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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10.11.2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601/2024 T R A
(c.f. ), rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo ( e Francesco C.F._2 Cirillo (CF: presso il cui studio in Napoli alla via Benedetto Cariteo, C.F._3
8 elett.te domiciliano (PEC: t Email_1 Email_2 Email_3 fax: 0815640644) Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Grappone ( ), Erminio C.F._4 Capasso, Mauro Elberti e Gianluca Tellone che lo rappresentano e difendono come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC: t- Email_4 t;
Email_5
Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso in riassunzione depositato dinnanzi al Tribunale di Napoli in data 7.01.2022 la CP_ epigrafata ricorrente conveniva in giudizio l' per la prosecuzione del giudizio già introdotto dinnanzi al Tribunale del lavoro di Roma con ricorso portante il numero di R.G. 31425/2019, conclusosi con ordinanza di incompetenza territoriale del 8.10.2020.
La parte ricorrente, premesso di essere passata - a seguito di una operazione di cessione di ramo d'azienda ex art 2112 c.c. - in data 1.03.2003 dalla allora datrice di lavoro alla cessionaria (ora ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di avere impugnato in sede giudiziaria tale cessione e che con sentenza n. 25884/2009 del 20 ottobre 2009 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso presentato, Contr dichiarava illegittima la cessione del contratto di lavoro dalla alla ordinando, CP_2 alla il ripristino del rapporto di lavoro della;
che non CP_2 Pt_1 CP_2 ottemperava al ripristino del suddetto rapporto, e che pertanto ella aveva continuato a prestare la propria attività presso la (ora ); Controparte_3 Controparte_4 che la sentenza del Tribunale n. 25884/2009 era confermata daila Corte d'Appello di Napoli e poi in Cassazione;
che la , ancora, non ottemperava al ripristino del CP_2 suddetto rapporto;
che nel mese di febbraio 2012 ella era licenziata dalla Controparte_4 e posta in mobilità con lettera del 23 11 2011;- che la mobilità scadeva a febbraio
[...] del 2016; che in data 23 giugno 2016 veniva riassunta dalla , di avere ricevuto in CP_2 comunicazione dall'istituto in data 24 maggio 2019 un provvedimento con il quale era chiesta la restituzione di quanto erogato in suo favore a titolo di indennità di mobilità per il periodo dal 08/02/2012 al 08/02/2016 ( pari all'importo di € 44.704,85), e che a fondamento della pretesa restitutoria l'Istituto indicava che "trattavasi di somma non spettante attesa la rioccupazione a tempo indeterminato", asseriva la illegittimità della CP_ pretesa restitutoria dell' , in quanto basata sul falso presupposto che ella aveva lavorato negli anni 2012-2016 di fruizione della mobilità laddove in tale periodo non aveva prestato alcuna attivita' lavorativa né per conto della né di altro datore di lavoro, CP_2 avendo invece proposto nei confronti di azione risarcitoria per ottenere il CP_2 ristoro dei danni subiti .
Chiedeva pertanto di annullare il provvedimento dell' volto ad ottenere la restituzione CP_1 dell'indennità di mobilità percepita dal 08.02.2012 al 08.02.2016.
CP_ Ritualmente instaurato il contradditorio, si era costituito l deducendo l'infondatezza delle avverse prospettazioni, concludendo per il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 5233/2023 pubblicata in data 14.9.2023, il Tribunale adito ha respinto la domanda.
In particolare, il Giudice di prime cure ha richiamato i principi affermati dalla S.C. secondo cui l'indennità di disoccupazione deve essere restituita solo nel caso di effettivo ripristino del rapporto di lavoro, ossia quando il lavoratore sia realmente riammesso in servizio come se il rapporto non si fosse mai interrotto. CP_ Nel caso di specie ha ritenuto che l a mezzo del deposito dell'estratto contributivo aveva documentato la intervenuta ricostituzione della posizione contributiva ed economica all'atto della reintegra e dunque il venir meno del presupposto della erogazione della indennità di mobilità ( lo stato di inoccupato) per l'intero periodo richiesto. Né d'altronde la parte ricorrente aveva allegato e provato elementi di segno contrario a quanto appena indicato, limitandosi ad indicare che nel giugno 2016 vi era stata solo la sua riassunzione da parte della . CP_2
2 Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte appellante, chiedendo l'accoglimento della domanda sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali. L' ha resistito al gravame ribadendo la correttezza dell'impugnata Controparte_5 sentenza.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, le parti hanno depositato le note scritte e all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il motivo di gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel merito, l'Istituto appellante insiste nel ritenere legittima la comunicazione di indebito del 24.5.2019 poiché, a seguito della ordinanza di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con ricostituzione della posizione contributiva ed economica per l'intero periodo sarebbe venuto meno il requisito della “disoccupazione ” necessario per fruire della indennità di mobilità.
CP_ La tesi dell' , fatta propria anche dal primo Giudice, non è condivisibile. Pacifici ed incontestati i fatti di causa .
L' , con raccomandata n. 63031936179-3 pervenuta alla in data 24 maggio CP_1 Pt_1 2019, informava, la ricorrente di averle corrisposto l'indennità di mobilità per il periodo dal 08/02/2012 al 08/02/2016, per un totale di € 44.704,85; che tale indennità, non le era spettante attesa la rioccupazione a tempo indeterminato e conseguentemente, chiedeva la restituzione del totale dell'intera indennità corrispostele . Pa
, è stata assunta presso la società SIP (poi poi Parte_1 Controparte_2 TIM SpA) in data 3 novembre 1977; in data 01 marzo 2003, fu ceduta dalla Controparte_2
alla (ora a seguito di una
[...] Controparte_3 Controparte_4 operazione di cessione di ramo d'azienda ex art 2112 c.c.; tale cessione fu dichiarata illegittima dal Tribunale di Napoli, con sentenza 25884/2009 del 20 ottobre 2009 depositata in data 23 dicembre 2009- poi confermata da questa Corte con sentenza 1677/2011.
La non ottemperava al ripristino del suddetto rapporto sicchè la attuale CP_2 appellante continuava a prestare la propria attività presso la (ora Controparte_3 che, però. nel mese di febbraio 2012, le irrogava il licenziamento Controparte_4 ponendola in mobilità con lettera del 23 11 2011 fino a febbraio del 2016. In data data 23 giugno 2016 veniva reintegrata dalla . Pt_1 CP_2
Così delineata la vicenda per cui è causa, la stessa può essere risolta alla luce degli arresti recentissimi della Suprema Corte a sezioni unite.
Ed invero nella sentenza n.23876/2025 si legge : “L'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost.
…Già Cass. n. 5850 del 1998 - resa con riferimento al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115 - aveva affermato che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina lo stato di
3 disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione, in sede giudiziale, della legittimità del licenziamento.
.. Secondo le norme che la disciplinano, la prestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di «disoccupazione involontaria», in presenza di tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi, previsti dalla legge, e dei quali si è dato atto infra, in ragione di una situazione di fatto - la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria - cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare;
e questo a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria (v. art. 7, comma 1, legge n. 223 del 1991 e art. 1 e 3, commi 1, alinea, e 2, d.lgs. n. 22 del 2015).
.. I diversi piani entro i quali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristica sono già stati evidenziati da Cass. n. 28295 del 2019 cit. che, in riferimento all'impugnazione giudiziale del licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire un diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d'impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo.
.. Dall'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e , nel cui alveo si CP_1 colloca l'erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato - d'impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro - che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione.
.. Ciò che fonda e giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura;
l'ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 d.lgs. n. 22 cit.).
.. Se l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è la disoccupazione involontaria (Cass. n. 28295 del 2019) che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo (Cass. n. 9850 del 1998), l'evento protetto della tutela previdenziale e il relativo fatto costitutivo - la condizione di bisogno - non possono venir meno solo perché per effetto della decisione giudiziale, che accerta, come nella specie, la nullità del termine, deve ritenersi mai estinto il rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 602 del 2025), rapporto diverso e distinto dal rapporto previdenziale tra lavoratore ed Ente previdenziale”.
Elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione o mobilità è, dunque, la concreta ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, condizione che nella fattispecie di causa non si è realizzata. E' infatti pacifico che l'odierna appellante è stata reintegrata in servizio soltanto nel giugno 2016 e che nel periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive.
Quanto al rischio, paventato dall'ente previdenziale, di ledere il principio della incumulabilità della contribuzione effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del rapporto di lavoro, con la contribuzione figurativa accreditata per il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, come statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite, vale affermare che la contribuzione figurativa cessa nel momento in cui viene erogata quella effettiva e non vi è sovrapposizione tra contribuzione figurativa derivante dalla prestazione previdenziale e contribuzione obbligatoria per effetto del ripristino del rapporto assicurativo
4 sicché la contribuzione figurativa verrebbe cancellata automaticamente ex art. 10 d.P.R. n. 818 del 26.4.1958. La condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (v. Corte. cost. n. 29/2019; Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte Cost. n. 303/2011; Cass. n. 602 del 2025 cit.). La tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno del lavoratore (Cass. S.U. 23876/25)
Ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della Naspi), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e va riformata la pronuncia gravata che ha accertato la legittimità della pretesa restitutoria CP_ dell' .
