TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7350 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10979/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20.3.2024
DA
(C.F. ), tramite l'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
autorizzata dal Giudice tutelare, elettivamente domiciliata in Parte_2
Milano viale Monza n. 149 presso l'avv. Manuela Valenari, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Arese Viale Nuvolari n. 3/F presso l'avv. Roberta Pellegrini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
pagina 1 di 8 CONVENUTA
Oggetto: mutuo
All'udienza del 30.9.2025 le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“ Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito così giudicare: nel merito
Disattesa e reietta ogni avversaria e contraria domanda, istanza, azione, eccezione e riconvenzione, accertata e dichiarata l'esistenza del contratto di mutuo in data 16/5/2018 tra la sig.ra Parte_1
e la sig.ra per la somma di Euro 30.000,00, fissare congruo termine per la Controparte_1 restituzione in una unica soluzione del predetto importo di Euro 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 16/5/2018 ovvero dal dovuto al saldo.
Cancellare dalla comparsa di costituzione e risposta della resistente, a pag. 7, le espressioni
“atteggiamento ritorsivo e vendicativo” e “con chiaro intento vendicativo”, in quanto sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c. e per l'effetto condannare la sig.ra al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della sorella da liquidarsi in via Parte_2 equitativa.
Con vittoria di spese, compensi e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri accessori di legge. in via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili (in particolare il capitolo di prova n. 2, non essendo ammessa la prova per testi dei contratti ex art. 2721 c.c.), irrilevanti, ininfluenti, generiche e superate dai documenti versati in atti (vedi capitolo n. 1).
Autorizzare il deposito in giudizio della scrittura privata di transazione tra Controparte_1
e da loro sottoscritta il 20/1/2023. Parte_2
Con riserva di altro dedurre e/o produrre in considerazione delle non prevedibili ulteriori difese, eccezioni, istanze e domande avversarie.”
pagina 2 di 8 La convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere:
-Rilevare l'eccepita improcedibilità della domanda per il mancato esperimento obbligatorio del procedimento di negoziazione assistita, provvedendo ai sensi dell'art. 3 del d. l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014.
-NEL MERITO
A. Respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
B. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, oltre accessori come per legge.
-IN VIA ISTRUTTORIA
I. La resistente chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito formulati.
1) Vero che l'iter burocratico del progetto di realizzazione del complesso abitativo riconducibile alla signora e familiari è riassunto nel report di cui al documento datato 16 ottobre Controparte_1
2024 che viene mostrato.
Si indica a teste:
Arch. , presso il proprio studio in Arese, Via Vismara n. 24. 2) Vero che ha Testimone_1 ricevuto dai propri genitori nel giugno 2018 la provvista in denaro per l'acquisto della sua quota di terreno sita in Pogliano Milanese su cui verranno realizzate quattro unità abitative, senza che sia stata pattuita la restituzione della relativa somma ricevuta.
Si indicano a testi: via V. Monti n. 6, Rho (MI); via Umbria n. 12, Rho Tes_2 Testimone_3
(MI) via Fosse Ardeatine n. 2, Rho (MI).” Testimone_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20.3.2024 Parte_1
tramite l'amministratore di sostegno autorizzata dal Giudice Parte_2
tutelare, ha convenuto in giudizio chiedendo, previo Controparte_1
accertamento dell'avvenuta stipulazione di un mutuo in data 16.5.2018, la fissazione di pagina 3 di 8 un congruo termine per la restituzione in un'unica soluzione dell'importo di euro
30.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Espone a tal fine che:
-aveva concesso nel mese di maggio 2018 un prestito alla propria figlia
[...]
dell'importo di euro 30.000,00 per l'acquisto di un terreno sul quale Controparte_1
costruire la sua nuova abitazione;
-quest'ultimo veniva erogato mediante un bonifico bancario avente come causale
“prestito claudia per progetto casa”, con l'intesa e l'impegno verbale tra le parti che la somma sarebbe stata restituita non appena venduta la casa nella quale all'epoca abitava vendita quest'ultima avvenuta in data 12.6.2020. Controparte_1
Deduce, pertanto, che tale fattispecie rappresenta un tipico caso di contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. mediante il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità sebbene nel caso specifico non vi sia un contratto sottoscritto fra le parti, come tuttavia risulta altresì dalla causale del bonifico.
