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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8828 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 45105/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 16/12/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025, promossa
DA
(C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pozzi presso il cui studio in Lissone, via D. Alighieri n. 14, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] in data [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/01/2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per : conferma integrale dei provvedimenti provvisori assunti come da Parte_1 verbale d'udienza del 25/09/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Trezzano Parte_1 CP_1
Sul Naviglio (MI) in data 22 novembre 2008, iscritto presso lo Stato civile del Comune di Trezzano sul
Naviglio (MI), all'atto n. 34, Uff. 1., parte I, anno 2008.
Dall'unione coniugale è nato, il 9 maggio 2011, il figlio . Per_1
Le parti si sono separate con sentenza n. 2276/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 29 febbraio 2024, che disponeva l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Trezzano Sul Naviglio, via
Sant'Antonio n. 2, regolamentando le frequentazioni paterne a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale e disponendo altresì un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre dell'importo di € 200,00 – con un meccanismo di adeguamento automatico ad € 250,00 al reperimento di un'occupazione del padre (ulteriormente aumentato ad € 300,00 in caso di reddito superiore a € 1.200,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre;
Con ricorso depositato il 16.12.2024, la ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio dal marito, con conferma delle restanti statuizioni e del contributo paterno al mantenimento per il figlio dell'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
All'udienza dell'8 maggio 2025, tenutasi innanzi al GOT delegato, ove nessuno compariva per il resistente, il difensore di parte ricorrente depositava l'originale del ricorso, ritualmente notificato a parte resistente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 18.2.2025 all'ultima residenza nota del padre. Il GOT provvedeva a raccogliere le dichiarazioni della ricorrente, che così dichiarava: “praticamente non vedo quasi mai;
per lo più lo sento per sollecitargli il pagamento del mantenimento di nostro figlio, CP_1 che non mi versa ormai da settembre. Anche precedentemente non è mai stato puntuale. Era a conoscenza dell'udienza odierna, anche se non sono stata a ricordarglielo, perché mi ha risposto:
pagina 2 di 9 “non so se ci sarò; è un problema tuo non mio.” Per quel che ne so lavora in nero in un centro CP_1 scommesse dove fanno anche ricezione pacchi. Non ho idea di quanto guadagni;
non lo sapevo neppure in costanza di matrimonio. ha avuto per molti anni lavori precari, poi negli ultimi anni CP_1 lavorava regolarmente. A febbraio 2024, quando ci siamo separati non lavorava ed usufruiva della disoccupazione: è per questo che avevamo previsto (la nostra separazione è stata consensuale) una base di mantenimento e poi progressivi aumenti, proporzionalmente ai suoi maggiori guadagni.
non ha mai visto il padre in base agli accordi separativi (week end alternati più un giorno Per_1 infrasettimanale), per lo più si vedono in occasione delle partite di calcio, dell'inter in particolare. Si sentono telefonicamente con regolarità ed ogni volta che chiama il padre per chiedergli 10 Per_1 euro: almeno una volta a settimana per questo motivo, riuscendo nell'intento la metà delle volte.
frequenta l'ultimo anno delle medie e per l'anno prossimo ha scelto l'istituto alberghiero, Per_1 perché è appassionato di cucina: fa una pizza veramente eccezionale. Non è un ragazzino con particolari esigenze e così anche da un punto di vista medico: per un certo periodo ha avuto bisogno dei plantari;
ora non più. Percepisco integralmente l'assegno unico (come previsto anche in separazione) ed oggi ammonta a 234 euro al mese. Vivo con in una casa in affitto a Trezzano Per_1 sul Naviglio, ed il canone locatizio ammonta a 758 euro al mese, comprensivo di spese. In questo momento sono disoccupata e non percepisco assegno di disoccupazione perché sono già due anni che sono a casa. Prima lavoravo come commessa e sto cercando lavoro;
intanto faccio dei lavoretti saltuari (ad esempio domani farò la baby sitter) che, insieme all'aiuto economico di mia madre, mi aiutano ad andare avanti. Nel ricorso ho indicato che ha un esborso mensile di 430 euro per il CP_1 finanziamento di un'autovettura, ma ultimamente mi ha detto che l'auto gliel'hanno sequestrata perché non pagava. Usufruisco della dote scuola per;
non ho altri sussidi, né per me né per ”. Per_1 Per_1
Il GOT, sentite le richieste della difesa che insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, rimetteva la causa al Giudice per quanto di competenza che con successivo decreto del 10/05/2025, provvedeva a fissare l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. poi differita al 25.09.2025, ove pure nessuno compariva per il resistente;
l'avv. POZZI depositava copia dell'ulteriore tentativo di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza odierna eseguito in favore del convenuto ai sensi dell'art. 143
c.p.c. unitamente alla certificazione anagrafica aggiornata da cui risulta che il convenuto è ancora residente presso l'ex casa coniugale, essendone sconosciuto l'attuale domicilio.
