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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Caterina CANIATO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26/06/2024, assunto in decisione all'udienza in data 14/01/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TACCOGNA ROSA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBO CINZIA ADELE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE – Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2025, ove le parti hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. Pronunciarsi separazione personale con rinuncia reciproca alle richieste di addebito;
2. Affido congiunto della figlia con collocamento prevalente presso la madre, ove le figlie manterranno la residenza Per_1 anagrafica. I genitori si impegnano sin d'ora a proseguire il percorso presso la N.P.I. per e a sostenerla nel necessario Per_1 percorso psicoterapeutico.
3. Assegnazione della casa familiare a . Il padre si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro trenta Parte_1 giorni dalla data odierna asportando i propri effetti personali.
4. Le parti si impegnano a riprendere il possesso ciascuno del proprio box a sé intestato. Per_
5. Il padre potrà vedere liberamente , essendo la stessa maggiorenne, sulla base di liberi accordi con la stessa. Rispetto a , il padre la terrà con sé dal momento in cui avrà la disponibilità di un immobile adatto ad ospitare le figlie, a Per_1 fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina e infrasettimanalmente potrà cenare con le figlie una volta CP_1 alla settimana con eventuale pernotto infrasettimanale sulla base di accordi diretti tra il padre e le figlie. Tutte le festività scolastiche saranno suddivise al 50% tra i genitori, fatti salvi diversi accordi anche alla luce delle esigenze delle figlie, vista la loro età. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie, durante il periodo estivo, tre settimane di cui due consecutive, da concordarsi tra i genitori e le figlie entro il 30 aprile di ogni anno. Per_ 6. Il padre concorrerà al mantenimento di e versando a la somma mensile di euro 950,00 (euro Per_1 Parte_1
475,00 euro a figlia) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Tenuto conto del fatto che rilascerà l'abitazione entro il 13 febbraio 2025, il primo assegno di CP_1 mantenimento decorrerà il 10 febbraio 2025. si impegna ad intestarsi tutte le utenze dal momento del rilascio Parte_1 dell'immobile da parte di Dalla data del rilascio della casa familiare da parte di le spese condominiali CP_1 CP_1 ordinarie saranno a carico di Parte_1
Con riferimento alle spese straordinarie di cui al protocollo in uso preso il Tribunale di Monza, le stesse saranno per il 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, tranne che per quelle relative alle cure psicologiche di , che saranno Per_1 per il 70% a carico del padre.
7. Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di non pretendere in tale sede nulla reciprocamente.
8. Le parti rinunciano a tutte le restanti istanze, anche istruttorie.
9. Spese di lite compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 3 ottobre 2023 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali Per_ e materiali delle figlie (05.08.2006) e (07.03.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 26/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a Senago (MI) il giorno 21.06.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Senago (MI) al n.11, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senago (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Caterina CANIATO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26/06/2024, assunto in decisione all'udienza in data 14/01/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TACCOGNA ROSA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBO CINZIA ADELE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE – Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2025, ove le parti hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. Pronunciarsi separazione personale con rinuncia reciproca alle richieste di addebito;
2. Affido congiunto della figlia con collocamento prevalente presso la madre, ove le figlie manterranno la residenza Per_1 anagrafica. I genitori si impegnano sin d'ora a proseguire il percorso presso la N.P.I. per e a sostenerla nel necessario Per_1 percorso psicoterapeutico.
3. Assegnazione della casa familiare a . Il padre si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro trenta Parte_1 giorni dalla data odierna asportando i propri effetti personali.
4. Le parti si impegnano a riprendere il possesso ciascuno del proprio box a sé intestato. Per_
5. Il padre potrà vedere liberamente , essendo la stessa maggiorenne, sulla base di liberi accordi con la stessa. Rispetto a , il padre la terrà con sé dal momento in cui avrà la disponibilità di un immobile adatto ad ospitare le figlie, a Per_1 fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina e infrasettimanalmente potrà cenare con le figlie una volta CP_1 alla settimana con eventuale pernotto infrasettimanale sulla base di accordi diretti tra il padre e le figlie. Tutte le festività scolastiche saranno suddivise al 50% tra i genitori, fatti salvi diversi accordi anche alla luce delle esigenze delle figlie, vista la loro età. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie, durante il periodo estivo, tre settimane di cui due consecutive, da concordarsi tra i genitori e le figlie entro il 30 aprile di ogni anno. Per_ 6. Il padre concorrerà al mantenimento di e versando a la somma mensile di euro 950,00 (euro Per_1 Parte_1
475,00 euro a figlia) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Tenuto conto del fatto che rilascerà l'abitazione entro il 13 febbraio 2025, il primo assegno di CP_1 mantenimento decorrerà il 10 febbraio 2025. si impegna ad intestarsi tutte le utenze dal momento del rilascio Parte_1 dell'immobile da parte di Dalla data del rilascio della casa familiare da parte di le spese condominiali CP_1 CP_1 ordinarie saranno a carico di Parte_1
Con riferimento alle spese straordinarie di cui al protocollo in uso preso il Tribunale di Monza, le stesse saranno per il 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, tranne che per quelle relative alle cure psicologiche di , che saranno Per_1 per il 70% a carico del padre.
7. Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di non pretendere in tale sede nulla reciprocamente.
8. Le parti rinunciano a tutte le restanti istanze, anche istruttorie.
9. Spese di lite compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 3 ottobre 2023 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali Per_ e materiali delle figlie (05.08.2006) e (07.03.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 26/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a Senago (MI) il giorno 21.06.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Senago (MI) al n.11, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senago (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona