TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 88/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 88/2022
R.G., promossa da: con sede legale in Sassuolo (MO), (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Antonio Mauro Pifferi del Foro di
Modena, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to
Michele Belli, sito in Parma, Viale Agostino Berenini, n. 4;
OPPONENTE contro
rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alla Controparte_1
memoria difensiva, dagli Avv.ti Muto Enza e Francesca Scarpino del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in
Parma, Strada della Repubblica n. 43;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17.02.2022 e ritualmente notificato, la società onveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
presentando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2021 – R.G. LAV. n.
752/2021, emesso in data 27.12.2021, a mezzo del quale il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva ingiunto alla società opponente il pagamento,
a favore del lavoratore, di una somma pari ad € 4.441,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A riguardo - premettendo che il decreto ingiuntivo le era stato notificato in data
13.01.2022 (doc. 2 fasc. parte opponente) - esponeva: a) che il signor Controparte_1
aveva prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato Livello 3 - Imp. Venditore (CCNL Terziario Distribuzione e Servizi
Confcommercio), presso unità locale di Parma, a far data dal Parte_1
6/11/2017 sino al 16/2/2021; b) che, con le missive del 17.3.2021 e 25.3.2021 (docc.
3 e 4 fasc. parte opponente), veniva formalmente contestato al Sig. con CP_1
riferimento al periodo in cui il medesimo aveva prestato attività quale dipendente di talune condotte illegittime tenute nel corso del rapporto di lavoro;
c) che, Pt_1
in particolare, con riguardo alla proposta di acquisto della signora n. Persona_1
24713 del 14.9.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Renegade tg. GC851KY,
Telaio MPM33360 (doc. 5 fasc. parte opponente), il Sig. aveva ricevuto dalla CP_1
acquirente, un acconto pari ad € 500,00 in contanti (doc. 6 fasc. parte opponente), mai versato nelle casse aziendali;
d) che, con riguardo alla proposta di acquisto della signora n. 25930 del 22.12.2020, avente ad oggetto la vettura Persona_2
Jeep Compass Limited 1.6 Diesel 120hp Mt Fwd – Telaio LPR17075 (doc. 7 fasc. parte opponente), il Sig. aveva ricevuto dal Sig. Controparte_1 Persona_3
titolare della DI F.lli di DI DO e che aveva concluso la vendita per conto di (doc.
7-bis fasc. parte opponente), un assegno di € Parte_1
25.000,00 nonché la somma di € 1.900,00, in contanti;
e) che, in data 3.2.2021, presso i Carabinieri di Sorbolo Mezzani, il Sig. aveva sporto Controparte_1 denuncia di smarrimento del suddetto assegno dell'importo di € 25.000,00, nonché della somma in contanti pari ad € 1.900,00 (doc. 10 fasc. parte opponente); f) che la somma di € 25.000,00 era stata successivamente versata dalla Sig.ra ad Per_2
mediante bonifico bancario, non essendo stato l'assegno messo all'incasso; Pt_1
g) che la somma di € 1.900,00 non era, invece, mai stata versata dal nelle CP_1
casse aziendali;
h) che, con riguardo alla proposta di acquisto del Sig. Per_4
n. 24968 del 6.10.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Renegade My21
[...]
Longitude 1.0 GseT3 – telaio MPM08357 (doc. 11 fasc. parte opponente), CP_1
aveva ricevuto dall'acquirente la somma di € 1.000,00 in contanti, come possibile evincere dalla copia della accettazione della proposta (doc. 12 fasc. parte opponente);
i) che anche tale somma non era stata, tuttavia, versata dal Sig. nelle casse CP_1
aziendali; l) che, inoltre, nonostante la proposta di acquisto prevedesse il ritiro dell'usato in permuta della vettura targata ZA791PV, per un valore di € 1.000,00
(doc. 11 fasc. parte opponente), in data 27.10.2020 aveva consegnato al Sig. CP_1
il veicolo nuovo (Tg. GC975KV), senza, tuttavia, ritirate l'usato (Tg. Per_4
ZA791PV); m) che, in data 27.10.2020, lo stesso aveva provveduto, dunque, CP_1
alla redazione di una nuova proposta di acquisto, la n. 25501 (doc. 12-bis fasc. parte opponente), mantenendo il veicolo oggetto di vendita ed eliminando la permuta dell'usato del valore di € 1.000,00; n) che, con riguardo alla proposta di acquisto di
[...]
del 18.7.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Compass Linea 674 2000 Parte_2
Compass Serie 2 Limited 1.6 Multijet 120cv 2wd - Telaio KT819279 (doc. 4 e doc.
13 fasc. parte opponente), aveva ricevuto dal titolare, Sig. CP_1 Per_5
la somma, in contanti, di € 400,00, a titolo di caparra, come risultante dalla
[...]
allegata ricevuta dallo stesso rilasciata al cliente (doc. 14 fasc. parte opponente); o) che il sig. aveva omesso, tuttavia, di versare tale somma nelle casse aziendali, CP_1
e, successivamente, di restituirla al Sig. nonostante la mancata Persona_5
conclusione della vendita ed i numerosi solleciti, scritti e verbali, da parte dello stesso
(doc. 15 fasc. parte opponente); p) che, in data 23.3.2021, il Sig. aveva Per_5
reclamato, dunque, la restituzione della suddetta caparra presso la quale, in Pt_1 data 23.4.2021, aveva provveduto ad effettuare il bonifico a favore di Parte_2
per un importo di € 400,00, come risultante dalla allegata contabile (doc. 16 fasc. parte opponente); q) che, con successiva missiva del 14.5.2021 (doc. 17 fasc. parte opponente) era stato, poi, ulteriormente contestato al Sig. con riguardo alla CP_1
proposta di acquisto del Sig. n. 23679 del 29.6.2020, avente ad Persona_6
oggetto la vettura nuova Jeep Serie 2 Limited 1.6 TG. Controparte_2 CP_3
GB232BW, di aver apposto, solo ed esclusivamente sulla copia della proposta destinata al cliente, la dicitura “A contratto viene dato i primi due tagliandi e estensione di garanzia di 3 anni (attivare) e stornare quella già attiva”, munita di timbro e sigla di (doc. 18 fasc. parte opponente); r) che, invero, tali Parte_1
condizioni, diversamente da quella che rappresentava la consolidata prassi aziendale, non erano mai state vistate e/o autorizzate dal Sig. di Parte_3 Parte_1
prima di essere trasmesse e/o confermate al cliente;
s) che il Sig.
[...] Per_6
si era, dunque, rivolto ad la quale si era trovata costretta a
[...] Pt_1
riconoscere al cliente le condizioni inopinatamente concesse dal per un CP_1
valore complessivo di € 3.000,00 (doc. 20 fasc. parte opponente).
Tanto premesso ed esposto, la società opponente chiedeva, in via principale e nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di a corrisponderle la complessiva somma di € 7.800,00, oltre al Controparte_1
risarcimento degli ulteriori danni causati dal suo inadempiente comportamento, da liquidarsi in via equitativa, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Annullare, dichiarare illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo nr.
236/2021 (n. 752/2021 R.G.), emesso dal Tribunale Parma - Sezione Lavoro, su istanza di , accertando che nessuna somma è allo stesso dovuta da Controparte_1
parte di Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE
Condannare il Sig. a corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 7.800,00, ovvero quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni causati al datore di lavoro dal suo inadempiente comportamento, da liquidarsi in via equitativa.
Con compensazione di quanto eventualmente dovuto al Sig. da parte Controparte_1
di Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 20.05.2023, si costituiva in giudizio
, contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree, delle Controparte_1
quali chiedeva la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della lite, con ordinanza del
15.11.2022, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.5. All'udienza del giorno 08.05.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Come evidenziato, il Sig. ha proposto una domanda monitoria avente ad CP_1
oggetto un credito rivendicato a titolo di TFR maturato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
(r.g.n. 752/2021).
Sono certi tanto l'esistenza quanto l'ammontare di tale credito retributivo, che – oltreché risultare dal cedolino paga versato in atti – non ha costituito oggetto di contestazione ad opera della società opponente.
2.2. Ciò posto, nella presente sede, la parte opponente, non si è limitata ad allegare, quale fatto impeditivo del diritto fatto valere, l'inesistenza del diritto stesso sulla base dell'inadempimento del lavoratore alla prestazione lavorativa, chiedendo la compensazione impropria di tale credito retributivo con i danni cagionati dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro, ma ha avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore ed opposto in compensazione.
Parte opposta ha, per contro, eccepito la mancanza dei presupposti della compensazione per dichiarare l'estinzione del credito oggetto di ingiunzione e l'infondatezza nel merito della richiesta.
2.3. A riguardo, va preliminarmente evidenziato che, per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili.
Naturalmente, nella specie, non ricorrono i presupposti di una compensazione legale, che presuppone l'esistenza anteriormente alla causa di debiti liquidi ed esigibili, difettando il requisito della certezza del credito (vale a dire che il credito non sia contestato nell'an e nel quantum) che ne esclude la liquidità.
Quanto alla compensazione giudiziale, si osserva che essa è ammessa solamente se il credito opposto sia, oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito, anche di pronta e facile liquidazione.
La mancanza di tale condizione, che si verifica, non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare, ma anche qualora ne sia contestata l'esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria (richiesta dalla parte).
Sicché, qualora tale accertamento non consenta di configurare l'estinzione dell'obbligazione, il giudice può disattendere la relativa eccezione dovendo la parte far valere il suo credito con autonoma domanda (cfr. Cass. 12664/00 e Cass.
21923/09).
Nella specie, tuttavia, parte opponente ha, come detto, avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore opposto. È noto, infatti, che il debitore-opponente riveste, nel giudizio di opposizione, la qualità sostanziale di convenuto, trattandosi del soggetto nei confronti del quale il creditore-ricorrente ha proposto domanda di condanna, per cui vanno ad esso pienamente riconosciute tutte le facoltà processuali che spettano al convenuto, ivi compresa la facoltà di proporre domande riconvenzionali, che il giudice prenderà in considerazione secondo gli ordinari canoni.
Ebbene, in tale ipotesi, il giudice dovrà decidere sul credito opposto in compensazione, anche allorché non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non ecceda la sua competenza per materia o valore.
2.4. Ritenuta, dunque, ammissibile la domanda riconvenzionale proposta ed accertata la sussistenza del credito azionato in sede monitora, l'oggetto della decisione si sposta sulla verifica della sussistenza ed entità del controcredito dedotto in compensazione.
Si tratta, come evidenziato, di un credito risarcitorio nascente – a detta di parte datoriale – dall'inadempimento degli obblighi contrattuali incombenti sul lavoratore, il quale avrebbe negligentemente omesso di versare nelle casse aziendali di Pt_1
il corrispettivo pagato, in contanti o tramite assegno, dai clienti delle autovetture vendute dallo stesso . CP_1
L'istruttoria documentale ed orale cui si è dato corso nel presente giudizio ha consentito di accertare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente.
2.4.1. Con riguardo alla proposta di acquisto della signora n. Persona_2
25930 del 22.12.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Compass Limited 1.6 Diesel
120hp Mt Fwd – Telaio LPR17075 (v. doc. 7), i testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte dalla società opponente in sede di ricorso, ossia:
- che il Sig. ha ricevuto dal Sig. titolare della Controparte_1 Persona_3
DI F.lli di DI, che aveva concluso la vendita per conto di (doc. Pt_1
7-bis fasc. parte ricorrente), un assegno di € 25.000,00 e la somma di € 1.900,00 in contanti, ricevuti direttamente dalla signora;
Per_2
- che, in data 3.2.2021, presso i Carabinieri di Sorbolo Mezzani, ha Controparte_1
sporto denuncia di smarrimento del suddetto assegno dell'importo di € 25.000,00, nonché della somma in contanti pari ad € 1.900,003;
- che la somma di € 25.000,00 è stata successivamente versata dalla Sig.ra Per_2
ad mediante bonifico bancario, non essendo stato l'assegno messo Pt_1
all'incasso4;
- che la somma di € 1.900,00 non è invece mai stata versata dal nelle casse CP_1
aziendali5;
- che tutta la documentazione in originale relativa alla pratica in oggetto è stata smarrita e mai riconsegnata da al datore di lavoro6. CP_1
2.4.2. Con riguardo alla proposta di acquisto del Sig. n. 24968 del Persona_4
6.10.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Renegade My21 Longitude 1.0 – Pt_4
telaio MPM08357 (doc. 11 fasc. parte ricorrente), i testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte dalla società opponente in sede di ricorso, ossia:
- che ha ricevuto dall'acquirente la somma di € 1.000,00 in contanti7; CP_1
- che la suddetta somma di € 1.000,00 non è mai stata versata dal Sig. nelle CP_1
casse aziendali8. 2 Tale circostanza è stata confermata dallo stesso , escusso all'udienza del 9.7.2024 Persona_3 sul capitolo 4 del ricorso in opposizione. 3 Tale circostanza – oltre a risultare per tabulas dal documento 10 di parte ricorrente – è stata confermata dalla teste escussa sulle circostanze di cui al capitolo 6 del ricorso. Per_3 4 Le circostanze di cui sopra sono state confermate dalla teste escussa all'udienza del Testimone_1
27.2.2025, sui capitoli 4 e 6 del ricorso in opposizione, nonché dai testi e Testimone_2 Tes_3
entrambi sentiti sui capitoli 4, 5 e 6.
[...] 5 Le circostanze di cui sopra sono state confermate dalla teste escussa all'udienza del Testimone_1
27.2.2025, sui capitoli 4 e 6 del ricorso in opposizione, nonché dai testi e Testimone_2 Tes_3
entrambi sentiti sui capitoli 4, 5 e 6.
[...] 6 Come confermato dai testimoni e entrambi escussi sul capitolo 7 del ricorso in Tes_2 Tes_3 opposizione. 7 Tale circostanza – oltre a risultare per tabulas dal documento 12 di parte ricorrente – è stata confermata dal che, escusso all'udienza del 9.5.2023 sul capitolo 8 del ricorso in Persona_4 opposizione, ha così dichiarato: “Vero quanto al capitolo. Riconosco il doc. 12. Preciso che ho pagato con bancomat ma mi è stata rifiutata l'operazione ed ho provveduto al pagamento in contanti”.
2.4.3. Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, è stato, poi, provato:
- che, nonostante la proposta di acquisto prevedesse il ritiro dell'usato in permuta della vettura targata ZA791PV, per un valore di € 1.000,00 (doc. 11 fasc. parte ricorrente), in data 27.10.2020, ha consegnato al Sig. il veicolo nuovo CP_1 Per_4
(Tg. GC975KV), senza ritirate l'usato (Tg. ZA791PV);
- che, in data 27.10.2020, lo stesso ha, dunque, redatto una nuova proposta di CP_1
acquisto n. 25501 (doc. 12-bis fasc. parte ricorrente), mantenendo il veicolo oggetto di vendita ed eliminando la permuta dell'usato del valore di € 1.000,009.
2.4.4. Con riguardo alla proposta di acquisto di del 18.7.2020, avente ad Parte_2
oggetto la vettura Jeep Compass Linea 674 2000 Compass Serie 2 Limited 1.6
Multijet 120cv 2wd - Telaio KT819279 (doc. 4 e doc. 13 fasc. parte ricorrente), i testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte dalla società opponente in sede di ricorso, ossia:
- che ha ricevuto dal titolare, Sig. la somma, in contanti, CP_1 Persona_5
di € 400,00, a titolo di caparra, come risulta per tabulas dalla ricevuta dallo stesso rilasciata al cliente10 (doc. 14 fasc. parte ricorrente);
- che il Sig. non ha mai provveduto a versare tale somma nelle casse CP_1
aziendali11, né, tantomeno, a restituirla al Sig. nonostante la Persona_5
mancata conclusione della vendita ed i numerosi solleciti, scritti e verbali, da parte di quest'ultimo12; - che in data 23.4.2021, ha provveduto al bonifico, a favore di Pt_1 Pt_5
[..
dell'importo di € 400,00 .
[...]
2.4.5. Con riguardo alla proposta di acquisto del Sig. n. 23679 Persona_6
del 29.6.2020, avente ad oggetto la vettura nuova Jeep Modello Compass Serie 2
Limited TG. GB232BW, i testimoni escussi hanno confermato le CP_4
circostanze dedotte dalla società opponente in sede di ricorso, ossia:
- che il sig. ha apposto solo ed esclusivamente sulla copia della proposta CP_1
destinata al cliente, la dicitura “A contratto viene dato i primi due tagliandi e estensione di garanzia di 3 anni (attivare) e stornare quella già attiva”, munita di timbro e sigla di (doc. 18 fasc. parte ricorrente); Parte_1
- che nella copia nelle mani di quella autorizzata, non è riportata la Pt_1
suddetta dicitura (doc. 19 fasc. parte ricorrente);
- che il Sig. si è, dunque, rivolto ad che ha dovuto Persona_6 Pt_1
riconoscere al cliente le condizioni concesse dal per un valore complessivo di CP_1
€ 3.000,00 (doc. 20 fasc. parte ricorrente)14.
Tali condizioni, diversamente da quella che è la consolidata prassi aziendale (come confermato dai testi , e , a conferma del Testimone_2 Tes_3 Testimone_1
cap. 21), non sono mai state vistate e/o autorizzate dal Sig. Parte_6
o chi per esso, prima di essere trasmesse e/o confermate al cliente. Pt_1
Di talché, il Sig. risulta debitore, nei confronti di della ulteriore CP_1 Pt_1
somma di € 3.000,00, corrispondente al prezzo complessivo delle concessioni unilateralmente riconosciute al Sig. , senza alcuna autorizzazione Persona_6
e/o visto obbligatorio dei soggetti autorizzati.
2.5. Ciò posto in ordine agli esiti dell'istruttoria, occorre osservare, in punto di diritto, che l'inosservanza dei doveri di diligenza da parte del lavoratore comporta, non solo
documentazione per esaminarla. Risentitolo successivamente mi chiese il mio Iban affinché provvedesse alla restituzione della somma, cosa che è avvenuta”. 13 Come risulta dalla allegata contabile (doc. 16 fasc. parte ricorrente) ed è stato confermato dal teste escusso sul capitolo 18 del ricorso. Testimone_2 14 Tali circostanze sono state tutte confermate dai testi e escussi sui Testimone_2 Tes_3 capitoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del ricorso. l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale.
Come evidenziato anche dal lavoratore opposto, tuttavia, poiché non è possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dallo imprenditore, l'indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera, se, cioè, si sia in presenza di un casus culpa determinatus ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro.
Come criterio direttivo di tale indagine, non può assumersi il parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma occorre, invece, valutare la diligenza del dipendente in riferimento, sia alla sua qualifica professionale, sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficoltà presentate dall'espletamento di queste (in tal senso, Cass. 1037 del 1977).
A riguardo, deve, invero, evidenziarsi che, l'obbligo di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c., costituisce una specificazione del principio generale fissato dall'art. 1176
c.c., comma 2, e deve essere, pertanto, valutato con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
La Suprema Corte di Cassazione – nell'evidenziare il carattere oggettivo dell'obbligo di diligenza cui è tenuto il prestatore di lavoro ex art. 2104 c.c. - ha, poi, ribadito che, ai fini della valutazione della diligenza che il prestatore è tenuto ad usare,
l'adeguatezza della prestazione deve essere valutata in relazione all'interesse del datore di lavoro e non già rispetto all'impegno o allo sforzo soggettivo del lavoratore, dimostra
Il Collegio, invero, con la sentenza n. 22965 del 09/10/2013 richiamata dallo stesso lavoratore opposto, ha ribadito che, “affinché la prestazione possa dirsi adeguata, ossia conforme a corretta osservanza dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., occorre che il giudizio di conformità sia condotto alla stregua del criterio oggettivo dell'adeguamento della prestazione all'interesse dell'impresa, e non, invece, alla stregua del convincimento solo soggettivo del lavoratore che ritenga, secondo una propria valutazione, di avere posto in essere uno sforzo e/o un impegno sufficiente e dunque, a suo avviso, adeguato”.
Può, dunque, affermarsi – alla stregua delle predette coordinate ermeneutiche - che il grado di diligenza richiesto per la prestazione lavorativa vada valutato alla luce del contenuto oggettivo della prestazione e non della rappresentazione soggettiva che di essa possa avere il prestatore.
Così – stando alle stesse parole della Cassazione - può non essere indifferente il mancato raggiungimento del risultato atteso, laddove risulti che il lavoratore non abbia fatto tutto il possibile per conformare l'esecuzione dei propri compiti al livello di diligenza richiesto dalla natura delle mansioni affidategli, da correlare all'interesse dell'impresa, ossia alle particolari esigenze dell'organizzazione in cui la prestazione si inserisce.
Orbene, nella fattispecie in controversia, è lo stesso lavoratore che – in disparte la questione relativa al mancato riconoscimento contrattuale, ad opera di parte datoriale, dell'indennità di maneggio denaro (questione, peraltro, introdotta in giudizio solo in sede di note conclusive, e, dunque, del tutto tardivamente) – deduce le seguenti circostanze:
- di aver svolto attività lavorativa “alle dipendenze di a far data dal Parte_1
06.11.2017 e sino al 16.02.2021”, svolgendo “mansioni di impiegato venditore delle automobili marchio Jeep commercializzate dalla società opponente”;
- che, nello specifico, “l'iter di vendita seguito dalla concessionaria, era il seguente:
i) l'acquirente, scelta l'autovettura di suo gradimento, sottoscriveva formale proposta di acquisto;
ii) all'atto della sottoscrizione della predetta proposta,
l'acquirente versava un acconto, molto spesso in contanti, che veniva poi consegnato all'ufficio contabilità per la fatturazione;
iii) il giorno previsto per il ritiro dell'autovettura, l'acquirente consegnava assegno (o effettuava bonifico), per l'importo totale dell'autoveicolo, detratto l'acconto già versato (doc. 4); iv) emetteva regolare fattura dell'importo del veicolo”; Pt_1
- che “gli importi delle caparre in contanti versate a mani dei venditori, compreso il sig. venivano consegnate ai responsabili dell'ufficio amministrativo (sig. CP_1 [...]
e sig.ra ”; Tes_3 Testimone_1
- che “quest'ultimo provvedeva ad inserire gli importi delle caparre in apposito modulo poi consegnato alla banca per il versamento sul conto corrente (doc. 6)”.
È lo stesso lavoratore, dunque, a individuare, tra i propri compiti, non solo quelle attività funzionali a favorire e promuovere la conclusione della vendita, ma, altresì, quelle mansioni, per così dire accessorie ed attinenti alla fase post-vendita, preordinate alla realizzazione degli effetti della compravendita, e, dunque, alla consegna materiale del bene e all'incasso del corrispettivo da parte del cliente;
mansioni, dunque, che costituiscono il proprium della prestazione lavorativa del
CP_1
Di talché, avendo all'evidenza inosservato gli obblighi lavorativi sul medesimo incombenti, il lavoratore non potrà che rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, dei danni dal medesimo cagionati nella vigenza del rapporto di lavoro.
2.6. In sintesi, dunque, da un lato, essendo certi tanto l'esistenza quanto l'ammontare del credito retributivo vantato dal lavoratore, il decreto ingiuntivo n. 236/2021 va confermato, e, dall'altro, avendo l'opponente fornito la prova sufficiente del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore, la domanda riconvenzionale va integralmente accolta.
3. Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/2.
Le residue spese – liquidate nella misura di cui in dispositivo – seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico dell'opposto.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro nello scaglione del valore compreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 1.400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
236/2021 - R.G.n. 752/2021 - emesso dal Giudice del Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 27.12.2021.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società condanna a pagare, nei riguardi della Parte_1 Controparte_1
predetta società, una somma pari ad euro 7.800,00, oltre interessi legali, per i titoli di cui in motivazione.
3. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di ½, condanna CP_1
a corrispondere, a favore della società le residue
[...] Parte_1
spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 8 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sono stati, per contro, dedotti dalla parte opponente – benché ne sia stata, poi, invocata la liquidazione in sede di conclusioni – ulteriori danni rispetto a quelli di cui si è dato conto nella parte in fatto;
di talché, ci si limiterà, nella presente sede, alla delibazione di questa sola domanda. 8 Come è stato confermato dai testi e entrambi sentiti sul capitolo 9 del Testimone_2 Tes_3 ricorso in opposizione. 9 Tale circostanza è stata confermata dal teste escusso sui capitoli 10 e 11 del Testimone_2 ricorso in opposizione. 10 Tale circostanza – oltre a risultare per tabulas dal doc. 14 di parte ricorrente – è stata confermata dal il quale, escusso all'udienza del 21.11.2023 sui capitoli 12 e 13 del ricorso, Persona_5 ha così dichiarato: “Sì vero. Preciso che tale richiesta mi sembrò strana. Chiesi appunto di fare fotocopia delle banconote”. 11 Come è stato confermato dal teste escusso sul capitolo 14 del ricorso in Testimone_2 opposizione. 12 Tale circostanza – oltre a risultare per tabulas dal documento n. 15 di parte ricorrente – è stata confermata dal teste il quale, escusso sui capitoli 15, 17 e 18 del ricorso, ha Persona_5 così dichiarato: “Ricordo di aver contattato più volte affinché mi restituisse la somma di € CP_1
400,00 ma senza esito. Dovetti rivolgermi alla sede di Modena o Sassuolo, comunque la sede principale affinché interloquissi con un responsabile, il quale mi disse di girargli tutta la
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 88/2022
R.G., promossa da: con sede legale in Sassuolo (MO), (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Antonio Mauro Pifferi del Foro di
Modena, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to
Michele Belli, sito in Parma, Viale Agostino Berenini, n. 4;
OPPONENTE contro
rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alla Controparte_1
memoria difensiva, dagli Avv.ti Muto Enza e Francesca Scarpino del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in
Parma, Strada della Repubblica n. 43;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17.02.2022 e ritualmente notificato, la società onveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
presentando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2021 – R.G. LAV. n.
752/2021, emesso in data 27.12.2021, a mezzo del quale il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva ingiunto alla società opponente il pagamento,
a favore del lavoratore, di una somma pari ad € 4.441,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A riguardo - premettendo che il decreto ingiuntivo le era stato notificato in data
13.01.2022 (doc. 2 fasc. parte opponente) - esponeva: a) che il signor Controparte_1
aveva prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato Livello 3 - Imp. Venditore (CCNL Terziario Distribuzione e Servizi
Confcommercio), presso unità locale di Parma, a far data dal Parte_1
6/11/2017 sino al 16/2/2021; b) che, con le missive del 17.3.2021 e 25.3.2021 (docc.
3 e 4 fasc. parte opponente), veniva formalmente contestato al Sig. con CP_1
riferimento al periodo in cui il medesimo aveva prestato attività quale dipendente di talune condotte illegittime tenute nel corso del rapporto di lavoro;
c) che, Pt_1
in particolare, con riguardo alla proposta di acquisto della signora n. Persona_1
24713 del 14.9.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Renegade tg. GC851KY,
Telaio MPM33360 (doc. 5 fasc. parte opponente), il Sig. aveva ricevuto dalla CP_1
acquirente, un acconto pari ad € 500,00 in contanti (doc. 6 fasc. parte opponente), mai versato nelle casse aziendali;
d) che, con riguardo alla proposta di acquisto della signora n. 25930 del 22.12.2020, avente ad oggetto la vettura Persona_2
Jeep Compass Limited 1.6 Diesel 120hp Mt Fwd – Telaio LPR17075 (doc. 7 fasc. parte opponente), il Sig. aveva ricevuto dal Sig. Controparte_1 Persona_3
titolare della DI F.lli di DI DO e che aveva concluso la vendita per conto di (doc.
7-bis fasc. parte opponente), un assegno di € Parte_1
25.000,00 nonché la somma di € 1.900,00, in contanti;
e) che, in data 3.2.2021, presso i Carabinieri di Sorbolo Mezzani, il Sig. aveva sporto Controparte_1 denuncia di smarrimento del suddetto assegno dell'importo di € 25.000,00, nonché della somma in contanti pari ad € 1.900,00 (doc. 10 fasc. parte opponente); f) che la somma di € 25.000,00 era stata successivamente versata dalla Sig.ra ad Per_2
mediante bonifico bancario, non essendo stato l'assegno messo all'incasso; Pt_1
g) che la somma di € 1.900,00 non era, invece, mai stata versata dal nelle CP_1
casse aziendali;
h) che, con riguardo alla proposta di acquisto del Sig. Per_4
n. 24968 del 6.10.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Renegade My21
[...]
Longitude 1.0 GseT3 – telaio MPM08357 (doc. 11 fasc. parte opponente), CP_1
aveva ricevuto dall'acquirente la somma di € 1.000,00 in contanti, come possibile evincere dalla copia della accettazione della proposta (doc. 12 fasc. parte opponente);
i) che anche tale somma non era stata, tuttavia, versata dal Sig. nelle casse CP_1
aziendali; l) che, inoltre, nonostante la proposta di acquisto prevedesse il ritiro dell'usato in permuta della vettura targata ZA791PV, per un valore di € 1.000,00
(doc. 11 fasc. parte opponente), in data 27.10.2020 aveva consegnato al Sig. CP_1
il veicolo nuovo (Tg. GC975KV), senza, tuttavia, ritirate l'usato (Tg. Per_4
ZA791PV); m) che, in data 27.10.2020, lo stesso aveva provveduto, dunque, CP_1
alla redazione di una nuova proposta di acquisto, la n. 25501 (doc. 12-bis fasc. parte opponente), mantenendo il veicolo oggetto di vendita ed eliminando la permuta dell'usato del valore di € 1.000,00; n) che, con riguardo alla proposta di acquisto di
[...]
del 18.7.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Compass Linea 674 2000 Parte_2
Compass Serie 2 Limited 1.6 Multijet 120cv 2wd - Telaio KT819279 (doc. 4 e doc.
13 fasc. parte opponente), aveva ricevuto dal titolare, Sig. CP_1 Per_5
la somma, in contanti, di € 400,00, a titolo di caparra, come risultante dalla
[...]
allegata ricevuta dallo stesso rilasciata al cliente (doc. 14 fasc. parte opponente); o) che il sig. aveva omesso, tuttavia, di versare tale somma nelle casse aziendali, CP_1
e, successivamente, di restituirla al Sig. nonostante la mancata Persona_5
conclusione della vendita ed i numerosi solleciti, scritti e verbali, da parte dello stesso
(doc. 15 fasc. parte opponente); p) che, in data 23.3.2021, il Sig. aveva Per_5
reclamato, dunque, la restituzione della suddetta caparra presso la quale, in Pt_1 data 23.4.2021, aveva provveduto ad effettuare il bonifico a favore di Parte_2
per un importo di € 400,00, come risultante dalla allegata contabile (doc. 16 fasc. parte opponente); q) che, con successiva missiva del 14.5.2021 (doc. 17 fasc. parte opponente) era stato, poi, ulteriormente contestato al Sig. con riguardo alla CP_1
proposta di acquisto del Sig. n. 23679 del 29.6.2020, avente ad Persona_6
oggetto la vettura nuova Jeep Serie 2 Limited 1.6 TG. Controparte_2 CP_3
GB232BW, di aver apposto, solo ed esclusivamente sulla copia della proposta destinata al cliente, la dicitura “A contratto viene dato i primi due tagliandi e estensione di garanzia di 3 anni (attivare) e stornare quella già attiva”, munita di timbro e sigla di (doc. 18 fasc. parte opponente); r) che, invero, tali Parte_1
condizioni, diversamente da quella che rappresentava la consolidata prassi aziendale, non erano mai state vistate e/o autorizzate dal Sig. di Parte_3 Parte_1
prima di essere trasmesse e/o confermate al cliente;
s) che il Sig.
[...] Per_6
si era, dunque, rivolto ad la quale si era trovata costretta a
[...] Pt_1
riconoscere al cliente le condizioni inopinatamente concesse dal per un CP_1
valore complessivo di € 3.000,00 (doc. 20 fasc. parte opponente).
Tanto premesso ed esposto, la società opponente chiedeva, in via principale e nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di a corrisponderle la complessiva somma di € 7.800,00, oltre al Controparte_1
risarcimento degli ulteriori danni causati dal suo inadempiente comportamento, da liquidarsi in via equitativa, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Annullare, dichiarare illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo nr.
236/2021 (n. 752/2021 R.G.), emesso dal Tribunale Parma - Sezione Lavoro, su istanza di , accertando che nessuna somma è allo stesso dovuta da Controparte_1
parte di Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE
Condannare il Sig. a corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 7.800,00, ovvero quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni causati al datore di lavoro dal suo inadempiente comportamento, da liquidarsi in via equitativa.
Con compensazione di quanto eventualmente dovuto al Sig. da parte Controparte_1
di Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 20.05.2023, si costituiva in giudizio
, contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree, delle Controparte_1
quali chiedeva la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della lite, con ordinanza del
15.11.2022, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.5. All'udienza del giorno 08.05.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Come evidenziato, il Sig. ha proposto una domanda monitoria avente ad CP_1
oggetto un credito rivendicato a titolo di TFR maturato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
(r.g.n. 752/2021).
Sono certi tanto l'esistenza quanto l'ammontare di tale credito retributivo, che – oltreché risultare dal cedolino paga versato in atti – non ha costituito oggetto di contestazione ad opera della società opponente.
2.2. Ciò posto, nella presente sede, la parte opponente, non si è limitata ad allegare, quale fatto impeditivo del diritto fatto valere, l'inesistenza del diritto stesso sulla base dell'inadempimento del lavoratore alla prestazione lavorativa, chiedendo la compensazione impropria di tale credito retributivo con i danni cagionati dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro, ma ha avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore ed opposto in compensazione.
Parte opposta ha, per contro, eccepito la mancanza dei presupposti della compensazione per dichiarare l'estinzione del credito oggetto di ingiunzione e l'infondatezza nel merito della richiesta.
2.3. A riguardo, va preliminarmente evidenziato che, per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili.
Naturalmente, nella specie, non ricorrono i presupposti di una compensazione legale, che presuppone l'esistenza anteriormente alla causa di debiti liquidi ed esigibili, difettando il requisito della certezza del credito (vale a dire che il credito non sia contestato nell'an e nel quantum) che ne esclude la liquidità.
Quanto alla compensazione giudiziale, si osserva che essa è ammessa solamente se il credito opposto sia, oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito, anche di pronta e facile liquidazione.
La mancanza di tale condizione, che si verifica, non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare, ma anche qualora ne sia contestata l'esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria (richiesta dalla parte).
Sicché, qualora tale accertamento non consenta di configurare l'estinzione dell'obbligazione, il giudice può disattendere la relativa eccezione dovendo la parte far valere il suo credito con autonoma domanda (cfr. Cass. 12664/00 e Cass.
21923/09).
Nella specie, tuttavia, parte opponente ha, come detto, avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore opposto. È noto, infatti, che il debitore-opponente riveste, nel giudizio di opposizione, la qualità sostanziale di convenuto, trattandosi del soggetto nei confronti del quale il creditore-ricorrente ha proposto domanda di condanna, per cui vanno ad esso pienamente riconosciute tutte le facoltà processuali che spettano al convenuto, ivi compresa la facoltà di proporre domande riconvenzionali, che il giudice prenderà in considerazione secondo gli ordinari canoni.
Ebbene, in tale ipotesi, il giudice dovrà decidere sul credito opposto in compensazione, anche allorché non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non ecceda la sua competenza per materia o valore.
2.4. Ritenuta, dunque, ammissibile la domanda riconvenzionale proposta ed accertata la sussistenza del credito azionato in sede monitora, l'oggetto della decisione si sposta sulla verifica della sussistenza ed entità del controcredito dedotto in compensazione.
Si tratta, come evidenziato, di un credito risarcitorio nascente – a detta di parte datoriale – dall'inadempimento degli obblighi contrattuali incombenti sul lavoratore, il quale avrebbe negligentemente omesso di versare nelle casse aziendali di Pt_1
il corrispettivo pagato, in contanti o tramite assegno, dai clienti delle autovetture vendute dallo stesso . CP_1
L'istruttoria documentale ed orale cui si è dato corso nel presente giudizio ha consentito di accertare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente.
2.4.1. Con riguardo alla proposta di acquisto della signora n. Persona_2
25930 del 22.12.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Compass Limited 1.6 Diesel
120hp Mt Fwd – Telaio LPR17075 (v. doc. 7), i testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte dalla società opponente in sede di ricorso, ossia:
- che il Sig. ha ricevuto dal Sig. titolare della Controparte_1 Persona_3
DI F.lli di DI, che aveva concluso la vendita per conto di (doc. Pt_1
7-bis fasc. parte ricorrente), un assegno di € 25.000,00 e la somma di € 1.900,00 in contanti, ricevuti direttamente dalla signora;
Per_2
- che, in data 3.2.2021, presso i Carabinieri di Sorbolo Mezzani, ha Controparte_1
sporto denuncia di smarrimento del suddetto assegno dell'importo di € 25.000,00, nonché della somma in contanti pari ad € 1.900,003;
- che la somma di € 25.000,00 è stata successivamente versata dalla Sig.ra Per_2
ad mediante bonifico bancario, non essendo stato l'assegno messo Pt_1
all'incasso4;
- che la somma di € 1.900,00 non è invece mai stata versata dal nelle casse CP_1
aziendali5;
- che tutta la documentazione in originale relativa alla pratica in oggetto è stata smarrita e mai riconsegnata da al datore di lavoro6. CP_1
2.4.2. Con riguardo alla proposta di acquisto del Sig. n. 24968 del Persona_4
6.10.2020, avente ad oggetto la vettura Jeep Renegade My21 Longitude 1.0 – Pt_4
telaio MPM08357 (doc. 11 fasc. parte ricorrente), i testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte dalla società opponente in sede di ricorso, ossia:
- che ha ricevuto dall'acquirente la somma di € 1.000,00 in contanti7; CP_1
- che la suddetta somma di € 1.000,00 non è mai stata versata dal Sig. nelle CP_1
casse aziendali8. 2 Tale circostanza è stata confermata dallo stesso , escusso all'udienza del 9.7.2024 Persona_3 sul capitolo 4 del ricorso in opposizione. 3 Tale circostanza – oltre a risultare per tabulas dal documento 10 di parte ricorrente – è stata confermata dalla teste escussa sulle circostanze di cui al capitolo 6 del ricorso. Per_3 4 Le circostanze di cui sopra sono state confermate dalla teste escussa all'udienza del Testimone_1
27.2.2025, sui capitoli 4 e 6 del ricorso in opposizione, nonché dai testi e Testimone_2 Tes_3
entrambi sentiti sui capitoli 4, 5 e 6.
[...] 5 Le circostanze di cui sopra sono state confermate dalla teste escussa all'udienza del Testimone_1
27.2.2025, sui capitoli 4 e 6 del ricorso in opposizione, nonché dai testi e Testimone_2 Tes_3
entrambi sentiti sui capitoli 4, 5 e 6.
[...] 6 Come confermato dai testimoni e entrambi escussi sul capitolo 7 del ricorso in Tes_2 Tes_3 opposizione. 7 Tale circostanza – oltre a risultare per tabulas dal documento 12 di parte ricorrente – è stata confermata dal che, escusso all'udienza del 9.5.2023 sul capitolo 8 del ricorso in Persona_4 opposizione, ha così dichiarato: “Vero quanto al capitolo. Riconosco il doc. 12. Preciso che ho pagato con bancomat ma mi è stata rifiutata l'operazione ed ho provveduto al pagamento in contanti”.
2.4.3. Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, è stato, poi, provato:
- che, nonostante la proposta di acquisto prevedesse il ritiro dell'usato in permuta della vettura targata ZA791PV, per un valore di € 1.000,00 (doc. 11 fasc. parte ricorrente), in data 27.10.2020, ha consegnato al Sig. il veicolo nuovo CP_1 Per_4
(Tg. GC975KV), senza ritirate l'usato (Tg. ZA791PV);
- che, in data 27.10.2020, lo stesso ha, dunque, redatto una nuova proposta di CP_1
acquisto n. 25501 (doc. 12-bis fasc. parte ricorrente), mantenendo il veicolo oggetto di vendita ed eliminando la permuta dell'usato del valore di € 1.000,009.
2.4.4. Con riguardo alla proposta di acquisto di del 18.7.2020, avente ad Parte_2
oggetto la vettura Jeep Compass Linea 674 2000 Compass Serie 2 Limited 1.6
Multijet 120cv 2wd - Telaio KT819279 (doc. 4 e doc. 13 fasc. parte ricorrente), i testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte dalla società opponente in sede di ricorso, ossia:
- che ha ricevuto dal titolare, Sig. la somma, in contanti, CP_1 Persona_5
di € 400,00, a titolo di caparra, come risulta per tabulas dalla ricevuta dallo stesso rilasciata al cliente10 (doc. 14 fasc. parte ricorrente);
- che il Sig. non ha mai provveduto a versare tale somma nelle casse CP_1
aziendali11, né, tantomeno, a restituirla al Sig. nonostante la Persona_5
mancata conclusione della vendita ed i numerosi solleciti, scritti e verbali, da parte di quest'ultimo12; - che in data 23.4.2021, ha provveduto al bonifico, a favore di Pt_1 Pt_5
[..
dell'importo di € 400,00 .
[...]
2.4.5. Con riguardo alla proposta di acquisto del Sig. n. 23679 Persona_6
del 29.6.2020, avente ad oggetto la vettura nuova Jeep Modello Compass Serie 2
Limited TG. GB232BW, i testimoni escussi hanno confermato le CP_4
circostanze dedotte dalla società opponente in sede di ricorso, ossia:
- che il sig. ha apposto solo ed esclusivamente sulla copia della proposta CP_1
destinata al cliente, la dicitura “A contratto viene dato i primi due tagliandi e estensione di garanzia di 3 anni (attivare) e stornare quella già attiva”, munita di timbro e sigla di (doc. 18 fasc. parte ricorrente); Parte_1
- che nella copia nelle mani di quella autorizzata, non è riportata la Pt_1
suddetta dicitura (doc. 19 fasc. parte ricorrente);
- che il Sig. si è, dunque, rivolto ad che ha dovuto Persona_6 Pt_1
riconoscere al cliente le condizioni concesse dal per un valore complessivo di CP_1
€ 3.000,00 (doc. 20 fasc. parte ricorrente)14.
Tali condizioni, diversamente da quella che è la consolidata prassi aziendale (come confermato dai testi , e , a conferma del Testimone_2 Tes_3 Testimone_1
cap. 21), non sono mai state vistate e/o autorizzate dal Sig. Parte_6
o chi per esso, prima di essere trasmesse e/o confermate al cliente. Pt_1
Di talché, il Sig. risulta debitore, nei confronti di della ulteriore CP_1 Pt_1
somma di € 3.000,00, corrispondente al prezzo complessivo delle concessioni unilateralmente riconosciute al Sig. , senza alcuna autorizzazione Persona_6
e/o visto obbligatorio dei soggetti autorizzati.
2.5. Ciò posto in ordine agli esiti dell'istruttoria, occorre osservare, in punto di diritto, che l'inosservanza dei doveri di diligenza da parte del lavoratore comporta, non solo
documentazione per esaminarla. Risentitolo successivamente mi chiese il mio Iban affinché provvedesse alla restituzione della somma, cosa che è avvenuta”. 13 Come risulta dalla allegata contabile (doc. 16 fasc. parte ricorrente) ed è stato confermato dal teste escusso sul capitolo 18 del ricorso. Testimone_2 14 Tali circostanze sono state tutte confermate dai testi e escussi sui Testimone_2 Tes_3 capitoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del ricorso. l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale.
Come evidenziato anche dal lavoratore opposto, tuttavia, poiché non è possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dallo imprenditore, l'indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera, se, cioè, si sia in presenza di un casus culpa determinatus ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro.
Come criterio direttivo di tale indagine, non può assumersi il parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma occorre, invece, valutare la diligenza del dipendente in riferimento, sia alla sua qualifica professionale, sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficoltà presentate dall'espletamento di queste (in tal senso, Cass. 1037 del 1977).
