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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2024, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott. Emanuele Rocco, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,in sostituzione dell'udienza del 29.01.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 418 del 2020 del R.G. Lavoro e Previdenza (ivi riunito il proc. n. 1707.20) TRA
. SOCIALE a mutualità Parte_1 prevalente, rapp.to e difeso dall' avv. to Luigi Torrese, come in atti
RICORRENTE e in proprio e quale mandatario della in persona del legale rapp.te CP_1 CP_2
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Grappone dell'Avvocatura Interna, giusta procura generale alle liti, come in atti
, in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro, come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2020 parte ricorrente in epigrafe ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione della sede di Napoli CP_1 del 12.07.19, eccependo l'infondatezza degli addebiti contestati. Con altro ricorso del 23.03.2020 la Cooperativa ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2020 0000760949 000 la cui pretesa impositiva trovava fondamento nel suindicato verbale ispettivo.
I ricorsi sono stati riuniti per evidenti ragioni di connessione ed in ragione dell'identità della questione giuridica. Invero, in sede di accertamento ispettivo, i funzionari di vigilanza, dall'esame della documentazione e dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, concludevano che i contratti di collaborazione stipulati dall' ed i lavoratori non Parte_1 risultavano essere genuini in quanto simulavano veri e propri rapporti d lavoro subordinato. I funzionari di vigilanza, inoltre, disconoscevano il rapporto di lavoro instaurato tra l' e il sig. , avendo accertato Parte_1 Parte_2 che il predetto non aveva mai prestato attività di lavoro in favore della cooperativa. Provvedevano, pertanto, a quantificare la contribuzione omessa e non versata. L'Istituto ricorrente, ritenendo illegittimi gli atti impugnati, rilevava che: la cooperativa sociale a mutualità prevalente “ ” era una Pt_1 Parte_1 società cooperativa di produzione e lavoro tesa al soddisfacimento dei bisogni di soci e di conseguenza tutti i propri collaboratori erano soci della stessa;
accanto al rapporto associativo sussisteva un distinto rapporto di lavoro per alcuni soci a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per altri come rapporti di collaborazione ex art. 2 comma 2 lettera a del d Lgs 81 2015,ricorrendo il a contratti collettivi Parte_1 nazionali di lavoro certificati dal ministero del lavoro, quello della Org_1
( e istituti scolastici non statali) per il personale Organizzazione_2 docente e quello della scuola per il personale non docente;
la Parte_3 cooperativa esercitava attività di istituzione scolastica paritaria senza finalità di lucro, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 lett c del DM 227 del 21318 , in particolare svolgeva attività di scuola paritaria dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado;
nell'esplicazione delle sue attività sociali, la cooperativa si era aggiudicata diversi appalti e convenzioni con il di Stabia per l'assistenza a bambini diversamente abili;
Controparte_4 presso la cooperativa prestavano collaborazione circa 200 soci, con una rotazione continua e, nella stragrande maggioranza dei casi, come si evinceva dalle denunce telematiche di avvio e fine attività “unilav”, con una permanenza media di qualche mese e in moltissimi casi di poche settimane;
il rapporto intercorrente tra i soci lavoratori collaboratori della cooperativa e la cooperativa stessa era di parasubordinazione, ovvero di coordinamento delle loro attività senza alcun vincolo di subordinazione;
la società cooperativa aveva posto in essere con i propri soci rapporti di collaborazione in ossequio ai CCNL sottoscritti dalla Controparte_5
e l per il personale docente e dalla
[...] Org_3 [...] ed per il Controparte_6 Org_3 personale non docente .
Ha, quindi, evidenziato come l'ordinamento consentisse espressamente l'utilizzo dei contratti di collaborazione per l'attività di docenza sia nelle scuole paritarie che in quelle statali. Ha poi rilevato come gli ispettori avessero CP_1 acquisito dichiarazioni rese da una esigua parte del personale intervistato ed il verbale, inoltre, non conteneva alcuna specificazione di tempi, modalità della prestazione e persone coinvolte. Ha concluso chiedendo all'adito giudice di dichiarare illegittimi e/o inefficaci gli atti impugnati e per l'effetto annullarli e/o dichiararli nulli e/o improduttivi di effetti;
in subordine, ha chiesto determinarsi le sanzioni amministrative nella misura minima. Si è costituito l che ha eccepito la propria carenza Controparte_3 di legittimazione passiva. Si è costituito l' convenuto, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. Ammessa e espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa. I ricorsi riuniti meritano accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_3
, atteso che l'accertamento è stato compiuto da ispettori dell' a cui è
[...] CP_1 giuridicamente imputabile. Ciò premesso, con il verbale di accertamento impugnato gli ispettori ritenevano CP_1 non genuini i contratti di collaborazione stipulati dalla Cooperativa odierna ricorrente per le seguenti motivazioni: l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale;
la mancanza di autonomia nelle modalità di prestazione dell'attività.
