TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1941/2024 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in atti, dagli avv.ti IANNOTTA, ONGARO NICOLETTA, PRIVATO
IL, TR RI e LA GU OL, quest'ultimo domiciliatario;
- appellante - contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. P.T., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE NISCO VINCENZO, domiciliatario;
- appellato -
e
, contumace;
Controparte_2
- appellato -
In punto: appello avverso la sentenza n. 167/2024 del Giudice di Pace di
Bolzano del 6.9.2023, depositata il 12.6.2024.
pagina 1 di 5 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI per la parte appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 167/2024, depositata in data 12.06.2024, notificata in data 14.6.2024 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1
avverso la cartella esattoriale n. 02120210001206418/000 emessa dall'
[...]
; Controparte_3
- confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
, prodotti in I grado (doc. 1- 199 fascicolo I grado).
[...]
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”; per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata,
• nel merito rigettare l'appello proposto dal infondato in fatto Parte_1
e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario si chiede in ogni caso la compensazione delle spese di lite”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di appello si lamentano rispettivamente “Violazione di legge.
Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81”, “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt.
203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S. Violazione e falsa applicazione dell'art.
615 c.p.c. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta” e “Error in iudicando
. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della
Strada”.
Data per nota la sentenza impugnata, l'appello va rigettato.
La fattispecie si presta ad essere risolta in base a pochi ed agili passaggi logico-giuridici, tutti ben evidenziati dal primo Giudice ed esposti con sufficiente chiarezza.
Parte appellante muove dall'errato presupposto secondo cui l'impugnazione delle contestazioni de quibus avrebbe dovuto avvenire nelle forme e secondo i presupposti dell'opposizione alla cartella esattoriale.
Sulla questione – tale da assorbire i primi due motivi di appello – ha già ampiamente chiarito il primo Giudice, alle cui motivazioni si rimanda.
Nella fattispecie contesta la propria legittimazione Controparte_1
passiva e pertanto il diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti, donde la corretta qualifica dell'azione ex art. 615 c.p.c.
Ridondante sarebbe l'ennesima citazione della giurisprudenza – del tutto convincente - a sostegno di tale soluzione, da intendersi qui integralmente richiamata.
Posta pertanto la competenza del primo Giudice, anche l'ulteriore motivo di impugnazione si ritiene infondato.
pagina 3 di 5 Del tutto applicabile all'appellata l'art. 196 c.d.s. posto che, in genere, ove si ponga questione di efficacia retroattiva della legge e trattandosi di disciplina sostanzialmente sanzionatoria, vale anche in sede amministrativa il principio di retroattività della legge più favorevole all'autore della violazione (cfr. anche
Corte Cost. 63/2019).
Risulta, come evidenziato dal primo Giudice – e sul punto le contestazioni dell'Ente impositore sono del tutto generiche – che l'appellata, in applicazione dell'art. 196 c.d.s., abbia fornito a controparte i dati degli utilizzatori delle vetture locate, potendosi così dare luogo al pieno effetto di esclusione della responsabilità del non utilizzatore sotteso dalla norma.
Valga pertanto il principio esposto nella seguente massima (Cass.
10833/'20): “il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo”.
Il fatto che in capo al proprietario non vi sia un espresso obbligo di comunicazione di chi sia utilizzatore, né che sia normata una piuttosto che un'altra forma di comunicazione, nulla toglie alla necessità della prevalenza sostanziale del principio fatto proprio dalla norma, ovvero escludere ogni responsabilità di chi quel veicolo non l'ha usato.
