Articolo 6 della Legge 29 novembre 1961, n. 1300
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3 gennaio 1962
Art. 6.
Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e' attribuita l'indennita' fissa mensile di volo nella misura seguente:
aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe..... L. 6.900 maresciallo di 2ª e 3ª classe ....................... " 6.400 sergente maggiore e sergente ........................ " 5.300 primo aviere ........................................ " 4.350 aviere scelto ....................................... " 3.700
Per la corresponsione dell'indennita' si osservano le condizioni e modalita' stabilite dagli ultimi due commi dell'articolo 1 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 .
Entrata in vigore il 3 gennaio 1962