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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11961/2023 promossa da:
nato a [...], in data [...], C. F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Gianfranco Barbagallo, C. F.: e C.F._2 [...]
, C. F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Parte_2 C.F._3
Catania, alla Via Caronda n 207, come da procura in atti.
-parte attrice-
CONTRO
C. F.: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4
residente in [...], rappresentata e difesa, per procura alle pagina 1 di 9 liti in atti, dall'Avv. Margherita Cardillo, C. F.: presso il cui studio in S. CodiceFiscale_5
Agata li Battiati, Via Barriera del Bosco n. 4, elegge domicilio
- parte convenuta -
Avente ad oggetto: comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 la causa, introdotta con rito semplificato, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in qualità di coerede di Parte_1 [...]
ha chiamato dinanzi a Questo Tribunale, e chiesto di: Persona_1 Controparte_1
“A. dichiarare che il sig. ha diritto di ottenere la consegna da parte Parte_1
della sig.ra delle chiavi di accesso dei seguenti immobili;
CP_1
1. unità abitativa sita nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11 identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Catania al foglio 38 particella 666 sub 91 categoria A/2 e unità immobiliare
sita nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Catania al foglio 38 particella 666 sub 67, categoria C/2;
2) unità immobiliare sita nel Comune di Zafferana Etnea via Covalova n 12 identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Zafferana Etnea nel foglio 33, particella 178, categoria A/3.
B. condannare a consegnare le chiavi dei suddetti immobili al sig. Controparte_1 [...]
; Parte_1
C. condannare la sig.ra a rifondere il danno subito dal sig, Controparte_1 [...]
per il mancato godimento pro quota di detti immobili, che si quantifica in € 5.000,00 o Parte_1
pagina 2 di 9 di quella maggiore o minore somma che verrà liquidata, conseguente all'uso esclusivo fatto dalla
e consistente nei relativi profitti e frutti civili non goduti con riferimento ai prezzi di mercato CP_1
correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento degli immobili che si sarebbe
potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere
individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile, la cui somma deve essere maggiorata da
interessi e rivalutazione
D. condannare la sig.ra a pagamento delle spese di lite e a quella della Controparte_1
mediazione.”
Quanto all'unità abitativa sita nel Comune di Tremestieri Etneo, via G.B. Vaccarini identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo individuato al foglio 2, particella 861 sub 5,
categoria A/2, non è stata quindi proposta domanda alcuna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24 aprile 2024, si è
costituita in giudizio non opponendosi alla richiesta di consegna delle chiavi, ma Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno, in particolare per non aver tratto alcun vantaggio patrimoniale dall'uso esclusivo dei beni immobili.
Ritenuti superflui la prova per testi e l'interrogatorio formale dedotti dalle parti, è stata invece disposta consulenza tecnica d'ufficio al solo fine di: “stimare il valore locativo dell'unità abitativa sita
nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Catania nel foglio 38 particella 666, sub 91, categoria A/2 e dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Catania, viale Castagnola n. 11 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Catania nel foglio 38
particella 666, sub 67, categoria C/2, da giugno 2021 a maggio 2024, determinando quindi il valore in
tesi spettante a quale coerede di ” e nominando a tal Parte_1 Persona_1
fine l'arch. Persona_2
pagina 3 di 9 Orbene, deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta.
L'eccezione è infatti eccessivamente generica, non indicando realmente le ragioni per cui la presente controversia, di valore certamente indeterminabile per come proposta e avente ad oggetto anche la restituzione alla comunione di beni immobili, debba ritenersi di competenza del Giudice di
Pace.
Nel merito le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate e, anche con riferimento al quantum, devono essere accolte nei limiti di quanto di ragione.
Preliminarmente deve darsi atto che davanti al Giudice Istruttore parte convenuta non ha provveduto a consegnare copia delle chiavi e che sulla base del verbale di consegna del giorno 8
giugno 2024, sottoscritto dai procuratori delle parti (in atti), è avvenuta la consegna, in corso di causa ma stragiudizialmente, delle chiavi degli immobili in oggetto, dalla parte resistente in favore del ricorrente;
tuttavia, emerge nell'ambito degli scritti difensivi di parte ricorrente, che ha insistito sempre sulle domande iniziali, che detta consegna sia stata solo parziale, avendo avuto ad oggetto solo alcune delle chiavi che permettono l'accesso agli immobili. In assenza di prova, che avrebbe dovuto fornire la parte tenuta alla consegna, o di accordo al riguardo non è dunque possibile dare atto della cessazione della materia del contendere.
Deve allora evidenziarsi che la domanda di consegna delle chiavi di un immobile proposta da un comunista nei confronti dell'altro, al fine di restituirlo alla comunione, presuppone la prova dell'altrui godimento esclusivo. In mancanza deve presumersi l'uso promiscuo da parte dei comunisti.
Nella fattispecie, a fronte della specifica allegazione della controparte, mentre con riferimento agli immobili di Catania, Viale Castagnola non vi è specifica contestazione sul godimento esclusivo da parte della (in quanto parte convenuta, entro i termini di rito, si è limitata a dedurre in merito a CP_1
pagina 4 di 9 questioni personali o comunque non pertinenti rispetto all'obbligo di consentire al comunista il pari uso, ammettendo anzi di non aver voluto consegnare copia delle chiavi né al né agli altri figli), Pt_1
parte resistente ha invece chiaramente affermato che la chiave di ingresso della proprietà di Zafferana
sono già da tempo in possesso dell'attore Nulla ha invece dimostrato parte attrice in Parte_1
proposito e in senso contrario.
Analogamente, relativamente alla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento del bene comune, si rende opportuno il riferimento alla disciplina di cui all'art. 1102 c. c., per cui:
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare
a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non
può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
I due limiti fondamentali all'uso della cosa comune sono, quindi, il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
La nozione di pari uso non va intesa in senso di uso "identico", tanto che è normalmente ammesso che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri.
Il titolo giustificativo del godimento esclusivo “solitario” del bene comune viene meno, quando la destinazione di quest'ultimo venga alterata o quando venga impedito il pari uso di esso da parte degli altri partecipanti alla comunione: in questi casi si configura un abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102 c.c., e dunque un illecito, che legittima ciascuno dei partecipanti ad esercitare lo ius
prohibendi, onde ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.
pagina 5 di 9 L'ostacolo diretto al pari uso della cosa può risultare, oltre che da un manifesto rifiuto, anche da
“comportamenti al fine equivalenti da apprezzare in relazione alle condizioni oggettive del bene
comune ed alle modalità d'uso”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11631 del 21 novembre 1997).
Con riferimento al caso in esame, la detenzione esclusiva delle chiavi degli immobili oggetto della comunione, deve considerarsi alla stregua di un comportamento, volto ad escludere gli altri comunisti dal godimento dei beni stessi;
una tale condotta certamente esubera quello che possa definirsi come uso semplicemente sproporzionato del bene da parte di un comunista, configurandosi piuttosto in un atto di esclusione degli altri dal godimento dei beni. “In materia di comunione, ove sia provata
l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne
l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, deve ritenersi sussistente un danno in re ipsa".
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11486 del 12 maggio 2010).
Come già detto è fatto processualmente certo, in quanto non contestato, che Controparte_1
abbia detenuto in via esclusiva, le chiavi degli immobili in Catania oggetto di comunione ereditaria,
negando di fatto al comunista odierno ricorrente, il pieno godimento degli stessi.
Non vi è invece prova del godimento esclusiva dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Zafferana Etnea, Via Covalova n.12 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Zafferana Etnea al foglio 33, part.lla 178, catg.A/3, pur essendo anch'essa oggetto del giudizio. Per tale ragione non è
stato esteso in proposito il mandato conferito al c.t.u., nonostante specifica istanza della parte attrice.
Sussiste dunque, nel caso di specie ed entro tali limiti, la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ., trattandosi di ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e della sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità e al rilascio degli immobili alla comunione (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. II, 30/09/2015 n. 19488).
pagina 6 di 9 Quanto al profilo risarcitorio, non è innanzitutto previsto che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione esclusiva del bene in comunione debba essere proposta solo nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione e non autonomamente;
parte attrice non si è inoltre limitata a rimanere inerte per poi chiedere il risarcimento di un danno da considerarsi in re ipsa,
piuttosto chiedendo di poter utilizzare il bene già in via stragiudiziale e poi deducendo espressamente di non aver potuto concedere i beni in locazione a cagione della condotta ostativa della madre.
Nessun rilievo assume infine la circostanza che parte convenuta possa non avere concretamente percepito frutti, perché ai fini della fruttificazione devono considerarsi non solo i frutti effettivamente non percepiti dall'aspirante locatore danneggiato in relazione all'esecuzione di un determinato contratto, ma anche quelli percipiendi, spettanti a qualunque proprietario di una cosa potenzialmente fruttifera occupata da terzi, nonché la stessa limitazione nel godimento di un bene che nemmeno sarebbe stato offerto sul mercato, perché destinato a essere utilizzato direttamente dallo stesso proprietario o comproprietario.
