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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. MA G. Di RC Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.931/2024 R.G. promossa in grado di appello d a
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
Parte_20 Parte_21 Parte_22 rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio D'Asaro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Palermo nella via XX Settembre n.29.
- APPELLANTI -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, nella via MAno Stabile n.182 è domiciliato.
-APPELLATO INCIDENTALE - Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 2.10.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 14.07.2016 gli odierni appellanti, meglio identificati in epigrafe, riferivano:
- di aver stipulato, a seguito di apposita procedura concorsuale/selettiva per titoli ed esami, tra il 2003 ed il 2004, con la Presidenza della Regione Siciliana e con il
[...]
, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo CP_2 determinato o dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prestando attività lavorativa alle dipendenze del Commissario regionale per l'Emergenza Rifiuti;
- che dall'1/1/2007, assorbite le competenze del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in base all'art.7 della LR 19/2005, la Regione Siciliana tramite l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (c.d. ) aveva assunto tutti i predetti lavoratori con contratti CP_3 di lavoro a tempo determinato (dapprima part-time e poi full-time) in base alle previsioni della LR n.2/2007, inquadrandoli come Istruttore Direttivo C1 , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
; , CP_4 Parte_11 Parte_12 Parte_16 Parte_8
, , ),
[...] Parte_14 Parte_17 Parte_19 Parte_22
Funzionario D1 , ), Funzionario D2 ( , Parte_10 Parte_20 Parte_6
, ); Parte_15 Parte_18 Parte_13 Parte_21 contratti tutti contenenti un rinvio dinamico ai CCRL del comparto non dirigenziale del personale regionale per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico;
- i predetti contratti di lavoro, prima prorogati in base alle LLRR 25/2008, 4 e 6/2009, successivamente presi in carico dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Sevizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per tutto il 2009 in base alle LR 13/2009, poi oggetto di ulteriori proroghe disposte da uccedutesi dal 2010 CP_5 al 2019 ed infine, a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dal Dlgs 75/2017 (c.d. Decreto Madia), sono stati trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato full time con decorrenza da ottobre/novembre 2019;
- di essere stati assunti “nella stessa identica categoria e posizione economica vantata durante il servizio a tempo determinato, presso gli stessi uffici e senza alcuna variazione delle mansioni e dei compiti precedentemente svolti” e in “assenza di soluzione di continuità”, ma non era stata loro riconosciuta “alcuna anzianità di servizio”. Tanto premesso, richiamando le regole dettate dalle clausole 4 e 5 della Direttiva 1999/70/CE nonché dagli artt.6 D.lgs. 368/2001 e 25 D.lgs. 81/2015 in tema di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, lamentando che durante il periodo di
“precariato” avevano usufruito soltanto degli adeguamenti stipendiali del trattamento collegato alla posizione economica interna alla categoria, senza però ricevere alcun aumento/progressione in quanto gli anni di servizio non erano stati considerati come anzianità utile, chiedevano riconoscersi il loro diritto:
- al FAMP (Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni) istituito dall'art.89 del CCRL del 2005 ed esteso anche al personale precario dall'art.7 del predetto CCRL del 2008, nella stessa identica misura prevista per il personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2014 - 2018 con conseguente versamento delle relative differenze;
- alla progressione economica orizzontale ex artt. 84 e 85 CCRL del 2005 e al conseguente reinquadramento nella posizione economica superiore;
- all'attribuzione della quota del FORD (Fondo Risorse decentrate) per il 2019 (non ancora erogato) ex art.90 del CCRL 9/5/2019 nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo indeterminato dall'ipotesi di accordo del 9/12/2019;
- al diritto (ad eccezione di per avere egli già attivato tale pretesa Parte_19 in separata sede) a partecipare alle procedure per la progressione economica orizzontale (nella posizione economica successiva) previste dall'articolo 22 del CCRL 9/5/2019 per il biennio 2016-2018 (procedura, invece, riservata al solo personale a tempo indeterminato avente 36 mesi di anzianità nella posizione economica di appartenenza dall'accordo integrativo del 27/12/2019, del quale domandavano la disapplicazione, tra i quali non potevano evidentemente rientrare i ricorrenti perché assunti soltanto da novembre 2019);
- alla ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico e/o economico con il computo anche degli anni di anzianità maturati dall'1/1/2007 fino all'effettiva assunzione a tempo indeterminato (novembre 2019) e con l'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici entrati in vigore durante tale lasso di tempo. L'adito magistrato, con sentenza n.1860/2024, pubblicata il 30.04.2024, nel contraddittorio delle parti:
- dichiarava il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dall'1/1/2007 e fino all'immissione in ruolo;
- condannava l'Amministrazione convenuta a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze retributive, nonché quelle dovute a titolo di quote FAMP, e a titolo di quota FORD per il 2019, maturate, per i ricorrenti , Parte_3 Parte_7 [...]
