CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4627/21, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 23.12.2024, con cui sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C. F. , in persona del l. r. p. t.; Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) in persona del l.r.p.t.; (C.F. P.IVA_2 Parte_2
); (C.F. ); C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. ); (C.F.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_5
) tutti rappresentati e difesi, in virtù di apposito mandato, C.F._4
dall'avv. Giuseppe Guerriero (C.F. ), presso il cui studio in C.F._5
Napoli (NA), alla via Seggio del Popolo n° 22, sono elettivamente domiciliati
RGn°4627/2021-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
-APPELLANTI
CONTRO
C.F. rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3
C.F. Controparte_3 P.IVA_4
subentrata nel corso del giudizio di primo grado a (C.F. in CP_4 P.IVA_5 persona del l.r.p.t., in nome e per conto di ( Controparte_5
C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di apposita P.IVA_6
procura allegata all'atto di costituzione, dall'avv. Giacomo Pignata (C.F.
, presso il cui studio in Aversa (CE), alla Via Carlo Pisacane C.F._6
n. 1, è elettivamente domiciliata.
-APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, gli odierni appellanti proponevano, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data
03.07.2019 mediante cui quale mandataria di CP_4 Controparte_5
intimava il pagamento della somma pari ad € 81.115,80 comprensiva di
[...]
spese, compensi, interessi e accessori.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano l'inidoneità del contratto di finanziamento azionato ad integrare titolo esecutivo;
l'inesistenza del diritto dell'opposta ad agire in executivis;
l'indeterminatezza del credito intimato;
l'omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo (ISC); l'illegittimità degli addebiti operati ed, infine, la violazione della L.
n.108/96.
1.2 Si costituiva in giudizio in data 21.02.2020 la in nome e per conto di CP_4
cui subentrava, nel corso del procedimento, Controparte_5
la rappresentata da Controparte_6 CP_3
RGn°4627/2021-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
1.3 Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo proposta nell'atto introduttivo del giudizio;
rigettate, altresì, le istanze istruttorie formulate a seguito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.; la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.04.2021 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
1.4 Con sentenza n.2642/2021, pubblicata in data 21.09.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.
Segnatamente, il giudice di prime cure, nel ricondurre la domanda nell'alveo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., rilevava preliminarmente l'assoluta genericità delle contestazioni, mosse dagli opponenti, con riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società subentrata in corso di causa.
Nel merito, il Tribunale evidenziava poi come il contratto di mutuo stipulato in data
10.06.2011 presentasse tutti i connotati previsti dall'art. 474 c.p.c., rappresentati dall'erogazione della somma in favore della parte mutuataria;
dall'assunzione dell'obbligo di restituzione della somma;
dall'attestazione del notaio rogante del rilascio di atto di quietanza da parte dei mutuatari;
dalla costituzione di ipoteca a garanzia del credito.
Il Giudice di prime cure riteneva, inoltre, infondata la doglianza relativa all'incertezza del credito azionato, atteso che l'importo preteso era desumibile da elementi certi, contenuti nel titolo, considerata anche la sua natura contrattuale.
Con riferimento alla doglianza relativa alla nullità del contratto per omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo (ISC) il primo Giudice, in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, riteneva non trattarsi di ipotesi di nullità contrattuale, in considerazione della funzione meramente informativa di tale indicatore, non incidente sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità
(contrattuale e/o precontrattuale) della banca, configurabile in presenza di uno
RGn°4627/2021-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda specifico danno, eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Infine, il Tribunale reputava infondata la prospettazione relativa all'usurarietà del contratto di mutuo, considerata l'assoluta genericità dell'eccezione formulata, nonché in ogni caso l'insussistenza di usura con riferimento al tasso di interesse esaminato.
Da ciò il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 04.11.2021,
[...]
, , e Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] hanno spiegato appello, deducendo a sostegno quattro motivi. Pt_5
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
25.03.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_2
invocando l'inammissibilità del gravame e comunque, all'esito di una analitica contestazione delle singole censure, il rigetto dello stesso.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 04.11.2021, risultando rispettato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta in data
05.10.2021.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, per i rilievi di seguito esposti.
5.1 Sono in primo luogo infondati il primo ed il secondo motivo di gravame, che per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame -intitolato: “Nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia del Giudice sulla carenza di legittimazione ad agire in capo a per nullità della procura conferita da e CP_3 CP_2
sul venire meno del contestato diritto dell'intimante alla vendita dei beni per cui azionava l'atto di precetto opposto” - gli appellanti lamentano che la sentenza impugnata sia affetta da nullità, non essendosi il Giudice di prime cure pronunciato su domande ed eccezioni formulate dagli stessi, in violazione, pertanto, dei principi fondamentali che regolano il processo civile.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Hanno al riguardo dedotto gli appellanti che, sin dalle note di trattazione scritta depositate il 19.04.2021, prima data utile successiva alla costituzione dell'odierna appellata, avevano eccepito l'assoluta carenza di legittimazione ad agire in capo alla società con riferimento alla procura notarile Controparte_3 rilasciata da per la gestione dei crediti Controparte_2
di qualunque tipologia e natura.
Secondo gli appellanti, il carattere di indeterminatezza ed incertezza dell'oggetto della procura notarile rilasciata in favore di – indubitabilmente CP_3
attributiva di un potere di rappresentanza sostanziale, oltre che processuale, in capo a tale società - sarebbe manifesto, non risultando specificamente indicati i rapporti oggetto dell'impegno negoziale.
In quest'ottica, gli appellanti hanno richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale si conferisce il potere di gestione dei crediti definiti “anomali”
o in “default” o “in sofferenza” poiché tale espressione non permette l'individuazione dei rapporti in oggetto. Ne conseguirebbe la carenza di legittimazione ad agire in capo al terzo interventore, per nullità della procura, con conseguente nullità e/o inammissibilità e/o infondatezza del precetto opposto.
Con il medesimo motivo, gli impugnanti hanno poi dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi anche in ordine alla richiesta dagli stessi formulata, tesa ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, derivante dalla circostanza che l'appellata, nelle more del giudizio di primo grado, aveva provveduto a notificare atto di pignoramento immobiliare nei confronti degli odierni appellanti con successiva iscrizione a ruolo innanzi al Tribunale di Napoli
Nord al n. 580/2019 R.G.E. Successivamente, tuttavia, l'appellata – proposta opposizione dai debitori esecutati, che avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non erano più proprietari dei cespiti pignorati - non aveva provveduto a depositare la certificazione ipocatastale, chiedendo dichiararsi inefficace il pignoramento immobiliare iscritto, di fatto rinunciando all'azionata espropriazione. Alla luce di ciò gli appellanti, considerato che l'appellata persisteva nell'agire in giudizio in loro danno nella consapevolezza che fosse cessata la materia
RGn°4627/2021-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del contendere, avevano sollevato apposita eccezione, deducendo il venir meno dell'interesse ad agire, sulla quale il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi.
5.2 Con il secondo motivo di gravame -intitolato: “Errata valutazione del Giudice di prime cure sulla inesistenza del credito precettato per mancanza dei presupposti di legge e/o carenza di legittimazione attiva in capo al terzo interventore” - gli impugnanti hanno poi denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, nel ritenere infondate le doglianze relative alla inesistenza del credito precettato, per la carenza dei presupposti richiesti dalla legge, e per la carenza di legittimazione attiva in capo ad CP_2
Al riguardo gli appellanti - dopo aver precisato che nel caso di specie l'eccezione sollevata, attenendo alla titolarità attiva del rapporto controverso, non si configura come un'eccezione pregiudiziale di rito, ma come difesa concernente il merito della pretesa azionata, sub specie di difetto di titolarità del diritto di credito portato dal precetto impugnato - hanno ribadito l'eccezione di “inefficacia ovvero insussistenza e mancata prova della cessione della pretesa creditoria azionata”, assumendo la carenza del diritto di procedere ad esecuzione dell'interventrice .
Secondo la tesi sostenuta dagli appellanti, in particolare, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, in ipotesi di cessione in blocco di crediti, se idonea ad esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non basterebbe tuttavia a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, in difetto di individuazione del contenuto del contratto di cessione (Cass. civ.
n° 22268 del 13.09.2018).
Al riguardo, hanno dedotto gli impugnanti che, nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'interventrice nel corso del giudizio di primo grado sarebbe inconferente ed inidonea a provare l'inclusione della pretesa creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, e quindi la legittimazione sostanziale in capo all'interventrice Infatti, dall'estratto della Gazzetta CP_2
Ufficiale versato in atti dall'appellata, non sarebbe possibile inferire il trasferimento della singola posizione debitoria oggetto di causa, non risultando neppure indicato apposito “link”, la cui consultazione avrebbe consentito di risalire alla posizione
RGn°4627/2021-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda degli intimati. Nulla, inoltre, a dire degli appellanti, emergerebbe dal rogito notarile di scissione parziale, non proporzionale con opzione asimmetrica, prodotto in atti, ove non sarebbero rinvenibili sufficienti indicazioni per l'individuazione delle singole posizioni cedute. Secondo gli appellanti, pertanto, nessun documento esibito dalla controparte sarebbe idoneo a provare che l'asserito credito vantato rientri tra quelli oggetto di cessione.
5.3 Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi, e comunque non appaiono idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Mette conto al riguardo in primo luogo rilevare che le questioni costituenti oggetto dei primi due motivi- attinenti ad una pretesa genericità della procura ad negotia conferita dalla alla come pure CP_2 Controparte_3 all'effettiva inclusione del credito oggetto di causa tra quelli trasferiti dall'originaria creditrice all'odierna appellata Controparte_5 CP_2 interventrice nel giudizio di primo grado- non sarebbero giammai idonee, come preteso dagli impugnanti, a determinare l'inefficacia dell'atto di precetto, che è stato appunto intimato, senza che al riguardo sia stata svolta alcuna contestazione, anche in sede di gravame, dall' istituto bancario mutuante ( , all'epoca Controparte_5
rappresentato dalla CP_4
Le censure sollevate, infatti, involgendo l'effettiva titolarità del credito in capo all'avente causa e l'efficace conferimento del potere rappresentativo ad opera di quest'ultima, non potrebbero in alcun modo sovvertire il segno della decisione ( di rigetto dell'opposizione), infirmando l'efficacia dell'atto di precetto intimato dalla dante causa originaria creditrice, potendo, al più, ove se ne ritenesse la fondatezza, incidere sull'ammissibilità dell'atto di intervento della appunto CP_2
avvenuto, nel corso del giudizio di primo grado, con comparsa depositata il
16.3.2021.
Tali censure, nondimeno, appaiono senz'altro infondate.
In particolare, appare indubitabile che la procura conferita in data 4.2.2021 dall'amministratore delegato della si riferisce espressamente ai crediti CP_2
costituenti oggetto dell'atto di scissione versato in atti, stipulato, con effetto dal 1
RGn°4627/2021-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dicembre 2020, tra la e l'interventrice odierna Controparte_5
appellata.
Nel caso di specie gli impugnanti, lungi dal dubitare dell'esistenza di un potere rappresentativo di tipo sostanziale relativo ai crediti in oggetto ( Cass. sez. L, sentenza n. 13054 del 01/06/2006; Cass.sez. 1, Sentenza n. 43 del 03/01/2017) - assumendo testualmente che “è inconfutabile che la procura rilasciata a CP_3 attribuisce un potere di rappresentanza sostanziale, oltreché processuale, in
[...] capo alla predetta società” – dubitano della determinatezza della procura e, in ultima analisi, della prova dell'effettiva inclusione del loro rapporto tra quelli costituenti oggetto della vicenda traslativa.
Orbene, se, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13054 del 01/06/2006 Sez. 1; Sentenza n. 43 del 03/01/2017) ed ammesso pure dagli appellanti, con riferimento alla specifica fattispecie in esame, la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio - desumendosi dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 cod. proc. civ. la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi – nel caso di specie l'oggetto del conferimento del potere rappresentativo appare indubitabilmente determinabile per relationem, mediante il riferimento a tutti i rapporti in cui è subentrata l'odierna appellata per effetto del precitato fenomeno di scissione.