Si è costituita in giudizio la quale contesta quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiede il rigetto delle domande attoree.
Espone che l'importo di euro 30.000,00 è stato elargito dalla madre per la Parte_1
realizzazione di un intervento edilizio abitativo -e non solo per l'acquisto del terreno- e che non è stata pattuita tra le parti la restituzione della somma bonificata.
Deduce:
-che controparte non ha provato il titolo stesso da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione, non sussistendo tra le parti un contratto di mutuo;
-che la causale di “prestito…” non è idonea di per sé ad identificare un contratto di mutuo;
-che tale elargizione è avvenuta per l'acquisto/costruzione della casa di abitazione, una delle più diffuse e tipiche cause sottese agli atti di liberalità e donazione indiretta intercorrenti frequentemente tra genitori e figli.
pagina 4 di 8 Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Con riferimento alla prova dell'asserito mutuo dell'importo di euro 30.000,00 in data
16.5.2018, osserva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo
Collegio (v. tra le altre Cass. n. 24328/17), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (v. in tal senso Cass. n. 30944/18).
Tuttavia, secondo un orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 17050/14, e di pagina 5 di 8 recente Cass. 27372/21 e Cass. n. 8829/23), i predetti principi andrebbero specificati nel senso che, in primo luogo, la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta.
In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro -ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare- il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Nella fattispecie in esame l'attore ha proposto soltanto la domanda di accertamento della conclusione di un contratto di mutuo e la domanda di fissazione di un congruo termine per la restituzione.
Non ha proposto, neppure in via subordinata, alcuna altra domanda.
Per quanto sopra detto, ne consegue che il medesimo era tenuto a fornire la prova rigorosa dell'esistenza del titolo ovvero della conclusione di un contratto di mutuo in relazione al bonifico di denaro de quo.
Trattandosi di prova rigorosa, è certamente insufficiente la mera indicazione di
“prestito” nella causale (v. doc. n. 5 attrice) del bonifico, essendo la stessa di per sé del tutto ambigua risolvendosi in un mero isolato indizio.
L'attrice non ha, quindi, adempiuto compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico.
pagina 6 di 8 La convenuta ha, d'altro canto, allegato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento e in particolare ha dedotto che si è trattato di erogazione di denaro avvenuta in un particolare contesto, quello dei rapporti familiari, in cui sono usualmente effettuati gesti di liberalità, in ragione delle note consuetudini sociali che possono giustificare l'esborso economico senza l'obbligo alcuno di restituzione;
ha dedotto, altresì, che la restituzione dell'importo erogato in data 16.5.2018 non le era stata neppure richiesta a seguito della vendita della sua casa di proprietà avvenuta in data
12.6.2020, ma solo dopo diversi anni con raccomandata in data 23 febbraio 2023 (v. doc. n. 9 attrice); ha dedotto, inoltro, che l'asserito vantato credito non è stato esposto nell'inventario del patrimonio presentato al Giudice Tutelare nel mese di dicembre 2018 né nei rendiconti degli anni successivi (v. doc. nn. 13 e 14 attrice).
Essendo infondate, le domande attoree vanno, dunque, rigettate.
E' del pari infondata la domanda di cancellazione delle espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta a p. 7 “atteggiamento ritorsivo e vendicativo” e “con chiaro intento vendicativo”, in quanto sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c. e di conseguente risarcimento del danno ed invero ritiene il Tribunale che affermare che la richiesta della restituzione del denaro elargito sia riconducibile “atteggiamento ritorsivo e vendicativo” e che la spedizione della raccomandata in data 23.2.2023 contenente la richiesta di restituzione del denaro sia stata effettuata “con chiaro intento vendicativo” non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (v. Cass.
