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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. 415/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 18 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 415 R.G. dell'anno 2023 tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Gianni Di Bartolo giusta procura allegata all'atto introduttivo
Ricorrente
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Luigi Laudicina per procura resa calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 21/2/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale il coniuge esponendo di aver contratto Controparte_1
Pag. 1 a 8 matrimonio con il resistente in Pantelleria il 29/03/2008, con conseguente trascrizione nei
Registri degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pantelleria
(TP) al n° 1 - Parte II - Serie A - Anno 2008.
La ricorrente ha, altresì, esposto che, da detta unione, sono nati i figli Persona_1
(il 24/12/2008) e (il 07/09/2010), entrambi minori d'età.
[...] Persona_2
La ricorrente ha dedotto che da tempo era sopravvenuta tra i coniugi un'irreversibile disaffectio maritalis per esclusiva colpa del , il quale, nel perdurare della P_1 convivenza coniugale, aveva adottato ripetutamente condotte violente nei confronti della moglie e dei figli, concretizzatesi in aggressioni fisiche anche a mano armata, manifestando vera e propria intolleranza nei confronti di tutti i familiari.
La ha precisato, inoltre, che per sottrarsi alle minacce formulate nei confronti di tutti i Pt_1 componenti del nucleo familiare dal - il quale era anche aduso all'utilizzo di alcool P_1
e di stupefacenti - era stata costretta a sporgere diverse denunce/querele a tutela della propria incolumità e di quella della prole nonché a lasciare la casa familiare di Pantelleria trasferendosi a Marsala, a partire dal mese di settembre 2022.
In ultimo, la ricorrente ha precisato che il coniuge aveva anche effettuato operazioni finanziarie all'insaputa della moglie, svuotando il conto cointestato ad entrambi, sostanzialmente disinteressandosi del mantenimento dei figli e di ogni responsabilità genitoriale ed economica ordinaria e straordinaria.
La ha chiesto, in definitiva: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi con Pt_1 addebito in capo al coniuge sig. ; - Disporre ogni opportuno Controparte_2 provvedimento nell'interesse precipuo ed a tutela dei minori, e Persona_1 [...]
; - Porre a carico di un assegno mensile di Euro Persona_2 Controparte_2
700,00 (Euro settecento/00), a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli e, precisamente, Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), per il figlio Persona_1
ed Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per il mantenimento della figli a
[...] [...]
. - Porre a carico di la contribuzione per le spese Persona_2 Controparte_2 straordinarie, non quantificabili ex ante, debitamente documentate, comprensive di: spese mediche, libri, corsi di specializzazione, viaggi di studio, attività ludico -sportive, in favore dei figli minori e , nella misura del 50%”. Persona_1 Per_2
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2023 si è costituita parte resistente non opponendosi alla richiesta di separazione personale, ma contestando la sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione riferite dalla nonché l'ammontare del Pt_1
Pag. 2 a 8 contributo al mantenimento della prole richiesto dalla ricorrente, allegando di svolgere l'attività di operaio agricolo per un reddito annuo di circa 8.000,00.
Il , ha chiesto in definitiva di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- P_1 disporre l'affidamento condiviso dei minori attraverso le modalità che l'ill.mo Presidente vorrà statuire affinché il Signor possa esercitare il diritto di visita e/o aver i propri P_1 figli nell'Isola di Pantelleria compatibilmente con i loro impegni scolastici;
- disporre che il resistente versi un assegno mensile alla Signora a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli e dell'importo di Euro 450,00, oltre al Persona_1 Per_2 contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% da concordare preventivamente”.
1.3) Nel corso del giudizio è stata acquisita la sentenza resa in data 4/10/2023 dal GUP del tribunale di Marsala con a quale il è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di P_1 reclusione per il reato di maltrattamenti commesso ai danni della moglie alla presenza di un minore, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 12/12/2024 anch'essa acquisita agli atti del giudizio.
1.4) Emessa su richiesta delle parti, sentenza non definitiva sulla questione di stato, la causa
è stata rimessa innanzi il Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Sono state acquisite, inoltre, anche le Relazioni del UOC Servizio di Psicologia
Coordinamento Psicologia Giuridica dell'ASP di Trapani sul nucleo familiare Per_3
, nonché quelle del Consultorio Familiare di Pantelleria in ordine al percorso di
[...] sostegno alla genitorialità seguito dal . P_1
2) Fondatezza della domanda di addebito della separazione.
2.1) A seguito dell'emissione, in data 28/3/2024, della sentenza non definitiva n. 280/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2.2) Deve valutarsi innanzi tutto, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
Orbene, ritiene il Collegio, che la domanda è fondata e va accolta, atteso che le accuse dalla ricorrente rivolte al coniuge hanno ricevuto il necessario supporto probatorio.
Deve premettersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Pag. 3 a 8 Tuttavia, allorquando richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro, la pronuncia di addebito non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cfr. Cass. n.
7388/2017; n. 433//2016; n. 817/2011). Ai fini della valutazione della gravità e dell'efficienza causale della condotta violenta la Suprema Corte ha, invero, ribadito che “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. n. 7388/2017; n. 11844/2006; n.
7321/2005).
In ordine alle prove utilizzabili per giungere alla pronuncia di addebito della separazione, giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, senza che rilevi la divergenza di regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova
(cfr. Cass. n. 25067/2018).
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass., n. 1593//2017).
Ciò premesso, in ordine alle condotte aggressive che sarebbero state realizzate da e P_1 che avrebbero avuto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ritiene il
Tribunale che sia stata raggiunta la prova piena avendo la – in primo luogo - prodotto Pt_1 la sentenza del Gup del Tribunale di Marsala n. 423/2023 del 12/1/2024 a carico del
[...]
P_
, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 572, commi primo e secondo, “per
Pag. 4 a 8 avere maltrattato la moglie attraverso continue vessazioni, Parte_1 aggressioni fisiche consumate e tentate, ingiurie, comportamenti minacciosi, imposizioni arbitrarie, chiudendola in casa e minacciandola di morte, urlandole contro”, in Marsala sino al 7 febbraio 2023, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Palermo nell'ambito del procedimento n. 978/2024 RG App. del 12/12/2024, (non ancora irrevocabile).
Inoltre, le dichiarazioni rese in udienza dai figli minori della coppia, hanno confermato il comportamento violento tenuto dal nei confronti dei familiari quindi la sua P_1 esclusiva responsabilità in ordine alla fine del rapporto coniugale.
Segnatamente, il figlio , ascoltato all'udienza del 5/5/2023, ha dichiarato “Sin da Per_1 piccolo ricordo mio padre ubriaco e sotto l'influsso degli stupefacenti che alle volte assumeva anche in mia presenza … Propri a causa dell'abuso di alcol e stupefacenti mio padre è stato sempre violento con mia madre, anche alla presenza mia e di mia sorella …
Mia madre per molti anni non ha avuto il coraggio di denunciare mio padre, poi, anche per mia iniziativa, ha deciso di denunciarlo, anche perché se non l'avesse fatto lei l'avrei fatto io”
Dello stesso tenore risultano essere le dichiarazioni rese dalla figlia nel corso Per_2 dell'udienza del 23/6/2023, avendo la minore dichiarato “Fino al Dicembre del 2022 ho avuto buoni rapporti con AP, però poi al telefono ho sentito che minacciava la mamma di ucciderla se non fosse tornata da lui. Questa condotta mi ha molto ferito e da allora non mi sono più sentita con AP. In più occasioni ho potuto percepire che AP era in stato di alterazione anche se non so se da alcol o altre sostanze e mentre si trovava in tale stato più volte l 'ho visto picchiare la mamma o anche minacciarla”
Alla luce degli elementi di prova summenzionati deve, pertanto, ritenersi che la convivenza coniugale sia divenuta intollerabile a causa dei gravi comportamenti adottati dal , il P_1 quale ha messo in atto specifici episodi di violenza che consentono di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte del resistente con consequenziale accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta da
Parte_1
3) Affidamento dei figli minori
3.1) Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevasi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al Giudice di
Pag. 5 a 8 valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la previsione codicistica (art. 337 quater c.c.) obbliga il Giudice a considerare l'affinamento condiviso come soluzione prioritaria, relegando l'affidamento esclusivo al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento…) con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dall'esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 27 del 3 gennaio 2017).
Ebbene, nel corso del giudizio sono state evidenziate condotte violente poste in essere dal ai danni della moglie alla presenza dei figli minori con evidenti conseguenze P_1 negative su questi che, allo stato attuale, hanno scelto entrambi di non avere contatti con il padre.