Altra questione, poi – evidentemente connessa a quella in esame e costituente oggetto del secondo motivo di gravame - è quella relativa alla prova dell'effettiva inclusione del credito oggetto di causa tra quelli rientranti nella predetta scissione.
Sul punto, ben possono essere tenuti in considerazione i più recenti orientamenti espressi dalla Corte di legittimità, sia pur con riferimento alla contigua fattispecie della cessione in blocco dei crediti.
E' vero, infatti, che, secondo un recente più restrittivo orientamento della Corte di legittimità (Cass. sez. 3, ordinanza n. 17944 del 22/06/2023) - peraltro tuttora alternato a massime di segno diverso (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del
RGn°4627/2021-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
10/02/2023) - in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Secondo tale più rigorosa opzione ricostruttiva, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Secondo quanto, infatti, precisato dalla Suprema Corte, «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01); inoltre, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di
RGn°4627/2021-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,Rv. 659464 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Segnatamente, come più di recente chiarito dalla Corte di legittimità: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione
RGn°4627/2021-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Diverso è, poi, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, corre mente osservare che, nel caso di specie, l'intervenuta scissione stipulata tra l'originaria creditrice e l'interventrice Controparte_5 [...]
non è stata in alcun modo contestata dagli appellanti, e del resto è ampiamente CP_2 documentata in atti.
L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte distrettuale involge allora la verifica dell'effettiva inclusione del credito controverso tra quelli oggetto della vicenda traslativa pacificamente verificatasi, inclusione che, per quanto finora esposto, può ben desumersi dalle indicazioni delle caratteristiche dei rapporti ceduti, contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise.
Nel caso di specie, a suffragare l'effettivo trasferimento all'interventrice del credito oggetto di causa, per effetto della più complessa vicenda di scissione a cui si è posto riferimento, valgono non solo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che si sostanziano in un'elencazione di crediti molto ampia - senz'altro idonea a comprendere il rapporto oggetto di causa- riferendosi non solo ai crediti classificati come “sofferenze” o come “inadempienze probabili”, ma anche ai
“rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP” ( acronimo di “Unlikely to Pay”), e cioè a quei crediti per cui è improbabile che il debitore possa rimborsare l'intero importo, ma non ha ancora smesso del tutto di pagare;
ma anche la considerazione del comportamento processuale assunto dall'originaria creditrice in corso di causa che, una volta subentrata la cessionaria – avvalendosi peraltro del patrocinio del medesimo difensore, avv. Giacomo Pignata, che difendeva la
[...]
– non ha più svolto attività difensiva, di fatto confermando, con Controparte_5
tale inequivoco comportamento processuale, munito di indubbia valenza indiziaria ai fini che interessano, il trasferimento della titolarità del credito controverso.
La valutazione complessiva delle risultanze acquisite induce pertanto a ritenere sufficientemente provata la legittimazione dell'interventrice odierna appellata, quale cessionaria del credito oggetto di causa.
Neppure coglie nel segno, infine, l'ulteriore censura svolta con il primo motivo, secondo cui il primo Giudice erroneamente non avrebbe pronunciato la cessazione
RGn°4627/2021-Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della materia del contendere, sebbene fosse stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva immobiliare promossa a seguito della notificazione del precetto per cui è causa.
E' sufficiente osservare, al riguardo, che, secondo il ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” ( Cass.sez.3, sentenza n.
4498 del 24/02/2011; Cass. sez. 3, sentenza n. 15761 del 10/07/2014).
5.4 Né merita miglior sorte il terzo motivo di gravame intitolato: “Erronea valutazione del Giudice di merito sulla inidoneità del finanziamento a medio lungo termine come titolo esecutivo e/o inesistenza del diritto ad agire in executivis”, con cui gli impugnanti si dolgono che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che il contratto di finanziamento a medio-lungo termine, con ammortamento graduale del capitale, stipulato a rogito del Notaio notificato il 03.07.2019, presenti i Per_1
caratteri di un titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Difformemente da quanto reputato dal Tribunale - secondo cui non poteva dubitarsi dell'avvenuta consegna della somma oggetto del contratto di mutuo, per come risultava confermato dalla disposizione di cui all'art. 3 del contratto - gli appellanti ritengono che il contratto di mutuo in questione sia, in realtà, privo dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. II e III comma, in quanto dal rogito difetterebbe la prova dell'effettiva consegna della somma finanziata, in capo alla parte mutuataria, apparendo il momento perfezionativo del contratto demandato all'adempimento di una serie di condizioni.
A dire degli impugnanti, infatti, nella fattispecie de qua, sebbene risultasse dal contratto l'erogazione della somma e il rilascio di quietanza ad opera del mutuatario,
l'importo mutuato era stato poi costituito presso la banca in deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sostengono, pertanto, gli appellanti che la consegna della somma, in realtà, non era mai avvenuta e che la somma era rimasta fuori dalla sfera di disponibilità del mutuatario, trovandosi depositata presso la Banca. Nel contratto di finanziamento in questione, pertanto, lo scopo perseguito dalle parti sarebbe quello di evitare l'erogazione della somma sino al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione delle formalità ipotecarie, al fine di tutelare la Banca dal rischio di revocatoria fallimentare dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 39 T.U.B. ; la somma finanziata non sarebbe giunta pertanto nella disponibilità della parte mutuataria, prima che quest'ultima provvedesse a depositarla presso la banca mutuante.
In difetto dei connotati di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 c.p.c., la Banca non avrebbe potuto legittimamente procedere in forza di tale contratto, non essendo dimostrata l'esigibilità dell'obbligo di rimborso del finanziamento in mancanza della prova della sua erogazione.
Da ciò l'erroneità dell'impostazione seguita dal Tribunale, potendo il contratto di mutuo essere utilizzato come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. solo se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, evenienza non verificatasi nel caso di specie.
I rilievi che precedono non possono essere in alcun modo condivisi.
