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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 176 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 176 /2023
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 19 febbraio 2025 ore 10.28, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, alla presenza dell'avv. Nannucci, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 10.40
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 19 febbraio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 176 / 2023 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: indebito previdenziale.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ACCERTARE E DICHIARARE l'indebita percezione da parte della Sig.ra della Controparte_1 somma pari ad euro 3.261,38 per il periodo dall'1.11.2021 al 31.3.2022, od a quella ritenuta di giustizia, relativa all'assegno sociale in godimento E CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE la convenuta al pagamento all' di detta Pt_1 somma od a quella ritenuta di giustizia oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' intraprende la presente iniziativa al fine di ottenere la condanna della Sig.ra Pt_1 [...] alla restituzione dell'importo di €. 3.261,38 percepito a titolo di assegno sociale nel CP_1 periodo giugno 2015 – marzo 2022.
L' ha, difatti, accertato che la sig.ra era stata cancellata per irreperibilità dal Pt_1 CP_1
Comune di Prato l'11.11.2021; stato ad oggi tuttora persistente, come dimostrato anche dalla notifica del presente procedimento, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con conseguente contumacia della convenuta.
L'istituto ha, inoltre, allegato documentazione interna (in particolare, il cassetto previdenziale, dove risultano accrediti mensili presso le Poste Italiane), che, in assenza di elementi di segno contrario, sicuramente rende provato il pagamento dell'importo qui richiesto in ripetizione.
Ne deriva che la domanda di restituzione deve essere accolta.
Le prestazioni a carattere assistenziale sono legate alla residenza (rectius, permanenza) effettiva del beneficiario nel territorio nazionale, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità, dichiarazione che costituisce un elemento presuntivo del tutto idoneo a provare l'assenza della beneficiaria dall'Italia (salva prova contraria che deve essere resa dalla convenuta). Difatti, la fase istruttoria del procedimento di cancellazione per irreperibilità, volta alla verifica della dimora abituale dell'individuo, è articolata in accertamenti plurimi e circostanziati, finalizzati a stabilire se l'individuo risulti assente da almeno un anno.
Nel caso di specie, la sig.ra risulta essere irreperibile sin dal 2021 e tale stato è, come CP_1 sopra accennato, allo stato sussistente, non essendo emerse variazioni anagrafiche della posizione.
Vieppiù, l' ha allegato anche estratto contributivo emesso a marzo 2023, dove si apprende che la Pt_1 ricorrente non risulta aver prestato in Italia alcuna attività lavorativa dal 12.10.2013.
Ne deriva che gli elementi documentali offerti rendono del tutto fondato il diritto di di Pt_1 riottenere quanto corrisposto essendo indimostrata la permanenza della convenuta nel territorio nazionale a partire dalla dichiarazione di irreperibilità nel novembre 2021.
In assenza di contestazioni ed alla luce della documentazione versata in atti circa gli esborsi versati presso le Poste Italiane la quantificazione dell'indebito è corretta. Alla somma vanno aggiunti gli interessi dal dì del dovuto al saldo.
Attesa la fondatezza della domanda, la convenuta deve essere condannata a corrispondere a Pt_1 le spese del giudizio, che vengono liquidate nel minimo edittale previsto per il valore della
3 controversia e senza tener conto della fase di trattazione (la causa è difatti contumaciale e risulta essere stata istruita unicamente con la documentazione offerta con il ricorso introduttivo).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna la Sig.ra a restituire ad l'importo di €. 3.261,38 percepito, Controparte_1 Pt_1 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna altresì la Sig.ra a rifondere all' le spese di lite sostenute, Controparte_1 Pt_2 che liquida in €. 1.030,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 176 /2023
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 19 febbraio 2025 ore 10.28, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, alla presenza dell'avv. Nannucci, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 10.40
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 19 febbraio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 176 / 2023 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: indebito previdenziale.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ACCERTARE E DICHIARARE l'indebita percezione da parte della Sig.ra della Controparte_1 somma pari ad euro 3.261,38 per il periodo dall'1.11.2021 al 31.3.2022, od a quella ritenuta di giustizia, relativa all'assegno sociale in godimento E CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE la convenuta al pagamento all' di detta Pt_1 somma od a quella ritenuta di giustizia oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' intraprende la presente iniziativa al fine di ottenere la condanna della Sig.ra Pt_1 [...] alla restituzione dell'importo di €. 3.261,38 percepito a titolo di assegno sociale nel CP_1 periodo giugno 2015 – marzo 2022.
L' ha, difatti, accertato che la sig.ra era stata cancellata per irreperibilità dal Pt_1 CP_1
Comune di Prato l'11.11.2021; stato ad oggi tuttora persistente, come dimostrato anche dalla notifica del presente procedimento, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con conseguente contumacia della convenuta.
L'istituto ha, inoltre, allegato documentazione interna (in particolare, il cassetto previdenziale, dove risultano accrediti mensili presso le Poste Italiane), che, in assenza di elementi di segno contrario, sicuramente rende provato il pagamento dell'importo qui richiesto in ripetizione.
Ne deriva che la domanda di restituzione deve essere accolta.
Le prestazioni a carattere assistenziale sono legate alla residenza (rectius, permanenza) effettiva del beneficiario nel territorio nazionale, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità, dichiarazione che costituisce un elemento presuntivo del tutto idoneo a provare l'assenza della beneficiaria dall'Italia (salva prova contraria che deve essere resa dalla convenuta). Difatti, la fase istruttoria del procedimento di cancellazione per irreperibilità, volta alla verifica della dimora abituale dell'individuo, è articolata in accertamenti plurimi e circostanziati, finalizzati a stabilire se l'individuo risulti assente da almeno un anno.
Nel caso di specie, la sig.ra risulta essere irreperibile sin dal 2021 e tale stato è, come CP_1 sopra accennato, allo stato sussistente, non essendo emerse variazioni anagrafiche della posizione.
Vieppiù, l' ha allegato anche estratto contributivo emesso a marzo 2023, dove si apprende che la Pt_1 ricorrente non risulta aver prestato in Italia alcuna attività lavorativa dal 12.10.2013.
Ne deriva che gli elementi documentali offerti rendono del tutto fondato il diritto di di Pt_1 riottenere quanto corrisposto essendo indimostrata la permanenza della convenuta nel territorio nazionale a partire dalla dichiarazione di irreperibilità nel novembre 2021.
In assenza di contestazioni ed alla luce della documentazione versata in atti circa gli esborsi versati presso le Poste Italiane la quantificazione dell'indebito è corretta. Alla somma vanno aggiunti gli interessi dal dì del dovuto al saldo.
Attesa la fondatezza della domanda, la convenuta deve essere condannata a corrispondere a Pt_1 le spese del giudizio, che vengono liquidate nel minimo edittale previsto per il valore della
3 controversia e senza tener conto della fase di trattazione (la causa è difatti contumaciale e risulta essere stata istruita unicamente con la documentazione offerta con il ricorso introduttivo).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna la Sig.ra a restituire ad l'importo di €. 3.261,38 percepito, Controparte_1 Pt_1 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna altresì la Sig.ra a rifondere all' le spese di lite sostenute, Controparte_1 Pt_2 che liquida in €. 1.030,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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