Significativo delle dinamiche relazionali padre-figli, risulta essere quanto emerso nel corso dell'audizione protetta dei minori nel corso dell'udienza del 13/6/2024.
In particolare, la figlia ha dichiarato: “con AP non parliamo però mi manda Per_2 messaggi di mattina … inizialmente io avevo contatto con AP però lui voleva sempre contattare anche la mamma quando era con me e mi faceva stare male;
parlava sempre male della mamma;
AP continua a bere e si faceva le canne davanti a noi figli e alla mamma;
AP picchiava la mamma spesso quasi tutte le sere e poi l'indomani chiedeva scusa dicendo che non ricordava niente”.
Il rifiuto verso il padre è risultato ancor più profondo nel figlio il quale ha a Persona_1 sua volta dichiarato: “con AP va male, non ho contatti e preferisco non sentirlo più perché così sto bene con me stesso;
il rapporto con AP andava male già da prima della
Pag. 6 a 8 separazione con mamma … si comportava come padre padrone e quindi litigavamo spesso;
lo voglio fuori dalla mia vita e mi basta la mamma che ha fatto anche da padre;
non voglio saperne niente di lui né vederlo né sentirlo;
AP è un bugiardo patologico e beve ancora oggi;
inoltre si faceva le canne anche davanti a noi e alla mamma;
AP picchiava la mamma oltre ad offenderla e io mi mettevo in mezzo per difenderla e qualche volta ho preso colpi”.
Orbene, sebbene le relazioni depositate dal servizio di Psicologia dell'ASP di Trapani in ordine al percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal facciano emergere la P_1 volontà di questo di recuperare il rapporto con i figli rispettando tuttavia i tempi necessari ai minori per elaborare i loro traumi, dunque un progressivo miglioramento della sua capacità genitoriale, applicando i suesposti principi al caso di specie, devono trovare conferma i provvedimenti provvisori adottati in data 19/12/2023 e, dunque, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, affidando, inoltre, ai servizi sociali del Comune di Marsala il monitoraggio degli incontri con il padre, che potranno avvenire soltanto in videochiamata secondo il calendario predisposto dal medesimo servizio e presso spazio che consenta il diretto monitoraggio da parte degli stessi Servizi Sociali.
4) Contributo al mantenimento dei figli.
Rileva il collegio che l'esito istruttorio consente di concludere che il svolge Pt_2
l'attività di agricoltore presso terreni di proprietà della famiglia, sì che, in ordine al suo contributo per il mantenimento dei due figli minori, si ritiene di poter confermare quanto già disposto con l'ordinanza del 19/12/2023, ponendo a carico di l'obbligo di P_1 corrispondere alla l'importo mensile di € 400,00 soggetto a rivalutazione secondo gli Pt_1 indici Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore oltre al
50 % delle spese straordinarie in favore dei minori come regolamentate nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno 2021.
Nulla deve disporsi in ordine alla casa famigliare, giacché, a seguito del trasferimento presso la città di Marsala, è stato definitivamente interrotta la continuità abitativa dei minori presso l'abitazione di Pantelleria.
5) Spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza del resistente, questi va condannato a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo in corrispondenza dello scaglione “indeterminabile” della causa, opportunamente modulati
Pag. 7 a 8 sulla scorta della effettiva estensione dell'attività istruttoria e in virtù della complessità delle questioni di diritto fatti oggetto delle comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) addebita la separazione dei i coniugi e a Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo;
2) affida i figli minori e in modo esclusivo a con Per_2 Persona_1 Parte_1 collocazione presso la madre con diritto di visita del padre come specificato in motivazione;
3) dispone che l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Marsala formi un calendario di incontri tra ed i figli presso il Servizio di Spazio Neutro, da Controparte_2 svolgersi in videochiamata per almeno una volta la settimana, predisponendo apposita relazione quadrimestrale da inoltrare sino al compimento della maggiore età da parte dei minori al Giudice Tutelare del Tribunale di Marsala, presso il quale si aprirà apposito fascicolo di vigilanza;
4) determina in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i due figli, dovuto a da parte di , Parte_1 Controparte_1 da pagare entro i primi 5 giorni di ciascun mese presso il domicilio della e con Pt_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
5) onera i genitori di provvedere alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli come regolamentate nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno
2021, nella misura del 50% ciascuno;
6) indica quale unica beneficiaria dell'assegno unico erogato in favore Parte_1 dei minori e;
Persona_2 Persona_1
7) condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento che liquida in € 4.200,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15
%, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 18 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 415 R.G. dell'anno 2023 tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Gianni Di Bartolo giusta procura allegata all'atto introduttivo
Ricorrente
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Luigi Laudicina per procura resa calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 21/2/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale il coniuge esponendo di aver contratto Controparte_1
Pag. 1 a 8 matrimonio con il resistente in Pantelleria il 29/03/2008, con conseguente trascrizione nei
Registri degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pantelleria
(TP) al n° 1 - Parte II - Serie A - Anno 2008.
