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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/03/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2024 avente ad oggetto: pagamento somme promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RT C.F._1
FONTANA ANDREA e dall'avv. GIANELLA ALBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MANDOSSO MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHERI 84 13100 VERCELLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. c.p.c. del 25.3.2025 a cui integralmente si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La SI.ra ha convenuto in giudizio l'ex marito, il SI. , RT Controparte_1 chiedendo, in principalità, di accertare e dichiarare il mancato adempimento degli accordi concordati ed omologati in sede di separazione da parte del convenuto e di condannare lo stesso al pagamento in proprio favore della somma di 100.000,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in subordine, l'attrice ha domandato di condannare il convenuto al pagamento della somma di 15.000,00 euro quale differenza tra l'importo concordato e dovuto in conseguenza degli accordi di separazione.
L'attrice ha premesso che:
pagina 2 di 9 pagina 3 di 9 L'attrice, in atto di citazione, ha dichiarato di aver effettivamente ricevuto la somma di 85.000,00 euro dal convenuto.
pagina 4 di 9 L'attrice lamenta, tuttavia, che il convenuto avrebbe dovuto, altresì, versare l'ulteriore importo di
100.000,00 euro in virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione.
Il convenuto si è costituito ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza di questo giudice per essere la domanda da proporre innanzi al Giudice della Famiglia e, in ogni caso, ha domandato il rigetto delle pretese avversarie.
Il convenuto ha contestato la pretesa attorea evidenziando di aver già corrisposto quanto oggetto degli accordi raggiunti in sede di separazione e, poi, di divorzio, dando atto che l'immobile di cui sopra era stato effettivamente venduto entro due anni, come da accordi, e che, dedotte le spese di trasferimento, era stata corrisposto l'importo pari a 1/3 del ricavato dalla vendita, arrotondato a 85.000,00 euro, sicché non erano dovute altre somme e, inoltre, l'assegno una tantum previsto in sede di divorzio era appunto riguardante l'importo di 85.000,00 euro così riconosciuto.
La causa è apparsa documentale ed è stata rinviata direttamente per precisazione delle conclusioni, indi, discussa la causa, è stata incamerata in decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
La pretesa dell'attrice è infondata e non merita accoglimento.
Il convenuto evidenzia che: “Controparte qualifica la propria domanda come “adempimento”. Tuttavia, nonostante l'asserita qualificazione della domanda, il contenuto dell'atto palesa l'intenzione di controparte di contestare quanto
“concordato” dalle parti in sede di divorzio congiunto. Controparte quindi avrebbe tutt'al più potuto impugnare (anche se non si ravvede su quali basi) la sentenza di divorzio e/o separazione che, tuttavia, sono passate in giudicato. L'atto avversario, pertanto, deve dirsi inammissibile e l'adito Giudice incompetente” (pag. 2 della comparsa).
Innanzitutto, la scrivente non è Giudice della Famiglia e, del resto, la causa è stata iscritta sul ruolo del contenzioso ordinario, facendo valere l'asserito inadempimento agli accordi omologati in sede di separazione, il cui contenuto non può certo essere ridiscusso innanzi alla scrivente che, sul punto, non ha alcuna competenza.
Facendo valere la prospettazione dell'attrice, tuttavia, si può ritenere che la stessa lamenti un mero inadempimento agli accordi già raggiunti e, limitatamente a tale aspetto, la domanda dell'attrice può essere esaminata in sede di contenzioso ordinario.
La prospettazione dell'attrice, circa l'interpretazione da fornire al contenuto degli accordi raggiunti in sede di separazione non può essere condivisa giacché il convenuto, ed è fatto pacifico, ha già versato l'importo dovuto in base a quegli accordi.
Gli accordi assunti dai coniugi sono stati trasfusi nel ricorso per separazione, che il convenuto ha riportato in atti e che così recitava: pagina 5 di 9 “d) il SI. è esclusivo proprietario della casa coniugale, composta da due unità immobiliari così Controparte_1 censite al Catasto Fabbricati del Comune di Vercelli (all. n. 2):
- abitazione principale foglio 87, particella 8, sub. 10;
- abitazione secondaria foglio 87, particella 8, sub. 11.
e) presso l'abitazione secondaria, su accordo tra i coniugi, la SI.ra esercita attività di Bed&Breakfast Pt_1 denominata "Le persiane Verdi";
f) i coniugi hanno concordemente stabilito, a titolo di contributo al mantenimento a carico del marito, che la SI.ra
continui nell'esercizio commerciale occupando gratuitamente la parte relativa l'unità immobiliare RT di cui al foglio 87, particella 8, sub. 11;
g) i coniugi hanno, altresì, stabilito che i costi afferenti le utenze e la Tari relativamente al B&B saranno ad esclusivo carico della SI.ra restando di competenza del SI. il pagamento dell'IMU dell'unità immobiliare di Pt_1 CP_1 cui al foglio 87, particella 8, sub. 11, nonché di tutte le utenze relative l'abitazione principale;
Parte h) la SI.ra continuerà a svolgere l'attività di senza potere accedere alla parte residenziale Pt_1 dell'immobile;
i) il SI. quale proprietario esclusivo si impegna a porre in vendita, contestualmente al deposito del Controparte_1 ricorso per separazione, l'intero compendio immobiliare (comprensivo delle due unità) ad un prezzo non inferiore ad €
300.000,00;
1) il SI. si obbliga in sede di rogito notarile afferente la vendita dell'intero compendio immobiliare a Controparte_1 corrispondere alla SI.ra , a definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, un importo pari ad RT
1/3 del ricavato, dedotti i costi di alienazione;
m) nel caso in cui il SI. si trovasse nelle condizioni di potere alienare unicamente l'unità abitativa Controparte_1
(foglio 87, particella 8, sub. 10) lo stesso cederà, a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla SI.ra la Pt_1 proprietà dell'unità immobiliare di cui al foglio 87, particella 8, sub. 11 (B&B) in sostituzione della dazione della somma di denaro indicata al punto I);
n) le parti convengono che, qualora entro due anni dal deposito del ricorso per separazione, l'immobile non sia ancora stato alienato, il SI. provvederà a cedere, a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla SI.ra Controparte_1
l'unità immobiliare di cui al foglio 87, particella 8, sub. 11 (B&B) salvo esplicita volontà RT espressa dalla SI.ra di rinunciarvi e ricevere contestualmente dal SI. un RT Controparte_1 importo pari ad € 100.000,00=.”.
L'attrice ammette di aver ricevuto il denaro, ma ritiene di poter domandare anche il versamento dell'ulteriore importo di 100.000,00 euro o, in subordine, la differenza di 15.000,00 euro, data dallo scarto tra tale somma di cui sopra e l'importo già ricevuto di 85.000,00 euro. pagina 6 di 9 Si tenga presente che l'accordo in sede di separazione prevedeva il versamento di 100.000,00 euro soltanto in caso di mancata alienazione dell'immobile oggetto di accordi entro due anni dalla messa in vendita.
Essendo intervenuta la vendita prima dei due anni, l'importo corrisposto, in base agli accordi, è stato quello di un 1/3 del ricavato della vendita dedotti i costi di alienazione.
Non residua alcuna maggiore somma da corrispondere.
Gli accordi di separazione sono stati omologati ed è seguito il divorzio.
Dalla corrispondenza in atti e dalla sentenza di divorzio emerge la volontà concorde di voler definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La sentenza di divorzio, passata in giudicato, non può essere ridiscussa.
L'attrice sostiene che occorre tenere distinto quanto concordato in sede di separazione rispetto agli accordi raggiunti in sede di divorzio, eppure, non emerge affatto, dal titolo, che la somma per assegno divorzile in un'unica soluzione, pari a 85.000,00 euro, sia un importo diverso e ulteriore da quello derivante dalla vendita del cespite di cui sopra.
