, per l'effetto: -condannava al Parte_1
pagamento, a titolo di rimborso ex art 125 sexies Tub in favore d CP_1
della somma di € 616,78 oltre interessi dal dovuto al saldo,
[...]
condannandola altresì al pagamento delle spese di lite ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace;
si Parte_1
costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo respingersi le domande dell'appellante.
Rinviata la causa per la decisione, così precisava le Parte_1
proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Nuoro, per tutti i motivi e le argomentazioni di cui al presente atto, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa di primo grado dell'esponente
(da aversi qui per integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso:
1) riformare la sentenza appellata n. 414/2024 resa nel giudizio R.G. n.
105/2023 dal Giudice di Pace di Nuoro, in persona della Dott.ssa G.
Doneddu, pubblicata in data 25.7.2024, per tutte le ragioni esposte in atti e per l'effetto, 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
Pag. 3 di 12 di con riferimento alle domande formulate dal sig. Parte_1 [...]
nel giudizio di primo grado;
in via subordinata 3) sospendere ai CP_1
sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle due recenti ordinanze di rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Palermo, la n. C-239/25 e l'ulteriore del 26.3.2025 in attesa di rubricazione, dinnanzi ad essa pendenti;
in via di ulteriore subordine 4) accertare in ogni caso l'infondatezza e l'illegittimità dell'intera pretesa creditoria azionata in primo grado dal sig.
[...]
e, ove riproposta in appello, la domanda di manleva formulata da CP_1
dichiarando, ove occorresse, che la commissione di rete CP_2
distributiva (commissione di intermediazione), non debba essere rimborsata da accertata la sua carenza di legittimazione passiva Parte_1
rispetto a tale domanda;
in ogni caso, 5) condannare il Sig.
[...]
in persona del suo legale rappresentate Controparte_6
pro tempore a restituire a le somme corrisposte in forza Parte_1
della sentenza di primo grado oggetto del presente appello;
6) con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio;
7) con ogni più ampia riserva e facoltà di legge.”
precisava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'adito Tribunale di Nuoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: 1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle Parte_1
spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”
Pag. 4 di 12 precisava le seguenti conclusioni: CP_2
“Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 414/2024 resa dal
Giudice di Pace di Nuoro.”
All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti provvedevano al deposito di note scritte.
L'appello è infondato,
Con riferimento alla legittimazione passiva della domanda proposta da
, si deve osservare che secondo condivisa giurisprudenza Controparte_1
mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Cass. Sez. 2, 29/03/2024, n.
8579),
Pag. 5 di 12 Dalla combinazione dei richiamati principi deriva, dunque, che in virtù della indiscussa differenza esistente tra cessione del credito e cessione del contratto, le azioni di matrice contrattuale (quali quelle di risoluzione e/o restituzione) non possono essere rivolte nei confronti del (mero) cessionario del credito, che, a differenza del cessionario del contratto, acquista soltanto i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione, con esclusione delle azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, perché afferenti alla titolarità del negozio, che in caso di cessione del (solo) credito continua comunque ad appartenere al cedente.
Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di primo grado, la CP_7
(incorporata nella risulta essere cessionaria dei
[...] Controparte_2
(soli) crediti derivanti dal contratto di finanziamento per cui è causa, per cui non aveva titolo per rivolgere nei confronti della Controparte_1
cessionaria, incorporante la un'azione Controparte_2 CP_7
di natura contrattuale, quale quella finalizzata a conseguire la restituzione degli importi indebitamente versati e/o trattenuti (al momento della stipula) per effetto dell'operatività di clausole nulle e/o vessatorie, trattandosi di un'azione tipicamente collegata col contratto di finanziamento stipulato, la cui titolarità è rimasta comunque in capo alla cedente, Parte_1
[...]
Da ciò consegue che la relativa azione, poiché inerente alla essenza stessa del citato contratto, non poteva essere rivolta nei confronti di
[...]
perché avrebbe presupposto in capo a quest'ultima l'avvenuta CP_2
cessione, da parte dell'originaria contraente, del Parte_1
Pag. 6 di 12 contratto, ossia dell'insieme delle posizioni attive e passive dallo stesso derivanti, che invece non sussiste nella (mera) cessione del credito, effettivamente avutasi.