La ricorrente ha, altresì, esposto che, da detta unione, sono nati i figli Persona_1
(il 24/12/2008) e (il 07/09/2010), entrambi minori d'età.
[...] Persona_2
La ricorrente ha dedotto che da tempo era sopravvenuta tra i coniugi un'irreversibile disaffectio maritalis per esclusiva colpa del , il quale, nel perdurare della P_1 convivenza coniugale, aveva adottato ripetutamente condotte violente nei confronti della moglie e dei figli, concretizzatesi in aggressioni fisiche anche a mano armata, manifestando vera e propria intolleranza nei confronti di tutti i familiari.
La ha precisato, inoltre, che per sottrarsi alle minacce formulate nei confronti di tutti i Pt_1 componenti del nucleo familiare dal - il quale era anche aduso all'utilizzo di alcool P_1
e di stupefacenti - era stata costretta a sporgere diverse denunce/querele a tutela della propria incolumità e di quella della prole nonché a lasciare la casa familiare di Pantelleria trasferendosi a Marsala, a partire dal mese di settembre 2022.
In ultimo, la ricorrente ha precisato che il coniuge aveva anche effettuato operazioni finanziarie all'insaputa della moglie, svuotando il conto cointestato ad entrambi, sostanzialmente disinteressandosi del mantenimento dei figli e di ogni responsabilità genitoriale ed economica ordinaria e straordinaria.
La ha chiesto, in definitiva: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi con Pt_1 addebito in capo al coniuge sig. ; - Disporre ogni opportuno Controparte_2 provvedimento nell'interesse precipuo ed a tutela dei minori, e Persona_1 [...]
; - Porre a carico di un assegno mensile di Euro Persona_2 Controparte_2
700,00 (Euro settecento/00), a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli e, precisamente, Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), per il figlio Persona_1
ed Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per il mantenimento della figli a
[...] [...]
. - Porre a carico di la contribuzione per le spese Persona_2 Controparte_2 straordinarie, non quantificabili ex ante, debitamente documentate, comprensive di: spese mediche, libri, corsi di specializzazione, viaggi di studio, attività ludico -sportive, in favore dei figli minori e , nella misura del 50%”. Persona_1 Per_2
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2023 si è costituita parte resistente non opponendosi alla richiesta di separazione personale, ma contestando la sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione riferite dalla nonché l'ammontare del Pt_1
Pag. 2 a 8 contributo al mantenimento della prole richiesto dalla ricorrente, allegando di svolgere l'attività di operaio agricolo per un reddito annuo di circa 8.000,00.
Il , ha chiesto in definitiva di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- P_1 disporre l'affidamento condiviso dei minori attraverso le modalità che l'ill.mo Presidente vorrà statuire affinché il Signor possa esercitare il diritto di visita e/o aver i propri P_1 figli nell'Isola di Pantelleria compatibilmente con i loro impegni scolastici;
- disporre che il resistente versi un assegno mensile alla Signora a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli e dell'importo di Euro 450,00, oltre al Persona_1 Per_2 contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% da concordare preventivamente”.
1.3) Nel corso del giudizio è stata acquisita la sentenza resa in data 4/10/2023 dal GUP del tribunale di Marsala con a quale il è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di P_1 reclusione per il reato di maltrattamenti commesso ai danni della moglie alla presenza di un minore, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 12/12/2024 anch'essa acquisita agli atti del giudizio.
1.4) Emessa su richiesta delle parti, sentenza non definitiva sulla questione di stato, la causa
è stata rimessa innanzi il Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Sono state acquisite, inoltre, anche le Relazioni del UOC Servizio di Psicologia
Coordinamento Psicologia Giuridica dell'ASP di Trapani sul nucleo familiare Per_3
, nonché quelle del Consultorio Familiare di Pantelleria in ordine al percorso di
[...] sostegno alla genitorialità seguito dal . P_1
2) Fondatezza della domanda di addebito della separazione.