L'attrice ricorda che l'assegno divorzile “prescinde” dagli obblighi di mantenimento operanti in sede di separazione con la conseguenza che dovrebbe essere determinato in base a criteri propri.
La questione non è dirimente posto che, in questa sede, non possono essere ridiscussi gli accordi che le parti hanno raggiunto in sede di separazione, prima, e di divorzio, poi.
In sede di separazione, peraltro, a titolo di mantenimento, l'attrice aveva beneficiato dell'utilizzo Parte della struttura di circostanza diversa dall'accordo di alienazione dell'immobile di proprietà del convenuto.
Con la vendita del cespite, il convenuto ha promesso di regolamentare definitivamente i rapporti patrimoniali tra coniugi, da valere, quindi anche in sede di divorzio e, infatti, la somma di 85.000,00 euro indicata in sede di divorzio rappresenta il ricavato di quella vendita.
L'attrice ha accettato.
Infatti, le parti hanno raggiunto accordo che ha portato alla redazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio come segue:
“5) i coniugi in sede di separazione stabilivano un contributo al mantenimento indiretto, ove il marito, esclusivo proprietario della casa famigliare, concedeva alla SI.ra la continuazione nell'esercizio commerciale RT
Parte di senza il pagamento di alcun canone di locazione dei locali, occupando gratuitamente la parte relativa l'unità immobiliare di cui al foglio 87, particella 8, sub. 11;
pagina 7 di 9 6) i coniugi stabilivano, inoltre, che in caso di alienazione del compendio immobiliare, il SI. si Controparte_1 assumeva l'obbligo, in sede di rogito notarile, di corrispondere a titolo di assegno divorzile alla SI.ra RT
, un importo pari ad 1/3 del ricavato, dedotti i costi di alienazione;
[...]
7) il SI. in data 7.3.2024 procederà stipulare rogito notarile avente ad oggetto la compravendita Controparte_1 dell'intero immobile;
8) contestualmente il SI. verserà alla SInora la somma di € Controparte_1 RT
85.000,00 (già detratti i costi di alienazione) a titolo di assegno divorzile una tantum;
9) con il versamento dell'importo di cui al punto che precede le parti dichiarano di nulla avere più a che pretendere
l'una dall'altra, dando atto di avere reciprocamente definito ogni rapporto, anche di natura economica;
”.
Ogni tentativo di ridiscutere gli accordi di divorzio non può trovare ingresso in questa sede, vista l'incompetenza di questo giudice e considerato che la sentenza n. 42 del 19-21/3/2024 di questo Tribunale ha già pronunciato lo scioglimento del matrimonio sulla base delle condizioni concordate dai coniugi ed è sceso il giudicato.
L'attrice riconosce, inoltre, di aver ricevuto la somma di 85.000,00 euro in virtù dell'accordo raggiunto in sede di divorzio (cfr. punto 3) dell'atto di citazione).
Dalle condizioni che si leggono non emerge un diritto dell'attrice di domandare né l'ulteriore somma di 100.000,00 euro né la differenza di 15.000,00 euro.
Infine, non è allegato e quindi neppure dimostrato che permanga il presupposto per provvedere ad integrare l'assegno divorzile, dovendo sempre ribadire che non è questa la sede per una simile indagine.
Il presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, è stato corrisposto nella formula di assegno in un'unica soluzione, "una tantum", e non esiste altro titolo per integrare a posteriori la contribuzione economica.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, esse sono liquidate sulla base dei parametri minimi del D.M. 55/2014, come aggiornati, per le cause ricomprese nello scaglione di valore sino entro
260.000,00 euro, in ragione del carattere documentale della lite e dell'assenza di deposito di scritti finali completi.
