CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 576/2023 R.G. promosso
DA
, ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Concetta Guerrieri.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonella Testa e dall'Avv. Pier Luigi Tomaselli
Appellato
E
Controparte_2
Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Siracusa proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59820160002810639 asseritamente mai notificato e l'avviso di addebito notificato in data 22.6.2016, che veniva prodotto, eccependo l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall' per contribuzione gestione CP_1
separata professionisti per gli anni 2009 e 2010. Con sentenza n. 251/2023, pubblicata il 28.3.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis del DPR n.
602/1973, come novellato dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021), l'estratto di ruolo doveva considerarsi non impugnabile, salvo le ipotesi “in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a) del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Precisava che con sentenza n. 26283 del 6.9.2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano chiarito che, salvo le ipotesi di cui sopra, i processi pendenti alla data di entrata in vigore della norma succitata e aventi ad oggetto l'impugnazione del ruolo dovevano essere dichiarati inammissibili.
Riteneva che, nel caso di specie, l'opponente non avesse né allegato, né quindi provato, la ricorrenza di una delle condizioni per le quali era ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato l'11.7.2023. Resisteva al gravame l' Nonostante regolare notifica, il CP_1
concessionario della riscossione rimaneva contumace.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere dichiarato inammissibile il ricorso sull'errato assunto che non fosse stata fornita prova della ricorrenza di una delle condizioni previste dal comma
4 bis dell'art. 12 DPR 602/73, come novellato dall'art 3bis del d.l. 146/2021.
Parte appellante, avvocato dipendente dell' di Milano, Controparte_3
aveva documentalmente provato che dall'iscrizione a ruolo poteva derivargli un pregiudizio “per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40”, in quanto sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973.
Deduce che il giudice avrebbe omesso di considerare che la relativa comunicazione dell di Milano, a firma del capo ufficio delle Controparte_2
risorse umane, era stata depositata nel corso del giudizio di primo grado e che tale documentazione non era stata contestata dall' CP_1
Ribadisce che i crediti vantati dall' per omesso versamento dei contributi CP_1
alla gestione separata per gli anni 2009 e 2010 dovevano ritenersi prescritti. Dalla documentazione prodotta dall' in primo grado emergeva che la notifica CP_1
dell'avviso di addebito relativo ai contributi dell'anno 2009 era avvenuta in data
20.1.2017, e quella dell'avviso di addebito relativo ai contributi dell'anno 2010 in data 8.2.2018. Le notifiche erano avvenute allorquando i rispettivi termini quinquennali di prescrizione erano spirati. L'eccezione di prescrizione era rilevabile anche d'ufficio
2.1. Il motivo di appello relativo alla dichiarata inammissibilità per carenza di interesse è fondato. L'odierno appellante con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato l'avviso di addebito n. 59820160002810639 relativo a contributi dell'anno 2009 deducendo che lo stesso non era stato mai notificato e l'avviso di addebito relativo ai contributi dell'anno 2010 notificato al ricorrente in data
27.7.2016 e ha eccepito l'intervenuta prescrizione. In relazione a tale ultimo avviso di addebito non si pone una questione di carenza di interesse atteso che lo stesso ricorrente allega di avere ricevuto la notifica. In relazione all'avviso di addebito n.
59820160002810639 l'odierno appellante con le note successive alla costituzione dell' ha documentato che aveva proceduto al CP_1 Controparte_2
pignoramento dello stipendio in seguito a verifica eseguita a norma dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973.
Il collegio ritiene ammissibile tale documentazione volta a fare accertare l'interesse ad agire.
Alla stregua di tale documentazione, deve darsi atto che ricorre una delle fattispecie che a norma dell'art. 3 bis del DL n. 146/2021 giustificano l'impugnazione dell'estratto di ruolo (pregiudizio derivante per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto) .
2.2. L'appello, tuttavia, è infondato non potendo trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione.
L' ha documentato che l'avviso di addebito n. 59820160002810639 è CP_1
stato ritualmente notificato in data 30.1.2017 per compiuta giacenza;
tale avviso era relativo ai contributi dovuti per l'anno 2009 come già richiesti con avviso bonario notificato in data 30.6.2015.
Avverso tale avviso di addebito non è stata proposta tempestiva opposizione e dunque la prescrizione maturata in data anteriore non è più contestabile. La prescrizione successiva non è maturata, atteso che il termine che ordinariamente sarebbe scaduto il 30.1.2022 è stato sospeso in virtù della normativa emergenziale covid ex art. 37 c. 2 DL n. 18/2020 dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo) e il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 29.3.2022 prima del decorso del termine quinquennale.
In relazione ai contributi richiesti per l'anno 2010 il ricorrente ha ammesso di avere ricevuto la richiesta di pagamento in data 27.7.2016 (avviso bonario del
22.6.2016 prodotto in primo grado) e l' ha documentato di avere notificato CP_1
l'avviso di addebito relativo ai contributi dell'anno 2010 in data 8.2.2018. La prescrizione anteriore alla notifica dell'avviso di addebito non è contestabile non avendo l'appellante proposto tempestiva opposizione all'avviso di addebito e quella successiva non è maturata.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tra le parti costituite e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore della causa.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare in favore dell' le spese processuali che CP_1
liquida in € 3800,00 oltre rimborso spese generali, nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza 12 giugno 2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 576/2023 R.G. promosso
DA
, ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Concetta Guerrieri.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonella Testa e dall'Avv. Pier Luigi Tomaselli
Appellato
E
Controparte_2
Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Siracusa proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59820160002810639 asseritamente mai notificato e l'avviso di addebito notificato in data 22.6.2016, che veniva prodotto, eccependo l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall' per contribuzione gestione CP_1
separata professionisti per gli anni 2009 e 2010. Con sentenza n. 251/2023, pubblicata il 28.3.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis del DPR n.