2.1) A seguito dell'emissione, in data 28/3/2024, della sentenza non definitiva n. 280/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2.2) Deve valutarsi innanzi tutto, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
Orbene, ritiene il Collegio, che la domanda è fondata e va accolta, atteso che le accuse dalla ricorrente rivolte al coniuge hanno ricevuto il necessario supporto probatorio.
Deve premettersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Pag. 3 a 8 Tuttavia, allorquando richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro, la pronuncia di addebito non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cfr. Cass. n.
7388/2017; n. 433//2016; n. 817/2011). Ai fini della valutazione della gravità e dell'efficienza causale della condotta violenta la Suprema Corte ha, invero, ribadito che “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. n. 7388/2017; n. 11844/2006; n.
7321/2005).
In ordine alle prove utilizzabili per giungere alla pronuncia di addebito della separazione, giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, senza che rilevi la divergenza di regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova
(cfr. Cass. n. 25067/2018).
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass., n. 1593//2017).
Ciò premesso, in ordine alle condotte aggressive che sarebbero state realizzate da e P_1 che avrebbero avuto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ritiene il
Tribunale che sia stata raggiunta la prova piena avendo la – in primo luogo - prodotto Pt_1 la sentenza del Gup del Tribunale di Marsala n. 423/2023 del 12/1/2024 a carico del
[...]
P_
, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 572, commi primo e secondo, “per
Pag. 4 a 8 avere maltrattato la moglie attraverso continue vessazioni, Parte_1 aggressioni fisiche consumate e tentate, ingiurie, comportamenti minacciosi, imposizioni arbitrarie, chiudendola in casa e minacciandola di morte, urlandole contro”, in Marsala sino al 7 febbraio 2023, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Palermo nell'ambito del procedimento n. 978/2024 RG App. del 12/12/2024, (non ancora irrevocabile).
Inoltre, le dichiarazioni rese in udienza dai figli minori della coppia, hanno confermato il comportamento violento tenuto dal nei confronti dei familiari quindi la sua P_1 esclusiva responsabilità in ordine alla fine del rapporto coniugale.
Segnatamente, il figlio , ascoltato all'udienza del 5/5/2023, ha dichiarato “Sin da Per_1 piccolo ricordo mio padre ubriaco e sotto l'influsso degli stupefacenti che alle volte assumeva anche in mia presenza … Propri a causa dell'abuso di alcol e stupefacenti mio padre è stato sempre violento con mia madre, anche alla presenza mia e di mia sorella …
Mia madre per molti anni non ha avuto il coraggio di denunciare mio padre, poi, anche per mia iniziativa, ha deciso di denunciarlo, anche perché se non l'avesse fatto lei l'avrei fatto io”
Dello stesso tenore risultano essere le dichiarazioni rese dalla figlia nel corso Per_2 dell'udienza del 23/6/2023, avendo la minore dichiarato “Fino al Dicembre del 2022 ho avuto buoni rapporti con AP, però poi al telefono ho sentito che minacciava la mamma di ucciderla se non fosse tornata da lui. Questa condotta mi ha molto ferito e da allora non mi sono più sentita con AP. In più occasioni ho potuto percepire che AP era in stato di alterazione anche se non so se da alcol o altre sostanze e mentre si trovava in tale stato più volte l 'ho visto picchiare la mamma o anche minacciarla”
Alla luce degli elementi di prova summenzionati deve, pertanto, ritenersi che la convivenza coniugale sia divenuta intollerabile a causa dei gravi comportamenti adottati dal , il P_1 quale ha messo in atto specifici episodi di violenza che consentono di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte del resistente con consequenziale accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta da
Parte_1
3) Affidamento dei figli minori
3.1) Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevasi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al Giudice di
Pag. 5 a 8 valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la previsione codicistica (art. 337 quater c.c.) obbliga il Giudice a considerare l'affinamento condiviso come soluzione prioritaria, relegando l'affidamento esclusivo al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento…) con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dall'esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 27 del 3 gennaio 2017).