n. 17325/15). Tali espressioni, rientrando seppure in modo piuttosto vivace nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelano comunque lesive della dignità umana e professionale della controparte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a pagina 7 di 8 rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da Parte_1
-condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.261,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 2.10.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10979/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20.3.2024
DA
(C.F. ), tramite l'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
autorizzata dal Giudice tutelare, elettivamente domiciliata in Parte_2
Milano viale Monza n. 149 presso l'avv. Manuela Valenari, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Arese Viale Nuvolari n. 3/F presso l'avv. Roberta Pellegrini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
pagina 1 di 8 CONVENUTA
Oggetto: mutuo
All'udienza del 30.9.2025 le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“ Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito così giudicare: nel merito
Disattesa e reietta ogni avversaria e contraria domanda, istanza, azione, eccezione e riconvenzione, accertata e dichiarata l'esistenza del contratto di mutuo in data 16/5/2018 tra la sig.ra Parte_1
e la sig.ra per la somma di Euro 30.000,00, fissare congruo termine per la Controparte_1 restituzione in una unica soluzione del predetto importo di Euro 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 16/5/2018 ovvero dal dovuto al saldo.
Cancellare dalla comparsa di costituzione e risposta della resistente, a pag. 7, le espressioni
“atteggiamento ritorsivo e vendicativo” e “con chiaro intento vendicativo”, in quanto sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c. e per l'effetto condannare la sig.ra al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della sorella da liquidarsi in via Parte_2 equitativa.
Con vittoria di spese, compensi e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri accessori di legge. in via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili (in particolare il capitolo di prova n. 2, non essendo ammessa la prova per testi dei contratti ex art. 2721 c.c.), irrilevanti, ininfluenti, generiche e superate dai documenti versati in atti (vedi capitolo n. 1).
Autorizzare il deposito in giudizio della scrittura privata di transazione tra Controparte_1
e da loro sottoscritta il 20/1/2023. Parte_2
Con riserva di altro dedurre e/o produrre in considerazione delle non prevedibili ulteriori difese, eccezioni, istanze e domande avversarie.”
pagina 2 di 8 La convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere:
-Rilevare l'eccepita improcedibilità della domanda per il mancato esperimento obbligatorio del procedimento di negoziazione assistita, provvedendo ai sensi dell'art. 3 del d. l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014.
-NEL MERITO
A. Respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
B. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, oltre accessori come per legge.
-IN VIA ISTRUTTORIA
I. La resistente chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito formulati.
1) Vero che l'iter burocratico del progetto di realizzazione del complesso abitativo riconducibile alla signora e familiari è riassunto nel report di cui al documento datato 16 ottobre Controparte_1
2024 che viene mostrato.
Si indica a teste:
Arch. , presso il proprio studio in Arese, Via Vismara n. 24. 2) Vero che ha Testimone_1 ricevuto dai propri genitori nel giugno 2018 la provvista in denaro per l'acquisto della sua quota di terreno sita in Pogliano Milanese su cui verranno realizzate quattro unità abitative, senza che sia stata pattuita la restituzione della relativa somma ricevuta.
Si indicano a testi: via V. Monti n. 6, Rho (MI); via Umbria n. 12, Rho Tes_2 Testimone_3
(MI) via Fosse Ardeatine n. 2, Rho (MI).” Testimone_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20.3.2024 Parte_1
tramite l'amministratore di sostegno autorizzata dal Giudice Parte_2
tutelare, ha convenuto in giudizio chiedendo, previo Controparte_1
accertamento dell'avvenuta stipulazione di un mutuo in data 16.5.2018, la fissazione di pagina 3 di 8 un congruo termine per la restituzione in un'unica soluzione dell'importo di euro
30.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Espone a tal fine che:
-aveva concesso nel mese di maggio 2018 un prestito alla propria figlia
[...]
dell'importo di euro 30.000,00 per l'acquisto di un terreno sul quale Controparte_1
costruire la sua nuova abitazione;
-quest'ultimo veniva erogato mediante un bonifico bancario avente come causale
“prestito claudia per progetto casa”, con l'intesa e l'impegno verbale tra le parti che la somma sarebbe stata restituita non appena venduta la casa nella quale all'epoca abitava vendita quest'ultima avvenuta in data 12.6.2020. Controparte_1
Deduce, pertanto, che tale fattispecie rappresenta un tipico caso di contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. mediante il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità sebbene nel caso specifico non vi sia un contratto sottoscritto fra le parti, come tuttavia risulta altresì dalla causale del bonifico.