La soccombenza non integra, per ciò solo, i presupposti per la condanna per lite temeraria e non si ravvisano i presupposti per una simile statuizione, né ex art. 96, comma 1, c.p.c., non avendo il convenuto provato il danno, né ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisando gli estremi del dolo o della colpa grave.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: rigetta le domande di parte attrice tutte, dichiara tenuta e condanna l'attrice al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite, complessivamente liquidate in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 25.3.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2024 avente ad oggetto: pagamento somme promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RT C.F._1
FONTANA ANDREA e dall'avv. GIANELLA ALBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MANDOSSO MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHERI 84 13100 VERCELLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. c.p.c. del 25.3.2025 a cui integralmente si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La SI.ra ha convenuto in giudizio l'ex marito, il SI. , RT Controparte_1 chiedendo, in principalità, di accertare e dichiarare il mancato adempimento degli accordi concordati ed omologati in sede di separazione da parte del convenuto e di condannare lo stesso al pagamento in proprio favore della somma di 100.000,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in subordine, l'attrice ha domandato di condannare il convenuto al pagamento della somma di 15.000,00 euro quale differenza tra l'importo concordato e dovuto in conseguenza degli accordi di separazione.
L'attrice ha premesso che:
pagina 2 di 9 pagina 3 di 9 L'attrice, in atto di citazione, ha dichiarato di aver effettivamente ricevuto la somma di 85.000,00 euro dal convenuto.
pagina 4 di 9 L'attrice lamenta, tuttavia, che il convenuto avrebbe dovuto, altresì, versare l'ulteriore importo di
100.000,00 euro in virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione.
Il convenuto si è costituito ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza di questo giudice per essere la domanda da proporre innanzi al Giudice della Famiglia e, in ogni caso, ha domandato il rigetto delle pretese avversarie.
Il convenuto ha contestato la pretesa attorea evidenziando di aver già corrisposto quanto oggetto degli accordi raggiunti in sede di separazione e, poi, di divorzio, dando atto che l'immobile di cui sopra era stato effettivamente venduto entro due anni, come da accordi, e che, dedotte le spese di trasferimento, era stata corrisposto l'importo pari a 1/3 del ricavato dalla vendita, arrotondato a 85.000,00 euro, sicché non erano dovute altre somme e, inoltre, l'assegno una tantum previsto in sede di divorzio era appunto riguardante l'importo di 85.000,00 euro così riconosciuto.
La causa è apparsa documentale ed è stata rinviata direttamente per precisazione delle conclusioni, indi, discussa la causa, è stata incamerata in decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
La pretesa dell'attrice è infondata e non merita accoglimento.
Il convenuto evidenzia che: “Controparte qualifica la propria domanda come “adempimento”. Tuttavia, nonostante l'asserita qualificazione della domanda, il contenuto dell'atto palesa l'intenzione di controparte di contestare quanto
“concordato” dalle parti in sede di divorzio congiunto. Controparte quindi avrebbe tutt'al più potuto impugnare (anche se non si ravvede su quali basi) la sentenza di divorzio e/o separazione che, tuttavia, sono passate in giudicato. L'atto avversario, pertanto, deve dirsi inammissibile e l'adito Giudice incompetente” (pag. 2 della comparsa).
Innanzitutto, la scrivente non è Giudice della Famiglia e, del resto, la causa è stata iscritta sul ruolo del contenzioso ordinario, facendo valere l'asserito inadempimento agli accordi omologati in sede di separazione, il cui contenuto non può certo essere ridiscusso innanzi alla scrivente che, sul punto, non ha alcuna competenza.
Facendo valere la prospettazione dell'attrice, tuttavia, si può ritenere che la stessa lamenti un mero inadempimento agli accordi già raggiunti e, limitatamente a tale aspetto, la domanda dell'attrice può essere esaminata in sede di contenzioso ordinario.
La prospettazione dell'attrice, circa l'interpretazione da fornire al contenuto degli accordi raggiunti in sede di separazione non può essere condivisa giacché il convenuto, ed è fatto pacifico, ha già versato l'importo dovuto in base a quegli accordi.