La somma dovuta dalla resistente va commisurata al valore dei frutti civili il cui godimento è
stato impedito al ricorrente e deve essere quantificata sulla base del valore locativo dell'immobile, per la quota corrispondente al diritto vantato da (comproprietario per la quota di Parte_1
1/3 di 2/3 della metà indivisa o più sinteticamente 1/9 del valore totale). Nella fattispecie la somma dovuta è quindi modesta.
Orbene, per quanto riportato nella relazione delle C. T. U. disposta nella fase istruttoria del presente procedimento a firma dell'arch. il valore locativo stimato per gli Persona_2
immobili oggetto di controversia dal maggio 2021 al maggio 2024, è pari ad € 16.969,43.
Di tale somma, la sola metà (€ 8.484,71), afferisce ai diritti caduti in successione, essendo detti immobili per metà indivisa, in proprietà esclusiva dell'odierna resistente.
pagina 7 di 9 Di tale ultima somma (€ 8.484,71), la quota spettante alla parte ricorrente è pari ad 1/3 di 2/3 ai sensi dell'art. 581 c. c. e cioè € 1.885,49. Aggiornando equitativamente ad oggi tale valore,
considerando anche il 2025, si ottiene un valore complessivo di € 2.356,00, somma da intendersi già
rivalutata, perché determinata secondo i valori attuali, e in assenza di prova dei presupposti relativi agli interessi provati (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878, secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese processuali devono essere interamente compensate.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, in quanto funzionali alla domanda di fruttificazione fondata, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G.
11961/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1) Condanna alla consegna di tutte le chiavi che siano necessarie a garantire Controparte_1
alla parte ricorrente il pieno esercizio dei diritti di comunista sui seguenti Parte_1
immobili meglio identificati in atti: a) unità abitativa sita nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11
identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Catania al foglio 38 particella 666 sub 91 categoria
A/2; b) unità immobiliare sita nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Catania al foglio 38 particella 666 sub 67, categoria C/2;
pagina 8 di 9 2) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 2.356,00 a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento da maggio 2021 a oggi;
3) Rigetta per il resto le domande proposte da;
Parte_1
4) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti;
5) Pone le pese di C. T. U. definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11961/2023 promossa da:
nato a [...], in data [...], C. F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Gianfranco Barbagallo, C. F.: e C.F._2 [...]
, C. F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Parte_2 C.F._3
Catania, alla Via Caronda n 207, come da procura in atti.
-parte attrice-
CONTRO
C. F.: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4
residente in [...], rappresentata e difesa, per procura alle pagina 1 di 9 liti in atti, dall'Avv. Margherita Cardillo, C. F.: presso il cui studio in S. CodiceFiscale_5
Agata li Battiati, Via Barriera del Bosco n. 4, elegge domicilio
- parte convenuta -
Avente ad oggetto: comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 la causa, introdotta con rito semplificato, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in qualità di coerede di Parte_1 [...]
ha chiamato dinanzi a Questo Tribunale, e chiesto di: Persona_1 Controparte_1
“A. dichiarare che il sig. ha diritto di ottenere la consegna da parte Parte_1
della sig.ra delle chiavi di accesso dei seguenti immobili;
CP_1
1. unità abitativa sita nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11 identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Catania al foglio 38 particella 666 sub 91 categoria A/2 e unità immobiliare
sita nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Catania al foglio 38 particella 666 sub 67, categoria C/2;
2) unità immobiliare sita nel Comune di Zafferana Etnea via Covalova n 12 identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Zafferana Etnea nel foglio 33, particella 178, categoria A/3.
B. condannare a consegnare le chiavi dei suddetti immobili al sig. Controparte_1 [...]
; Parte_1
C. condannare la sig.ra a rifondere il danno subito dal sig, Controparte_1 [...]
per il mancato godimento pro quota di detti immobili, che si quantifica in € 5.000,00 o Parte_1
pagina 2 di 9 di quella maggiore o minore somma che verrà liquidata, conseguente all'uso esclusivo fatto dalla
e consistente nei relativi profitti e frutti civili non goduti con riferimento ai prezzi di mercato CP_1
correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento degli immobili che si sarebbe
potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere
individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile, la cui somma deve essere maggiorata da
interessi e rivalutazione
D. condannare la sig.ra a pagamento delle spese di lite e a quella della Controparte_1
mediazione.”
Quanto all'unità abitativa sita nel Comune di Tremestieri Etneo, via G.B. Vaccarini identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo individuato al foglio 2, particella 861 sub 5,
categoria A/2, non è stata quindi proposta domanda alcuna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24 aprile 2024, si è
costituita in giudizio non opponendosi alla richiesta di consegna delle chiavi, ma Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno, in particolare per non aver tratto alcun vantaggio patrimoniale dall'uso esclusivo dei beni immobili.
Ritenuti superflui la prova per testi e l'interrogatorio formale dedotti dalle parti, è stata invece disposta consulenza tecnica d'ufficio al solo fine di: “stimare il valore locativo dell'unità abitativa sita
nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Catania nel foglio 38 particella 666, sub 91, categoria A/2 e dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Catania, viale Castagnola n. 11 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Catania nel foglio 38
particella 666, sub 67, categoria C/2, da giugno 2021 a maggio 2024, determinando quindi il valore in
tesi spettante a quale coerede di ” e nominando a tal Parte_1 Persona_1
fine l'arch. Persona_2
pagina 3 di 9 Orbene, deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta.
L'eccezione è infatti eccessivamente generica, non indicando realmente le ragioni per cui la presente controversia, di valore certamente indeterminabile per come proposta e avente ad oggetto anche la restituzione alla comunione di beni immobili, debba ritenersi di competenza del Giudice di
Pace.
Nel merito le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate e, anche con riferimento al quantum, devono essere accolte nei limiti di quanto di ragione.
Preliminarmente deve darsi atto che davanti al Giudice Istruttore parte convenuta non ha provveduto a consegnare copia delle chiavi e che sulla base del verbale di consegna del giorno 8
giugno 2024, sottoscritto dai procuratori delle parti (in atti), è avvenuta la consegna, in corso di causa ma stragiudizialmente, delle chiavi degli immobili in oggetto, dalla parte resistente in favore del ricorrente;
tuttavia, emerge nell'ambito degli scritti difensivi di parte ricorrente, che ha insistito sempre sulle domande iniziali, che detta consegna sia stata solo parziale, avendo avuto ad oggetto solo alcune delle chiavi che permettono l'accesso agli immobili. In assenza di prova, che avrebbe dovuto fornire la parte tenuta alla consegna, o di accordo al riguardo non è dunque possibile dare atto della cessazione della materia del contendere.
Deve allora evidenziarsi che la domanda di consegna delle chiavi di un immobile proposta da un comunista nei confronti dell'altro, al fine di restituirlo alla comunione, presuppone la prova dell'altrui godimento esclusivo. In mancanza deve presumersi l'uso promiscuo da parte dei comunisti.
Nella fattispecie, a fronte della specifica allegazione della controparte, mentre con riferimento agli immobili di Catania, Viale Castagnola non vi è specifica contestazione sul godimento esclusivo da parte della (in quanto parte convenuta, entro i termini di rito, si è limitata a dedurre in merito a CP_1
pagina 4 di 9 questioni personali o comunque non pertinenti rispetto all'obbligo di consentire al comunista il pari uso, ammettendo anzi di non aver voluto consegnare copia delle chiavi né al né agli altri figli), Pt_1
parte resistente ha invece chiaramente affermato che la chiave di ingresso della proprietà di Zafferana
sono già da tempo in possesso dell'attore Nulla ha invece dimostrato parte attrice in Parte_1
proposito e in senso contrario.
Analogamente, relativamente alla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento del bene comune, si rende opportuno il riferimento alla disciplina di cui all'art. 1102 c. c., per cui:
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare
a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non
può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
I due limiti fondamentali all'uso della cosa comune sono, quindi, il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
La nozione di pari uso non va intesa in senso di uso "identico", tanto che è normalmente ammesso che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri.
Il titolo giustificativo del godimento esclusivo “solitario” del bene comune viene meno, quando la destinazione di quest'ultimo venga alterata o quando venga impedito il pari uso di esso da parte degli altri partecipanti alla comunione: in questi casi si configura un abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102 c.c., e dunque un illecito, che legittima ciascuno dei partecipanti ad esercitare lo ius
prohibendi, onde ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.
pagina 5 di 9 L'ostacolo diretto al pari uso della cosa può risultare, oltre che da un manifesto rifiuto, anche da
“comportamenti al fine equivalenti da apprezzare in relazione alle condizioni oggettive del bene
comune ed alle modalità d'uso”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11631 del 21 novembre 1997).
