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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Italo Mirko De Pasquale, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7552/2023, avente ad oggetto “Opposizione a precetto
(art. 615, l'comma c.p.c.)”, proposta da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EMILIA FRANCESCA ARTURI ), giusta mandato in atti C.F._1
-Attrice/opponente
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. FILIPPO TOMMASO CP_1 P.IVA_2
ONESIMO ), giusta mandato in atti C.F._2
- Convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate nelle prime memorie ex art. 189, numero 1, c.p.c. concesse alle parti all'udienza del 03.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di precetto notificato telematicamente in data 02.11.2023 ha intimato alla CP_1
Parte (di seguito per brevità di pagare la somma di € 171.746,76 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c. c., dalla notifica dell'atto sino al soddisfo, spese successive ed occorrende. A base del precetto ha posto la sentenza n. 1412/2021 resa dal Tribunale
Parte di Taranto con la quale la era stata condannata al pagamento della somma di € 284.135,17,
pagina 1 di 7 quale sorte capitale oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Nell'atto di intimazione ha precisato: “che la banca, quindi, provvedeva in data 21.02.22 CP_1 al pagamento della sorte capitale corrispondendo altresì la somma di € 3.918,51, a titolo di interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c., anziché gli interessi legali determinati ex art. 1284 quarto comma c.c., pari ad oggi ad € 175.045,15”. Parte 1.2. Con tempestivo atto di citazione ha opposto il precetto e ha dedotto la mancanza di titolo in favore di relativamente alla pretesa di pagamento degli interessi ex art. 1284, IV CP_1
comma c.c..
Più nel dettaglio, l'odierna opponente ha richiamato il dispositivo della sentenza di primo grado con la quale l'istituto bancario è stato condannato “al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 284.135,17 con interessi legali dalla data della domanda al saldo”.
Ha aggiunto che avverso tale sentenza, la aveva proposto appello nel cui atto introduttivo CP_1
del giudizio non aveva impugnato la sentenza sulla indicazione generica degli interessi e che, soltanto con il ricorso per Cassazione, alla data dell'opposizione ancora sub judice, aveva chiesto l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c. c. senza alcuna censura specifica sulla sentenza della Corte di Appello di Lecce.
In ragione di tanto, l'attrice ha dedotto che la sentenza costituente il titolo esecutivo non conteneva, nella motivazione o nel dispositivo, specificazione del riferimento degli interessi “agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n.
231 del 2002”, né risultava che il Tribunale di Taranto avesse in alcun modo valutato la questione inerente ai presupposti applicativi degli interessi al tasso speciale, né che vi fosse mai stata una espressa richiesta in tal senso disattesa dal giudice di merito. Pertanto, la pretesa creditoria, contenuta nell'atto di precetto opposto, non era conforme al titolo esecutivo, dovendosi escludere che il Giudice del merito avesse inteso richiamare - con l'espressione “... Interessi legali...” - la normativa speciale di cui al D.L.gs. 231/2002, neanche espressamente menzionata dalla società attrice, con la generica richiesta degli “... interessi legali”.
Ha assunto ancora che il vaglio della natura degli interessi dovuti non possa essere rimesso al giudice dell'esecuzione il quale deve limitarsi a dare applicazione al titolo prodotto.
In ogni caso, ha ritenuto che i predetti interessi moratori non siano dovuti in ragione della natura del risarcimento riconosciuto in sentenza mancando, nel caso di specie, un inadempimento ad un'obbligazione legata ad una fonte contrattuale.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “A)In via preliminare e principale, in accoglimento dell'istanza cautelare, concedere, anche inaudita altera parte ovvero fissare apposita udienza per
pagina 2 di 7 la discussione della stessa, stante l'evidente periculum in mora nonché il fumus boni iuris, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto impugnato al fine di scongiurare la preannunciata esecuzione sul quale si fonda il precetto notificato in data 02.11.2023 ad istanza della B) Nel merito: 1)Accertare e dichiarare Parte_3
l'inesistenza, inefficacia e nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo giudiziale sull'intimata pretesa di pagamento e per inesistenza di inadempimento da parte della Banca opponente;
2) Accertare e dichiarare l'infondatezza, temerarietà e pretestuosità dell'azione giudiziaria per assenza dei presupposti legittimanti la notifica dell'intimazione e della preannunciata azione esecutiva e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto
a procedere in executivis nei confronti della in difetto di pretesa Parte_1
creditoria; 3)In via del tutto subordinata, contestando la somma precettata, accertare e dichiarare
l'esatto importo da dover corrispondere detratto l'acconto già percepito, per come potrà essere quantificazione in corso di causa;
C) Condannare l'opposta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze processuali”.