Orbene, nello stesso verbale di accertamento si prende atto, correttamente, che la Cooperativa ricorrente ha applicato i C.C.N.L. sottoscritti dalla CP_7 [...]
nonché quelli della Controparte_8 Organizzazione_4
[...]
Invero, l'ordinamento consente espressamente l'utilizzo dei contratti di collaborazione per l'attività di docenza sia nelle scuole paritarie che in quelle statali. In particolare, per le scuola paritarie il D.M. n. 374 del 1°.6.2017 (art. 4 bis sez titoli di servizio) prevede espressamente che : “I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti e curricolari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”. Nella specie, la cooperativa ha stipulato con i lavoratori contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera a) del D.LGS. n. 81 del 15.06.2015. Ciò posto, la complessa istruttoria orale non ha offerto adeguati riscontri agli assunti dell' , secondo cui, diversamente dalle risultanze documentali e dalle pattuizioni CP_1 intervenute tra le parti, i rapporti di collaborazione in questione andrebbero qualificati come subordinati. Si ricorda, in punto di diritto, l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“Con riferimento all'insegnante di scuola privata incaricato con orario ridotto nell'ambito di "corsi legali", non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi ai programmi ministeriali, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lezione, nè alcun elemento utile è dato desumere dall'assunzione, per lo stesso corso ma per un numero maggiore di ore, di altri docenti come lavoratori subordinati. Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale degli orari, delle classi o delle materie, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del singolo docente in un quadro organizzativo complessivo (analogo a quelle delle scuole pubbliche), sotto il profilo degli obblighi, anche collegiali, di programmazione formativa e didattica, di valutazione degli studenti, di intrattenimento di rapporti con i genitori e con gli stessi studenti, di partecipazione ai consigli di classe....” (v. Cass. n. 16661 del 08/08/2005). Alla luce di tali principi vanno esaminate le risultanze della prova orale. Gli ispettori dell' , nel confermare gli accertamenti compiuti, hanno affermato, in CP_1 particolare, di aver riscontrato l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione scolastica con vincoli di orario e di presenze (testi e Tes_1 Testimone_2
).
[...]
Di contro, le concordi dichiarazione del personale docente ed amministrativo dell' hanno chiarito le effettive modalità di svolgimento dell' attività Pt_1 lavorativa, espletata senza soggezione al potere gerarchico e disciplinare dei rappresentati dell' . Hanno, nello specifico, chiarito come il rispetto dell'orario Pt_1 di lavoro derivava dalle peculiarità dell'attività didattica o amministrativa, in ogni casa esercitata con flessibilità e fungibilità da parte dei lavoratori, in assenza di ordini specifici da parte della dirigenza. Il TE , in particolare ha affermato : “ I contratti di Testimone_3 collaborazione autonoma sono propriamente previsti per le scuole paritarie dal ccnl della che è una Fondazione delle scuole paritarie. Preciso che detti contratti Org_1 sono adottati da pressoché tutte le scuole paritarie italiane perché rappresentano l'unico strumento di capienza economica . L'orario della scuola era quello fissato dal
le funzioni dei singoli insegnanti venivano stabilite dal collegio dei docenti ma CP_9 veniva cambiate ma venivano cambiate quasi quotidianamente in presenza di esigenze
o circostanze particolari. Preciso che la maggior parte delle insegnanti erano donne con bambini piccoli per cui le esigenze di lavoro potevano cambiare frequentemente in ragione di eventi quali malattia improvvisa del bambino. Tali cambiamenti di orari sono espressamente previsti dai contratti di cui ho detto” Org_1
La TE : “... preciso che lo scopo primario di noi collaboratori Testimone_4 dell'istituto non era economico ma di maturare esperienza professionale Parte_1 nonché punteggio per poter insegnare nella scuola statale. per quel che riguarda l'orario di lavoro preciso che l'orario di apertura della scuola è deciso dal e CP_9 deve essere per legge rispettato dalla scuola che quindi è aperta solo di mattina.
Preciso che a noi docenti la preside chiede la disponibilità per un certo numero di ore per determinate fasce orarie;
noi docenti forniamo la disponibilità e l'orario viene ribaltato ogni giorno dal preside che si occupa del piano orario della scuola. L'orario veniva elaborato dal preside ogni giorno perché poteva cambiare la disponibilità dei docenti. La bozza dell'orario veniva redatta giornalmente dal preside il quale la comunicava ai docenti e agli alunni. Quando vi era la necessità di procedere a qualche cambiamento, gli alunni lo sapevano non il giorno stesso in cui il cambiamento veniva disposto. Preciso che eravamo noi stessi docenti, nel caso in cui vi era la necessità di una sostituzione ha chiamarci con il collega presenti a scuola per farci sostituire, il preside veniva informato ma non era lui a decidere la sostituzione come ho detto procedevamo noi stessi docenti. Quanto alla retribuzione, noi docenti non venivamo pagati ma l'istituto in due periodi dell'anno a gennaio (per il periodo settembre dicembre ) e a luglio (per il periodo gennaio giugno) emettere i cedolini necessari per la maturazione dei pagamenti dei contributi minimi per poi poter far maturare il punteggio utile ai fini della graduatoria io ho seguito tali ricevute dal punto di vista amministrativo e posso dire che se si applicasse una tipologia di contratti diversa da quella della collaborazione autonoma, l'istituto non potrebbe sopravvivere perché applicando il contratto di collaborazione autonoma riesce a malapena a far fronte alle spese correnti. Io comunicavo al preside le ore e gli orari in cui potevo svolgere la mia attività di docente mentre con riferimento all'attività amministrativa ho gestito il mio lavoro autonomamente in maniera flessibile senza comunicare alcunché mi limitavo ad avvisare telefonicamente quando non potevo arrivare alla scuola. preciso che il preside sulla base delle nostre disponibilità, che però non veniva rispettata qualora qualcuno dei docenti aveva problemi a essere presente. Preciso che io lo scorso anno oh ottenuto un incarico ata di quattro mesi dalla scuola pubblica e quindi ho lasciato la scuola Parte_1 avvisandola è finita la supplenza statale sono rientrata all'istituto ...” Parte_1
Dello stesso tenore le dichiarazioni della TE : “...noi docenti Testimone_5 davamo la nostra disponibilità per determinati giorni, massimo due, però si sopravveniva qualche impedimento nei giorni in cui avevamo dato la nostra disponibilità, avviavamo il preside se eravamo a conoscenza già da prima dell'impedimento, oppure quando ne venivamo a conoscenza all'ultimo momento, ci organizzavamo tra noi colleghi tramite un nostro gruppo whatsapp. Io se ben ricordo avevo dato disponibilità per il lunedì e il martedì, insegnavo arte immagine, e oltre a dare la mia disponibilità per l'insegnamento nelle due classi che mi erano state affidate, avevo degli orari dedicati al ricevimento dei genitori e mi ero resa disponibile a sostituire per un'ora eventuali colleghi assenti. Mi è capitato di sostituire spesso, ma io mi sono assentata molto poco. Quando si assentava dovevamo avvertire il preside solo per un'esigenza di comunicazione, ma non eravamo tenuti a mandare certificato medico oh altra documentazione giustificativa. Se ben ricordo in un caso io mi sono assentata per un permesso studio in quanto dovevo frequentare un master, ovvero sostenere l'esame per un master e non ho dovuto portare a scuola alcun documento giustificativo. Nel caso di chiamate per supplenze brevi presso la scuola statale, avevamo la possibilità di assentarci dalla scuola per la durata della supplenza, oppure qualora si trattasse di poche ore, di conciliare la supplenza stessa con il proseguimento dell'attività presso l'istituto in caso di incarichi Parte_1 presso la scuola statale più lunghi, avevamo la possibilità di dimetterci dall'
[...] senza preavviso. Non mi sembra che le suddette possibilità fossero Parte_1 previste da un contratto scritto. Sebben ricordo si trattava di una prassi della scuola. Per quanto riguarda la mia posizione ricordo che essendo stata chiamata per una supplenza presso la scuola statale, mi sono dimessa Dall'Istituto e poi Parte_1 non sono più tornata perché avevo ottenuto un altro incarico presso la scuola statale..” Anche la TE , collaboratrice scolastica, ha affermato: “...Mi sono Testimone_6 sempre autogestita per i turni di lavoro egli orari coordinandosi con gli altri Collaboratori scolastici che si sono succeduti nel corso degli anni. Io normalmente lavoro dal lunedì al venerdì. Preciso che l'attività della scuola si svolge la mattina e all'occorrenza vado a dare una mano anche il sabato. Quando per motivi miei non mi posso recare al lavoro avviso sia qualche collega perché si attivi per la sostituzione e faccio una telefonata in segreteria a titolo di comunicazione. non devo depositare alcuna giustificazione o certificato medico o altri documenti per giustificare la mia assenza. Il Preside si occupa di organizzare gli orari ma non mi è mai partito ordini
o direttive circa il lavoro da svolgere...” Per le motivazioni esposte il ricorso merita accoglimento, dovendosi escludere il vincolo della subordinazione nelle prestazioni rese dal personale docente ed amministrativo dell'Istituto, assorbita ogni ulteriore questione e con la precisazione che esula dal presento giudizio la posizione lavorativa del sig. , Parte_2 oggetto di altro procedimento (rg. 4734.20).
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo. La novità e complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria espletata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: Dichiara l'illegittimità del verbale di accertamento impugnato e del consequenziale avviso di addebito e dichiara non dovuti i contributi oggetto CP_1 degli atti impugnati. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Torre Annunziata, 5/6/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco