Decreto cautelare 9 ottobre 2023
Decreto cautelare 3 novembre 2023
Decreto cautelare 4 novembre 2023
Sentenza 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00842/2025REG.PROV.COLL.
N. 06015/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6015 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccadaspide quale Comune capofila del piano di zona dei servizi sociali ambito S07, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 922/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roccadaspide quale Comune capofila del piano di zona dei servizi sociali ambito S07;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati De Simone e Belmonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la comunità-alloggio denominata “-OMISSIS-”, gestita da Società cooperativa sociale -OMISSIS- (di seguito: “-OMISSIS-”).
2. -OMISSIS- ha impugnato l’atto 25 settembre 2023 n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Roccadaspide (SA), quale capofila del Piano di zona dei servizi sociali ambito S07, ha disposto l'immediata sospensione dell'autorizzazione della comunità-alloggio per minori stranieri non accompagnati, con invito a ricollocare gli stessi altrove ad horas , con contestuale comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, di revoca dell''autorizzazione n. 1 dell'8 febbraio 2018.
Con il medesimo ricorso è stata formulata domanda risarcitoria.
3. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento 27 ottobre 2023 n. 21561, con cui il Comune di Roccadaspide ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2022 prot. n. -OMISSIS- - Tipo A - all’esercizio dei servizi residenziali della comunità, chiedendo anche il risarcimento danni.
4. Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2023, con cui il Comune di Roccadaspide, ad integrazione del gravato provvedimento n. 21561 del 27 ottobre 2023, ha invitato la ricorrente a ricollocare in altra struttura i minori, presenti nella struttura “-OMISSIS-”, ai sensi dell''art. 13 comma 5 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-, concedendo all'uopo l'ulteriore termine di dieci giorni.
5. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento 11 dicembre 2023 n. 24831, con il quale il Comune ha notificato il rigetto dell’istanza ex art. 4 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-.
6. Il Tar Campania – Salerno, con sentenza 26 aprile 2024 n. 922, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti.
7. -OMISSIS- ha appellato la sentenza con ricorso n. 6015 del 2024.
8. Nel corso del giudizio di appello si è costituito il Comune di Roccadaspide.
9. All’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. L’appello è infondato.
10.1. Si rileva, quanto al thema decidendum , che, con il ricorso in appello la sentenza è stata impugnata con riferimento ai capi con i quali il Tar ha respinto i motivi aggiunti, non anche in relazione alla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo.
11. Con il primo motivo l’appellante -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondati i primi motivi aggiunti, con i quali l’appellante ha gravato il provvedimento 27 ottobre 2023, di revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS- del 2022.
Secondo l’appellante il Tar ha erroneamente ritenuto sussistere, nel caso di specie, i presupposti che giustificano la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 13 comma 1 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-, anziché fare applicazione del comma 2 dell’art. 13 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-, che dispone le conseguenze in caso di mere “ irregolarità delle modalità di erogazione del servizio ” (l’Amministrazione “ ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse ”).
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. Il provvedimento di revoca si fonda sui seguenti presupposti di fatto:
- segnalazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno 15 novembre 2022, relativo a un episodio di ricovero di un minore presso il reparto psichiatrico di un ospedale, con il rinvenimento nel borsello dello stesso di involucri contenenti sostanze stupefacenti (con richiamo a precedenti episodi);
- segnalazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno 19 settembre 2023, riguardante un minore affetto da scabbia (con richiamo a precedenti episodi);
- comunicazione de -OMISSIS- primo settembre 2023, dalla quale si desume la presenza di dieci minori in luogo degli otto autorizzati, come confermato dal verbale di sopralluogo del 6 settembre 2023,
- nota del Tribunale per i minorenni di Salerno 21 settembre 2023, che evidenzia il notevole tasso di abbandono dei minori affidati alla struttura (sette negli ultimi nove mesi),
- la nota 26 settembre 2023 con la quale l’appellante, in risposta all’atto 25 settembre 2023, con il quale l’Amministrazione ha, fra l’altro, disposto che la struttura ricollocasse i minori in sovrannumero, ha diffidato quest’ultima a provvedere a detta ricollocazione: le successive comunicazioni sul punto sono esitate nella nota 9 ottobre 2023, con la quale l’appellante ha comunicato l’assenza di ospiti presso la struttura;
- le precedenti revoche dell’autorizzazione disposte nel 2012 e nel 2017.