pagina 3 di 9 Il Giudice, preso atto, provvedeva a sentiva la ricorrente la quale dichiarava: “mio marito è andato via di casa prima della separazione nel novembre 2023, lui è sempre residente presso la nostra casa ma non ho idea di dove sia andato ad abitare. Lui già non tornava a casa da tempo e poi io a febbraio 2024 ho chiesto la separazione. All'epoca lo sentivo ancora e siamo riusciti a metterci
d'accordo. So che andava in giro per locali, arrivava brillo. Non ho idea di dove sia andato ad abitare, nemmeno il figlio lo sa, glielo chiedeva quando lo vedeva ma non glielo diceva, potrebbe anche stare per strada ora. Il bambino non è mai andato a casa del padre. Non ritira la posta a casa.
Io non lo vedo da dopo la separazione, per quello che io sappia lui lavorava presso il centro scommesse di Trezzano sul Naviglio ma era in nero, ma non ci lavora più da almeno 6 mesi. Ero riuscita a dirgli della scorsa udienza perché ancora ci parlavo. Lui non ha parenti qua. Inizialmente ci eravamo accordati perché vedesse il figlio come indicato in separazione ma lui non si è mai attenuto.
Prima ci riuscivo a parlare e a concordare con lui quello che serviva per , ma da quando non Per_1 si fa più vivo, da aprile circa non mi risponde più al telefono. Adesso ad esempio dovevo iscriverlo alle scuole superiori e ho dovuto farlo senza il consenso del padre. Da aprile non ha più visto nemmeno il figlio, è sparito, non lo chiamava neanche più. Ho provato a chiedere al fratello che mi ha detto meno ne so è meglio è All'epoca del matrimonio lavoricchiava, un periodo collaborava con un'associazione di volontariato, ma non ha mai stabilmente lavorato. Un altro periodo ha lavorato come corriere interno di una ditta farmaceutica ci è stato un anno e poi gli è scaduto il contratto. Negli ultimi anni prima della separazione era stato un più stabile, ma in verità l'ho sempre mantenuto io. sta Per_1 bene, ora frequenta il I anno di istituto alberghiero. Del padre dice che non gli interessa. Non mi versa più il mantenimento da almeno un anno, da settembre 2024. Io per il momento lavoro per un asilo privato per le pulizie ma non sono in regola, guadagno circa 900/950 €, oltre all'intero assegno unico di € 234 che ho sempre preso io per intero”.
Il Giudice delegato, a fronte delle ulteriori allegazioni della ricorrente, invitava la difesa a interloquire in ordine alle domande svolte e la difesa modificava la propria domanda in punto affido, chiedendo che venisse disposto l'affido super-esclusivo alla madre, in ragione dell'assenza e della condotta paterne, riportandosi alle restanti domande.
All'esito della discussione, il Giudice delegato in parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale del 29/02/2024 in via temporanea ed urgente, disponeva l'affido del minore in via esclusiva alla madre;
confermava il collocamento del minore presso la madre;
rimetteva pagina 4 di 9 all'affidataria esclusiva le frequentazioni padre/figlio, nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alla volontà del minore, in caso di richiesta del padre e rideterminava il contributo al mantenimento del minore a carico del padre in € 250,00 mensili omnicomprensivo delle spese straordinarie;
All'esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di ulteriori richieste e istanze delle parti, invitava la difesa a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della parte attrice chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e il GD tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Considerato in diritto
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi nelle forme dell'art. 143 c.p.c., nonché, secondo le allegazioni della ricorrente, a conoscenza del presente procedimento, ove pure non ha inteso costituirsi, nè comparire.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Trezzano Sul Naviglio (MI) in data 22 novembre 2008, iscritto presso lo Stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), all'atto n. 34, Uff. 1., parte I, anno
2008 e si sono separati con sentenza n. 2276/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 29 febbraio 2024.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 16.12.2024. Non
è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 5 di 9 La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti di recente dal Giudice Delegato all'udienza del 25.09.2025 le cui ampie motivazioni vengono in questa sede interamente richiamate e condivise, a fronte delle dichiarazioni rese dalla madre all'udienza del 25.9.2025, quanto alla sopravvenuta assenza del padre dalla vita del figlio.
Dalle risultanze acquisite è invero emersa una condizione di inadeguatezza paterna all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore. L'uomo, infatti, non si è mai regolarmente attenuto alle statuizioni della separazione consensuale del 2024, mostrando un progressivo disinvestimento e un disinteresse sempre maggiore per la vita del figlio , non rispettandone le frequentazioni e versando in Per_1 maniera solo discontinua il mantenimento in favore della madre – per poi interrompere definitivamente ogni contributo economico in favore del figlio a far data da settembre scorso;
per poi da ultimo, sospendere ogni contatto con il ragazzo da circa tre mesi, rendendosi sostanzialmente irreperibile anche con la madre, cui di fatto è delegata interamente la gestione del minore.
La condizione di scarsa adeguatezza del convenuto all'assunzione consapevole del proprio ruolo di genitore è riscontrata anche dallo stile di vita del CP_1
In accoglimento della domanda di parte attrice, dev'esser quindi confermato l'affido super- esclusivo del figlio minore alla madre, che è invece il genitore che si è sempre occupata con continuità
e responsabilità del figlio, dimostrando quindi la propria piena idoneità al ruolo genitoriale, con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, riguardo alle scelte più importanti da prendersi nell'interesse del minore, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il minore.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile infatti ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso di specie, in cui la totale assenza di rapporti con l'altro genitore – di fatto irreperibile e totalmente assente dalla vita del figlio - impedisce ogni comunicazione tra le parti in ordine alle decisioni da prendere nell'interesse del minore, che finisce con l'essere pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici dell' inidoneità dell'altro genitore ad affrontare le maggiori responsabilità proprie dell'affidamento condiviso della prole (cfr Cass. 27/2017 e succ. conf.);
pagina 6 di 9 Assegnazione della casa familiare
Dev'essere disposta l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Trezzano Sul Naviglio, via
Sant'Antonio n. 2/4 con tutto quanto l'arreda alla sig.ra – alla stessa concessa in locazione, ove la Pt_1 stessa continuerà ad abitare con il minore e da dove il sig. si è già definitivamente allontanato CP_1 nel mese di febbraio 2024, asportando i propri beni ed oggetti personali
Statuizioni in punto frequentazione padre-figlio
Alla madre deve essere altresì rimessa la regolamentazione delle frequentazioni paterne, qualora il padre dimostri un serio interesse a impegnarsi nella ripresa del rapporto con , tenuto conto Per_1 della volontà del minore – ormai 14 enne.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti vadano confermati i provvedimenti provvisori già assunti dal
Giudice delegato in punto economico, in quanto idonei a garantire al minore adeguate condizioni di vita, nonché coerenti e congrue con le condizioni personali ed economiche dei genitori per come emergente dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente - da cui risulta che entrambi i genitori non hanno allo stato redditi stabili, sia pur dovendosi ritenere conservata la capacità lavorativa del convenuto, che risulta aver lavorato fin di recente.
Tenuto conto dell'età e delle necessità di accudimento e mantenimento proprie del minore, allo stato integralmente a carico della madre, per ogni sua necessità, la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta allo stato a confermare il contributo paterno per il mantenimento della prole come rideterminato in € 250,00 mensili – importo da ritenersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, stante la totale assenza di comunicazione tra le parti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, vista la natura necessaria del procedimento e la mancata costituzione del convenuto, rimasto contumace.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la contumacia del convenuto;
2. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Trezzano Sul Naviglio (MI), in data 22 novembre 2008, iscritto CP_1 presso lo Stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), all'atto n. 34, Uff. 1., parte
I, anno 2008;
3. Affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica via e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4. Assegna la casa coniugale sita in Trezzano Sul Naviglio, via Sant'Antonio n. 2 alla madre;
5. Rimette all'affidataria esclusiva le frequentazioni padre/figlio, nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alla volontà del minore, ove il padre ne faccia richiesta;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre il contributo al mantenimento del minore a carico del padre in € 250,00 mensili omnicomprensivo delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee guida – contributo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2025);
7. Dichiara irripetibili le spese di lite;
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 8 di 9 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 16/12/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025, promossa
DA
(C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pozzi presso il cui studio in Lissone, via D. Alighieri n. 14, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] in data [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/01/2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per : conferma integrale dei provvedimenti provvisori assunti come da Parte_1 verbale d'udienza del 25/09/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Trezzano Parte_1 CP_1
Sul Naviglio (MI) in data 22 novembre 2008, iscritto presso lo Stato civile del Comune di Trezzano sul
Naviglio (MI), all'atto n. 34, Uff. 1., parte I, anno 2008.
Dall'unione coniugale è nato, il 9 maggio 2011, il figlio . Per_1
Le parti si sono separate con sentenza n. 2276/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 29 febbraio 2024, che disponeva l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Trezzano Sul Naviglio, via
Sant'Antonio n. 2, regolamentando le frequentazioni paterne a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale e disponendo altresì un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre dell'importo di € 200,00 – con un meccanismo di adeguamento automatico ad € 250,00 al reperimento di un'occupazione del padre (ulteriormente aumentato ad € 300,00 in caso di reddito superiore a € 1.200,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre;
Con ricorso depositato il 16.12.2024, la ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio dal marito, con conferma delle restanti statuizioni e del contributo paterno al mantenimento per il figlio dell'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
All'udienza dell'8 maggio 2025, tenutasi innanzi al GOT delegato, ove nessuno compariva per il resistente, il difensore di parte ricorrente depositava l'originale del ricorso, ritualmente notificato a parte resistente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 18.2.2025 all'ultima residenza nota del padre. Il GOT provvedeva a raccogliere le dichiarazioni della ricorrente, che così dichiarava: “praticamente non vedo quasi mai;
per lo più lo sento per sollecitargli il pagamento del mantenimento di nostro figlio, CP_1 che non mi versa ormai da settembre. Anche precedentemente non è mai stato puntuale. Era a conoscenza dell'udienza odierna, anche se non sono stata a ricordarglielo, perché mi ha risposto:
pagina 2 di 9 “non so se ci sarò; è un problema tuo non mio.” Per quel che ne so lavora in nero in un centro CP_1 scommesse dove fanno anche ricezione pacchi. Non ho idea di quanto guadagni;
non lo sapevo neppure in costanza di matrimonio. ha avuto per molti anni lavori precari, poi negli ultimi anni CP_1 lavorava regolarmente. A febbraio 2024, quando ci siamo separati non lavorava ed usufruiva della disoccupazione: è per questo che avevamo previsto (la nostra separazione è stata consensuale) una base di mantenimento e poi progressivi aumenti, proporzionalmente ai suoi maggiori guadagni.
non ha mai visto il padre in base agli accordi separativi (week end alternati più un giorno Per_1 infrasettimanale), per lo più si vedono in occasione delle partite di calcio, dell'inter in particolare. Si sentono telefonicamente con regolarità ed ogni volta che chiama il padre per chiedergli 10 Per_1 euro: almeno una volta a settimana per questo motivo, riuscendo nell'intento la metà delle volte.
frequenta l'ultimo anno delle medie e per l'anno prossimo ha scelto l'istituto alberghiero, Per_1 perché è appassionato di cucina: fa una pizza veramente eccezionale. Non è un ragazzino con particolari esigenze e così anche da un punto di vista medico: per un certo periodo ha avuto bisogno dei plantari;
ora non più. Percepisco integralmente l'assegno unico (come previsto anche in separazione) ed oggi ammonta a 234 euro al mese. Vivo con in una casa in affitto a Trezzano Per_1 sul Naviglio, ed il canone locatizio ammonta a 758 euro al mese, comprensivo di spese. In questo momento sono disoccupata e non percepisco assegno di disoccupazione perché sono già due anni che sono a casa. Prima lavoravo come commessa e sto cercando lavoro;
intanto faccio dei lavoretti saltuari (ad esempio domani farò la baby sitter) che, insieme all'aiuto economico di mia madre, mi aiutano ad andare avanti. Nel ricorso ho indicato che ha un esborso mensile di 430 euro per il CP_1 finanziamento di un'autovettura, ma ultimamente mi ha detto che l'auto gliel'hanno sequestrata perché non pagava. Usufruisco della dote scuola per;
non ho altri sussidi, né per me né per ”. Per_1 Per_1
Il GOT, sentite le richieste della difesa che insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, rimetteva la causa al Giudice per quanto di competenza che con successivo decreto del 10/05/2025, provvedeva a fissare l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. poi differita al 25.09.2025, ove pure nessuno compariva per il resistente;
l'avv. POZZI depositava copia dell'ulteriore tentativo di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza odierna eseguito in favore del convenuto ai sensi dell'art. 143
c.p.c. unitamente alla certificazione anagrafica aggiornata da cui risulta che il convenuto è ancora residente presso l'ex casa coniugale, essendone sconosciuto l'attuale domicilio.
pagina 3 di 9 Il Giudice, preso atto, provvedeva a sentiva la ricorrente la quale dichiarava: “mio marito è andato via di casa prima della separazione nel novembre 2023, lui è sempre residente presso la nostra casa ma non ho idea di dove sia andato ad abitare. Lui già non tornava a casa da tempo e poi io a febbraio 2024 ho chiesto la separazione. All'epoca lo sentivo ancora e siamo riusciti a metterci
d'accordo. So che andava in giro per locali, arrivava brillo. Non ho idea di dove sia andato ad abitare, nemmeno il figlio lo sa, glielo chiedeva quando lo vedeva ma non glielo diceva, potrebbe anche stare per strada ora. Il bambino non è mai andato a casa del padre. Non ritira la posta a casa.
Io non lo vedo da dopo la separazione, per quello che io sappia lui lavorava presso il centro scommesse di Trezzano sul Naviglio ma era in nero, ma non ci lavora più da almeno 6 mesi. Ero riuscita a dirgli della scorsa udienza perché ancora ci parlavo. Lui non ha parenti qua. Inizialmente ci eravamo accordati perché vedesse il figlio come indicato in separazione ma lui non si è mai attenuto.
Prima ci riuscivo a parlare e a concordare con lui quello che serviva per , ma da quando non Per_1 si fa più vivo, da aprile circa non mi risponde più al telefono. Adesso ad esempio dovevo iscriverlo alle scuole superiori e ho dovuto farlo senza il consenso del padre. Da aprile non ha più visto nemmeno il figlio, è sparito, non lo chiamava neanche più. Ho provato a chiedere al fratello che mi ha detto meno ne so è meglio è All'epoca del matrimonio lavoricchiava, un periodo collaborava con un'associazione di volontariato, ma non ha mai stabilmente lavorato. Un altro periodo ha lavorato come corriere interno di una ditta farmaceutica ci è stato un anno e poi gli è scaduto il contratto. Negli ultimi anni prima della separazione era stato un più stabile, ma in verità l'ho sempre mantenuto io. sta Per_1 bene, ora frequenta il I anno di istituto alberghiero. Del padre dice che non gli interessa. Non mi versa più il mantenimento da almeno un anno, da settembre 2024. Io per il momento lavoro per un asilo privato per le pulizie ma non sono in regola, guadagno circa 900/950 €, oltre all'intero assegno unico di € 234 che ho sempre preso io per intero”.
Il Giudice delegato, a fronte delle ulteriori allegazioni della ricorrente, invitava la difesa a interloquire in ordine alle domande svolte e la difesa modificava la propria domanda in punto affido, chiedendo che venisse disposto l'affido super-esclusivo alla madre, in ragione dell'assenza e della condotta paterne, riportandosi alle restanti domande.
All'esito della discussione, il Giudice delegato in parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale del 29/02/2024 in via temporanea ed urgente, disponeva l'affido del minore in via esclusiva alla madre;
confermava il collocamento del minore presso la madre;
rimetteva pagina 4 di 9 all'affidataria esclusiva le frequentazioni padre/figlio, nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alla volontà del minore, in caso di richiesta del padre e rideterminava il contributo al mantenimento del minore a carico del padre in € 250,00 mensili omnicomprensivo delle spese straordinarie;
All'esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di ulteriori richieste e istanze delle parti, invitava la difesa a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della parte attrice chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e il GD tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Considerato in diritto
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi nelle forme dell'art. 143 c.p.c., nonché, secondo le allegazioni della ricorrente, a conoscenza del presente procedimento, ove pure non ha inteso costituirsi, nè comparire.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Trezzano Sul Naviglio (MI) in data 22 novembre 2008, iscritto presso lo Stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), all'atto n. 34, Uff. 1., parte I, anno
2008 e si sono separati con sentenza n. 2276/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 29 febbraio 2024.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 16.12.2024. Non
è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 5 di 9 La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti di recente dal Giudice Delegato all'udienza del 25.09.2025 le cui ampie motivazioni vengono in questa sede interamente richiamate e condivise, a fronte delle dichiarazioni rese dalla madre all'udienza del 25.9.2025, quanto alla sopravvenuta assenza del padre dalla vita del figlio.