A riguardo, deve, invero, evidenziarsi che, l'obbligo di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c., costituisce una specificazione del principio generale fissato dall'art. 1176
c.c., comma 2, e deve essere, pertanto, valutato con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
La Suprema Corte di Cassazione – nell'evidenziare il carattere oggettivo dell'obbligo di diligenza cui è tenuto il prestatore di lavoro ex art. 2104 c.c. - ha, poi, ribadito che, ai fini della valutazione della diligenza che il prestatore è tenuto ad usare,
l'adeguatezza della prestazione deve essere valutata in relazione all'interesse del datore di lavoro e non già rispetto all'impegno o allo sforzo soggettivo del lavoratore, dimostra
Il Collegio, invero, con la sentenza n. 22965 del 09/10/2013 richiamata dallo stesso lavoratore opposto, ha ribadito che, “affinché la prestazione possa dirsi adeguata, ossia conforme a corretta osservanza dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., occorre che il giudizio di conformità sia condotto alla stregua del criterio oggettivo dell'adeguamento della prestazione all'interesse dell'impresa, e non, invece, alla stregua del convincimento solo soggettivo del lavoratore che ritenga, secondo una propria valutazione, di avere posto in essere uno sforzo e/o un impegno sufficiente e dunque, a suo avviso, adeguato”.
Può, dunque, affermarsi – alla stregua delle predette coordinate ermeneutiche - che il grado di diligenza richiesto per la prestazione lavorativa vada valutato alla luce del contenuto oggettivo della prestazione e non della rappresentazione soggettiva che di essa possa avere il prestatore.
Così – stando alle stesse parole della Cassazione - può non essere indifferente il mancato raggiungimento del risultato atteso, laddove risulti che il lavoratore non abbia fatto tutto il possibile per conformare l'esecuzione dei propri compiti al livello di diligenza richiesto dalla natura delle mansioni affidategli, da correlare all'interesse dell'impresa, ossia alle particolari esigenze dell'organizzazione in cui la prestazione si inserisce.
Orbene, nella fattispecie in controversia, è lo stesso lavoratore che – in disparte la questione relativa al mancato riconoscimento contrattuale, ad opera di parte datoriale, dell'indennità di maneggio denaro (questione, peraltro, introdotta in giudizio solo in sede di note conclusive, e, dunque, del tutto tardivamente) – deduce le seguenti circostanze:
- di aver svolto attività lavorativa “alle dipendenze di a far data dal Parte_1
06.11.2017 e sino al 16.02.2021”, svolgendo “mansioni di impiegato venditore delle automobili marchio Jeep commercializzate dalla società opponente”;
- che, nello specifico, “l'iter di vendita seguito dalla concessionaria, era il seguente:
i) l'acquirente, scelta l'autovettura di suo gradimento, sottoscriveva formale proposta di acquisto;
ii) all'atto della sottoscrizione della predetta proposta,
l'acquirente versava un acconto, molto spesso in contanti, che veniva poi consegnato all'ufficio contabilità per la fatturazione;
iii) il giorno previsto per il ritiro dell'autovettura, l'acquirente consegnava assegno (o effettuava bonifico), per l'importo totale dell'autoveicolo, detratto l'acconto già versato (doc. 4); iv) emetteva regolare fattura dell'importo del veicolo”; Pt_1
- che “gli importi delle caparre in contanti versate a mani dei venditori, compreso il sig. venivano consegnate ai responsabili dell'ufficio amministrativo (sig. CP_1 [...]
e sig.ra ”; Tes_3 Testimone_1
- che “quest'ultimo provvedeva ad inserire gli importi delle caparre in apposito modulo poi consegnato alla banca per il versamento sul conto corrente (doc. 6)”.
È lo stesso lavoratore, dunque, a individuare, tra i propri compiti, non solo quelle attività funzionali a favorire e promuovere la conclusione della vendita, ma, altresì, quelle mansioni, per così dire accessorie ed attinenti alla fase post-vendita, preordinate alla realizzazione degli effetti della compravendita, e, dunque, alla consegna materiale del bene e all'incasso del corrispettivo da parte del cliente;
mansioni, dunque, che costituiscono il proprium della prestazione lavorativa del
CP_1
Di talché, avendo all'evidenza inosservato gli obblighi lavorativi sul medesimo incombenti, il lavoratore non potrà che rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, dei danni dal medesimo cagionati nella vigenza del rapporto di lavoro.
2.6. In sintesi, dunque, da un lato, essendo certi tanto l'esistenza quanto l'ammontare del credito retributivo vantato dal lavoratore, il decreto ingiuntivo n. 236/2021 va confermato, e, dall'altro, avendo l'opponente fornito la prova sufficiente del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore, la domanda riconvenzionale va integralmente accolta.
3. Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/2.
Le residue spese – liquidate nella misura di cui in dispositivo – seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico dell'opposto.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro nello scaglione del valore compreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 1.400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
236/2021 - R.G.n. 752/2021 - emesso dal Giudice del Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 27.12.2021.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società condanna a pagare, nei riguardi della Parte_1 Controparte_1
predetta società, una somma pari ad euro 7.800,00, oltre interessi legali, per i titoli di cui in motivazione.
3. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di ½, condanna CP_1
a corrispondere, a favore della società le residue
[...] Parte_1
spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 8 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sono stati, per contro, dedotti dalla parte opponente – benché ne sia stata, poi, invocata la liquidazione in sede di conclusioni – ulteriori danni rispetto a quelli di cui si è dato conto nella parte in fatto;
di talché, ci si limiterà, nella presente sede, alla delibazione di questa sola domanda. 8 Come è stato confermato dai testi e entrambi sentiti sul capitolo 9 del Testimone_2 Tes_3 ricorso in opposizione. 9 Tale circostanza è stata confermata dal teste escusso sui capitoli 10 e 11 del Testimone_2 ricorso in opposizione. 10 Tale circostanza – oltre a risultare per tabulas dal doc. 14 di parte ricorrente – è stata confermata dal il quale, escusso all'udienza del 21.11.2023 sui capitoli 12 e 13 del ricorso, Persona_5 ha così dichiarato: “Sì vero. Preciso che tale richiesta mi sembrò strana. Chiesi appunto di fare fotocopia delle banconote”. 11 Come è stato confermato dal teste escusso sul capitolo 14 del ricorso in Testimone_2 opposizione. 12 Tale circostanza – oltre a risultare per tabulas dal documento n. 15 di parte ricorrente – è stata confermata dal teste il quale, escusso sui capitoli 15, 17 e 18 del ricorso, ha Persona_5 così dichiarato: “Ricordo di aver contattato più volte affinché mi restituisse la somma di € CP_1
400,00 ma senza esito. Dovetti rivolgermi alla sede di Modena o Sassuolo, comunque la sede principale affinché interloquissi con un responsabile, il quale mi disse di girargli tutta la