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, si compensano attesa la particolarità della vicenda sulla quale sono intervenuti arresti giurisprudenziali recentissimi.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento CP_ del ricorso, dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' ;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 10.11.2025
Il Presidente est. Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10.11.2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601/2024 T R A
(c.f. ), rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo ( e Francesco C.F._2 Cirillo (CF: presso il cui studio in Napoli alla via Benedetto Cariteo, C.F._3
8 elett.te domiciliano (PEC: t Email_1 Email_2 Email_3 fax: 0815640644) Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Grappone ( ), Erminio C.F._4 Capasso, Mauro Elberti e Gianluca Tellone che lo rappresentano e difendono come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC: t- Email_4 t;
Email_5
Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso in riassunzione depositato dinnanzi al Tribunale di Napoli in data 7.01.2022 la CP_ epigrafata ricorrente conveniva in giudizio l' per la prosecuzione del giudizio già introdotto dinnanzi al Tribunale del lavoro di Roma con ricorso portante il numero di R.G. 31425/2019, conclusosi con ordinanza di incompetenza territoriale del 8.10.2020.
La parte ricorrente, premesso di essere passata - a seguito di una operazione di cessione di ramo d'azienda ex art 2112 c.c. - in data 1.03.2003 dalla allora datrice di lavoro alla cessionaria (ora ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di avere impugnato in sede giudiziaria tale cessione e che con sentenza n. 25884/2009 del 20 ottobre 2009 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso presentato, Contr dichiarava illegittima la cessione del contratto di lavoro dalla alla ordinando, CP_2 alla il ripristino del rapporto di lavoro della;
che non CP_2 Pt_1 CP_2 ottemperava al ripristino del suddetto rapporto, e che pertanto ella aveva continuato a prestare la propria attività presso la (ora ); Controparte_3 Controparte_4 che la sentenza del Tribunale n. 25884/2009 era confermata daila Corte d'Appello di Napoli e poi in Cassazione;
che la , ancora, non ottemperava al ripristino del CP_2 suddetto rapporto;
che nel mese di febbraio 2012 ella era licenziata dalla Controparte_4 e posta in mobilità con lettera del 23 11 2011;- che la mobilità scadeva a febbraio
[...] del 2016; che in data 23 giugno 2016 veniva riassunta dalla , di avere ricevuto in CP_2 comunicazione dall'istituto in data 24 maggio 2019 un provvedimento con il quale era chiesta la restituzione di quanto erogato in suo favore a titolo di indennità di mobilità per il periodo dal 08/02/2012 al 08/02/2016 ( pari all'importo di € 44.704,85), e che a fondamento della pretesa restitutoria l'Istituto indicava che "trattavasi di somma non spettante attesa la rioccupazione a tempo indeterminato", asseriva la illegittimità della CP_ pretesa restitutoria dell' , in quanto basata sul falso presupposto che ella aveva lavorato negli anni 2012-2016 di fruizione della mobilità laddove in tale periodo non aveva prestato alcuna attivita' lavorativa né per conto della né di altro datore di lavoro, CP_2 avendo invece proposto nei confronti di azione risarcitoria per ottenere il CP_2 ristoro dei danni subiti .
Chiedeva pertanto di annullare il provvedimento dell' volto ad ottenere la restituzione CP_1 dell'indennità di mobilità percepita dal 08.02.2012 al 08.02.2016.
CP_ Ritualmente instaurato il contradditorio, si era costituito l deducendo l'infondatezza delle avverse prospettazioni, concludendo per il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 5233/2023 pubblicata in data 14.9.2023, il Tribunale adito ha respinto la domanda.
In particolare, il Giudice di prime cure ha richiamato i principi affermati dalla S.C. secondo cui l'indennità di disoccupazione deve essere restituita solo nel caso di effettivo ripristino del rapporto di lavoro, ossia quando il lavoratore sia realmente riammesso in servizio come se il rapporto non si fosse mai interrotto. CP_ Nel caso di specie ha ritenuto che l a mezzo del deposito dell'estratto contributivo aveva documentato la intervenuta ricostituzione della posizione contributiva ed economica all'atto della reintegra e dunque il venir meno del presupposto della erogazione della indennità di mobilità ( lo stato di inoccupato) per l'intero periodo richiesto. Né d'altronde la parte ricorrente aveva allegato e provato elementi di segno contrario a quanto appena indicato, limitandosi ad indicare che nel giugno 2016 vi era stata solo la sua riassunzione da parte della . CP_2
2 Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte appellante, chiedendo l'accoglimento della domanda sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali. L' ha resistito al gravame ribadendo la correttezza dell'impugnata Controparte_5 sentenza.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, le parti hanno depositato le note scritte e all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il motivo di gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel merito, l'Istituto appellante insiste nel ritenere legittima la comunicazione di indebito del 24.5.2019 poiché, a seguito della ordinanza di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con ricostituzione della posizione contributiva ed economica per l'intero periodo sarebbe venuto meno il requisito della “disoccupazione ” necessario per fruire della indennità di mobilità.