Gli accordi assunti dai coniugi sono stati trasfusi nel ricorso per separazione, che il convenuto ha riportato in atti e che così recitava: pagina 5 di 9 “d) il SI. è esclusivo proprietario della casa coniugale, composta da due unità immobiliari così Controparte_1 censite al Catasto Fabbricati del Comune di Vercelli (all. n. 2):
- abitazione principale foglio 87, particella 8, sub. 10;
- abitazione secondaria foglio 87, particella 8, sub. 11.
e) presso l'abitazione secondaria, su accordo tra i coniugi, la SI.ra esercita attività di Bed&Breakfast Pt_1 denominata "Le persiane Verdi";
f) i coniugi hanno concordemente stabilito, a titolo di contributo al mantenimento a carico del marito, che la SI.ra
continui nell'esercizio commerciale occupando gratuitamente la parte relativa l'unità immobiliare RT di cui al foglio 87, particella 8, sub. 11;
g) i coniugi hanno, altresì, stabilito che i costi afferenti le utenze e la Tari relativamente al B&B saranno ad esclusivo carico della SI.ra restando di competenza del SI. il pagamento dell'IMU dell'unità immobiliare di Pt_1 CP_1 cui al foglio 87, particella 8, sub. 11, nonché di tutte le utenze relative l'abitazione principale;
Parte h) la SI.ra continuerà a svolgere l'attività di senza potere accedere alla parte residenziale Pt_1 dell'immobile;
i) il SI. quale proprietario esclusivo si impegna a porre in vendita, contestualmente al deposito del Controparte_1 ricorso per separazione, l'intero compendio immobiliare (comprensivo delle due unità) ad un prezzo non inferiore ad €
300.000,00;
1) il SI. si obbliga in sede di rogito notarile afferente la vendita dell'intero compendio immobiliare a Controparte_1 corrispondere alla SI.ra , a definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, un importo pari ad RT
1/3 del ricavato, dedotti i costi di alienazione;
m) nel caso in cui il SI. si trovasse nelle condizioni di potere alienare unicamente l'unità abitativa Controparte_1
(foglio 87, particella 8, sub. 10) lo stesso cederà, a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla SI.ra la Pt_1 proprietà dell'unità immobiliare di cui al foglio 87, particella 8, sub. 11 (B&B) in sostituzione della dazione della somma di denaro indicata al punto I);
n) le parti convengono che, qualora entro due anni dal deposito del ricorso per separazione, l'immobile non sia ancora stato alienato, il SI. provvederà a cedere, a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla SI.ra Controparte_1
l'unità immobiliare di cui al foglio 87, particella 8, sub. 11 (B&B) salvo esplicita volontà RT espressa dalla SI.ra di rinunciarvi e ricevere contestualmente dal SI. un RT Controparte_1 importo pari ad € 100.000,00=.”.
L'attrice ammette di aver ricevuto il denaro, ma ritiene di poter domandare anche il versamento dell'ulteriore importo di 100.000,00 euro o, in subordine, la differenza di 15.000,00 euro, data dallo scarto tra tale somma di cui sopra e l'importo già ricevuto di 85.000,00 euro. pagina 6 di 9 Si tenga presente che l'accordo in sede di separazione prevedeva il versamento di 100.000,00 euro soltanto in caso di mancata alienazione dell'immobile oggetto di accordi entro due anni dalla messa in vendita.
Essendo intervenuta la vendita prima dei due anni, l'importo corrisposto, in base agli accordi, è stato quello di un 1/3 del ricavato della vendita dedotti i costi di alienazione.
Non residua alcuna maggiore somma da corrispondere.
Gli accordi di separazione sono stati omologati ed è seguito il divorzio.
Dalla corrispondenza in atti e dalla sentenza di divorzio emerge la volontà concorde di voler definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La sentenza di divorzio, passata in giudicato, non può essere ridiscussa.
L'attrice sostiene che occorre tenere distinto quanto concordato in sede di separazione rispetto agli accordi raggiunti in sede di divorzio, eppure, non emerge affatto, dal titolo, che la somma per assegno divorzile in un'unica soluzione, pari a 85.000,00 euro, sia un importo diverso e ulteriore da quello derivante dalla vendita del cespite di cui sopra.
L'attrice ricorda che l'assegno divorzile “prescinde” dagli obblighi di mantenimento operanti in sede di separazione con la conseguenza che dovrebbe essere determinato in base a criteri propri.