, , Pt_10 Parte_12 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, per il periodo successivo al 4.8.2015 e, per i ricorrenti
[...] Parte_18 Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_8 CP_4 Parte_11 Parte_13 Pt_14
, , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, per il periodo successivo al 14.5.2016, oltre interessi come per legge e oltre al
[...] versamento, in favore dell' , delle relative differenze contributive ove non prescritte;
CP_6 Parte
- rigettava la domanda di pagamento della per il 2005 e per il 2019 non avendo gli istanti offerto “alcuna dimostrazione circa le concrete chances di conseguirla.
2) Avverso la predetta sentenza hanno interposto gravame, con ricorso depositato il 5.8.2024, i lavoratori chiedendone la riforma nella parte in cui aveva escluso il loro diritto Parte alla , deducendo in proposito che:
- per quanto riguarda il riconoscimento della progressione economica orizzontale ex artt.84 e 85 CCRL del 2005, era “sufficiente riscontrare l'esistenza dell'anzianità (affermata correttamente dal Giudice)” mentre “era irrilevante dimostrare di avere chance di conseguire l'avanzamento stipendiale proprio perché esso è stato elargito a tutti i dipendenti regionali, compresi i precari”; gli appellanti avevano pacificamente l'anzianità necessaria e sufficiente a godere, nei limiti della prescrizione comunque affermata dall'adito Tribunale, della progressione in oggetto in quanto non dipendente “affatto dal superamento di prove selettive, essendo stata elargita a tutto il personale regionale ed anche ad alcuni precari (ex PUC ed ASU)”;
- la domanda relativa alla PEO 2019 era volta unicamente “al riconoscimento del diritto degli appellanti a partecipare alla procedura PEO prevista dal CCRL”, che a differenza della precedente introduceva una procedura selettiva e un requisito specifico (tre anni di anzianità nella posizione di appartenenza), risultando, pertanto, irrilevante ogni accertamento in merito alla chance di conseguire la progressione, erroneamente richiesto dal primo giudice, laddove “non essendoci prove concorsuali non era necessario dimostrare di avere chance di risultare vincitori”. 3) Ha resistito in giudizio, con memoria del 10.03.2025, l' Controparte_1
contestando la fondatezza delle avverse censure, insistendo per
[...]
