Art. 3.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1950-51, le seguenti spese:
1) L. 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
2) L. 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Organizzazione stessa;
3) L. 70.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) L. 20.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;
5) L. 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
6) L. 18.300.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1950-51, le seguenti spese:
1) L. 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
2) L. 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Organizzazione stessa;
3) L. 70.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) L. 20.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;
5) L. 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
6) L. 18.300.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.