La questione non è dirimente posto che, in questa sede, non possono essere ridiscussi gli accordi che le parti hanno raggiunto in sede di separazione, prima, e di divorzio, poi.
In sede di separazione, peraltro, a titolo di mantenimento, l'attrice aveva beneficiato dell'utilizzo Parte della struttura di circostanza diversa dall'accordo di alienazione dell'immobile di proprietà del convenuto.
Con la vendita del cespite, il convenuto ha promesso di regolamentare definitivamente i rapporti patrimoniali tra coniugi, da valere, quindi anche in sede di divorzio e, infatti, la somma di 85.000,00 euro indicata in sede di divorzio rappresenta il ricavato di quella vendita.
L'attrice ha accettato.
Infatti, le parti hanno raggiunto accordo che ha portato alla redazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio come segue:
“5) i coniugi in sede di separazione stabilivano un contributo al mantenimento indiretto, ove il marito, esclusivo proprietario della casa famigliare, concedeva alla SI.ra la continuazione nell'esercizio commerciale RT
Parte di senza il pagamento di alcun canone di locazione dei locali, occupando gratuitamente la parte relativa l'unità immobiliare di cui al foglio 87, particella 8, sub. 11;
pagina 7 di 9 6) i coniugi stabilivano, inoltre, che in caso di alienazione del compendio immobiliare, il SI. si Controparte_1 assumeva l'obbligo, in sede di rogito notarile, di corrispondere a titolo di assegno divorzile alla SI.ra RT
, un importo pari ad 1/3 del ricavato, dedotti i costi di alienazione;
[...]
7) il SI. in data 7.3.2024 procederà stipulare rogito notarile avente ad oggetto la compravendita Controparte_1 dell'intero immobile;
8) contestualmente il SI. verserà alla SInora la somma di € Controparte_1 RT
85.000,00 (già detratti i costi di alienazione) a titolo di assegno divorzile una tantum;
9) con il versamento dell'importo di cui al punto che precede le parti dichiarano di nulla avere più a che pretendere
l'una dall'altra, dando atto di avere reciprocamente definito ogni rapporto, anche di natura economica;
”.
Ogni tentativo di ridiscutere gli accordi di divorzio non può trovare ingresso in questa sede, vista l'incompetenza di questo giudice e considerato che la sentenza n. 42 del 19-21/3/2024 di questo Tribunale ha già pronunciato lo scioglimento del matrimonio sulla base delle condizioni concordate dai coniugi ed è sceso il giudicato.
L'attrice riconosce, inoltre, di aver ricevuto la somma di 85.000,00 euro in virtù dell'accordo raggiunto in sede di divorzio (cfr. punto 3) dell'atto di citazione).
Dalle condizioni che si leggono non emerge un diritto dell'attrice di domandare né l'ulteriore somma di 100.000,00 euro né la differenza di 15.000,00 euro.
Infine, non è allegato e quindi neppure dimostrato che permanga il presupposto per provvedere ad integrare l'assegno divorzile, dovendo sempre ribadire che non è questa la sede per una simile indagine.
Il presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, è stato corrisposto nella formula di assegno in un'unica soluzione, "una tantum", e non esiste altro titolo per integrare a posteriori la contribuzione economica.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, esse sono liquidate sulla base dei parametri minimi del D.M. 55/2014, come aggiornati, per le cause ricomprese nello scaglione di valore sino entro
260.000,00 euro, in ragione del carattere documentale della lite e dell'assenza di deposito di scritti finali completi.
La soccombenza non integra, per ciò solo, i presupposti per la condanna per lite temeraria e non si ravvisano i presupposti per una simile statuizione, né ex art. 96, comma 1, c.p.c., non avendo il convenuto provato il danno, né ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisando gli estremi del dolo o della colpa grave.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: rigetta le domande di parte attrice tutte, dichiara tenuta e condanna l'attrice al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite, complessivamente liquidate in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 25.3.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 9 di 9