Quindi, permanendo il rapporto contrattuale tra cedente (intermediario mutuante) e ceduto (mutuatario) anche dopo la cessione, l'obbligazione restitutoria dei costi c.d. recurring, dovuti a seguito dell'operazione di estinzione del mutuo disposta su richiesta del soggetto finanziato, deve essere fatta valere nei confronti del cedente che resta legittimato passivamente. Tale principio è stato recentemente ribadito in fattispecie analoghe dal Tribunale di Torino (Sent. N 5551/2024 del 5.11.24);
Tribunale di Vercelli Sent. n. 332/2023 del 13.07.2023e n. 1012/2024 del
1.02.2024) e dal Tribunale di Busto Arsizio (Sent. n. 175/2022 del
9.02.2022)
Con il proposto appello, oltre al proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, ha inoltre lamentato l'errata applicazione alla fattispecie in esame del criterio proporzionale in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto tutte le commissioni rimborsabili, compresi i costi cd. up front, applicando, erroneamente, l'art. 125-sexies TUB.
L'appello è infondato anche su tale punto: ha infatti richiesto CP_1
l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto: quest'ultimo stabilisce che il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri da egli corrisposti all'atto della sua stipula (interessi, commissioni, premi assicurativi), e tale diritto, a pena di nullità, non è derogabile, se non
Pag. 7 di 12 in senso per lui migliorativo: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. La norma, pertanto, riconosce il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente.
La cd sentenza Lexitor della Corte di Giustizia in data 11 settembre 2019– chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha stabilito che “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE … relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ".
La CGUE ha precisato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”
(punto 32), offrendo una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del
2008; pertanto, anche nel caso in esame si impone un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16. par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte
Pag. 8 di 12 di Giustizia con la sentenza Lexitor, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
La giurisprudenza di merito ha interpretato l'art. 125 sexies TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla CGUE, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co.
1, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020)
– e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla luce della sentenza Lexitor della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente.
Per completezza va, infine, richiamata la pronuncia della Corte di
Cassazione intervenuta nella materia dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, che ha affermato la applicabilità dei principi affermati dalla sentenza
“Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale anche alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, ed alla direttiva 90/88/CEE,
Pag. 9 di 12 che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass., ord. n. 25997 del 6.9.2023). Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
La Corte ha altresì affermato e ribadito il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.
Lgs. 206/2005”. 17. In conclusione, a seguito dell'esame degli interventi legislativi e delle pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in materia deve ritenersi che, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), con la sola esclusione delle imposte.
Relativamente al quantum, appaiono corrette le argomentazione dell'appellato nelle pagine da 14 in avanti della comparsa di CP_1
costituzione e risposta, con la giurisprudenza ivi richiamata secondo cui in assenza di una prescrizione normativa o di un'indicazione della Corte di
Pag. 10 di 12 giustizia, deve essere senz'altro preferito il criterio “pro rata temporis”, trattandosi del criterio più rispettoso del principio di proporzionalità e più rispondente alle esigenze di semplificazione enunciate nel considerando 39 della direttiva 48/2008, ove è affermato che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato. (in tal senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Torino, 23.06.2023).
Pertanto, risulta corretto il criterio pro-rata temporis applicato dal giudice di primo grado per la liquidazione del dovuto.
Quanto, infine, alla richiesta di sospensione del presente procedimento, è vero che allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente;
ma la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio
(pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi) debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico.
Pag. 11 di 12 La sentenza impugnata deve quindi essere confermata;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al rimborso al rimborso delle spese di lite, che liquida quanto a in € 125,00 per la fase di studio, € 125,00 Controparte_1
per la fase introduttiva ed € 190,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA
e spese generali, da distrarre a favore del procuratore antistatario, e quanto a in € 125 per la fase di studio, € 125,00 per la fase CP_2
introduttiva ed € 190,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e spese generali.
Dichiara l'appellante tenuta al versamento di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R.
30.05.2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
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