Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7051/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
nata il [...] a [...] - SC, Brasile (cod. fisc. Parte_1
); residente in [...]C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luiz Gustavo Scarpelli dos Santos Reis
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del , Controparte_1 CP_2 CP_3
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_4
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno
11.03.2025 ha pronunciato la seguente,
Pagina 1
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che la sig.ra nata a [...]
Florianópolis - SC, Brasile il 24.02.1981, è cittadina italiana dalla nascita;
2. Ordinare al
[...]
, in persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di CP_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza della suindicata ricorrente, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Fatto e diritto
La ricorrente ha dedotto di essere discendente diretta di Persona_1
nata il [...], cittadino italiano nato a [...] (all.1), emigrato in Brasile
[...]
il quale non ha mai acquisito altra cittadinanza straniera, né ha reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, né ha perso lo status civitatis italiano (all.2)
Nel ricorso si legge che:
“Dall'unione coniugale tra e è nata il Persona_1 Controparte_5
14.09.1904 la quale coniugandosi con ha generato in data Persona_2 Controparte_6
30.07.1936 il quale, a seguito di una relazione sentimentale con Persona_3 CP_7
ha generato in data 24.02.1981 la ricorrente (all. 2);
[...] Parte_1
Nel caso in questione l'ascendente aveva perduto lo status civitatis per il Persona_2
coniugio con straniero e, per l'effetto non poteva trasmettere la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis al figlio e alla nipote , di cittadina italiana Persona_3 Parte_1
che le sarebbe spettato di diritto in assenza della previgente normativa discriminatoria, che in forza di ciò il diritto di status di cittadina italiana può pacificamente attribuirsi all' odierna ricorrente (figlia e nipote di madre cittadina) per cui altrettanto pacifico può ritenersi la sua legittimazione nonché l'interesse ad agire giudiziariamente.”
Pagina 2 Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 11.3.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate il 06.02.2025 ha insistito per l'accoglimento della domanda.
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani CP_1
iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinan za/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
Pagina 3 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria. L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n.
30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n.
123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e quindi il figlio Persona_2 [...]
e la nipote Per_3 Parte_1
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza
è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello
Pagina 4 giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza al figlio dal quale Persona_2 Persona_3
discende a sua volta l'odierna ricorrente, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona
Pagina 5 all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta dell'odierna ricorrente da e da suo figlio che ha Parte_2 Persona_3
trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla ricorrente con definitivo accoglimento della sua domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
In mancanza di opposizione, le spese di lite sono compensate, in analogia alla giurisprudenza del Tribunale di Roma prodotta in allegato al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che la ricorrente è cittadina italiana iure sanguinis;
Parte_1
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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