1.3. Con comparsa del 23.12.2023 ha resistito all'opposizione assumendo la Controparte_1 correttezza dell'intimazione opposta in ragione di quanto sostenuto da Cass. Civ. sent. n. 61/2023 che, a suo dire, avrebbe riconosciuto che la condanna al pagamento degli interessi legali può senz'altro essere riferita agli interessi legali moratori previsti dal quarto comma dell'art.1284 C.C.
e, per altro verso, ha ricondotto la fattispecie dell'azione di ripetizione di indebito conseguente a Parte nullità contrattuali in materia bancaria - ovvero all'azione che ha portato alla condanna di - nell'ambito di applicazione della norma citata.
In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione “perché inammissibili e infondate, tutte le domande avversarie ivi compresa l'istanza per la sospensione dell'esecuzione; Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
2. Con decreto del 14.02.2024 sono stati concessi alle parti i termini per le memorie ex art. 171 ter
c.p.c.. Disattesa l'istanza di sospensiva per assenza del requisito del periculum in mora all'udienza del 03.04.2024, nessun incombente istruttorio resosi necessario, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 19.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2.1. All'udienza prevista la causa è stata trattenuta per la decisione.
*****
4.1. Preliminarmente va da atto che in sede di memorie di precisazione delle conclusioni, depositate il 17.01.2025, parte opposta ha rinunciato al precetto notificato e ha chiesto la compensazione integrale delle spese e competenze di causa. Conclusione ribadita all'udienza del 19.03.2025.
pagina 3 di 7 Per parte sua, l'opponente, all'udienza già richiamata, in merito alla rinuncia al precetto di controparte ha dichiarato di accettare “tale rinuncia solo ove il giudice condanni l'opposta al pagamento delle spese giudiziali; in difetto si riporta alle note di precisazione delle conclusioni e alla comparsa conclusionale chiedendone l'accoglimento”; in sede conclusionale ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e “nel caso in cui l'On. Tribunale dichiari cessata la materia del contendere per la rinuncia al precetto formulata nelle conclusioni da parte opposta, Voglia liquidare il compenso giudiziale, oltre alle spese sostenute pari ad Euro 786.00 (iscrizione a ruolo del presente procedimento e di quello cautelare) da porre a carico di quest'ultima in favore dell'opponente”.
Premesso che, secondo costante giurisprudenza, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, rimane da valutare se si sia verificata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere. Mentre, infatti, in presenza di un'opposizione ex art. 617, I comma, c.p.c., la rinuncia al precetto comporta declaratoria di cessazione della materia del contendere (in questi termini già Cass. n. 5207 del 25/05/1998), quando si verte in materia di opposizione all'esecuzione, in assenza di una richiesta congiunta delle parti, l'eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può prescindere dalla valutazione dell'interesse concreto delle parti alla definizione delle contestazioni sollevate
(Cassazione civile sez. III 16/01/2025, n. 1042).
Nel caso di specie, è indubbio che, in ragione del motivo di opposizione concretamente dedotto, ovvero l'assenza di titolo “in favore di relativamente alla pretesa di pagamento degli CP_1 interessi ex art. 1284, IV comma c. c.”, si sia in presenza di un'opposizione ex art. 615, I comma,
c.p.c. essendo in contestazione il diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata preannunciata con il precetto opposto.
Parte opponente, inoltre, tanto in sede di comparsa conclusionale - dopo aver preso atto della rinuncia al precetto di parte intimante - quanto nell'ultima udienza ha chiesto decidersi l'opposizione insistendo per la condanna dell'opposta alle spese e competenze di lite. Parte In ragione di tanto, quindi, è ravvisabile un interesse attuale concreto della alla definizione nel merito della presente controversia.
4.2. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Emerge dagli atti che la sentenza n. 1412/2021 pronunciata dal tribunale di Taranto e posta a base
Parte del precetto intimato, abbia condannato al pagamento, oltre alla sorte capitale, dei soli interessi “legali dalla data della domanda (art. 2033 comma 1 c.c.) al saldo, come richiesto in atto di citazione” (così in parte motiva). Ancora, la natura degli interessi riconosciuti nella sentenza di pagina 4 di 7 primo grado - che va precisato è corrispondente per natura e decorrenza alla domanda dell'allora attrice - non è stato oggetto di appello da parte di CP_1
Parte Risulta ancora, perché vi è espresso riconoscimento nell'atto di precetto, che già in data
21.02.22 abbia correttamente adempiuto al comando contenuto nel titolo esecutivo avendo corrisposto tanto la sorte capitale quanto l'importo dovuto a titolo di interessi legali con la decorrenza dettata in sentenza.
Se così è, allora, il precetto azionato laddove intima, a distanza di oltre un anno dall'adempimento, il pagamento dei c.d. “super interessi” in difetto sia di un'espressa condanna in tal senso, sia di una qualsivoglia domanda di parte, si appalesa nullo.
Vale, infatti, il principio incontestato per cui, in presenza di un titolo esecutivo di origine giudiziale, il quantum dovuto è quello direttamente ricavabile dal disposto di detto titolo senza che vi sia spazio né per il giudice dell'esecuzione - e della fase pre-esecutiva - né, a maggior ragione, per il creditore intimante per interpretarne estensivamente il contenuto in base, per di più, ad elementi extra testuali neppure ritualmente acquisiti nel processo (Corte di Cassazione, III sez. civ.,
05.06.2020, n.10806; Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479).
Nella fattispecie, la sentenza costituente il titolo esecutivo è chiara nella sua portata precettiva, è coerente in punto di motivazione e, soprattutto, è conforme alla domanda proposta;
non contiene, nella motivazione o nel dispositivo, specificazione del riferimento degli interessi “di legge” agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 a sua volta richiamato dall'art. 1284, IV comma, c.c. né risulta che il
Tribunale avesse in alcun modo valutato la questione inerente ai presupposti applicativi degli interessi al tasso speciale. Neppure, detta richiesta, si ripete è stata oggetto di motivo di appello.
Non ignora questo giudice che con la sentenza n. 61 del 2023, richiamata da parte opposta, la Corte di Cassazione si sia espressa nel senso che possano riconoscersi gli interessi di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. A ben vedere, tuttavia, detta sentenza risolve una precisa questione di diritto ovvero l'”individuazione di eventuali limiti di applicabilità, con riguardo a determinate categorie di obbligazioni, della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con la quale è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002” ma non affronta e di conseguenza non risolve, neppure in termini di obiter dictum, la differente questione della possibilità di intimare il pagamento di siffatti interessi in assenza di espressa domanda nel merito e/o di espressa condanna, in tal senso, contenuta nel titolo esecutivo.
pagina 5 di 7 La predetta sentenza, pertanto, benché riconosca “in astratto” che il diritto riconosciuto in favore di nella sentenza di primo grado, avrebbe giustificato anche il riconoscimento degli CP_1 interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., non legittima la possibilità di azionare esecutivamente, previa intimazione, siffatti interessi nella totale assenza di un titolo esecutivo che ne riconoscesse la debenza o, almeno, di un titolo esecutivo “oscuro”, “contrastante” bisognevole di interpretazione per la sua attuazione.
