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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1579 /2025 promosso da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, , elettivamente domiciliato in VIALE SAULI C.F._1 P.IVA_1 39 16121 GENOVA presso l' Avvocato BOTTARO STEFANO che lo rappresenta e difende;
Ricorrente contro
, c.f. ; CP_1 CodiceFiscale_2
Resistente
*****
Sciogliendo la riserva in data 2/4/2025;
esaminati gli atti e i documenti;
sentito il difensore di parte ricorrente;
[...]
[...]
ha proposto ricorso Parte_2 ex art. 703 e/o 700 c.p.c. al fine di ottenere un ordine di rilascio senza dilazione alcuna dell'immobile sito in Genova, via Chighizola 22, libero da persone e cose, nella disponibilità della occupato senza titolo dalla resistente Controparte_2 esponendo: CP_1
che è proprietario dell'immobile sito in Genova, via Bartolomeo Chighizola n. 22 in forza di donazione del 4.6.1947, per atto Notaio di Genova, Rep. 29915, racc. 5675, come Per_1 accettata il 6.7.1951 per atto Notaio , Rep, 50818, racc. 8591, in forza di Decreto del Per_1 Presidente della Repubblica del 28.6.1950 che aveva autorizzato la ad accettare la Parte_1 predetta donazione;
che l'immobile di via Chighizola 22 veniva destinato a sede dell' Controparte_3
istituto religioso di diritto diocesano, dedito dapprima all'accoglienza delle fanciulle
[...] derelitte e, quindi, alla cura dei bambini, come “Nido Niny Corsanego”;
che a seguito della soppressione canonica dell'Ordine delle Figlie della Divina Volontà, Per_2 (al secolo ultima suora superstite della comunità religiosa insidiata nell'immobile di Per_3 via Chighizola 22, in datat 12.11.2024 rilasciava il medesimo, libero da persone, cose e propri effetti personali, per trasferirsi presso altra residenza consegnando al Direttore della le Parte_1 chiavi del suddetto immobile, come da mail del 7.11.2024 inviata dall'avv. Mazzino al Direttore della Parte_1
che in vista del programmato rilascio conseguente alla soppressione dell' Controparte_3
la parte ricorrente stipulava con il Magistrato di Misericordia scrittura privata di
[...] comodato datata 1.11.2024, registrata il 19.11.2024 all'Agenzia delle Entrate con prot. 24111918041111218 5, con cui la Fondazione concedeva per la durata di 10 anni al Magistrato di Misericordia l'intero compendio immobiliare sito in via Chighizola 22, con obbligo per il comodante di iniziare gli interventi di riqualificazione entro e non oltre il 31.3.2025, pena la risoluzione di diritto del comodato;
che preso possesso del compendio immobiliare per effetto dell'intervenuto comodato, il Magistrato di Misericordia apprendeva e verificava come una porzione dello stesso fosse occupata, per mera concessione di ed in assenza di qualsivoglia autorizzazione dell' Per_2 [...] proprietaria dell'immobile, dalla signora che Parte_1 CP_1 veniva invitata, con raccomandata dell'avv. Monica Piana a rilasciare l'immobile;
che tale raccomandata si incrociava con raccomandata apparentemente datata 21.11.2024 inviata dall'avv. alla Fondazione ed alla Curia Arcivescovile di Genova, con cui si Controparte_4 assumeva come la signora avesse radicato ivi la propria residenza a fronte del CP_1 pagamento di un canone mensile concordato e corrisposto a che, tuttavia, non avrebbe Per_2 regolarizzato il rapporto locativo;
che in effetti, da accertamenti svolti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Genova, è emerso come nel marzo del 2019 la signora avesse presentato dichiarazione di residenza CP_1 nell'immobile di via Chighizola 22, abitato dalla signora (Suor Anna), “quale ospite Per_3 dell'appartamento sito nell' ”, e che la stessa avesse in tale Parte_3 Per_3 occasione confermato l'ingresso nell'immobile de quo della signora quale “ospite del CP_1 proprietario”;
che atteso che ogni tentativo volto ad ottenere il rilascio spontaneo della porzione dell'immobile di via Chighizola 22 occupato dalla signora non ha avuto esito positivo, era necessario procedere CP_1 in via giudiziale per ottenerne un ordine di rilascio dell' immobile.
La resistente non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.
All' udienza del 2/4/2025 il difensore di parte ricorrente ha insistito per l' accoglimento del ricorso illustrando oralmente le proprie tesi. ******
Il ricorso può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
La resistente come si evince dalla dichiarazione resa nel marzo 2019 quando spostò la propria residenza nell' immobile di proprietà della parte ricorrente è stata accolta dalla suora che gestiva in allora la struttura come mera “ospite” all' interno dell' appartamento sito nell' allora Nido Niny Corsanego.
Non risulta che tra le parti sia mai stato concluso alcun contratto di locazione che avrebbe comunque dovuto essere stipulato in forma scritta trattandosi di unità immobiliare ad uso abitativo.
La resistente nonostante le richieste della ricorrente ( doc. 6 di parte ricorrente ) non ha rilasciato il bene immobile.
Il detentore per “ragioni di ospitalità o servizio il quale arbitrariamente rifiuti la restituzione del bene, sì da trasformare la propria detenzione non autonoma in possesso o detenzione in nome proprio pone in essere un atto di privazione od impedimento del possesso altrui denunciabile con l'azione possessoria” ( in senso conforme Cass. sez. un. n. 3086/1982 )
Sussiste quindi la lesione del possesso tutelabile con l' azione possessoria considerato:
che la resistente non ha rilasciato il bene immobile al proprietario nonostante la richiesta di restituzione risalente al mese di novembre 2024;
che le ragioni della temporanea ospitalità sono venute meno dovendo il fabbricato essere oggetto di interventi edilizi di riqualificazione come documentato dalla parte ricorrente.
Ne consegue per tutto quanto sopra esposto che la domanda può essere accolta.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono così liquidate nei valori minimi della tariffa attesa la contumacia della resistente e la semplicità della lite:
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 588,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 601,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.615,00
P.Q.M.
Visto l' art. 703 c.p.c.
ORDINA
l' immediata reintegrazione dell' nel Controparte_2 possesso dell'immobile sito in Genova, via Chighizola civ. 22, e, per l'effetto ORDINA
a di rilasciare senza dilazione alcuna l'immobile sito in Genova, via Chighizola 22, CP_1 libero da persone e cose, nella disponibilità dell' Controparte_2
[...]
CONDANNA
a rimborsare alla parte ricorrente le spese legali del procedimento liquidate in € CP_1 286,00 per esborsi ed € 1.615,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge
Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso in Genova il 3 Aprile 2025
Il Giudice designato
Dott. Roberto Bonino