La sentenza gravata, infatti, nel ritenere che il contratto oggetto di causa integri un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non potendo dubitarsi dell'avvenuta messa a disposizione della somma costituente oggetto di mutuo - come confermato dall' attestazione del notaio rogante di rilascio di quietanza ad opera dei mutuatari, dall'assunzione dell'obbligazione di restituzione e dalla previsione di cui all'art. 3 del predetto contratto, ove è pattuito che, in caso di mancata ottemperanza, da parte del mutuatario, agli adempimenti ivi stabiliti, da eseguire nel termine di novanta giorni, “il contratto si intenderà risolto”, circostanza presupponente, dunque,
l'avvenuta conclusione dello stesso- integra piana applicazione della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, in tempi molto recenti anche in sede nomofilattica.
Invero, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, sentenza n. 17194 del 27/08/2015), la consegna idonea a perfezionare il
RGn°4627/2021-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro.
Segnatamente, chiamata ad occuparsi di una fattispecie analoga a quella costituente oggetto di causa, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. ( cfr., in termini, Cass. sez. 1, ordinanza n. 25632 del
27/10/2017).
Infatti, il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. E' pertanto infondato l'argomento centrale speso dalla parte impugnante, secondo cui la costituzione presso la banca Contr di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla parte mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, non possa considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della banca mutuante, perché la costituzione del deposito non aveva
RGn°4627/2021-Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comunque realizzato quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma.
Ai riferimenti che precedono è doveroso poi aggiungere il rinvio alla recente pronuncia emessa in subiecta materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5968 del 06/03/2025) con cui il Giudice nomofilattico ha appunto precisato che il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla. (Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 -
01)
Nella motivazione di tale pronuncia la Corte di Cassazione ha in primo luogo escluso che una fattispecie come quella oggetto di causa possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato - che, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194) - si ha quando la stessa erogazione, o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile, della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nella fattispecie oggetto della pronuncia in questione, analoga a quella per cui è causa, non è infatti ad avviso della Suprema Corte in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della
RGn°4627/2021-Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale.
Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto
(nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario).
Quel che la Corte di Cassazione ha ritenuto dunque di dover verificare è se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l'evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.
Orbene, secondo la “ferma opinione” del Supremo Collegio, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
I patti accessori in questione attengono infatti all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti
RGn°4627/2021-Sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Secondo la Corte nomofilattica, fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
Ove, invece, il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme.
In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito
(o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o
RGn°4627/2021-Sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Sulla scorta di tali univoche coordinate, da ultimo disegnate dalla Corte nomofilattica, deve senz'altro ribadirsi la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo oggetto di causa, emergendo dalle relative pattuizioni non solo la “consegna” della somma di € 200.000,00 alla parte mutuataria (art. 3 del contratto) - somma custodita in “deposito cauzionale infruttifero” fino alla compiuta verifica della regolarità delle garanzie ipotecarie - ma anche la piena ed incondizionata assunzione dell'obbligazione restitutoria ad opera del mutuatario, come reso palese dalla dizione testuale dell'art. 1 del contratto intercorso tra le parti, secondo cui “ la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 10 (dieci) mediante pagamento di n. 120 (centoventi) rate mensili comprensive di capitale e di interessi, da pagarsi l'ultimo giorno del mese di ogni anno”.
Da ciò l'evidente infondatezza del motivo e la conferma, in parte qua, della sentenza gravata.
5.5. Del pari merita di essere disatteso, infine, il quarto motivo di gravame - intitolato “errata valutazione del Giudice di prime cure in relazione all'illegittimità degli addebiti operati- Determinazione del Taeg e violazione della l.n. 198/96 nonché sulla posizione dei garanti e/o fideiussori e/o datori di ipoteca” – con cui gli impugnanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver escluso la dedotta usurarietà del contratto di mutuo.
A dire degli appellanti, nel corso del rapporto sarebbe intervenuto il pagamento di interessi ultralegali, mai convenuti tra le parti, il cui ammontare sarebbe superiore al tasso soglia previsto dalla legge antiusura;
nell'assunto degli impugnanti, inoltre,
l'istituto bancario avrebbe provveduto nel corso di tutto il rapporto a variare i tassi d'interesse in violazione dell'art. 1284 III co. c.p.c., modificando, unilateralmente, le condizioni applicate in assenza di comunicazioni inviate al cliente in ossequio alla normativa vigente, come sarebbe desumibile dagli importi delle singole rate versate, differenti rispetto a quelli indicati nel piano di ammortamento allegato al rogito con addebito di costi ed interessi illegittimi.
Anche le censure oggetto del quarto motivo meritano di essere disattese.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Se, infatti, appare eccessivamente generica la doglianza relativa ad un illegittimo esercizio dello ius variandi ad opera della banca mutuante, in difetto di specifica indicazione di quali somme l'istituto di credito avrebbe preteso in eccedenza rispetto a quelle originariamente pattuite – nell'ambito di un finanziamento a tasso fisso le cui condizioni di restituzione risultano predeterminate in un piano di ammortamento
“alla francese” – neppure coglie nel segno la censura relativa ad una pretesa usurarietà degli interessi convenuti, “quantomeno per il caso in cui il contratto fosse inadempiuto”, non essendo contenuta “ alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso di interesse complessivamente risultante quale dovuto sulla quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura”.
Come ha avuto modo infatti di precisare la Suprema Corte, anche in composizione nomofilattica, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24743 del 17/08/2023; Cass. Sez. U, sentenza n.
24675 del 19/10/2017 ) .
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, oggetto di pattuizione
“nella misura di tre punti in più del tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate”, la censura si rivela assolutamente generica, atteso che, a fronte della statuizione adottata sul punto dal primo Giudice, che ha riscontrato “l'insussistenza di usura con riferimento al tasso di interesse, singolarmente esaminato”, non indica neppure quale fosse il tasso soglia previsto per gli interessi moratori all'epoca della pattuizione, che si assume superato.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6. Per il complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di ragioni di censura effettivamente idonee a confutare e sovvertire l'iter logico seguito dal primo
Giudice, l'impugnazione proposta non può che essere integralmente rigettata, con conseguente conferma della sentenza gravata.