Tanto più che la richiesta di pagamento degli interessi è avvenuta a distanza di oltre un anno
Parte dall'adempimento spontaneo di in ragione di giurisprudenza sopravvenuta e successivamente ad una sentenza di appello laddove i giudici dell'impugnazione neppure sono stati investiti della relativa questione.
Legittimare una prassi siffatta, lascerebbe anche quella parte non più debitrice in ragione del tempestivo e spontaneo adempimento in balia delle pretese ingiustificate dell'altra parte in spregio dei più elementari canoni di correttezza e buona fede.
Ancora, il principio di diritto espresso da Cassazione a sezioni unite n. 12449 del 7 maggio 2024, secondo il quale “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” si inserisce nel solco di quella che già era la giurisprudenza maggioritaria emersa tanto in sede di legittimità (pure richiamata in sentenza) quanto in sede di merito e che meglio rappresenta concreta attuazione di tutti i principi che disciplinano i rapporti tra la sfera processuale della cognizione rimessa al giudice del merito e quella dell'attuazione del comando rimessa al giudice dell'esecuzione (e della fase pre-esecutiva).
Da quanto sopra, non può dirsi che la legittimazione di ad agire nei termini intimati in CP_1
precetto sia venuta meno in conseguenza della pronuncia delle sezioni unite difettando già, a monte, dei presupposti necessari per la sua proposizione di guisa che l'opposizione merita accoglimento e l'opponente non potrà essere tenuta indenne dalla condanna alle spese e competenze di lite.
5. Pertanto, le spese, per questa fase, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazioni dei parametri medi di cui al D. M. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria
(meramente documentale). Parte Per quanto concerne, invece, le spese della fase cautelare esse vanno poste a carico di pagina 6 di 7 (soccombente in quella sede) e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della limitata attività svolta e con esclusione della fase istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto opposto;
• Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente fase di merito, quantificate in complessivi € 786,00 per spese, € 8.433 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge;
• Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite della fase cautelare, quantificate in complessivi € 2.613 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Così deciso in Lecce, 17/04/2025
Il Giudice unico
Dott. Italo Mirko De Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Italo Mirko De Pasquale, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7552/2023, avente ad oggetto “Opposizione a precetto
(art. 615, l'comma c.p.c.)”, proposta da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EMILIA FRANCESCA ARTURI ), giusta mandato in atti C.F._1
-Attrice/opponente
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. FILIPPO TOMMASO CP_1 P.IVA_2
ONESIMO ), giusta mandato in atti C.F._2
- Convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate nelle prime memorie ex art. 189, numero 1, c.p.c. concesse alle parti all'udienza del 03.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di precetto notificato telematicamente in data 02.11.2023 ha intimato alla CP_1
Parte (di seguito per brevità di pagare la somma di € 171.746,76 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c. c., dalla notifica dell'atto sino al soddisfo, spese successive ed occorrende. A base del precetto ha posto la sentenza n. 1412/2021 resa dal Tribunale
Parte di Taranto con la quale la era stata condannata al pagamento della somma di € 284.135,17,
pagina 1 di 7 quale sorte capitale oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Nell'atto di intimazione ha precisato: “che la banca, quindi, provvedeva in data 21.02.22 CP_1 al pagamento della sorte capitale corrispondendo altresì la somma di € 3.918,51, a titolo di interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c., anziché gli interessi legali determinati ex art. 1284 quarto comma c.c., pari ad oggi ad € 175.045,15”. Parte 1.2. Con tempestivo atto di citazione ha opposto il precetto e ha dedotto la mancanza di titolo in favore di relativamente alla pretesa di pagamento degli interessi ex art. 1284, IV CP_1
comma c.c..
Più nel dettaglio, l'odierna opponente ha richiamato il dispositivo della sentenza di primo grado con la quale l'istituto bancario è stato condannato “al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 284.135,17 con interessi legali dalla data della domanda al saldo”.
Ha aggiunto che avverso tale sentenza, la aveva proposto appello nel cui atto introduttivo CP_1
del giudizio non aveva impugnato la sentenza sulla indicazione generica degli interessi e che, soltanto con il ricorso per Cassazione, alla data dell'opposizione ancora sub judice, aveva chiesto l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c. c. senza alcuna censura specifica sulla sentenza della Corte di Appello di Lecce.