l'eccezione di prescrizione già formulata in prime cure e domandando, nelle forme dell'appello incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto ai ricorrenti le quote di deducendo a tale ultimo proposito che: Pt_24
- in sede di accordi decentrati integrativi stipulati dall' per conto della CP_7
Regione e dalle OO.SS. era stato stabilito che “su un punteggio complessivo di 100/100, qualora la valutazione sia inferiore a 71/100 al dipendente spetti solo una indennità pari al 70% della quota FAMP prevista per il profilo professionale rivestito;
qualora la valutazione sia invece compresa tra i 71/100 e 84/100 l'indennità è pari all'85%, mentre nell'ipotesi di valutazione superiore all'85/100 l'indennità è pari al 100%”;
- la “diversificazione delle quote di partecipazione al piano di lavoro, a parità di categoria professionale e posizione economica, è una caratteristica fisiologica dell'emolumento, derivante dalla non fissità e dalla non prevedibilità ex ante al momento dello stanziamento dell'accessorio retributivo concretamente corrisposto”;
- la “relativa determinazione, infatti, discende da una complessa procedura in seno alla quale vengono considerate numerose variabili, tra le quali: il numero dei partecipanti agli eventuali progetti obiettivo autorizzati in sede di contrattazione, quello dei dipendenti aventi titolo al compenso per la qualità della prestazione professionale, l'entità dei dipendenti aventi titolo alle indennità sopra elencate, in particolare per quelle che non hanno un compenso fisso e predeterminato, le assenze dei dipendenti alla partecipazione al piano”;
- il suddetto “meccanismo non implica, quindi, alcuna arbitraria disparità di trattamento tra i dipendenti in ragione della diversa tipologia del rapporto di lavoro (a termine o a tempo indeterminato), ove si consideri, peraltro, che il trattamento potenzialmente differenziato non riguarda soltanto i dipendenti a tempo determinato, ma può coinvolgere quelli di ruolo, appartenente alla medesima categoria professionale, che, in ragione del maccanismo descritto, possono percepire un salario accessorio diverso a seconda del Dipartimento presso cui prestano servizio”;
- gli appellanti “nulla hanno dimostrato in ordine alle asserite valutazioni positive per ciascun anno oltre la soglia dell'85%”. Indi, all'udienza del 2.10.2025, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
4) In via del tutto preliminare, al fine di delimitare il thema decidendum, è opportuno ricordare come i motivi dell'appello concorrano a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo, incidano sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente investite dall'impugnazione in toto della sentenza, non siano state specificatamente censurate (Cass. 07.11.2017, n.26305; Cass. 25.05.2001, n.7113; Cass. S.U. 20.01.1992, n.666). L'effetto devolutivo dell'appello è, dunque, fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando dalle ragioni del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice di appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito. Ne deriva l'onere dell'appellante di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione (Cass.17.02.2020, n.3896; Cass. 13.04.2018, n.9202; Cass. 24.03.2006, n.6630; Cass. 23.07.2002, n.10734). In adesione a tale condivisibile assunto giurisprudenziale e alla luce di una mera lettura degli atti di causa, è agevole constatare, come in assenza di specifica censura, siano passati in autorità di cosa giudicata quelle statuizione con le quali il giudice di prime cure ha affermato il diritto “dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dall'1/1/2007 e fino all'immissione in ruolo” e ha condannato l'Amministrazione convenuta a corrispondere ai ricorrenti, nei limiti della prescrizione, le relative differenze retributive nonché gli importi dovuti a titolo di quota FORD per il 2019.
5) Tanto premesso, il primo motivo di appello proposto dai lavoratori è fondato. Gli istanti lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il CCRL 2002/2005, da essi individuato quale titolo contrattuale del diritto al conseguimento della progressione economica a far data dal 2005. A loro dire, infatti, la norma, disponendo la previsione (a livello di contrattazione integrativa) di risorse economiche tali da consentire a tutti i dipendenti di acquisire la posizione economica successiva a quella posseduta, aveva voluto in concreto attribuire detta progressione in modo indifferenziato a tutti i dipendenti;
tale interpretazione risulterebbe confermata dal comportamento negoziale successivamente assunto dalle parti contrattuali, avendo la Regione pacificamente attribuito a tutti i dipendenti a tempo Parte indeterminato la a far data dal marzo 2005, ed avendola (illegittimamente) esclusa ai soli lavoratori a tempo determinato, ritenendo tali progressioni incompatibili con il carattere provvisorio e precario del rapporto, che non avrebbe consentito l'effettuazione Parte delle valutazioni sottese all'attribuzione della;
se dunque la ragione dell'esclusione era stata individuata dall'amministrazione regionale nella diversa tipologia del loro contratto di lavoro (a tempo determinato), essa non poteva sottrarsi alla censura di illegittimità, sia per violazione al principio di equiparazione retributiva sancito dall'art. 1 del CCRL 2002-2005 (applicabile a tutti i dipendenti regionali che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato) sia, più in generale, al principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. In proposito giova preliminarmente rammentare il quadro negoziale di riferimento, al fine di individuare il parametro retributivo costituito dal trattamento economico annuo previsto dal CCRL. Ai sensi dell'art. 80 del CCRL 2002/05, la struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto regionale si compone delle seguenti voci: “a) stipendio tabellare;
