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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3641/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Cotugno, presso il cui studio sito in Lusciano (CE), alla Via G. Verdi n. 29, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
contro
- (C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Moriello, presso il cui studio sito in Capodrise (CE)
Via Potenza n. 14, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 409/2018 con la quale il
Giudice di Pace di Maddaloni ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 06.08.2015, in Marcianise (CE).
Segnatamente, l'istante riferiva che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre era intento ad attraversare la Via Ghandi sulle apposite strisce pedonali, in compagnia di , entrambi venivano Persona_1 investiti dall'autovettura Lancia Thesis, tg. CP116LP, condotta da e di proprietà del convenuto assicurata Persona_2 CP_2
per il ramo r.c.a. dalla UnipolSai Ass.ni S.p.a.
A seguito dell'impatto, l'attore riportava ferite personali per le quali era costretto a recarsi presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Marcianise, ove i medici diagnosticavano “trauma contusivo distorsivo con s.l.o. al ginocchio destro doleme tumefatto + distorsione contusione alla caviglia destra + anca sinistro con s.l.o. con escoriazioni multiple”.
Ritenendo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Lancia Thesis, l'attore conveniva in giudizio CP_2
e la compagnia assicurativa UnipolSai Ass.ni S.p.a. innanzi al
[...]
Giudice di Pace di Maddaloni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
pag. 2/11 Si costituiva la UnipolSai Ass.ni S.p.a., eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, secondo quanto disposto dagli artt. 145 e 148 D. Lgs. 209/05.
Nel merito, contestava la veridicità dell'assunto attoreo, in relazione soprattutto all'elevato numero di sinistri in cui risultavano coinvolte le parti in giudizio e alla dichiarazione stragiudiziale rilasciata dal CP_2
all'assicurazione, in cui il convenuto negava ogni suo coinvolgimento nel sinistro.
Istruita la causa mediante escussione testi e CTU medico-legale, il
Giudice di Pace di Maddaloni emanava sentenza di rigetto, ritenendo, tra le altre cose, che la dichiarazione stragiudiziale di disconoscimento dell'accaduto proveniente dal convenuto , prodotta CP_2 dall'assicurazione, non fosse stata debitamente contestata e superata dall'attore.
Alla luce di quanto esposto, ha proposto Parte_1
impugnazione dolendosi, in particolare, dell'errata valutazione degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, da parte del giudice di prime cure, che avrebbe trascurato il corredo probatorio offerto dall'appellante a sostegno della propria domanda.
Si è costituita UnipolSai Ass.ni S.p.a. la quale ha eccepito: a) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; b) nel merito, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi addotti, con conferma della sentenza gravata.
Benché ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_2
Dopo diversi rinvii - giustificati dalla difficoltà di acquisizione del fascicolo di primo grado - la causa è stata assegnata alla scrivente in pag. 3/11 data 16.09.2024 ed assegnata in decisione all'udienza del 18.09.2024 con la concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. Innanzitutto, occorre disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata dalla compagnia convenuta.
Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n.
27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006,
n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio pag. 4/11 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001, n.
10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò,
l'appellata compagnia ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
Del pari insussistenti sono altresì i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da non si è Parte_1
palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
2. Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di ritenere dimostrato il fatto storico da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dall'istante.
Innanzitutto, appare opportuno evidenziare lo scarso valore probatorio sia della dichiarazione stragiudiziale allegata dalla pag. 5/11 compagnia assicurativa, in cui il convenuto smentiva il proprio CP_2
coinvolgimento nel sinistro e la circostanza che la propria auto si trovasse nel luogo dell'incidente, invitando la UnipolSai Ass.ni S.p.a. a non dar seguito ad alcuna transazione stragiudiziale, sia del modello
CAI, prodotto invece da parte appellante, in cui il conducente Per_2
si addebitava l'intera responsabilità dell'evento. Secondo
[...] giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, invero, “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ.” (Cass. civ. sent. n. 25770/2019; Cass. civ. sent.
n. 3567/2013).
Ne deriva che entrambi i documenti non possono assurgere a rango di prova privilegiata, ma devono essere vagliati in armonia con gli ulteriori elementi di prova condotti in giudizio dalle parti.
Tanto premesso, nel caso di specie, numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata dall'appellante, e del relativo nesso eziologico tra questa e le lesioni patite.