Con riferimento al caso in esame, la detenzione esclusiva delle chiavi degli immobili oggetto della comunione, deve considerarsi alla stregua di un comportamento, volto ad escludere gli altri comunisti dal godimento dei beni stessi;
una tale condotta certamente esubera quello che possa definirsi come uso semplicemente sproporzionato del bene da parte di un comunista, configurandosi piuttosto in un atto di esclusione degli altri dal godimento dei beni. “In materia di comunione, ove sia provata
l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne
l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, deve ritenersi sussistente un danno in re ipsa".
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11486 del 12 maggio 2010).
Come già detto è fatto processualmente certo, in quanto non contestato, che Controparte_1
abbia detenuto in via esclusiva, le chiavi degli immobili in Catania oggetto di comunione ereditaria,
negando di fatto al comunista odierno ricorrente, il pieno godimento degli stessi.
Non vi è invece prova del godimento esclusiva dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Zafferana Etnea, Via Covalova n.12 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Zafferana Etnea al foglio 33, part.lla 178, catg.A/3, pur essendo anch'essa oggetto del giudizio. Per tale ragione non è
stato esteso in proposito il mandato conferito al c.t.u., nonostante specifica istanza della parte attrice.
Sussiste dunque, nel caso di specie ed entro tali limiti, la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ., trattandosi di ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e della sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità e al rilascio degli immobili alla comunione (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. II, 30/09/2015 n. 19488).
pagina 6 di 9 Quanto al profilo risarcitorio, non è innanzitutto previsto che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione esclusiva del bene in comunione debba essere proposta solo nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione e non autonomamente;
parte attrice non si è inoltre limitata a rimanere inerte per poi chiedere il risarcimento di un danno da considerarsi in re ipsa,
piuttosto chiedendo di poter utilizzare il bene già in via stragiudiziale e poi deducendo espressamente di non aver potuto concedere i beni in locazione a cagione della condotta ostativa della madre.
Nessun rilievo assume infine la circostanza che parte convenuta possa non avere concretamente percepito frutti, perché ai fini della fruttificazione devono considerarsi non solo i frutti effettivamente non percepiti dall'aspirante locatore danneggiato in relazione all'esecuzione di un determinato contratto, ma anche quelli percipiendi, spettanti a qualunque proprietario di una cosa potenzialmente fruttifera occupata da terzi, nonché la stessa limitazione nel godimento di un bene che nemmeno sarebbe stato offerto sul mercato, perché destinato a essere utilizzato direttamente dallo stesso proprietario o comproprietario.
La somma dovuta dalla resistente va commisurata al valore dei frutti civili il cui godimento è
stato impedito al ricorrente e deve essere quantificata sulla base del valore locativo dell'immobile, per la quota corrispondente al diritto vantato da (comproprietario per la quota di Parte_1
1/3 di 2/3 della metà indivisa o più sinteticamente 1/9 del valore totale). Nella fattispecie la somma dovuta è quindi modesta.
Orbene, per quanto riportato nella relazione delle C. T. U. disposta nella fase istruttoria del presente procedimento a firma dell'arch. il valore locativo stimato per gli Persona_2
immobili oggetto di controversia dal maggio 2021 al maggio 2024, è pari ad € 16.969,43.
Di tale somma, la sola metà (€ 8.484,71), afferisce ai diritti caduti in successione, essendo detti immobili per metà indivisa, in proprietà esclusiva dell'odierna resistente.
pagina 7 di 9 Di tale ultima somma (€ 8.484,71), la quota spettante alla parte ricorrente è pari ad 1/3 di 2/3 ai sensi dell'art. 581 c. c. e cioè € 1.885,49. Aggiornando equitativamente ad oggi tale valore,
considerando anche il 2025, si ottiene un valore complessivo di € 2.356,00, somma da intendersi già
rivalutata, perché determinata secondo i valori attuali, e in assenza di prova dei presupposti relativi agli interessi provati (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878, secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese processuali devono essere interamente compensate.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, in quanto funzionali alla domanda di fruttificazione fondata, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G.
11961/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1) Condanna alla consegna di tutte le chiavi che siano necessarie a garantire Controparte_1
alla parte ricorrente il pieno esercizio dei diritti di comunista sui seguenti Parte_1
immobili meglio identificati in atti: a) unità abitativa sita nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11
identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Catania al foglio 38 particella 666 sub 91 categoria
A/2; b) unità immobiliare sita nel Comune di Catania, viale Castagnola n. 11, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Catania al foglio 38 particella 666 sub 67, categoria C/2;
pagina 8 di 9 2) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 2.356,00 a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento da maggio 2021 a oggi;
3) Rigetta per il resto le domande proposte da;
Parte_1
4) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti;
5) Pone le pese di C. T. U. definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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