7. La soccombenza degli appellanti governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.2642/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
RGn°4627/2021-Sentenza
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4627/2021-Sentenza
- 22 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4627/21, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 23.12.2024, con cui sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C. F. , in persona del l. r. p. t.; Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) in persona del l.r.p.t.; (C.F. P.IVA_2 Parte_2
); (C.F. ); C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. ); (C.F.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_5
) tutti rappresentati e difesi, in virtù di apposito mandato, C.F._4
dall'avv. Giuseppe Guerriero (C.F. ), presso il cui studio in C.F._5
Napoli (NA), alla via Seggio del Popolo n° 22, sono elettivamente domiciliati
RGn°4627/2021-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
-APPELLANTI
CONTRO
C.F. rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3
C.F. Controparte_3 P.IVA_4
subentrata nel corso del giudizio di primo grado a (C.F. in CP_4 P.IVA_5 persona del l.r.p.t., in nome e per conto di ( Controparte_5
C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di apposita P.IVA_6
procura allegata all'atto di costituzione, dall'avv. Giacomo Pignata (C.F.
, presso il cui studio in Aversa (CE), alla Via Carlo Pisacane C.F._6
n. 1, è elettivamente domiciliata.
-APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, gli odierni appellanti proponevano, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data
03.07.2019 mediante cui quale mandataria di CP_4 Controparte_5
intimava il pagamento della somma pari ad € 81.115,80 comprensiva di
[...]
spese, compensi, interessi e accessori.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano l'inidoneità del contratto di finanziamento azionato ad integrare titolo esecutivo;
l'inesistenza del diritto dell'opposta ad agire in executivis;
l'indeterminatezza del credito intimato;
l'omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo (ISC); l'illegittimità degli addebiti operati ed, infine, la violazione della L.
n.108/96.
1.2 Si costituiva in giudizio in data 21.02.2020 la in nome e per conto di CP_4
cui subentrava, nel corso del procedimento, Controparte_5
la rappresentata da Controparte_6 CP_3
RGn°4627/2021-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
1.3 Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo proposta nell'atto introduttivo del giudizio;
rigettate, altresì, le istanze istruttorie formulate a seguito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.; la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.04.2021 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
1.4 Con sentenza n.2642/2021, pubblicata in data 21.09.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.
Segnatamente, il giudice di prime cure, nel ricondurre la domanda nell'alveo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., rilevava preliminarmente l'assoluta genericità delle contestazioni, mosse dagli opponenti, con riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società subentrata in corso di causa.
Nel merito, il Tribunale evidenziava poi come il contratto di mutuo stipulato in data
10.06.2011 presentasse tutti i connotati previsti dall'art. 474 c.p.c., rappresentati dall'erogazione della somma in favore della parte mutuataria;
dall'assunzione dell'obbligo di restituzione della somma;
dall'attestazione del notaio rogante del rilascio di atto di quietanza da parte dei mutuatari;
dalla costituzione di ipoteca a garanzia del credito.
Il Giudice di prime cure riteneva, inoltre, infondata la doglianza relativa all'incertezza del credito azionato, atteso che l'importo preteso era desumibile da elementi certi, contenuti nel titolo, considerata anche la sua natura contrattuale.
Con riferimento alla doglianza relativa alla nullità del contratto per omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo (ISC) il primo Giudice, in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, riteneva non trattarsi di ipotesi di nullità contrattuale, in considerazione della funzione meramente informativa di tale indicatore, non incidente sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità
(contrattuale e/o precontrattuale) della banca, configurabile in presenza di uno
RGn°4627/2021-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda specifico danno, eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Infine, il Tribunale reputava infondata la prospettazione relativa all'usurarietà del contratto di mutuo, considerata l'assoluta genericità dell'eccezione formulata, nonché in ogni caso l'insussistenza di usura con riferimento al tasso di interesse esaminato.
Da ciò il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 04.11.2021,
[...]
, , e Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] hanno spiegato appello, deducendo a sostegno quattro motivi. Pt_5
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
25.03.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_2
invocando l'inammissibilità del gravame e comunque, all'esito di una analitica contestazione delle singole censure, il rigetto dello stesso.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 04.11.2021, risultando rispettato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta in data
05.10.2021.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, per i rilievi di seguito esposti.
5.1 Sono in primo luogo infondati il primo ed il secondo motivo di gravame, che per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame -intitolato: “Nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia del Giudice sulla carenza di legittimazione ad agire in capo a per nullità della procura conferita da e CP_3 CP_2
sul venire meno del contestato diritto dell'intimante alla vendita dei beni per cui azionava l'atto di precetto opposto” - gli appellanti lamentano che la sentenza impugnata sia affetta da nullità, non essendosi il Giudice di prime cure pronunciato su domande ed eccezioni formulate dagli stessi, in violazione, pertanto, dei principi fondamentali che regolano il processo civile.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Hanno al riguardo dedotto gli appellanti che, sin dalle note di trattazione scritta depositate il 19.04.2021, prima data utile successiva alla costituzione dell'odierna appellata, avevano eccepito l'assoluta carenza di legittimazione ad agire in capo alla società con riferimento alla procura notarile Controparte_3 rilasciata da per la gestione dei crediti Controparte_2
di qualunque tipologia e natura.
Secondo gli appellanti, il carattere di indeterminatezza ed incertezza dell'oggetto della procura notarile rilasciata in favore di – indubitabilmente CP_3
attributiva di un potere di rappresentanza sostanziale, oltre che processuale, in capo a tale società - sarebbe manifesto, non risultando specificamente indicati i rapporti oggetto dell'impegno negoziale.
In quest'ottica, gli appellanti hanno richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale si conferisce il potere di gestione dei crediti definiti “anomali”
o in “default” o “in sofferenza” poiché tale espressione non permette l'individuazione dei rapporti in oggetto. Ne conseguirebbe la carenza di legittimazione ad agire in capo al terzo interventore, per nullità della procura, con conseguente nullità e/o inammissibilità e/o infondatezza del precetto opposto.