Il provvedimento è quindi plurimotivato.
11.3. Con riferimento all’episodio della scabbia, l’appellante ha dedotto che si tratta di un solo caso e che la “ patologia estremamente comune (oltre che facilmente curabile) ”.
La circostanza non può quindi integrare, ad avviso dell’appellante, una grave mancanza che possa giustificare la revoca dell’autorizzazione.
Tuttavia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, con nota 19 settembre 2023, ha ricordato come “ analoghe criticità erano state già in passato contestate alla responsabile e legale rappresentante della società cooperativa "-OMISSIS-" […] con conseguente revoca delle autorizzazioni al funzionamento delle comunità da lei gestite negli anni 2012 e 2017 ” e ha richiesto al Comune di “ disporre con urgenza tutte le verifiche necessarie per accertare che la comunità sia in possesso dei requisiti previsti nel provvedimento di accreditamento e autorizzazione al funzionamento ”, proponendo al Comune di “ valutare la chiusura della comunità che a parere di questo Ufficio non presenta i requisiti di idoneità richiesti per la gestione di minori in situazione di difficoltà ”.
Da ciò si desume che lo stesso Procuratore della Repubblica ha ritenuto la violazione grave e suscettibile di portare alla chiusura della comunità.
11.4. Con riferimento al minore avente problemi psichici l’appellante ha dedotto che lo stesso ha trascorso solo una notte in comunità, non rinvenendosi quindi la possibilità di rinvenire una condotta colposa della comunità-alloggio, essendo evidente che “ non poteva essere accolto presso una comunità alloggio ordinaria ”.
Nondimeno si rileva che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, con nota 15 novembre 2022, ha qualificato le irregolarità segnalate come “gravi”, ha ricordato come la stessa struttura “ veniva peraltro già segnalata a codesto Piano di zona per analoghe condotte nel 2012 e nel 2017 e i relativi procedimenti amministrativi si sono conclusi in entrambi i casi con provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni ” e ha proposto al Comune di “ valutare la chiusura della comunità che a parere di questo Ufficio non presenta i requisiti di idoneità richiesti per la gestione di minori in situazione di difficoltà ”.
Da ciò si desume che lo stesso Procuratore della Repubblica ha ritenuto la violazione grave e suscettibile di portare alla chiusura della comunità.
11.5. Il tasso di abbandono dei minori affidati alla struttura (nove in nove mesi) non sarebbe indicativo in ragione del ridotto intervallo temporale considerato e del ridotto numero degli abbandoni, “ enormemente inferiore alla media delle altre strutture ”, che sarebbe attestato dalla pubblicazione semestrale del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali (semestre gennaio-giugno 2023), nella quale tuttavia non si leggono dati da mettere a confronto diretto, non riguardando le singole strutture (a titolo esemplificativo si leggono i dati di permanenza media dei minori all’interno del sistema di accoglienza, pari a 216 giorni, ma anche che “Per oltre la metà dei casi (57%) la motivazione di uscita di competenza è il compimento della maggiore età”).
111.6. Pertanto neppure vi sono i presupposti per accogliere i profili di censura appena esaminati.
11.7. L’appellante ha dedotto, con riferimento al superamento del numero massimo di ospiti, che “ furono gli stessi enti collocatori dei minori, con specifici provvedimenti amministrativi, ad imporre alla cooperativa il superamento del limite autorizzato per evidenti emergenze derivante da straordinari afflussi di minori stranieri ”.
L’appellante non ha quindi contestato che la comunità-alloggio abbia ospitato dieci minori anziché gli otto ammessi ma ha ritenuto la circostanza giustificata.
I provvedimenti depositati in giudizio in allegato all’elenco dei dieci minori presenti nella struttura il 25 settembre 2023 autorizzano il trasferimento di minori alla comunità-alloggio qui controversa benché non convenzionata (autorizzazione 28 luglio 2023 e 23 agosto 2023 del Comune di Napoli e autorizzazione 18 agosto 2023 di Roma Capitale mentre non è allegata l’autorizzazione 24 maggio 2023 del Comune di Napoli, richiamata nel ricorso in appello).