Il teste, escusso dal giudice di prime cure, nella Testimone_1 ricostruzione degli eventi, riferiva che: “… omissis… ricordo che Via
Ghandi è una arteria stradale a doppio senso di marcia e ricordo che nel mentre marciavo nella predetta via, si accingevano ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali ivi presenti, due pedoni, due persone di sesso maschile, che attraversavano la strada sulle apposite
pag. 6/11 strisce pedonali in fila indiana, l'uno davanti all'altro; ADR, mi ricordo che ho arrestato la mia corsa al fine di dare precedenza ai pedoni, nel mentre dall'opposto senso di marcia proveniva una vettura Lancia
Thesis, di colore chiaro, guidata da un uomo che marciava in direzione centro di Marcianise;
ADR, ricordo che il conducente della Lancia
Thesis non arrestò la propria marcia giunto all'altezza del tratto viario ove erano ubicate le strisce pedonali, ed investì contemporaneamente i due pedoni, sul lato sinistro del proprio corpo, scaraventandoli entrambi a terra sul lato destro del manto stradale;
ADR, ricordo che i pedoni erano a breve distanza tra di loro, a circa mezzo metro di distanza l'uno dall'altro… omissis… ADR, ricordo che mi fermai subito dopo aver messo in sicurezza la vettura e notai che entrambi si lamentavano a seguito della rovinosa caduta sul lato destro dei rispettivi corpi;
ADR, ricordo che il lamentava dolori alla Parte_1
spalla, al ginocchio ed alla caviglia lato destro del corpo, così pure il
; ADR, ricordo che anche il conducente della vettura investitrice Per_1
si fermò per constatare lo stato di salute di entrambi i pedoni e si assunse la responsabilità dell'accaduto, asserendo di essersi distratto nella marcia perché armeggiava con il telefonino e non si era avveduto della presenza dei pedoni se non all'ultimo istante;
ADR, ricordo che entrambi i pedoni coinvolti potevano avere all'incirca sui 35-40 anni al massimo;
ADR, ricordo che dopo circa un quarto d'ora dopo
l'investimento, mi sono allontanato dopo aver consegnato le mie generalità al e al .” Parte_1 Per_1
Con riguardo a detta testimonianza, deve essere rilevato, come in primo luogo, non convinca del tutto la dinamica descritta, ritenendosi quantomeno singolare che il conducente della Lancia Thesis, seppur momentaneamente distratto dall'uso del telefono cellulare, abbia potuto pag. 7/11 ignorare la presenza di ben due pedoni ormai giunti a metà del tratto stradale, con una autovettura già ferma nell'opposta corsia di marcia, intenta a lasciarli attraversare la carreggiata;
il tutto avvenuto, tra l'altro, nelle prime ore serali del mese di agosto, dunque in condizioni di luminosità/visibilità accettabili e – in assenza di ulteriori specificazioni al riguardo – su una strada rettilinea. Tutti questi elementi lasciano presuppore che il conducente della Lancia Thesis abbia avuto un discreto lasso di tempo per accorgersi degli ostacoli innanzi a sé, colorando così di incertezza la dinamica prospettata dal teste e dall'attore che invece addebitano alla sua momentanea distrazione la responsabilità dell'impatto.
Non sono inoltre stati specificati i punti della macchina che avrebbe colpito i pedoni ed in che modo detto urto abbia colpito
Entrambi “contemporaneamente”.
Incongruenti e incompatibili si rivelano, poi, le lesioni lamentate dall'appellante.
Nell'atto di citazione, così come nella lettera di messa in mora e perfino nell'atto di appello, il menziona esclusivamente le Parte_1
lesioni refertate dai medici del pronto soccorso dell'Ospedale di
Marcianise, ove egli si recava subito dopo l'incidente - “trauma contusivo distorsivo con s.l.o. al ginocchio destro doleme tumefatto + distorsione contusione alla caviglia destra + anca sinistro con s.l.o. con escoriazioni multiple” – eppure nel fascicolo di parte attrice e soprattutto in sede di CTU medico-legale, vengono alla luce dei risvolti decisamente più gravi rispetto alle lesioni superficiali lamentate dall'istante nei citati atti di giudizio.
pag. 8/11 Come riportato nelle conclusioni della perizia medico-legale del
CTU: “… omissis… Era poi visitato in date successive dal Dr. E.
