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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/10/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2769 / 2023
Il giudice EN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2769 / 2023
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
FE ST, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
-convenuto contumace-
e nei confronti , in persona del sindaco pro – tempore, CP_2
-convenuto contumace-
Oggetto: retribuzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di avere lavorato alle dipendenze dell' Controparte_3
successivamente denominata
[...] Controparte_4
con rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato dal 18.05.2016 al 22.06.2016 con
[...]
la qualifica di “OPERAIO P. TIME” livello A1 del CCNL Cooperative, tacitamente rinnovato alla scadenza fino al 31.12.2016; di avere prestato attività dal venerdì al sabato per 15 ore settimanali dal 18.05.2016 al 10.07.2016 e 22 ore settimanali dall'11 luglio 2016 al 31.12.2016,
a fronte delle quali vanta ancora un credito pari ad € 3.610,00. Chiedeva di condannare gli enti resistenti al pagamento in solido del dovuto, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza agli enti convenuti, questi non si costituivano.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del e del CP_1 CP_2
regolarmente citati in giudizio e non costituitesi.
Com'è noto, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità,
propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione 4
ottobre 2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n. 1878). Invero, per costante giurisprudenza, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda, mentre al datore di lavoro quella dei fatti impeditivi,
modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio.
In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi. Ed infatti, il lavoratore che agisca in giudizio al fine di vedersi riconosciute delle maggiorazioni retributive, ovvero al fine di ottenere il pagamento di retribuzioni corrisposte solo parzialmente, è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
unicamente a provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto le lettere di assunzione, da cui si evincono sia le mansioni sia gli orari che il lavoratore era tenuto ad adempiere sia il quantum
retributivo. Egli ha, altresì, prodotto le buste paga e le lettere di messa in mora inviate.
Era, dunque, onere del datore di lavoro fornire prova dei fatti estintivi o modificativi del diritto, nonché di contestare in maniera specifica i conteggi prodotti da parte ricorrente,
circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Né può ritenersi responsabile di tale inadempimento il invero, parte CP_2
ricorrente ha prodotto la determinazione dirigenziale del 09.12.2016, con cui il CP_2
liquidava all' la somma di € 40.430,56 in acconto al Progetto SPRA, nonché CP_3
quella 04.08.2017 per il pagamento di spese sostenute e delle buste paga dei lavoratori;
pertanto, era sempre onere dell' chiedere, eventualmente, di essere manlevata CP_3
dal dimostrando l'inadempimento dello stesso nella materiale erogazione dei CP_2
fondi.
Ed invece, tali determinazioni - allo stato non contestate - possono ritenersi idonee a liberare il da ogni obbligazione che incombe, per l'intero, sull'ente datoriale. CP_2 Per tale ragione, deve condannarsi parte datoriale a pagare in favore del ricorrente la somma di euro € 3.610,00 a titolo di retribuzioni e tfr non corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna dell'ente a versare all'Erario l'importo liquidato in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nulla sulle spese nei confronti del , stante la sua contumacia. CP_2
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna l' di promozione al CP_3 Controparte_4
pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 3.610,00 a titolo di retribuzioni e tfr, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'associazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.030,00 oltre iva e cpa come per legge;
compensa le spese nei confronti del . CP_2
Agrigento, 22/10/2025.
IL GIUDICE
EN Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 2769 / 2023
Il giudice EN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2769 / 2023
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
FE ST, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
-convenuto contumace-
e nei confronti , in persona del sindaco pro – tempore, CP_2
-convenuto contumace-
Oggetto: retribuzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di avere lavorato alle dipendenze dell' Controparte_3
successivamente denominata
[...] Controparte_4
con rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato dal 18.05.2016 al 22.06.2016 con
[...]
la qualifica di “OPERAIO P. TIME” livello A1 del CCNL Cooperative, tacitamente rinnovato alla scadenza fino al 31.12.2016; di avere prestato attività dal venerdì al sabato per 15 ore settimanali dal 18.05.2016 al 10.07.2016 e 22 ore settimanali dall'11 luglio 2016 al 31.12.2016,
a fronte delle quali vanta ancora un credito pari ad € 3.610,00. Chiedeva di condannare gli enti resistenti al pagamento in solido del dovuto, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza agli enti convenuti, questi non si costituivano.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del e del CP_1 CP_2
regolarmente citati in giudizio e non costituitesi.
Com'è noto, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità,
propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione 4
ottobre 2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n. 1878). Invero, per costante giurisprudenza, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda, mentre al datore di lavoro quella dei fatti impeditivi,
modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio.
In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi. Ed infatti, il lavoratore che agisca in giudizio al fine di vedersi riconosciute delle maggiorazioni retributive, ovvero al fine di ottenere il pagamento di retribuzioni corrisposte solo parzialmente, è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
unicamente a provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto le lettere di assunzione, da cui si evincono sia le mansioni sia gli orari che il lavoratore era tenuto ad adempiere sia il quantum
retributivo. Egli ha, altresì, prodotto le buste paga e le lettere di messa in mora inviate.
Era, dunque, onere del datore di lavoro fornire prova dei fatti estintivi o modificativi del diritto, nonché di contestare in maniera specifica i conteggi prodotti da parte ricorrente,
circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Né può ritenersi responsabile di tale inadempimento il invero, parte CP_2
ricorrente ha prodotto la determinazione dirigenziale del 09.12.2016, con cui il CP_2
liquidava all' la somma di € 40.430,56 in acconto al Progetto SPRA, nonché CP_3
quella 04.08.2017 per il pagamento di spese sostenute e delle buste paga dei lavoratori;
pertanto, era sempre onere dell' chiedere, eventualmente, di essere manlevata CP_3
dal dimostrando l'inadempimento dello stesso nella materiale erogazione dei CP_2
fondi.
Ed invece, tali determinazioni - allo stato non contestate - possono ritenersi idonee a liberare il da ogni obbligazione che incombe, per l'intero, sull'ente datoriale. CP_2 Per tale ragione, deve condannarsi parte datoriale a pagare in favore del ricorrente la somma di euro € 3.610,00 a titolo di retribuzioni e tfr non corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna dell'ente a versare all'Erario l'importo liquidato in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nulla sulle spese nei confronti del , stante la sua contumacia. CP_2
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna l' di promozione al CP_3 Controparte_4
pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 3.610,00 a titolo di retribuzioni e tfr, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'associazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.030,00 oltre iva e cpa come per legge;
compensa le spese nei confronti del . CP_2
Agrigento, 22/10/2025.
IL GIUDICE
EN Di SA