b) indennità integrativa speciale (IIS); c) reddito differenziale di anzianità; d) indennità di amministrazione;
e) progressione economica di categoria, ove spettante;
f) compensi di cui all'art. 88, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altri emolumenti previsti da specifiche disposizioni di legge.” Prevede poi il comma 11 del medesimo articolo: “La progressione economica di categoria di cui alla lettera “e“ del 1° comma del presente articolo costituisce la differenza tra le posizioni economiche all'interno delle categorie all' 1.1.2002 (Progressione economica orizzontale) di cui alla Tabella A dell' ”Ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della L.r.10/2000” di cui al DPRS 10/2001 e che viene disciplinata dagli artt. 84 e 85.” Parte Se, dunque, la costituisce senz'altro un elemento della retribuzione, essa non spetta, tuttavia, in modo generalizzato ed automatico bensì alle condizioni e secondo i criteri disciplinati dagli artt. 84 e 85 - che ne dispongono la attribuibilità secondo parametri selettivi - e dalla contrattazione integrativa cui il CCRL rimette la disciplina di dettaglio e la determinazione delle risorse finanziarie da destinarvi. In particolare, l'art.84 precisa che la progressione economica orizzontale risponde alla “maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale” e va correlata, all'interno di ciascuna categoria di appartenenza, “al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.lgs.165 del 30.3.2001.” L'art. 85, poi, sottolinea con chiarezza il criterio di selettività per l'attribuzione degli incrementi economici in discorso: “1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 84, comma 2, è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 3 comma 3, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto in ciascuna categoria e dai risultati della valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati.
2. Ai passaggi di posizione economica che avvengono con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno concorrono tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa, con esclusione dei lavoratori inquadrati nei profili evoluti di cui all'art. 30. 3. Il numero dei dipendenti che acquisisce la posizione economica è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
4. I passaggi alle posizioni economiche successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalla Amministrazione per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove l'Amministrazione non attui i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato.
5. I criteri selettivi di cui al comma 4 – integrabili nella contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 3, comma 3 – saranno valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico.
6. La contrattazione collettiva regionale integrativa individuerà, altresì, i criteri per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle posizioni.”. Parte Ciò posto, resta da valutare se la per l'anno 2005, come sostengono gli appellanti, in virtù dell'art. 109 del medesimo CCRL, spettasse a tutti i dipendenti a decorrere dal 1.3.2005 in modo automatico e generalizzato, in deroga ai menzionati criteri selettivi di cui ai citati artt. 84 e 85. Il primo comma dell'art. 109 prevede testualmente: “In sede di contrattazione di cui all'art. 3, comma 3, per l'anno 2005 la quota del FAMP da destinare alle progressioni economiche sarà determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005”. Come noto, l'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi sottostà alle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., dovendosi pertanto tener conto, anzitutto, del loro tenore letterale, del loro significato come desumibile dalla comparazione sistematica con le disposizioni dell'intero atto negoziale, oltre che del comportamento complessivo delle parti, “coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette” (v. da ultimo Cass. n.30141/2022). Ora, sebbene il tenore letterale della norma pattizia esprima unicamente un intervento a valere sulla determinazione del FAMP da destinare alle progressioni economiche, e non invece, in modo diretto, sull'attribuzione di queste ultime, tuttavia, tenuto conto della tendenziale corrispondenza tra tale voce del salario accessorio e le risorse ad esse destinate, l'aver espressamente autorizzato le parti sociali, in sede di contrattazione integrativa, a determinare il FAMP in misura tale da coprire le spese di una progressione economica generalizzata rivela già, di per sé, la volontà delle parti sociali di assicurare, almeno per il 2005, a tutti i dipendenti regionali tale miglioramento retributivo;
diversamente opinando, pare al Collegio che la predetta disposizione non avrebbe assunto alcuna concreta funzione, risultando del tutto pleonastica. Del resto, il carattere derogatorio della disposizione in commento rispetto alle regole generali previste dagli artt.84 e 85 CCRL, lungi dal rivelare un'insanabile contraddizione con dette ultime disposizioni, si concilia, invece, con la sua natura eccezionale, essendo i suoi effetti espressamente circoscritti al solo anno 2005. Se poi si tiene conto del comportamento delle parti, non può non essere valorizzato il fatto che – come è incontestato – per il 2005 la “posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta” è stata riconosciuta a tutto il personale della Regione (art.1 comma 1 CCRL 2002) senza espletamento di alcuna procedura, proprio in virtù del citato art.109 del CCRL 2002/2005, conformemente a quanto precisato dall'
[...]