Si è costituita in giudizio la quale contesta quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiede il rigetto delle domande attoree.
Espone che l'importo di euro 30.000,00 è stato elargito dalla madre per la Parte_1
realizzazione di un intervento edilizio abitativo -e non solo per l'acquisto del terreno- e che non è stata pattuita tra le parti la restituzione della somma bonificata.
Deduce:
-che controparte non ha provato il titolo stesso da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione, non sussistendo tra le parti un contratto di mutuo;
-che la causale di “prestito…” non è idonea di per sé ad identificare un contratto di mutuo;
-che tale elargizione è avvenuta per l'acquisto/costruzione della casa di abitazione, una delle più diffuse e tipiche cause sottese agli atti di liberalità e donazione indiretta intercorrenti frequentemente tra genitori e figli.
pagina 4 di 8 Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Con riferimento alla prova dell'asserito mutuo dell'importo di euro 30.000,00 in data
16.5.2018, osserva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo
Collegio (v. tra le altre Cass. n. 24328/17), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (v. in tal senso Cass. n. 30944/18).
Tuttavia, secondo un orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 17050/14, e di pagina 5 di 8 recente Cass. 27372/21 e Cass. n. 8829/23), i predetti principi andrebbero specificati nel senso che, in primo luogo, la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta.
In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro -ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare- il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Nella fattispecie in esame l'attore ha proposto soltanto la domanda di accertamento della conclusione di un contratto di mutuo e la domanda di fissazione di un congruo termine per la restituzione.
Non ha proposto, neppure in via subordinata, alcuna altra domanda.
Per quanto sopra detto, ne consegue che il medesimo era tenuto a fornire la prova rigorosa dell'esistenza del titolo ovvero della conclusione di un contratto di mutuo in relazione al bonifico di denaro de quo.
Trattandosi di prova rigorosa, è certamente insufficiente la mera indicazione di
“prestito” nella causale (v. doc. n. 5 attrice) del bonifico, essendo la stessa di per sé del tutto ambigua risolvendosi in un mero isolato indizio.
L'attrice non ha, quindi, adempiuto compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico.
pagina 6 di 8 La convenuta ha, d'altro canto, allegato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento e in particolare ha dedotto che si è trattato di erogazione di denaro avvenuta in un particolare contesto, quello dei rapporti familiari, in cui sono usualmente effettuati gesti di liberalità, in ragione delle note consuetudini sociali che possono giustificare l'esborso economico senza l'obbligo alcuno di restituzione;
ha dedotto, altresì, che la restituzione dell'importo erogato in data 16.5.2018 non le era stata neppure richiesta a seguito della vendita della sua casa di proprietà avvenuta in data
12.6.2020, ma solo dopo diversi anni con raccomandata in data 23 febbraio 2023 (v. doc. n. 9 attrice); ha dedotto, inoltro, che l'asserito vantato credito non è stato esposto nell'inventario del patrimonio presentato al Giudice Tutelare nel mese di dicembre 2018 né nei rendiconti degli anni successivi (v. doc. nn. 13 e 14 attrice).
Essendo infondate, le domande attoree vanno, dunque, rigettate.
E' del pari infondata la domanda di cancellazione delle espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta a p. 7 “atteggiamento ritorsivo e vendicativo” e “con chiaro intento vendicativo”, in quanto sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c. e di conseguente risarcimento del danno ed invero ritiene il Tribunale che affermare che la richiesta della restituzione del denaro elargito sia riconducibile “atteggiamento ritorsivo e vendicativo” e che la spedizione della raccomandata in data 23.2.2023 contenente la richiesta di restituzione del denaro sia stata effettuata “con chiaro intento vendicativo” non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (v. Cass.
n. 17325/15). Tali espressioni, rientrando seppure in modo piuttosto vivace nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelano comunque lesive della dignità umana e professionale della controparte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a pagina 7 di 8 rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da Parte_1
-condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.261,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 2.10.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8