CP_ La tesi dell' , fatta propria anche dal primo Giudice, non è condivisibile. Pacifici ed incontestati i fatti di causa .
L' , con raccomandata n. 63031936179-3 pervenuta alla in data 24 maggio CP_1 Pt_1 2019, informava, la ricorrente di averle corrisposto l'indennità di mobilità per il periodo dal 08/02/2012 al 08/02/2016, per un totale di € 44.704,85; che tale indennità, non le era spettante attesa la rioccupazione a tempo indeterminato e conseguentemente, chiedeva la restituzione del totale dell'intera indennità corrispostele . Pa
, è stata assunta presso la società SIP (poi poi Parte_1 Controparte_2 TIM SpA) in data 3 novembre 1977; in data 01 marzo 2003, fu ceduta dalla Controparte_2
alla (ora a seguito di una
[...] Controparte_3 Controparte_4 operazione di cessione di ramo d'azienda ex art 2112 c.c.; tale cessione fu dichiarata illegittima dal Tribunale di Napoli, con sentenza 25884/2009 del 20 ottobre 2009 depositata in data 23 dicembre 2009- poi confermata da questa Corte con sentenza 1677/2011.
La non ottemperava al ripristino del suddetto rapporto sicchè la attuale CP_2 appellante continuava a prestare la propria attività presso la (ora Controparte_3 che, però. nel mese di febbraio 2012, le irrogava il licenziamento Controparte_4 ponendola in mobilità con lettera del 23 11 2011 fino a febbraio del 2016. In data data 23 giugno 2016 veniva reintegrata dalla . Pt_1 CP_2
Così delineata la vicenda per cui è causa, la stessa può essere risolta alla luce degli arresti recentissimi della Suprema Corte a sezioni unite.
Ed invero nella sentenza n.23876/2025 si legge : “L'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost.
…Già Cass. n. 5850 del 1998 - resa con riferimento al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115 - aveva affermato che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina lo stato di
3 disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione, in sede giudiziale, della legittimità del licenziamento.
.. Secondo le norme che la disciplinano, la prestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di «disoccupazione involontaria», in presenza di tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi, previsti dalla legge, e dei quali si è dato atto infra, in ragione di una situazione di fatto - la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria - cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare;
e questo a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria (v. art. 7, comma 1, legge n. 223 del 1991 e art. 1 e 3, commi 1, alinea, e 2, d.lgs. n. 22 del 2015).
.. I diversi piani entro i quali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristica sono già stati evidenziati da Cass. n. 28295 del 2019 cit. che, in riferimento all'impugnazione giudiziale del licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire un diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d'impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo.
.. Dall'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e , nel cui alveo si CP_1 colloca l'erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato - d'impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro - che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione.
.. Ciò che fonda e giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura;
l'ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 d.lgs. n. 22 cit.).
.. Se l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è la disoccupazione involontaria (Cass. n. 28295 del 2019) che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo (Cass. n. 9850 del 1998), l'evento protetto della tutela previdenziale e il relativo fatto costitutivo - la condizione di bisogno - non possono venir meno solo perché per effetto della decisione giudiziale, che accerta, come nella specie, la nullità del termine, deve ritenersi mai estinto il rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 602 del 2025), rapporto diverso e distinto dal rapporto previdenziale tra lavoratore ed Ente previdenziale”.
Elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione o mobilità è, dunque, la concreta ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, condizione che nella fattispecie di causa non si è realizzata. E' infatti pacifico che l'odierna appellante è stata reintegrata in servizio soltanto nel giugno 2016 e che nel periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive.
Quanto al rischio, paventato dall'ente previdenziale, di ledere il principio della incumulabilità della contribuzione effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del rapporto di lavoro, con la contribuzione figurativa accreditata per il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, come statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite, vale affermare che la contribuzione figurativa cessa nel momento in cui viene erogata quella effettiva e non vi è sovrapposizione tra contribuzione figurativa derivante dalla prestazione previdenziale e contribuzione obbligatoria per effetto del ripristino del rapporto assicurativo
4 sicché la contribuzione figurativa verrebbe cancellata automaticamente ex art. 10 d.P.R. n. 818 del 26.4.1958. La condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (v. Corte. cost. n. 29/2019; Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte Cost. n. 303/2011; Cass. n. 602 del 2025 cit.). La tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno del lavoratore (Cass. S.U. 23876/25)
Ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della Naspi), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e va riformata la pronuncia gravata che ha accertato la legittimità della pretesa restitutoria CP_ dell' .
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, si compensano attesa la particolarità della vicenda sulla quale sono intervenuti arresti giurisprudenziali recentissimi.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento CP_ del ricorso, dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' ;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 10.11.2025
Il Presidente est. Dr.ssa Anna Carla Catalano
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