, Ortopedico, con consiglio di idonea terapia Persona_3
farmacologia e fisiatrica e utilizzo di appositi tutori. Eseguiva esame radiografico che evidenziava alla caviglia, “… una frattura composta dell'apice del malleolo tibiale" e all'anca sx, che evidenziava “… un distacco parcellare dell'estremità prossimale del femore". Eseguiva anche esame R.M.N. del ginocchio dx che evidenziava "... lesione del corno posteriore del menisco mediale… LCA riconoscibile in sede ma di segnale sfumatamente alterato al terzo prossimale come da fenomeni distrattivi... falda fluida retro patellare ed inter condiloidea… ispessimento delle settature del corpo adiposo di .” Pt_2
Ciò rende poco chiaro per quali danni, esattamente, l'istante stia chiedendo il risarcimento, considerato altresì che la Parte_1
differente gravità tra le lesioni riferite nella lettera di messa in mora e negli atti introduttivi dei giudizi di I e II grado rispetto al quadro clinico offerto al CTU medico-legale, non può che sfasare le conclusioni rassegnate da quest'ultimo, in ordine alla loro entità e alla loro riconducibilità all'incidente per cui è causa.
Del resto, di fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte (vale a dire, con il violento investimento di ben due pedoni intenti nell'attraversamento di un tratto stradale) e produttivo di conseguenze così gravi sulla persona dell'istante, risulta piuttosto anomalo anche il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di una ambulanza per il trasporto dei due danneggiati – posto che, né
l'appellante né il suo testimone forniscono mai alcun chiarimento su come i soggetti incidentati abbiano raggiunto 'a mezzi propri' il pronto soccorso dell'ospedale di Marcianise, dopo il sinistro patito.
pag. 9/11 In detto contesto, sono poi valorizzabili anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa e la dichiarazione stragiudiziale del proprietario del veicolo, rimasto contumace, che dichiara che il proprio veicolo si trovava altrove, nel giorno ed ora indicati.
Infine, assume particolare peso probante la plurisinistrosità dedotta da parte appellata e, segnatamente, la circostanza che tutte le parti coinvolte nel fatto risultino essere state protagoniste di una sospetta pluralità di sinistri (n. 13 per n. 24 per Parte_1 CP_2
e n. 8 per il veicolo Lancia Thesis tg. CP116LP) elemento questo
[...]
che mina fortemente anche l'attendibilità del teste.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, confermando la sentenza di primo grado.
3. Le spese del presente grado di giudizio - comprese le spese della CTU medico-legale espletate – seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori tra i minimi ed i medi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, nonché della fase decisionale semplificata, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
pag. 10/11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 409/2018 del Giudice di Pace di Maddaloni;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti della UnipolSai Ass.ni S.p.a., che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
- pone definitivamente le spese della CTU espletata in capo al soccombente;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere,16.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3641/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Cotugno, presso il cui studio sito in Lusciano (CE), alla Via G. Verdi n. 29, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
contro
- (C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Moriello, presso il cui studio sito in Capodrise (CE)
Via Potenza n. 14, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 409/2018 con la quale il
Giudice di Pace di Maddaloni ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 06.08.2015, in Marcianise (CE).
Segnatamente, l'istante riferiva che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre era intento ad attraversare la Via Ghandi sulle apposite strisce pedonali, in compagnia di , entrambi venivano Persona_1 investiti dall'autovettura Lancia Thesis, tg. CP116LP, condotta da e di proprietà del convenuto assicurata Persona_2 CP_2
per il ramo r.c.a. dalla UnipolSai Ass.ni S.p.a.
A seguito dell'impatto, l'attore riportava ferite personali per le quali era costretto a recarsi presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Marcianise, ove i medici diagnosticavano “trauma contusivo distorsivo con s.l.o. al ginocchio destro doleme tumefatto + distorsione contusione alla caviglia destra + anca sinistro con s.l.o. con escoriazioni multiple”.
Ritenendo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Lancia Thesis, l'attore conveniva in giudizio CP_2
e la compagnia assicurativa UnipolSai Ass.ni S.p.a. innanzi al
[...]
Giudice di Pace di Maddaloni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
pag. 2/11 Si costituiva la UnipolSai Ass.ni S.p.a., eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, secondo quanto disposto dagli artt. 145 e 148 D. Lgs. 209/05.
Nel merito, contestava la veridicità dell'assunto attoreo, in relazione soprattutto all'elevato numero di sinistri in cui risultavano coinvolte le parti in giudizio e alla dichiarazione stragiudiziale rilasciata dal CP_2
all'assicurazione, in cui il convenuto negava ogni suo coinvolgimento nel sinistro.
Istruita la causa mediante escussione testi e CTU medico-legale, il
Giudice di Pace di Maddaloni emanava sentenza di rigetto, ritenendo, tra le altre cose, che la dichiarazione stragiudiziale di disconoscimento dell'accaduto proveniente dal convenuto , prodotta CP_2 dall'assicurazione, non fosse stata debitamente contestata e superata dall'attore.