Con il medesimo motivo, gli impugnanti hanno poi dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi anche in ordine alla richiesta dagli stessi formulata, tesa ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, derivante dalla circostanza che l'appellata, nelle more del giudizio di primo grado, aveva provveduto a notificare atto di pignoramento immobiliare nei confronti degli odierni appellanti con successiva iscrizione a ruolo innanzi al Tribunale di Napoli
Nord al n. 580/2019 R.G.E. Successivamente, tuttavia, l'appellata – proposta opposizione dai debitori esecutati, che avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non erano più proprietari dei cespiti pignorati - non aveva provveduto a depositare la certificazione ipocatastale, chiedendo dichiararsi inefficace il pignoramento immobiliare iscritto, di fatto rinunciando all'azionata espropriazione. Alla luce di ciò gli appellanti, considerato che l'appellata persisteva nell'agire in giudizio in loro danno nella consapevolezza che fosse cessata la materia
RGn°4627/2021-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del contendere, avevano sollevato apposita eccezione, deducendo il venir meno dell'interesse ad agire, sulla quale il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi.
5.2 Con il secondo motivo di gravame -intitolato: “Errata valutazione del Giudice di prime cure sulla inesistenza del credito precettato per mancanza dei presupposti di legge e/o carenza di legittimazione attiva in capo al terzo interventore” - gli impugnanti hanno poi denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, nel ritenere infondate le doglianze relative alla inesistenza del credito precettato, per la carenza dei presupposti richiesti dalla legge, e per la carenza di legittimazione attiva in capo ad CP_2
Al riguardo gli appellanti - dopo aver precisato che nel caso di specie l'eccezione sollevata, attenendo alla titolarità attiva del rapporto controverso, non si configura come un'eccezione pregiudiziale di rito, ma come difesa concernente il merito della pretesa azionata, sub specie di difetto di titolarità del diritto di credito portato dal precetto impugnato - hanno ribadito l'eccezione di “inefficacia ovvero insussistenza e mancata prova della cessione della pretesa creditoria azionata”, assumendo la carenza del diritto di procedere ad esecuzione dell'interventrice .
Secondo la tesi sostenuta dagli appellanti, in particolare, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, in ipotesi di cessione in blocco di crediti, se idonea ad esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non basterebbe tuttavia a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, in difetto di individuazione del contenuto del contratto di cessione (Cass. civ.
n° 22268 del 13.09.2018).
Al riguardo, hanno dedotto gli impugnanti che, nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'interventrice nel corso del giudizio di primo grado sarebbe inconferente ed inidonea a provare l'inclusione della pretesa creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, e quindi la legittimazione sostanziale in capo all'interventrice Infatti, dall'estratto della Gazzetta CP_2
Ufficiale versato in atti dall'appellata, non sarebbe possibile inferire il trasferimento della singola posizione debitoria oggetto di causa, non risultando neppure indicato apposito “link”, la cui consultazione avrebbe consentito di risalire alla posizione
RGn°4627/2021-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda degli intimati. Nulla, inoltre, a dire degli appellanti, emergerebbe dal rogito notarile di scissione parziale, non proporzionale con opzione asimmetrica, prodotto in atti, ove non sarebbero rinvenibili sufficienti indicazioni per l'individuazione delle singole posizioni cedute. Secondo gli appellanti, pertanto, nessun documento esibito dalla controparte sarebbe idoneo a provare che l'asserito credito vantato rientri tra quelli oggetto di cessione.
5.3 Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi, e comunque non appaiono idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Mette conto al riguardo in primo luogo rilevare che le questioni costituenti oggetto dei primi due motivi- attinenti ad una pretesa genericità della procura ad negotia conferita dalla alla come pure CP_2 Controparte_3 all'effettiva inclusione del credito oggetto di causa tra quelli trasferiti dall'originaria creditrice all'odierna appellata Controparte_5 CP_2 interventrice nel giudizio di primo grado- non sarebbero giammai idonee, come preteso dagli impugnanti, a determinare l'inefficacia dell'atto di precetto, che è stato appunto intimato, senza che al riguardo sia stata svolta alcuna contestazione, anche in sede di gravame, dall' istituto bancario mutuante ( , all'epoca Controparte_5
rappresentato dalla CP_4
Le censure sollevate, infatti, involgendo l'effettiva titolarità del credito in capo all'avente causa e l'efficace conferimento del potere rappresentativo ad opera di quest'ultima, non potrebbero in alcun modo sovvertire il segno della decisione ( di rigetto dell'opposizione), infirmando l'efficacia dell'atto di precetto intimato dalla dante causa originaria creditrice, potendo, al più, ove se ne ritenesse la fondatezza, incidere sull'ammissibilità dell'atto di intervento della appunto CP_2
avvenuto, nel corso del giudizio di primo grado, con comparsa depositata il
16.3.2021.
Tali censure, nondimeno, appaiono senz'altro infondate.
In particolare, appare indubitabile che la procura conferita in data 4.2.2021 dall'amministratore delegato della si riferisce espressamente ai crediti CP_2
costituenti oggetto dell'atto di scissione versato in atti, stipulato, con effetto dal 1
RGn°4627/2021-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dicembre 2020, tra la e l'interventrice odierna Controparte_5
appellata.
Nel caso di specie gli impugnanti, lungi dal dubitare dell'esistenza di un potere rappresentativo di tipo sostanziale relativo ai crediti in oggetto ( Cass. sez. L, sentenza n. 13054 del 01/06/2006; Cass.sez. 1, Sentenza n. 43 del 03/01/2017) - assumendo testualmente che “è inconfutabile che la procura rilasciata a CP_3 attribuisce un potere di rappresentanza sostanziale, oltreché processuale, in
[...] capo alla predetta società” – dubitano della determinatezza della procura e, in ultima analisi, della prova dell'effettiva inclusione del loro rapporto tra quelli costituenti oggetto della vicenda traslativa.
Orbene, se, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13054 del 01/06/2006 Sez. 1; Sentenza n. 43 del 03/01/2017) ed ammesso pure dagli appellanti, con riferimento alla specifica fattispecie in esame, la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio - desumendosi dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 cod. proc. civ. la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi – nel caso di specie l'oggetto del conferimento del potere rappresentativo appare indubitabilmente determinabile per relationem, mediante il riferimento a tutti i rapporti in cui è subentrata l'odierna appellata per effetto del precitato fenomeno di scissione.
Altra questione, poi – evidentemente connessa a quella in esame e costituente oggetto del secondo motivo di gravame - è quella relativa alla prova dell'effettiva inclusione del credito oggetto di causa tra quelli rientranti nella predetta scissione.
Sul punto, ben possono essere tenuti in considerazione i più recenti orientamenti espressi dalla Corte di legittimità, sia pur con riferimento alla contigua fattispecie della cessione in blocco dei crediti.
E' vero, infatti, che, secondo un recente più restrittivo orientamento della Corte di legittimità (Cass. sez. 3, ordinanza n. 17944 del 22/06/2023) - peraltro tuttora alternato a massime di segno diverso (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del
RGn°4627/2021-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
10/02/2023) - in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Secondo tale più rigorosa opzione ricostruttiva, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Secondo quanto, infatti, precisato dalla Suprema Corte, «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01); inoltre, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di
RGn°4627/2021-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,Rv. 659464 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Segnatamente, come più di recente chiarito dalla Corte di legittimità: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione
RGn°4627/2021-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Diverso è, poi, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, corre mente osservare che, nel caso di specie, l'intervenuta scissione stipulata tra l'originaria creditrice e l'interventrice Controparte_5 [...]
non è stata in alcun modo contestata dagli appellanti, e del resto è ampiamente CP_2 documentata in atti.
L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte distrettuale involge allora la verifica dell'effettiva inclusione del credito controverso tra quelli oggetto della vicenda traslativa pacificamente verificatasi, inclusione che, per quanto finora esposto, può ben desumersi dalle indicazioni delle caratteristiche dei rapporti ceduti, contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise.
Nel caso di specie, a suffragare l'effettivo trasferimento all'interventrice del credito oggetto di causa, per effetto della più complessa vicenda di scissione a cui si è posto riferimento, valgono non solo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che si sostanziano in un'elencazione di crediti molto ampia - senz'altro idonea a comprendere il rapporto oggetto di causa- riferendosi non solo ai crediti classificati come “sofferenze” o come “inadempienze probabili”, ma anche ai
“rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP” ( acronimo di “Unlikely to Pay”), e cioè a quei crediti per cui è improbabile che il debitore possa rimborsare l'intero importo, ma non ha ancora smesso del tutto di pagare;
ma anche la considerazione del comportamento processuale assunto dall'originaria creditrice in corso di causa che, una volta subentrata la cessionaria – avvalendosi peraltro del patrocinio del medesimo difensore, avv. Giacomo Pignata, che difendeva la
[...]
– non ha più svolto attività difensiva, di fatto confermando, con Controparte_5
tale inequivoco comportamento processuale, munito di indubbia valenza indiziaria ai fini che interessano, il trasferimento della titolarità del credito controverso.
La valutazione complessiva delle risultanze acquisite induce pertanto a ritenere sufficientemente provata la legittimazione dell'interventrice odierna appellata, quale cessionaria del credito oggetto di causa.
Neppure coglie nel segno, infine, l'ulteriore censura svolta con il primo motivo, secondo cui il primo Giudice erroneamente non avrebbe pronunciato la cessazione
RGn°4627/2021-Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della materia del contendere, sebbene fosse stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva immobiliare promossa a seguito della notificazione del precetto per cui è causa.
E' sufficiente osservare, al riguardo, che, secondo il ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” ( Cass.sez.3, sentenza n.
4498 del 24/02/2011; Cass. sez. 3, sentenza n. 15761 del 10/07/2014).
5.4 Né merita miglior sorte il terzo motivo di gravame intitolato: “Erronea valutazione del Giudice di merito sulla inidoneità del finanziamento a medio lungo termine come titolo esecutivo e/o inesistenza del diritto ad agire in executivis”, con cui gli impugnanti si dolgono che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che il contratto di finanziamento a medio-lungo termine, con ammortamento graduale del capitale, stipulato a rogito del Notaio notificato il 03.07.2019, presenti i Per_1
caratteri di un titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Difformemente da quanto reputato dal Tribunale - secondo cui non poteva dubitarsi dell'avvenuta consegna della somma oggetto del contratto di mutuo, per come risultava confermato dalla disposizione di cui all'art. 3 del contratto - gli appellanti ritengono che il contratto di mutuo in questione sia, in realtà, privo dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. II e III comma, in quanto dal rogito difetterebbe la prova dell'effettiva consegna della somma finanziata, in capo alla parte mutuataria, apparendo il momento perfezionativo del contratto demandato all'adempimento di una serie di condizioni.
A dire degli impugnanti, infatti, nella fattispecie de qua, sebbene risultasse dal contratto l'erogazione della somma e il rilascio di quietanza ad opera del mutuatario,
l'importo mutuato era stato poi costituito presso la banca in deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sostengono, pertanto, gli appellanti che la consegna della somma, in realtà, non era mai avvenuta e che la somma era rimasta fuori dalla sfera di disponibilità del mutuatario, trovandosi depositata presso la Banca. Nel contratto di finanziamento in questione, pertanto, lo scopo perseguito dalle parti sarebbe quello di evitare l'erogazione della somma sino al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione delle formalità ipotecarie, al fine di tutelare la Banca dal rischio di revocatoria fallimentare dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 39 T.U.B. ; la somma finanziata non sarebbe giunta pertanto nella disponibilità della parte mutuataria, prima che quest'ultima provvedesse a depositarla presso la banca mutuante.
In difetto dei connotati di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 c.p.c., la Banca non avrebbe potuto legittimamente procedere in forza di tale contratto, non essendo dimostrata l'esigibilità dell'obbligo di rimborso del finanziamento in mancanza della prova della sua erogazione.
Da ciò l'erroneità dell'impostazione seguita dal Tribunale, potendo il contratto di mutuo essere utilizzato come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. solo se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, evenienza non verificatasi nel caso di specie.
I rilievi che precedono non possono essere in alcun modo condivisi.