Dalle risultanze acquisite è invero emersa una condizione di inadeguatezza paterna all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore. L'uomo, infatti, non si è mai regolarmente attenuto alle statuizioni della separazione consensuale del 2024, mostrando un progressivo disinvestimento e un disinteresse sempre maggiore per la vita del figlio , non rispettandone le frequentazioni e versando in Per_1 maniera solo discontinua il mantenimento in favore della madre – per poi interrompere definitivamente ogni contributo economico in favore del figlio a far data da settembre scorso;
per poi da ultimo, sospendere ogni contatto con il ragazzo da circa tre mesi, rendendosi sostanzialmente irreperibile anche con la madre, cui di fatto è delegata interamente la gestione del minore.
La condizione di scarsa adeguatezza del convenuto all'assunzione consapevole del proprio ruolo di genitore è riscontrata anche dallo stile di vita del CP_1
In accoglimento della domanda di parte attrice, dev'esser quindi confermato l'affido super- esclusivo del figlio minore alla madre, che è invece il genitore che si è sempre occupata con continuità
e responsabilità del figlio, dimostrando quindi la propria piena idoneità al ruolo genitoriale, con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, riguardo alle scelte più importanti da prendersi nell'interesse del minore, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il minore.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile infatti ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso di specie, in cui la totale assenza di rapporti con l'altro genitore – di fatto irreperibile e totalmente assente dalla vita del figlio - impedisce ogni comunicazione tra le parti in ordine alle decisioni da prendere nell'interesse del minore, che finisce con l'essere pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici dell' inidoneità dell'altro genitore ad affrontare le maggiori responsabilità proprie dell'affidamento condiviso della prole (cfr Cass. 27/2017 e succ. conf.);
pagina 6 di 9 Assegnazione della casa familiare
Dev'essere disposta l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Trezzano Sul Naviglio, via
Sant'Antonio n. 2/4 con tutto quanto l'arreda alla sig.ra – alla stessa concessa in locazione, ove la Pt_1 stessa continuerà ad abitare con il minore e da dove il sig. si è già definitivamente allontanato CP_1 nel mese di febbraio 2024, asportando i propri beni ed oggetti personali
Statuizioni in punto frequentazione padre-figlio
Alla madre deve essere altresì rimessa la regolamentazione delle frequentazioni paterne, qualora il padre dimostri un serio interesse a impegnarsi nella ripresa del rapporto con , tenuto conto Per_1 della volontà del minore – ormai 14 enne.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti vadano confermati i provvedimenti provvisori già assunti dal
Giudice delegato in punto economico, in quanto idonei a garantire al minore adeguate condizioni di vita, nonché coerenti e congrue con le condizioni personali ed economiche dei genitori per come emergente dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente - da cui risulta che entrambi i genitori non hanno allo stato redditi stabili, sia pur dovendosi ritenere conservata la capacità lavorativa del convenuto, che risulta aver lavorato fin di recente.
Tenuto conto dell'età e delle necessità di accudimento e mantenimento proprie del minore, allo stato integralmente a carico della madre, per ogni sua necessità, la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta allo stato a confermare il contributo paterno per il mantenimento della prole come rideterminato in € 250,00 mensili – importo da ritenersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, stante la totale assenza di comunicazione tra le parti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, vista la natura necessaria del procedimento e la mancata costituzione del convenuto, rimasto contumace.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la contumacia del convenuto;
2. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Trezzano Sul Naviglio (MI), in data 22 novembre 2008, iscritto CP_1 presso lo Stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), all'atto n. 34, Uff. 1., parte
I, anno 2008;
3. Affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica via e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4. Assegna la casa coniugale sita in Trezzano Sul Naviglio, via Sant'Antonio n. 2 alla madre;
5. Rimette all'affidataria esclusiva le frequentazioni padre/figlio, nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alla volontà del minore, ove il padre ne faccia richiesta;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre il contributo al mantenimento del minore a carico del padre in € 250,00 mensili omnicomprensivo delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee guida – contributo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2025);
7. Dichiara irripetibili le spese di lite;
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 8 di 9 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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