con circolare n.3 del 17/06/2005, secondo cui l'art.109 avrebbe costituito una CP_8 deroga alle procedure e ai criteri previsti dall'art.85 del medesimo contratto, cosicché l'acquisizione del beneficio economico in argomento sarebbe stata destinata a tutti i dipendenti della Regione. Tenuto conto dei superiori convergenti elementi deve, dunque, ritenersi che l'art.109 del CCRL 2002/2005, “in linea con un percorso generale di riclassificazione del personale regionale” (cui fa riferimento lo stesso Controparte_1
Pubblica), abbia effettivamente previsto, solo per il 2005, l'attribuzione
[...] generalizzata e destinata a tutto il personale, senza distinzione alcuna, di una posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, espressamente delegando la contrattazione integrativa a destinarvi una quota del dimensionandola in modo Pt_24 tale da consentire a tutti i dipendenti di acquisire tale progressione. Ciò posto, non appare giustificata l'esclusione degli appellanti dall'ambito di efficacia di tale disposizione. Deduce, in proposito, l'amministrazione regionale, che tale progressione, almeno per il 2005, sarebbe spettata soltanto ai dipendenti regionali assunti a tempo indeterminato, in quanto il FAMP (Fondo per il Miglioramento delle Prestazioni, destinato in parte a coprire tali incrementi retributivi) sarebbe stato istituito per il personale a tempo determinato (con il CCRL 2006/2009, art.7 c.4) solo a decorrere dal 2008, mentre i ricorrenti avrebbero iniziato a prestare servizio presso l'Amministrazione regionale soltanto in data 1/10/2010, risultando in precedenza alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ente pubblico dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale). Tale obiezione non appare fondata. Invero, per effetto dell'art.9, comma 2°, L.r. n.19/2008, “. Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale n.19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali”. Disposizione normativa dall'inequivocabile portata lessicale, univocamente orientata a delineare un'ipotesi di successione dell'Assessorato nei rapporti lavorativi già facenti capo alla soppressa rapporti destinati a proseguire inalterati nella loro CP_3 dimensione contenutistica (i dipendenti continuarono a svolgere in favore dell'ente subentrante le medesimi mansioni già espletate presso la precedente Agenzia, senza alcuna apparente alterazione dell'orario di lavoro) ed integralmente conservando i pregressi effetti sull'anzianità di servizio e sulla durata del vincolo professionale in parola (al periodo lavorativo espletato presso l'Assessorato deve aggiungersi quello al servizio dell' . CP_3
Inoltre, l'art.10 della L. R. n.1/2008 si limita a prevedere che «A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori”; pertanto l'espressa costituzione, con il CCRL del 2008, di un apposito FAMP per il personale a tempo determinato non è dipesa dalla necessità di dare attuazione alla norma citata;
semmai, recependo l'esigenza, di ordine finanziario, di provvedere a specifici e separati stanziamenti di bilancio per ogni diversa voce di salario accessorio, ha ritenuto di disciplinare in modo più dettagliato il fondo per il miglioramento delle prestazione (FAMP), distinguendo quello destinato a finanziare le progressioni economiche ed il salario accessorio del personale di ruolo da quello riservato, invece, al personale a tempo determinato. Sicché la circostanza che solo con il contratto collettivo del 2008 si sia per la prima volta disposta la costituzione del per il salario accessorio destinato ai lavoratori a Pt_24 tempo determinato, distinguendolo da quello invece destinato a finanziare analoghi oneri spettanti al personale di ruolo, non significa affatto che, prima di tale distinzione, il FAMP (ancora unico) non dovesse comprendere anche le risorse per il salario accessorio e le progressioni economiche attribuibili ai lavoratori a tempo determinato;
nessuna disposizione contenuta nel CCRL del 2005 supporta, infatti, tale interpretazione, riferendosi l'intero contratto (Art. 1) e, a caduta, ogni istituto in esso regolato, indistintamente a tutti i dipendenti, sia a quelli di ruolo che a quelli assunti con contratti a termine. Ad ogni modo, ogni interpretazione della menzionata disposizione contrattuale che escluda i lavoratori a tempo determinato dagli incrementi retributivi per cui è causa, solo per il fatto di essere titolari di un contratto a termine, violerebbe il principio di non discriminazione sancito dal diritto dell'unione. È noto, infatti, l'orientamento autorevole della Suprema Corte, (qui condiviso) secondo cui «la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato» non potendosi «escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato» (Cass. 8 marzo 2022, n. 7584; Cass. 18138/2022) . La Corte di Giustizia, con orientamento costante, ha affermato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) ed ha precisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_1 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). La Corte di Giustizia ha anche aggiunto che la clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato, perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte Per_2 di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). La ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata, secondo l'orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nella recente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, ha definito costante, solo in presenza « di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 25 luglio 2018,
C-96/17, EU:C:2018:603, punto 39) » (punto 60). Persona_3
In quest'ottica – e calati i superiori principi al caso di specie - non possono certo costituire “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento le circostanze dedotte dall'amministrazione regionale, sopra ricordate, né il fatto che la progressione economica sia legata (non alla sola anzianità in sé, ma anche) alla valutazione positiva del lavoratore e che tale valutazione non vi sia stata, integrando semmai tale omissione un inadempimento contrattuale fonte di risarcimento del conseguente danno patito;
né, ancora, può essere considerata “ragione oggettiva” la mancata previsione di risorse a ciò sufficienti, essendo onere delle parti sociali approntare le risorse necessarie per adempiere a specifiche obbligazioni contrattuali. Non è pertanto revocabile in dubbio che anche agli odierni appellanti spettasse l'acquisizione della PEO per il 2005, in modo indifferenziato, così come riconosciuta a tutti gli altri dipendenti regionali. Va, tuttavia, osservato, come già evidenziato incidenter tantum dal primo giudice in un passaggio motivazionale condiviso anche dagli appellanti principali, che le conseguenti differenze retributive, maturate sino al 4.8.2015 (per Parte_7
, , Parte_10 Parte_12 Parte_15 Parte_16
, e sino al 26.5.2016 (per tutti gli altri ricorrenti) sono Parte_17 Parte_18 estinte per prescrizione (ritualmente eccepita dall'amministrazione regionale), dal momento che il primo atto interruttivo è – pacificamente - costituito dalle rispettive comunicazione di messa in mora prodotti in giudizio e decorrendo la prescrizione anche in presenza di contratti a tempo determinato (v. Cass. n. 10219 del 28/05/2020:
“Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”- v. anche Cass. S.U. n.36197/2023).
6) Merita accoglimento anche il secondo motivo dell'appello principale. L'adito Tribunale non ha, infatti, correttamente interpretato la domanda dei Parte ricorrenti che non era diretta alla corresponsione della per il 2019, ma, piuttosto, al
“riconoscimento del diritto a partecipare alle procedure per la progressione economica orizzontale (nella posizione economica successiva) previste dall'articolo 22 del CCRL 9/5/2019 per il biennio 2016-2018”. Diritto quest'ultimo precluso dal disposto dell'art.22, comma 6, del CCRL 9.5.2019, che richiede quale imprescindibile requisito per poter partecipare alla procedura selettiva finalizzata alla redazione di una graduatoria di merito dei dipendenti per ciascuna posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie di Parte inquadramento utile al conseguimento della , il possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a trentasei mesi. Clausola che determinando - in assenza di una qualsiasi ragione oggettiva che legittimi il diversificato regime giuridico - un'ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti a tempo determinato e gli odierni appellanti (ex lavoratori precari, tutti assunti nei mesi di novembre/dicembre 2019), è in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CEE. Ciò posto, non appare giustificata l'esclusione degli appellanti dalla possibilità di partecipare alle procedure per la progressione economica orizzontale previste dall'articolo 22 cit.. Opzione interpretativa in evidente continuità con l'insegnamento della Suprema Corte che in un caso analogo (la vicenda riguardava una dipendente dell'
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assunta a tempo indeterminato che aveva Parte_25 lamentato il mancato riconoscimento, ai fini della quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione unificata, dell'anzianità di servizio maturata sulla base di precedenti contratti a tempo determinato) ha affermato il seguente principio:
“La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato. La sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce, peraltro, ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato;
in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini;
altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato” (Cass. sent. n.7584/2022).
7) E', altresì, fondato l'appello incidentale proposto dall' . CP_1 E' pacifico che tra le voci stipendiali accessori finanziate dal i è anche Pt_24 il cosiddetto Piano di lavoro, emolumento che viene erogato al personale regionale con cadenza annuale in forma di acconto ad inizio anno e, poi, a saldo. In sede di accordi decentrati integrativi stipulati dall'ARAN per conto della Regione e dalle OO.SS., sono stabilite le quota capitarie da erogare al personale regionale, distinto per categorie di inquadramento e posizioni economiche. Ferma restando la quota massima capitaria attribuibile al dipendente, l'importo ad esso erogabile è variabile in relazione alla risultante della scheda di valutazione (rendimento) assicurato dal dipendente stesso. Più in particolare, è previsto che su un punteggio complessivo di 100/100, qualora la valutazione sia inferiore a 71/100 al dipendente spetti solo una indennità pari al 70% della quota FAMP prevista per il profilo professionale rivestito;
qualora la valutazione sia invece compresa tra i 71/100 e 84/100 l'indennità è pari all'85%, mentre nell'ipotesi di valutazione superiore all'85/100 l'indennità è pari al 100%. Gli elementi di valutazione del rendimento del dipendente sono previsti dall'art. 91 del CCRL di riferimento, e sono i seguenti: a) apporto al raggiungimento degli obiettivi;
b) competenza nello svolgimento delle attività; c) capacità di adattamento al contesto lavorativo;
d) interesse all'aggiornamento professionale ed alla innovazione;
e) autonomia nello svolgimento delle attività; f) attitudine alla pianificazione del lavoro. La valutazione finale del dipendente spetta al Dirigente della struttura in cui esso presta la propria attività lavorativa. Ribadiscono i ricorrenti che tale beneficio è stato, infatti, determinato nel quantum alla fine di ciascun anno di riferimento ed in seguito effettivamente erogato in più acconti (nell'annualità successiva), ma il personale precario lo ha però percepito in misura inferiore rispetto al personale a tempo indeterminato, come da tabella riepilogativa, trascritta nel ricorso ex art.414 c.p.c., . Tabella che prendeva a riferimento gli importi determinati dall'Amministrazione a titolo di quote capitarie per gli anni dal 2014 al 2018 per la categoria C1, C2, Pt_24
D1, D2 del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato, ove veniva evidenziata la corresponsione in favore del primo di una maggiore somma pari al totale delle differenze per ciascuna annualità. Avevano evidenziato come tale modus operandi fosse contrario all'art.4 dell'accordo di cui alla Direttiva 1999/70/CE, ribadendo che la disparità di trattamento può essere giustificata soltanto da ragioni oggettive che differenzino l'attività del precario da quelle del dipendente di ruolo comparabile che nulla hanno a che fare con le voci di bilancio utilizzate per corrispondere la retribuzione degli uni e degli altri. Assunto che non può essere condiviso laddove l'art.91 comma 7 del CCRL stabilisce che: “Per la partecipazione al piano di lavoro viene riconosciuto un compenso che verrà erogato in due soluzioni, rispettivamente entro il 15 luglio dell'anno di riferimento ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo”; mentre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, “Per incentivare questo miglioramento, al personale viene riconosciuto un compenso calcolato, sulla quota del Fondo destinato al piano di lavoro, sulla base dei parametri, distinti per categoria, di cui all'allegato “L” del presente contratto”. Dunque, il Contratto collettivo prevede un compenso in parte fisso e in parte variabile, tenuto conto dei parametri di riferimento, previsti tra un minimo e un massimo, successivamente integrati dalla contrattazione collettiva decentrata, ai sensi dell'art.
4. La diversificazione delle quote di partecipazione al piano di lavoro, a parità di categoria professionale e posizione economica, è una caratteristica fisiologica dell'emolumento, derivante dalla non fissità e dalla non prevedibilità ex ante al momento dello stanziamento dell'accessorio retributivo concretamente corrisposto. La relativa determinazione, infatti, discende da una complessa procedura in seno alla quale vengono considerate numerose variabili, tra le quali: il numero dei partecipanti agli eventuali progetti obiettivo autorizzati in sede di contrattazione, quello dei dipendenti aventi titolo al compenso per la qualità della prestazione professionale, l'entità dei dipendenti aventi titolo alle indennità sopra elencate, in particolare per quelle che non hanno un compenso fisso e predeterminato, le assenze dei dipendenti alla partecipazione al piano. Tale descritto meccanismo non implica, quindi, alcuna un'arbitraria disparità di trattamento tra i dipendenti in ragione della diversa tipologia del rapporto di lavoro (a termine o a tempo indeterminato), ove si consideri, peraltro, che il trattamento potenzialmente differenziato non riguarda soltanto i dipendenti a tempo determinato, ma può coinvolgere quelli di ruolo, appartenente alla medesima categoria professionale, che, in ragione del meccanismo descritto, possono percepire un salario accessorio diverso a seconda del Dipartimento presso cui prestano servizio Il CCRL del comparto non dirigenziale, applicabile alle due categorie assegna, dunque, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa il compito, tra l'altro, di indicare i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di Amministrazione (art.4) che deve essere utilizzato per le finalità di cui all'art.88, ivi compresa quella di corrispondere i compensi correlati al merito, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale in modo selettivo, ma tenendo conto del personale in servizio a ciascun Dipartimento (vedi art.88, 89), ma senza operare alcuna distinzione tra le categorie di personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Se, dunque, in tesi, tale decurtazione in pregiudizio dei dipendenti a termine possa risultare contrastante con il principio di non discriminazione, tuttavia, l'attribuzione delle rivendicate quote del piano, in misura uguale a quelle accantonate per i dipendenti di ruolo di pari categoria – in modo da azzerare le differenze per annualità – presuppone oltre che parità di mansioni e di condizioni lavorative presso ciascun dipartimento o ufficio equiparato (che tenga conto di eventuali assenze, aspettative, part-time ecc.) anche parità di giudizi (mentre nulla hanno dimostrato i ricorrenti in ordine alle asserite valutazioni positive per ciascun anno oltre la soglia dell'85%); in altri termini, che non emergano differenze, sul piano della prestazione lavorativa individuale, tali da giustificare differenziazioni sul piano economico. Conclusivamente la sentenza gravata va in parte riformata come in dispositivo. La reciproca soccombenza in appello induce a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1860/2024, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 30 aprile 2024, dichiara il diritto degli appellanti (escluso di partecipare, per l'anno Parte_19
2019, alle procedure per la progressione economica orizzontale (nella posizione economica successiva) prevista dall'art.22 del CCRL 9/5/2019. Dichiara il diritto degli appellanti ad ottenere per l'anno 2005 la progressione economica orizzontale, prevista dall'art.109 del CCRL 2002/2005, all'interno della categoria di appartenenza e condanna l'Assessorato appellato al pagamento delle conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 4.8.2015 (per Parte_7
, , Parte_10 Parte_12 Parte_15 Parte_16
, e dal 26.05.2016 per tutti gli altri appellanti. Parte_17 Parte_18
Rigetta la domanda degli appellanti diretta al conseguimento delle differenze retributive sulle somme dovute a titolo di quote Pt_24
Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
MA G. Di RC