Le spese di lite di primo grado vanno compensate per le ragioni esposte nella sentenza del primo Giudice, quelle del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore pagina 4 di 5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta
l'appello e per l'effetto conferma
l'impugnata sentenza;
condanna il al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese Parte_1
vive in € 0,00 e per onorari in € 7.051,50 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012 n. 228), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Così deciso in Bolzano, lì 13/10/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1941/2024 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in atti, dagli avv.ti IANNOTTA, ONGARO NICOLETTA, PRIVATO
IL, TR RI e LA GU OL, quest'ultimo domiciliatario;
- appellante - contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. P.T., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE NISCO VINCENZO, domiciliatario;
- appellato -
e
, contumace;
Controparte_2
- appellato -
In punto: appello avverso la sentenza n. 167/2024 del Giudice di Pace di
Bolzano del 6.9.2023, depositata il 12.6.2024.
pagina 1 di 5 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI per la parte appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 167/2024, depositata in data 12.06.2024, notificata in data 14.6.2024 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1
avverso la cartella esattoriale n. 02120210001206418/000 emessa dall'
[...]
; Controparte_3
- confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
, prodotti in I grado (doc. 1- 199 fascicolo I grado).
[...]
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”; per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata,
• nel merito rigettare l'appello proposto dal infondato in fatto Parte_1
e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario si chiede in ogni caso la compensazione delle spese di lite”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di appello si lamentano rispettivamente “Violazione di legge.
Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81”, “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt.
203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S. Violazione e falsa applicazione dell'art.
615 c.p.c. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta” e “Error in iudicando
. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della
Strada”.
Data per nota la sentenza impugnata, l'appello va rigettato.
La fattispecie si presta ad essere risolta in base a pochi ed agili passaggi logico-giuridici, tutti ben evidenziati dal primo Giudice ed esposti con sufficiente chiarezza.
Parte appellante muove dall'errato presupposto secondo cui l'impugnazione delle contestazioni de quibus avrebbe dovuto avvenire nelle forme e secondo i presupposti dell'opposizione alla cartella esattoriale.
Sulla questione – tale da assorbire i primi due motivi di appello – ha già ampiamente chiarito il primo Giudice, alle cui motivazioni si rimanda.
Nella fattispecie contesta la propria legittimazione Controparte_1
passiva e pertanto il diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti, donde la corretta qualifica dell'azione ex art. 615 c.p.c.
Ridondante sarebbe l'ennesima citazione della giurisprudenza – del tutto convincente - a sostegno di tale soluzione, da intendersi qui integralmente richiamata.
Posta pertanto la competenza del primo Giudice, anche l'ulteriore motivo di impugnazione si ritiene infondato.
pagina 3 di 5 Del tutto applicabile all'appellata l'art. 196 c.d.s. posto che, in genere, ove si ponga questione di efficacia retroattiva della legge e trattandosi di disciplina sostanzialmente sanzionatoria, vale anche in sede amministrativa il principio di retroattività della legge più favorevole all'autore della violazione (cfr. anche
Corte Cost. 63/2019).
Risulta, come evidenziato dal primo Giudice – e sul punto le contestazioni dell'Ente impositore sono del tutto generiche – che l'appellata, in applicazione dell'art. 196 c.d.s., abbia fornito a controparte i dati degli utilizzatori delle vetture locate, potendosi così dare luogo al pieno effetto di esclusione della responsabilità del non utilizzatore sotteso dalla norma.
Valga pertanto il principio esposto nella seguente massima (Cass.
10833/'20): “il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo”.
Il fatto che in capo al proprietario non vi sia un espresso obbligo di comunicazione di chi sia utilizzatore, né che sia normata una piuttosto che un'altra forma di comunicazione, nulla toglie alla necessità della prevalenza sostanziale del principio fatto proprio dalla norma, ovvero escludere ogni responsabilità di chi quel veicolo non l'ha usato.
Le spese di lite di primo grado vanno compensate per le ragioni esposte nella sentenza del primo Giudice, quelle del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore pagina 4 di 5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta
l'appello e per l'effetto conferma
l'impugnata sentenza;
condanna il al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese Parte_1
vive in € 0,00 e per onorari in € 7.051,50 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012 n. 228), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Così deciso in Bolzano, lì 13/10/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5