In ragione di tanto, l'attrice ha dedotto che la sentenza costituente il titolo esecutivo non conteneva, nella motivazione o nel dispositivo, specificazione del riferimento degli interessi “agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n.
231 del 2002”, né risultava che il Tribunale di Taranto avesse in alcun modo valutato la questione inerente ai presupposti applicativi degli interessi al tasso speciale, né che vi fosse mai stata una espressa richiesta in tal senso disattesa dal giudice di merito. Pertanto, la pretesa creditoria, contenuta nell'atto di precetto opposto, non era conforme al titolo esecutivo, dovendosi escludere che il Giudice del merito avesse inteso richiamare - con l'espressione “... Interessi legali...” - la normativa speciale di cui al D.L.gs. 231/2002, neanche espressamente menzionata dalla società attrice, con la generica richiesta degli “... interessi legali”.
Ha assunto ancora che il vaglio della natura degli interessi dovuti non possa essere rimesso al giudice dell'esecuzione il quale deve limitarsi a dare applicazione al titolo prodotto.
In ogni caso, ha ritenuto che i predetti interessi moratori non siano dovuti in ragione della natura del risarcimento riconosciuto in sentenza mancando, nel caso di specie, un inadempimento ad un'obbligazione legata ad una fonte contrattuale.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “A)In via preliminare e principale, in accoglimento dell'istanza cautelare, concedere, anche inaudita altera parte ovvero fissare apposita udienza per
pagina 2 di 7 la discussione della stessa, stante l'evidente periculum in mora nonché il fumus boni iuris, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto impugnato al fine di scongiurare la preannunciata esecuzione sul quale si fonda il precetto notificato in data 02.11.2023 ad istanza della B) Nel merito: 1)Accertare e dichiarare Parte_3
l'inesistenza, inefficacia e nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo giudiziale sull'intimata pretesa di pagamento e per inesistenza di inadempimento da parte della Banca opponente;
2) Accertare e dichiarare l'infondatezza, temerarietà e pretestuosità dell'azione giudiziaria per assenza dei presupposti legittimanti la notifica dell'intimazione e della preannunciata azione esecutiva e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto
a procedere in executivis nei confronti della in difetto di pretesa Parte_1
creditoria; 3)In via del tutto subordinata, contestando la somma precettata, accertare e dichiarare
l'esatto importo da dover corrispondere detratto l'acconto già percepito, per come potrà essere quantificazione in corso di causa;
C) Condannare l'opposta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze processuali”.
1.3. Con comparsa del 23.12.2023 ha resistito all'opposizione assumendo la Controparte_1 correttezza dell'intimazione opposta in ragione di quanto sostenuto da Cass. Civ. sent. n. 61/2023 che, a suo dire, avrebbe riconosciuto che la condanna al pagamento degli interessi legali può senz'altro essere riferita agli interessi legali moratori previsti dal quarto comma dell'art.1284 C.C.
e, per altro verso, ha ricondotto la fattispecie dell'azione di ripetizione di indebito conseguente a Parte nullità contrattuali in materia bancaria - ovvero all'azione che ha portato alla condanna di - nell'ambito di applicazione della norma citata.
In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione “perché inammissibili e infondate, tutte le domande avversarie ivi compresa l'istanza per la sospensione dell'esecuzione; Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
2. Con decreto del 14.02.2024 sono stati concessi alle parti i termini per le memorie ex art. 171 ter
c.p.c.. Disattesa l'istanza di sospensiva per assenza del requisito del periculum in mora all'udienza del 03.04.2024, nessun incombente istruttorio resosi necessario, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 19.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2.1. All'udienza prevista la causa è stata trattenuta per la decisione.
*****
4.1. Preliminarmente va da atto che in sede di memorie di precisazione delle conclusioni, depositate il 17.01.2025, parte opposta ha rinunciato al precetto notificato e ha chiesto la compensazione integrale delle spese e competenze di causa. Conclusione ribadita all'udienza del 19.03.2025.
pagina 3 di 7 Per parte sua, l'opponente, all'udienza già richiamata, in merito alla rinuncia al precetto di controparte ha dichiarato di accettare “tale rinuncia solo ove il giudice condanni l'opposta al pagamento delle spese giudiziali; in difetto si riporta alle note di precisazione delle conclusioni e alla comparsa conclusionale chiedendone l'accoglimento”; in sede conclusionale ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e “nel caso in cui l'On. Tribunale dichiari cessata la materia del contendere per la rinuncia al precetto formulata nelle conclusioni da parte opposta, Voglia liquidare il compenso giudiziale, oltre alle spese sostenute pari ad Euro 786.00 (iscrizione a ruolo del presente procedimento e di quello cautelare) da porre a carico di quest'ultima in favore dell'opponente”.
Premesso che, secondo costante giurisprudenza, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, rimane da valutare se si sia verificata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere. Mentre, infatti, in presenza di un'opposizione ex art. 617, I comma, c.p.c., la rinuncia al precetto comporta declaratoria di cessazione della materia del contendere (in questi termini già Cass. n. 5207 del 25/05/1998), quando si verte in materia di opposizione all'esecuzione, in assenza di una richiesta congiunta delle parti, l'eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può prescindere dalla valutazione dell'interesse concreto delle parti alla definizione delle contestazioni sollevate
(Cassazione civile sez. III 16/01/2025, n. 1042).
Nel caso di specie, è indubbio che, in ragione del motivo di opposizione concretamente dedotto, ovvero l'assenza di titolo “in favore di relativamente alla pretesa di pagamento degli CP_1 interessi ex art. 1284, IV comma c. c.”, si sia in presenza di un'opposizione ex art. 615, I comma,
c.p.c. essendo in contestazione il diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata preannunciata con il precetto opposto.
Parte opponente, inoltre, tanto in sede di comparsa conclusionale - dopo aver preso atto della rinuncia al precetto di parte intimante - quanto nell'ultima udienza ha chiesto decidersi l'opposizione insistendo per la condanna dell'opposta alle spese e competenze di lite. Parte In ragione di tanto, quindi, è ravvisabile un interesse attuale concreto della alla definizione nel merito della presente controversia.
4.2. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Emerge dagli atti che la sentenza n. 1412/2021 pronunciata dal tribunale di Taranto e posta a base
Parte del precetto intimato, abbia condannato al pagamento, oltre alla sorte capitale, dei soli interessi “legali dalla data della domanda (art. 2033 comma 1 c.c.) al saldo, come richiesto in atto di citazione” (così in parte motiva). Ancora, la natura degli interessi riconosciuti nella sentenza di pagina 4 di 7 primo grado - che va precisato è corrispondente per natura e decorrenza alla domanda dell'allora attrice - non è stato oggetto di appello da parte di CP_1
Parte Risulta ancora, perché vi è espresso riconoscimento nell'atto di precetto, che già in data
21.02.22 abbia correttamente adempiuto al comando contenuto nel titolo esecutivo avendo corrisposto tanto la sorte capitale quanto l'importo dovuto a titolo di interessi legali con la decorrenza dettata in sentenza.
Se così è, allora, il precetto azionato laddove intima, a distanza di oltre un anno dall'adempimento, il pagamento dei c.d. “super interessi” in difetto sia di un'espressa condanna in tal senso, sia di una qualsivoglia domanda di parte, si appalesa nullo.
Vale, infatti, il principio incontestato per cui, in presenza di un titolo esecutivo di origine giudiziale, il quantum dovuto è quello direttamente ricavabile dal disposto di detto titolo senza che vi sia spazio né per il giudice dell'esecuzione - e della fase pre-esecutiva - né, a maggior ragione, per il creditore intimante per interpretarne estensivamente il contenuto in base, per di più, ad elementi extra testuali neppure ritualmente acquisiti nel processo (Corte di Cassazione, III sez. civ.,
05.06.2020, n.10806; Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479).
Nella fattispecie, la sentenza costituente il titolo esecutivo è chiara nella sua portata precettiva, è coerente in punto di motivazione e, soprattutto, è conforme alla domanda proposta;
non contiene, nella motivazione o nel dispositivo, specificazione del riferimento degli interessi “di legge” agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 a sua volta richiamato dall'art. 1284, IV comma, c.c. né risulta che il
Tribunale avesse in alcun modo valutato la questione inerente ai presupposti applicativi degli interessi al tasso speciale. Neppure, detta richiesta, si ripete è stata oggetto di motivo di appello.
Non ignora questo giudice che con la sentenza n. 61 del 2023, richiamata da parte opposta, la Corte di Cassazione si sia espressa nel senso che possano riconoscersi gli interessi di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. A ben vedere, tuttavia, detta sentenza risolve una precisa questione di diritto ovvero l'”individuazione di eventuali limiti di applicabilità, con riguardo a determinate categorie di obbligazioni, della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con la quale è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002” ma non affronta e di conseguenza non risolve, neppure in termini di obiter dictum, la differente questione della possibilità di intimare il pagamento di siffatti interessi in assenza di espressa domanda nel merito e/o di espressa condanna, in tal senso, contenuta nel titolo esecutivo.
pagina 5 di 7 La predetta sentenza, pertanto, benché riconosca “in astratto” che il diritto riconosciuto in favore di nella sentenza di primo grado, avrebbe giustificato anche il riconoscimento degli CP_1 interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., non legittima la possibilità di azionare esecutivamente, previa intimazione, siffatti interessi nella totale assenza di un titolo esecutivo che ne riconoscesse la debenza o, almeno, di un titolo esecutivo “oscuro”, “contrastante” bisognevole di interpretazione per la sua attuazione.
Tanto più che la richiesta di pagamento degli interessi è avvenuta a distanza di oltre un anno
Parte dall'adempimento spontaneo di in ragione di giurisprudenza sopravvenuta e successivamente ad una sentenza di appello laddove i giudici dell'impugnazione neppure sono stati investiti della relativa questione.
Legittimare una prassi siffatta, lascerebbe anche quella parte non più debitrice in ragione del tempestivo e spontaneo adempimento in balia delle pretese ingiustificate dell'altra parte in spregio dei più elementari canoni di correttezza e buona fede.
Ancora, il principio di diritto espresso da Cassazione a sezioni unite n. 12449 del 7 maggio 2024, secondo il quale “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” si inserisce nel solco di quella che già era la giurisprudenza maggioritaria emersa tanto in sede di legittimità (pure richiamata in sentenza) quanto in sede di merito e che meglio rappresenta concreta attuazione di tutti i principi che disciplinano i rapporti tra la sfera processuale della cognizione rimessa al giudice del merito e quella dell'attuazione del comando rimessa al giudice dell'esecuzione (e della fase pre-esecutiva).
Da quanto sopra, non può dirsi che la legittimazione di ad agire nei termini intimati in CP_1
precetto sia venuta meno in conseguenza della pronuncia delle sezioni unite difettando già, a monte, dei presupposti necessari per la sua proposizione di guisa che l'opposizione merita accoglimento e l'opponente non potrà essere tenuta indenne dalla condanna alle spese e competenze di lite.
5. Pertanto, le spese, per questa fase, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazioni dei parametri medi di cui al D. M. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria
(meramente documentale). Parte Per quanto concerne, invece, le spese della fase cautelare esse vanno poste a carico di pagina 6 di 7 (soccombente in quella sede) e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della limitata attività svolta e con esclusione della fase istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto opposto;
• Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente fase di merito, quantificate in complessivi € 786,00 per spese, € 8.433 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge;
• Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite della fase cautelare, quantificate in complessivi € 2.613 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Così deciso in Lecce, 17/04/2025
Il Giudice unico
Dott. Italo Mirko De Pasquale
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