Alla luce di quanto esposto, ha proposto Parte_1
impugnazione dolendosi, in particolare, dell'errata valutazione degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, da parte del giudice di prime cure, che avrebbe trascurato il corredo probatorio offerto dall'appellante a sostegno della propria domanda.
Si è costituita UnipolSai Ass.ni S.p.a. la quale ha eccepito: a) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; b) nel merito, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi addotti, con conferma della sentenza gravata.
Benché ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_2
Dopo diversi rinvii - giustificati dalla difficoltà di acquisizione del fascicolo di primo grado - la causa è stata assegnata alla scrivente in pag. 3/11 data 16.09.2024 ed assegnata in decisione all'udienza del 18.09.2024 con la concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. Innanzitutto, occorre disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata dalla compagnia convenuta.
Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n.
27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006,
n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio pag. 4/11 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001, n.
10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò,
l'appellata compagnia ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
Del pari insussistenti sono altresì i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da non si è Parte_1
palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
2. Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di ritenere dimostrato il fatto storico da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dall'istante.
Innanzitutto, appare opportuno evidenziare lo scarso valore probatorio sia della dichiarazione stragiudiziale allegata dalla pag. 5/11 compagnia assicurativa, in cui il convenuto smentiva il proprio CP_2
coinvolgimento nel sinistro e la circostanza che la propria auto si trovasse nel luogo dell'incidente, invitando la UnipolSai Ass.ni S.p.a. a non dar seguito ad alcuna transazione stragiudiziale, sia del modello
CAI, prodotto invece da parte appellante, in cui il conducente Per_2
si addebitava l'intera responsabilità dell'evento. Secondo
[...] giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, invero, “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ.” (Cass. civ. sent. n. 25770/2019; Cass. civ. sent.
n. 3567/2013).
Ne deriva che entrambi i documenti non possono assurgere a rango di prova privilegiata, ma devono essere vagliati in armonia con gli ulteriori elementi di prova condotti in giudizio dalle parti.
Tanto premesso, nel caso di specie, numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata dall'appellante, e del relativo nesso eziologico tra questa e le lesioni patite.
Il teste, escusso dal giudice di prime cure, nella Testimone_1 ricostruzione degli eventi, riferiva che: “… omissis… ricordo che Via
Ghandi è una arteria stradale a doppio senso di marcia e ricordo che nel mentre marciavo nella predetta via, si accingevano ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali ivi presenti, due pedoni, due persone di sesso maschile, che attraversavano la strada sulle apposite
pag. 6/11 strisce pedonali in fila indiana, l'uno davanti all'altro; ADR, mi ricordo che ho arrestato la mia corsa al fine di dare precedenza ai pedoni, nel mentre dall'opposto senso di marcia proveniva una vettura Lancia
Thesis, di colore chiaro, guidata da un uomo che marciava in direzione centro di Marcianise;
ADR, ricordo che il conducente della Lancia
Thesis non arrestò la propria marcia giunto all'altezza del tratto viario ove erano ubicate le strisce pedonali, ed investì contemporaneamente i due pedoni, sul lato sinistro del proprio corpo, scaraventandoli entrambi a terra sul lato destro del manto stradale;
ADR, ricordo che i pedoni erano a breve distanza tra di loro, a circa mezzo metro di distanza l'uno dall'altro… omissis… ADR, ricordo che mi fermai subito dopo aver messo in sicurezza la vettura e notai che entrambi si lamentavano a seguito della rovinosa caduta sul lato destro dei rispettivi corpi;
ADR, ricordo che il lamentava dolori alla Parte_1
spalla, al ginocchio ed alla caviglia lato destro del corpo, così pure il
; ADR, ricordo che anche il conducente della vettura investitrice Per_1
si fermò per constatare lo stato di salute di entrambi i pedoni e si assunse la responsabilità dell'accaduto, asserendo di essersi distratto nella marcia perché armeggiava con il telefonino e non si era avveduto della presenza dei pedoni se non all'ultimo istante;
ADR, ricordo che entrambi i pedoni coinvolti potevano avere all'incirca sui 35-40 anni al massimo;
ADR, ricordo che dopo circa un quarto d'ora dopo
l'investimento, mi sono allontanato dopo aver consegnato le mie generalità al e al .” Parte_1 Per_1
Con riguardo a detta testimonianza, deve essere rilevato, come in primo luogo, non convinca del tutto la dinamica descritta, ritenendosi quantomeno singolare che il conducente della Lancia Thesis, seppur momentaneamente distratto dall'uso del telefono cellulare, abbia potuto pag. 7/11 ignorare la presenza di ben due pedoni ormai giunti a metà del tratto stradale, con una autovettura già ferma nell'opposta corsia di marcia, intenta a lasciarli attraversare la carreggiata;
il tutto avvenuto, tra l'altro, nelle prime ore serali del mese di agosto, dunque in condizioni di luminosità/visibilità accettabili e – in assenza di ulteriori specificazioni al riguardo – su una strada rettilinea. Tutti questi elementi lasciano presuppore che il conducente della Lancia Thesis abbia avuto un discreto lasso di tempo per accorgersi degli ostacoli innanzi a sé, colorando così di incertezza la dinamica prospettata dal teste e dall'attore che invece addebitano alla sua momentanea distrazione la responsabilità dell'impatto.