602/1973, come novellato dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021), l'estratto di ruolo doveva considerarsi non impugnabile, salvo le ipotesi “in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a) del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Precisava che con sentenza n. 26283 del 6.9.2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano chiarito che, salvo le ipotesi di cui sopra, i processi pendenti alla data di entrata in vigore della norma succitata e aventi ad oggetto l'impugnazione del ruolo dovevano essere dichiarati inammissibili.
Riteneva che, nel caso di specie, l'opponente non avesse né allegato, né quindi provato, la ricorrenza di una delle condizioni per le quali era ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato l'11.7.2023. Resisteva al gravame l' Nonostante regolare notifica, il CP_1
concessionario della riscossione rimaneva contumace.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere dichiarato inammissibile il ricorso sull'errato assunto che non fosse stata fornita prova della ricorrenza di una delle condizioni previste dal comma
4 bis dell'art. 12 DPR 602/73, come novellato dall'art 3bis del d.l. 146/2021.
Parte appellante, avvocato dipendente dell' di Milano, Controparte_3
aveva documentalmente provato che dall'iscrizione a ruolo poteva derivargli un pregiudizio “per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40”, in quanto sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973.
Deduce che il giudice avrebbe omesso di considerare che la relativa comunicazione dell di Milano, a firma del capo ufficio delle Controparte_2
risorse umane, era stata depositata nel corso del giudizio di primo grado e che tale documentazione non era stata contestata dall' CP_1
Ribadisce che i crediti vantati dall' per omesso versamento dei contributi CP_1
alla gestione separata per gli anni 2009 e 2010 dovevano ritenersi prescritti. Dalla documentazione prodotta dall' in primo grado emergeva che la notifica CP_1
dell'avviso di addebito relativo ai contributi dell'anno 2009 era avvenuta in data
20.1.2017, e quella dell'avviso di addebito relativo ai contributi dell'anno 2010 in data 8.2.2018. Le notifiche erano avvenute allorquando i rispettivi termini quinquennali di prescrizione erano spirati. L'eccezione di prescrizione era rilevabile anche d'ufficio
2.1. Il motivo di appello relativo alla dichiarata inammissibilità per carenza di interesse è fondato. L'odierno appellante con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato l'avviso di addebito n. 59820160002810639 relativo a contributi dell'anno 2009 deducendo che lo stesso non era stato mai notificato e l'avviso di addebito relativo ai contributi dell'anno 2010 notificato al ricorrente in data
27.7.2016 e ha eccepito l'intervenuta prescrizione. In relazione a tale ultimo avviso di addebito non si pone una questione di carenza di interesse atteso che lo stesso ricorrente allega di avere ricevuto la notifica. In relazione all'avviso di addebito n.
59820160002810639 l'odierno appellante con le note successive alla costituzione dell' ha documentato che aveva proceduto al CP_1 Controparte_2
pignoramento dello stipendio in seguito a verifica eseguita a norma dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973.
Il collegio ritiene ammissibile tale documentazione volta a fare accertare l'interesse ad agire.
Alla stregua di tale documentazione, deve darsi atto che ricorre una delle fattispecie che a norma dell'art. 3 bis del DL n. 146/2021 giustificano l'impugnazione dell'estratto di ruolo (pregiudizio derivante per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto) .
2.2. L'appello, tuttavia, è infondato non potendo trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione.
L' ha documentato che l'avviso di addebito n. 59820160002810639 è CP_1
stato ritualmente notificato in data 30.1.2017 per compiuta giacenza;
tale avviso era relativo ai contributi dovuti per l'anno 2009 come già richiesti con avviso bonario notificato in data 30.6.2015.
Avverso tale avviso di addebito non è stata proposta tempestiva opposizione e dunque la prescrizione maturata in data anteriore non è più contestabile. La prescrizione successiva non è maturata, atteso che il termine che ordinariamente sarebbe scaduto il 30.1.2022 è stato sospeso in virtù della normativa emergenziale covid ex art. 37 c. 2 DL n. 18/2020 dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo) e il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 29.3.2022 prima del decorso del termine quinquennale.
In relazione ai contributi richiesti per l'anno 2010 il ricorrente ha ammesso di avere ricevuto la richiesta di pagamento in data 27.7.2016 (avviso bonario del
22.6.2016 prodotto in primo grado) e l' ha documentato di avere notificato CP_1
l'avviso di addebito relativo ai contributi dell'anno 2010 in data 8.2.2018. La prescrizione anteriore alla notifica dell'avviso di addebito non è contestabile non avendo l'appellante proposto tempestiva opposizione all'avviso di addebito e quella successiva non è maturata.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tra le parti costituite e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore della causa.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare in favore dell' le spese processuali che CP_1
liquida in € 3800,00 oltre rimborso spese generali, nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza 12 giugno 2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti