Sentenza 25 febbraio 2019
Rigetto
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 25/02/2019, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2019
N. 00119/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01164/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
US AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara De Simone, con domicilio eletto presso il suo studio in NA, viale dello Statuto n. 24;
contro
Comune di NA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Leginio, con domicilio eletto in NA, via IV Novembre, 25;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 15001/4726 del 14.7.2010 prot. n. 84942;
nonché, per quanto di ragione, dell’ignota informativa della P.M. n. 32/P.E. del 30.4.2006, della comunicazione di avvio del procedimento in data 11.5.2006 prot. n. 50876 e della ordinanza di sospensione lavori prot. n. 58674 del 30.5.2006;
nonché, di ogni atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anche se ignoto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 febbraio 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 12 novembre 2010 e depositato il successivo 10 dicembre con cui il sig. US AN ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il dirigente del Settore Urbanistica Ufficio Antiabusivismo del Comune di NA, richiamata l’informativa della P.M. del 30.4.2006, ha ordinato la demolizione delle opere abusive site in Via Valmontorio 3426 località Consorzio Astura consistenti in un container delle dimensioni approssimative di mt 5,20 x 8,00 x h. 3 posizionato su un basamento realizzato con mattoni di mt. 10 x 10 circa, e in altro container utilizzato come deposito attrezzi delle dimensioni di mt. 4,60 x 2,30 x h. 1,70 circa;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere rilevando in sintesi:
- l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento prot. 50876 dell’11.5.2006 e dell’ordinanza di sospensione dei lavori prot. 58674 del 30.5.2006;
- la non necessità del permesso di costruire per le opere in argomento non essendo collegate stabilmente al suolo;
Visti, i motivi aggiunti notificati a mezzo servizio postale il 7 giugno 2011 e depositati il successivo giorno 8 con cui il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 15001/4726 del 14.7.2010 deducendo a sostegno del gravame le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
- incompetenza del messo notificatore del Comune di Roma a notificare l’atto;
- incompetenza del messo comunale alla notificazione degli atti giudiziari;
- omessa indicazione sull’atto della disposizione che lo stesso sia notificato dal messo di conciliazione del luogo dove l’atto deve essere notificato;
- omessa indicazione nel verbale di accertamento della presenza o meno del ricorrente;
- omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
- illegittimità derivata;
Visti, gli atti depositati l’1 febbraio e il 23 agosto 2011 con cui il comune di NA si è costituito avverso i succitati atti impugnatori;
Ritenuto, che il ricorso introduttivo proposto avverso l’ordinanza di demolizione è infondato, in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto, il Comune resistente ha notificato sia la comunicazione di avvio del procedimento (in data 15 maggio 2006) sia l’ordinanza di sospensione dei lavori (in data 21 luglio 2006) come attestato dalle copie delle cartoline depositate in giudizio;
- l’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di atto vincolato;
- le opere realizzate necessitano del permesso di costruire in quanto come spiega la giurisprudenza condivisa dal Collegio “È legittimo il provvedimento recante l'ordine di demolizione di opere edilizie idonee a trasformare in modo permanente il territorio, a causa dell'uso stabile delle stesse, poiché in materia edilizia rileva l'oggettiva idoneità delle strutture installate ad incidere sullo stato dei luoghi, per cui la precarietà va esclusa ogni volta che l'opera sia destinata a fornire un'utilità prolungata nel tempo” (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21/10/2009, n. 1922), considerato che in fattispecie oggetto dell’ingiunzione a demolire è un container su base di cemento, quindi stabilmente fissato al suolo;
Ritenuto, che anche i motivi aggiunti proposti contro il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione sono infondati in quanto:
- il richiamo al D.P.R. 15/12/1959, n. 1229 è inconferente posto che il verbale di inottemperanza è un atto amministrativo e non atto giudiziario;
- ai fini dell’accertamento non è necessaria la presenza del proprietario trattandosi di operazione effettuabile anche al di fuori della proprietà;
- l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di atto vincolato;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti siccome infondati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 1164/10 li rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000 (quattromila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO