Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2025, proposto da
IN LA, OS LA, AN RE, AR RE, EP MB, AN OA SAS, TI IE, rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Lino Barila', Gianfranco Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Zanetti in Brescia, via Solferino 28;
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, AUTOVIA PADAN SPA, RL LA, LL LA, ZI LL, AR AN LA, AR PI, TO NI, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione all’ordinanza della Corte d'Appello di Brescia, sez. I civile, n. 1211 in data 12 aprile 2023, pubblicata in data 17 maggio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti agivano per l’ottemperanza dell'ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, sez. I civile, n. 1211 di data 12 aprile 2023, che ha disposto il deposito dell’indennità di occupazione ivi liquidata in solido a carico sia del MIT, sia di Autostrade Centro Padane s.p.a..
2. Nelle more del giudizio, in data 5 dicembre 2025 è pervenuta ai ricorrenti, da Autostrade Centro Padane S.p.a., comunicazione con allegata l’attestazione di deposito effettuato in data 4 dicembre 2025 in adempimento della citata ordinanza della Corte d’Appello.
3. All’udienza camerale dell’8 gennaio 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso formulata da parte ricorrente.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di improcedibilità del ricorso
5. La circostanza da ultimo esposta, relativa al deposito dell’indennità di occupazione nei confronti degli aventi diritto, consente di ritenere il provvedimento amministrativo sopravvenuto pienamente satisfattivo della pretesa di parte ricorrente e determina il venire meno dell’interesse alla coltivazione del presente giudizio.
6. Conseguentemente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve essere valorizzato il comportamento operoso comunque tenuto dall’amministrazione. In considerazione di tali circostanze, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU DR, Presidente
AN EL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | AU DR |
IL SEGRETARIO