Non sono inoltre stati specificati i punti della macchina che avrebbe colpito i pedoni ed in che modo detto urto abbia colpito
Entrambi “contemporaneamente”.
Incongruenti e incompatibili si rivelano, poi, le lesioni lamentate dall'appellante.
Nell'atto di citazione, così come nella lettera di messa in mora e perfino nell'atto di appello, il menziona esclusivamente le Parte_1
lesioni refertate dai medici del pronto soccorso dell'Ospedale di
Marcianise, ove egli si recava subito dopo l'incidente - “trauma contusivo distorsivo con s.l.o. al ginocchio destro doleme tumefatto + distorsione contusione alla caviglia destra + anca sinistro con s.l.o. con escoriazioni multiple” – eppure nel fascicolo di parte attrice e soprattutto in sede di CTU medico-legale, vengono alla luce dei risvolti decisamente più gravi rispetto alle lesioni superficiali lamentate dall'istante nei citati atti di giudizio.
pag. 8/11 Come riportato nelle conclusioni della perizia medico-legale del
CTU: “… omissis… Era poi visitato in date successive dal Dr. E.
, Ortopedico, con consiglio di idonea terapia Persona_3
farmacologia e fisiatrica e utilizzo di appositi tutori. Eseguiva esame radiografico che evidenziava alla caviglia, “… una frattura composta dell'apice del malleolo tibiale" e all'anca sx, che evidenziava “… un distacco parcellare dell'estremità prossimale del femore". Eseguiva anche esame R.M.N. del ginocchio dx che evidenziava "... lesione del corno posteriore del menisco mediale… LCA riconoscibile in sede ma di segnale sfumatamente alterato al terzo prossimale come da fenomeni distrattivi... falda fluida retro patellare ed inter condiloidea… ispessimento delle settature del corpo adiposo di .” Pt_2
Ciò rende poco chiaro per quali danni, esattamente, l'istante stia chiedendo il risarcimento, considerato altresì che la Parte_1
differente gravità tra le lesioni riferite nella lettera di messa in mora e negli atti introduttivi dei giudizi di I e II grado rispetto al quadro clinico offerto al CTU medico-legale, non può che sfasare le conclusioni rassegnate da quest'ultimo, in ordine alla loro entità e alla loro riconducibilità all'incidente per cui è causa.
Del resto, di fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte (vale a dire, con il violento investimento di ben due pedoni intenti nell'attraversamento di un tratto stradale) e produttivo di conseguenze così gravi sulla persona dell'istante, risulta piuttosto anomalo anche il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di una ambulanza per il trasporto dei due danneggiati – posto che, né
l'appellante né il suo testimone forniscono mai alcun chiarimento su come i soggetti incidentati abbiano raggiunto 'a mezzi propri' il pronto soccorso dell'ospedale di Marcianise, dopo il sinistro patito.
pag. 9/11 In detto contesto, sono poi valorizzabili anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa e la dichiarazione stragiudiziale del proprietario del veicolo, rimasto contumace, che dichiara che il proprio veicolo si trovava altrove, nel giorno ed ora indicati.
Infine, assume particolare peso probante la plurisinistrosità dedotta da parte appellata e, segnatamente, la circostanza che tutte le parti coinvolte nel fatto risultino essere state protagoniste di una sospetta pluralità di sinistri (n. 13 per n. 24 per Parte_1 CP_2
e n. 8 per il veicolo Lancia Thesis tg. CP116LP) elemento questo
[...]
che mina fortemente anche l'attendibilità del teste.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, confermando la sentenza di primo grado.
3. Le spese del presente grado di giudizio - comprese le spese della CTU medico-legale espletate – seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori tra i minimi ed i medi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, nonché della fase decisionale semplificata, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 409/2018 del Giudice di Pace di Maddaloni;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti della UnipolSai Ass.ni S.p.a., che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
- pone definitivamente le spese della CTU espletata in capo al soccombente;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere,16.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
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