Detti provvedimenti non possono abilitare invece all’accoglienza dei minori in deroga al numero massimo individuato nell’autorizzazione all’esercizio dei servizi da parte della comunità alloggio “LA -OMISSIS-”, adottata dall’Amministrazione nel cui ambito è ubicata quest’ultima. Ciò in quanto è detta ultima autorizzazione, e l’ente competente a rilasciarla, che possono intervenire sul punto in base alla normativa regionale (art. 6 comma 4 del regolamento n. -OMISSIS- del 2022).
La circostanza che nella nota 23 luglio 2023, riguardante un minore, si legga che “ l’inserimento del minorenne viene autorizzato in deroga alla ricettività massima autorizzata nel superiore interesse dello stesso e data l’impossibilità di collocarlo altrove ” non è sufficiente a legittimare la comunità alloggio ad ospitare un numero di minori pari a dieci. E ciò anche in ragione del fatto che il Comune di Napoli è privo di competenza sul punto, come evidenziato anche nel verbale 6 settembre 2023 (richiamato nel provvedimento impugnato).
Nei rimanenti provvedimenti non si rinvengono analoghe espressioni di autorizzazione al superamento del numero massimo di minori che la struttura è abilitata ad accogliere.
Anzi, è richiamata la circostanza che le strutture ivi indicate sono “ disponibili e regolarmente autorizzate ” (appunto dall’Ente territorialmente competente), dando quindi per presupposta l’autorizzazione e le regole che ne regolamentano l’attività (ai sensi dell’art. 6 comma 4 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non si rinviene in detta documentazione la giustificazione che legittimerebbe il superamento del numero massimo di ospiti autorizzato.
11.8. In ragione di quanto sopra sono state commesse violazioni che integrano la fattispecie di revoca di cui all’art. 13 comma 1 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-.
L’art. 13 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-, recante “ Revoca, sospensione e ordine di cessazione dell'attività ”, stabilisce infatti che “ l’amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento se riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato ” e “ in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti. ”
Nel caso di mancato rispetto dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione e delle regole che informano l’attività, con specifico riferimento al mancato rispetto del limite massimo di minori che la struttura può ospitare, il Consiglio di Stato ha ritenuto integrata la suddetta fattispecie (di revoca e non la diversa fattispecie di irregolarità), come si evince dalla fattispecie analoga decisa con sentenza della sezione III, 11 aprile 2024 n. 3324 (“ non è contestato tra le parti che […] ospitasse dieci utenti anziché i sei ammessi […] , con la conseguenza che sono venuti meno i requisiti, per i quali l’appellata era stata autorizzata ”.
Nell’occasione questo Consiglio di Stato ha precisato che “ l’Amministrazione non aveva la possibilità di modulare diversamente il proprio intervento repressivo delle irregolarità riscontrate, avendo queste, nella fattispecie, natura strutturale ”.
Tanto basta per respingere il ricorso in appello, atteso il fatto che il provvedimento è plurimotivato ed è quindi sufficiente che superi il vaglio di legittimità uno dei motivi addotti a supporto della decisione amministrativa.
11.9. Da ultimo, il motivo d’appello si chiude con l’accenno a un’ulteriore censura, di violazione dell’art. 8 comma 2 lettere c), c- bis ), d) e d- bis ) della legge n. 241 del 1990.
La doglianza non è conducente in quanto declinata in modo generico, facendo esclusivo riferimento al fatto che “ L’atto impugnato è evidentemente invalido ed illegittimo per chiara violazione delle suddette disposizioni di legge, con frustrazione dei diritti di difesa dell’odierna appellante ”.
Si aggiunge che l’art. 8 dispone che la comunicazione di avvio del procedimento debba contenere l’indicazione dell’ufficio, del domicilio digitale dell'amministrazione e del responsabile del procedimento (lett. c), della data di conclusione (lett. c- bis ), delle modalità per prendere visione degli atti (lett. d) o dell’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lett. d) (d- bis ).
Nel caso di specie è stato comunicato l’avvio del procedimento con nota 25 settembre 2023, nella quale si evince l’ufficio presso il quale il procedimento si svolge, cioè l’Ufficio di Piano, il responsabile dell’ufficio, che sottoscrive anche la comunicazione, il termine entro il quale presentare el controdeduzioni, sette giorni, con indicazione del fatto che il procedimento si concluderà in un “ragionevole” lasso di tempo.
Sicché non risulta minato il diritto di difesa, atteso che è indicato sia l’ufficio al quale il destinatario può rivolgersi per ogni esigenza istruttoria, sia il termine per presentare le difese.
A fronte di ciò la mancanza delle ulteriori specificazioni richieste dall’art. 8 della legge n. 241 del 1990 costituisce mera irregolarità, che non conduce di per sé sola all’annullamento dell’atto: “ L'eventuale incompletezza della comunicazione di avvio del procedimento determina, in assenza di più puntuali deduzioni di parte appellante, la mera irregolarità del provvedimento finale senza inficiarne la validità ” (Cons. St., sez. VI, 27 ottobre 2023 n. 9288).
Le prescrizioni di cui all’art. 8 della legge n. 241 del 21990 sono infatti funzionali al buon andamento dell'azione amministrativa, sicché, se il privato non denuncia gli elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento, la censura non conduce all’annullamento del provvedimento finale in quanto non vi è traccia della lesione di quegli interessi, anche solo strumentali, che la disposizione intende tutelare nella prospettiva del buon andamento amministrativo.
12. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondati i secondi motivi aggiunti, con i quali l’appellante ha gravato il provvedimento 11 dicembre 2023 n. 24832, con cui il Comune di Roccadaspide ha respinto la richiesta di autorizzazione della comunità alloggio “-OMISSIS-”.
Secondo l’appellante il Tar non ha considerato che il provvedimento è carente di motivazione, in una varietà di profili: l’illegittimo richiamo ai precedenti, l’inconsistenza della violazione del diritto del lavoro e il conflitto di interessi del Sindaco del Comune, nonché la violazione del termine procedimentale.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Innanzitutto la violazione del termine procedimentale non è causa di illegittimità del provvedimento, portando piuttosto alla formazione di un silenzio inadempimento, con le conseguenze in merito all’esperibilità del ricorso di cui all’art. 31 c.p.a. e alla responsabilità che ne consegue.
Permane comunque il potere e dovere dell’Amministrazione di provvedere, sicché l’atto adottato in ritardo non è illegittimo per tale motivo.
Pertanto risulta irrilevante, ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento di diniego 11 dicembre 2023, l’eventuale accertamento del fatto che questo sia stato adottato oltre i termini fissati dall’art. 5 del regolamento n. 4 del 20-OMISSIS- in 60 giorni dall’istanza (presentata il 28 settembre 2023 e oggetto di richiesta istruttoria).
12.3. Il provvedimento impugnato è motivato attraverso il riferimento:
- ai precedenti provvedimenti di revoca;
- alla vicenda della ex dipendente della cooperativa -OMISSIS- negli anni 2010/2011, per omessa corresponsione degli emolumenti, così come accertato dal Tribunale civile di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1064 del 1° luglio 2020, confermata dalla Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 5-OMISSIS- del 12 settembre 2022 passata in cosa giudicata;
- alla sistematica violazione, per più mensilità, del limite di ricettività riportata negli atti autorizzativi e alla violazione della disciplina giuslavoristica (nei termini evidenziati nel preavviso di rigetto);
- al fatto che gli “ Enti collocatori dei minori hanno interrotto i rapporti di collaborazione con l’ente gestore delle strutture “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” solo dopo essere venuti a conoscenza legale della adozione dei provvedimenti di revoca (anziché di sospensione) delle autorizzazioni ”;
- al fatto che la società è già stata destinataria di precedenti provvedimenti di revoca.
12.4. Il provvedimento è innanzitutto motivato in relazione ai tre provvedimenti di revoca che hanno interessato l’appellante: l’ordinanza n. 6 del 2 febbraio 2012, l’ordinanza n. 10 dell’8 marzo 2017 e il qui gravato provvedimento 27 ottobre 2023, di revoca della autorizzazione n. -OMISSIS- del 2022, e il provvedimento 26 ottobre 2023, di revoca della autorizzazione n. 1 del 2018 Tipo A all’esercizio dei servizi residenziali della struttura comunità alloggio denominata “-OMISSIS-” (oggetto del parallelo giudizio).
Le prime due ordinanze sono state impugnate e il giudizio è esitato rispettivamente nelle sentenze del Tar Campania – Salerno 8 luglio 2020 n. 854 e TAR Salerno, 6 febbraio 2018 n. 175, senza annullamento dei provvedimenti (è l’unico dato rilevante, così superando gli ulteriori assunti delle parti sul punto).
La revoca qui impugnata è stata oggetto delle censure sopra esaminate e ritenute infondate mentre il provvedimento 26 ottobre 2023, di revoca della autorizzazione n. 1 del 2018 Tipo A all’esercizio dei servizi residenziali della struttura comunità alloggio denominata “-OMISSIS-” è oggetto del parallelo giudizio, il cui esito è comunque di infondatezza.
I suddetti provvedimenti costituiscono quindi presupposti non controversi nell’ an , che connotano la vicenda in esame in modo peculiare, specie la più recente, atteso che l’istanza di autorizzazione (del cui diniego si controverte) è del 28 settembre 2023 e quindi è precedente al provvedimento di revoca 27 ottobre 2023, mentre il diniego di autorizzazione è dell’11 dicembre 2023 e quindi successivo alla revoca.
Sicché l’Amministrazione, dovendo valutare un’istanza di autorizzazione presentata nel corso del procedimento di revoca, non ha potuto non considerare anche i profili che determinano la revoca dell’autorizzazione, fra i quali i casi “ di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti ” (art. 13 comma 1 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-), che, altrimenti, avrebbe autorizzato ciò che avrebbe potuto e dovuto revocare.
Del resto è oltremodo singolare che una società sottoposta a un provvedimento di revoca chieda, con una nuova istanza, l’autorizzazione che è in predicato di perdere (nelle more del procedimento di revoca).
La conseguenza è che l’Amministrazione deve considerare entrambi i procedimenti e non adottare soluzioni che contrastino fra loro: la commistione e la contiguità temporale fra i due provvedimenti, oltre che l’incompatibilità fra gli effetti della revoca e quelli dell’autorizzazione, rendono necessaria una valutazione complessiva, che eviti determinazioni contraddittorie.
Il Comune non può infatti, salvo entrare in contraddizione con sé medesimo, disporre in un arco temporale estremamente ravvicinato e potenzialmente coincidente, atteso che l’istanza di nuova autorizzazione è stata presentata nelle more del provvedimento di revoca, adottare un atto avente effetti abilitativi e un atto avente effetti inibitori. E ciò a maggior ragione allorquando detti effetti si riflettono sugli interessi e la posizione dei minori, che ricevono nell’ordinamento giuridico la massima protezione, anche a livello costituzionale.
Pertanto, dovendo considerare i presupposti di entrambi i provvedimenti da adottare, non rileva soltanto il contenuto dell’art. 5 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS-, che non prevede, fra i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, una valutazione dei “precedenti”, ma anche il portato del sopra richiamato art. 13 del regolamento n. 4 del 20-OMISSIS-, che disciplina i presupposti della revoca.
Pertanto il provvedimento non è sul punto censurabile, indipendentemente dall’operatività del principio di affidamento quale parametro di legittimità del provvedimento amministrativo, al di fuori dalle ipotesi specificamente previste dal legislatore (provvedimenti di autotutela).
12.5. Per lo stesso motivo risulta quindi non criticabile il fatto che il Comune abbia ritenuto che siano venuti meno “ i presupposti di garanzia della qualità dei servizi ” sulla base di quegli stessi fatti richiamati nei recenti “ provvedimenti di revoca ”.
12.6. Quanto sopra è quindi sufficiente a ritenere motivato il provvedimento di diniego impugnato, senza che sia necessario approfondire la portata dell’infrazione giuslavoristica, accertata in via definitiva nel 2023, rispetto al requisito stabilito dall’art. 5 del regolamento regionale n. 4 del 20-OMISSIS- per il rilascio dell’autorizzazione, che richiede il “ rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente ”.
12.7. Ne consegue altresì che si può soprassedere dal valutare la censura di asserito “conflitto di interessi” del Sindaco del Comune di Roccadaspide, che è anche difensore della dipendente vittoriosa nella causa di cui appena sopra, rilevato comunque che il provvedimento impugnato è stato adottato dal responsabile dell’ufficio competente in quanto atto di gestione.
13. In conclusione l’appello va respinto.
-OMISSIS-. La particolarità e la novità delle questioni giuridiche sottese alla presente controversia giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le comunità alloggio richiamate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.