La sentenza gravata, infatti, nel ritenere che il contratto oggetto di causa integri un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non potendo dubitarsi dell'avvenuta messa a disposizione della somma costituente oggetto di mutuo - come confermato dall' attestazione del notaio rogante di rilascio di quietanza ad opera dei mutuatari, dall'assunzione dell'obbligazione di restituzione e dalla previsione di cui all'art. 3 del predetto contratto, ove è pattuito che, in caso di mancata ottemperanza, da parte del mutuatario, agli adempimenti ivi stabiliti, da eseguire nel termine di novanta giorni, “il contratto si intenderà risolto”, circostanza presupponente, dunque,
l'avvenuta conclusione dello stesso- integra piana applicazione della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, in tempi molto recenti anche in sede nomofilattica.
Invero, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, sentenza n. 17194 del 27/08/2015), la consegna idonea a perfezionare il
RGn°4627/2021-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro.
Segnatamente, chiamata ad occuparsi di una fattispecie analoga a quella costituente oggetto di causa, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. ( cfr., in termini, Cass. sez. 1, ordinanza n. 25632 del
27/10/2017).
Infatti, il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. E' pertanto infondato l'argomento centrale speso dalla parte impugnante, secondo cui la costituzione presso la banca Contr di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla parte mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, non possa considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della banca mutuante, perché la costituzione del deposito non aveva
RGn°4627/2021-Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comunque realizzato quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma.
Ai riferimenti che precedono è doveroso poi aggiungere il rinvio alla recente pronuncia emessa in subiecta materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5968 del 06/03/2025) con cui il Giudice nomofilattico ha appunto precisato che il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla. (Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 -
01)
Nella motivazione di tale pronuncia la Corte di Cassazione ha in primo luogo escluso che una fattispecie come quella oggetto di causa possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato - che, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194) - si ha quando la stessa erogazione, o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile, della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nella fattispecie oggetto della pronuncia in questione, analoga a quella per cui è causa, non è infatti ad avviso della Suprema Corte in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della
RGn°4627/2021-Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale.
Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto
(nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario).
Quel che la Corte di Cassazione ha ritenuto dunque di dover verificare è se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l'evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.
Orbene, secondo la “ferma opinione” del Supremo Collegio, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
I patti accessori in questione attengono infatti all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti
RGn°4627/2021-Sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Secondo la Corte nomofilattica, fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
Ove, invece, il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme.
In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito
(o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o
RGn°4627/2021-Sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Sulla scorta di tali univoche coordinate, da ultimo disegnate dalla Corte nomofilattica, deve senz'altro ribadirsi la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo oggetto di causa, emergendo dalle relative pattuizioni non solo la “consegna” della somma di € 200.000,00 alla parte mutuataria (art. 3 del contratto) - somma custodita in “deposito cauzionale infruttifero” fino alla compiuta verifica della regolarità delle garanzie ipotecarie - ma anche la piena ed incondizionata assunzione dell'obbligazione restitutoria ad opera del mutuatario, come reso palese dalla dizione testuale dell'art. 1 del contratto intercorso tra le parti, secondo cui “ la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 10 (dieci) mediante pagamento di n. 120 (centoventi) rate mensili comprensive di capitale e di interessi, da pagarsi l'ultimo giorno del mese di ogni anno”.
Da ciò l'evidente infondatezza del motivo e la conferma, in parte qua, della sentenza gravata.
5.5. Del pari merita di essere disatteso, infine, il quarto motivo di gravame - intitolato “errata valutazione del Giudice di prime cure in relazione all'illegittimità degli addebiti operati- Determinazione del Taeg e violazione della l.n. 198/96 nonché sulla posizione dei garanti e/o fideiussori e/o datori di ipoteca” – con cui gli impugnanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver escluso la dedotta usurarietà del contratto di mutuo.
A dire degli appellanti, nel corso del rapporto sarebbe intervenuto il pagamento di interessi ultralegali, mai convenuti tra le parti, il cui ammontare sarebbe superiore al tasso soglia previsto dalla legge antiusura;
nell'assunto degli impugnanti, inoltre,
l'istituto bancario avrebbe provveduto nel corso di tutto il rapporto a variare i tassi d'interesse in violazione dell'art. 1284 III co. c.p.c., modificando, unilateralmente, le condizioni applicate in assenza di comunicazioni inviate al cliente in ossequio alla normativa vigente, come sarebbe desumibile dagli importi delle singole rate versate, differenti rispetto a quelli indicati nel piano di ammortamento allegato al rogito con addebito di costi ed interessi illegittimi.
Anche le censure oggetto del quarto motivo meritano di essere disattese.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Se, infatti, appare eccessivamente generica la doglianza relativa ad un illegittimo esercizio dello ius variandi ad opera della banca mutuante, in difetto di specifica indicazione di quali somme l'istituto di credito avrebbe preteso in eccedenza rispetto a quelle originariamente pattuite – nell'ambito di un finanziamento a tasso fisso le cui condizioni di restituzione risultano predeterminate in un piano di ammortamento
“alla francese” – neppure coglie nel segno la censura relativa ad una pretesa usurarietà degli interessi convenuti, “quantomeno per il caso in cui il contratto fosse inadempiuto”, non essendo contenuta “ alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso di interesse complessivamente risultante quale dovuto sulla quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura”.
Come ha avuto modo infatti di precisare la Suprema Corte, anche in composizione nomofilattica, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24743 del 17/08/2023; Cass. Sez. U, sentenza n.
24675 del 19/10/2017 ) .
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, oggetto di pattuizione
“nella misura di tre punti in più del tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate”, la censura si rivela assolutamente generica, atteso che, a fronte della statuizione adottata sul punto dal primo Giudice, che ha riscontrato “l'insussistenza di usura con riferimento al tasso di interesse, singolarmente esaminato”, non indica neppure quale fosse il tasso soglia previsto per gli interessi moratori all'epoca della pattuizione, che si assume superato.
RGn°4627/2021-Sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6. Per il complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di ragioni di censura effettivamente idonee a confutare e sovvertire l'iter logico seguito dal primo
Giudice, l'impugnazione proposta non può che essere integralmente rigettata, con conseguente conferma della sentenza gravata.
7. La soccombenza degli appellanti governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.2642/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
RGn°4627/2021-Sentenza
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4627/2021-Sentenza
- 22 -