Ebbene, nel corso del giudizio sono state evidenziate condotte violente poste in essere dal ai danni della moglie alla presenza dei figli minori con evidenti conseguenze P_1 negative su questi che, allo stato attuale, hanno scelto entrambi di non avere contatti con il padre.
Significativo delle dinamiche relazionali padre-figli, risulta essere quanto emerso nel corso dell'audizione protetta dei minori nel corso dell'udienza del 13/6/2024.
In particolare, la figlia ha dichiarato: “con AP non parliamo però mi manda Per_2 messaggi di mattina … inizialmente io avevo contatto con AP però lui voleva sempre contattare anche la mamma quando era con me e mi faceva stare male;
parlava sempre male della mamma;
AP continua a bere e si faceva le canne davanti a noi figli e alla mamma;
AP picchiava la mamma spesso quasi tutte le sere e poi l'indomani chiedeva scusa dicendo che non ricordava niente”.
Il rifiuto verso il padre è risultato ancor più profondo nel figlio il quale ha a Persona_1 sua volta dichiarato: “con AP va male, non ho contatti e preferisco non sentirlo più perché così sto bene con me stesso;
il rapporto con AP andava male già da prima della
Pag. 6 a 8 separazione con mamma … si comportava come padre padrone e quindi litigavamo spesso;
lo voglio fuori dalla mia vita e mi basta la mamma che ha fatto anche da padre;
non voglio saperne niente di lui né vederlo né sentirlo;
AP è un bugiardo patologico e beve ancora oggi;
inoltre si faceva le canne anche davanti a noi e alla mamma;
AP picchiava la mamma oltre ad offenderla e io mi mettevo in mezzo per difenderla e qualche volta ho preso colpi”.
Orbene, sebbene le relazioni depositate dal servizio di Psicologia dell'ASP di Trapani in ordine al percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal facciano emergere la P_1 volontà di questo di recuperare il rapporto con i figli rispettando tuttavia i tempi necessari ai minori per elaborare i loro traumi, dunque un progressivo miglioramento della sua capacità genitoriale, applicando i suesposti principi al caso di specie, devono trovare conferma i provvedimenti provvisori adottati in data 19/12/2023 e, dunque, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, affidando, inoltre, ai servizi sociali del Comune di Marsala il monitoraggio degli incontri con il padre, che potranno avvenire soltanto in videochiamata secondo il calendario predisposto dal medesimo servizio e presso spazio che consenta il diretto monitoraggio da parte degli stessi Servizi Sociali.
4) Contributo al mantenimento dei figli.
Rileva il collegio che l'esito istruttorio consente di concludere che il svolge Pt_2
l'attività di agricoltore presso terreni di proprietà della famiglia, sì che, in ordine al suo contributo per il mantenimento dei due figli minori, si ritiene di poter confermare quanto già disposto con l'ordinanza del 19/12/2023, ponendo a carico di l'obbligo di P_1 corrispondere alla l'importo mensile di € 400,00 soggetto a rivalutazione secondo gli Pt_1 indici Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore oltre al
50 % delle spese straordinarie in favore dei minori come regolamentate nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno 2021.
Nulla deve disporsi in ordine alla casa famigliare, giacché, a seguito del trasferimento presso la città di Marsala, è stato definitivamente interrotta la continuità abitativa dei minori presso l'abitazione di Pantelleria.
5) Spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza del resistente, questi va condannato a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo in corrispondenza dello scaglione “indeterminabile” della causa, opportunamente modulati
Pag. 7 a 8 sulla scorta della effettiva estensione dell'attività istruttoria e in virtù della complessità delle questioni di diritto fatti oggetto delle comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) addebita la separazione dei i coniugi e a Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo;
2) affida i figli minori e in modo esclusivo a con Per_2 Persona_1 Parte_1 collocazione presso la madre con diritto di visita del padre come specificato in motivazione;
3) dispone che l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Marsala formi un calendario di incontri tra ed i figli presso il Servizio di Spazio Neutro, da Controparte_2 svolgersi in videochiamata per almeno una volta la settimana, predisponendo apposita relazione quadrimestrale da inoltrare sino al compimento della maggiore età da parte dei minori al Giudice Tutelare del Tribunale di Marsala, presso il quale si aprirà apposito fascicolo di vigilanza;
4) determina in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i due figli, dovuto a da parte di , Parte_1 Controparte_1 da pagare entro i primi 5 giorni di ciascun mese presso il domicilio della e con Pt_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
5) onera i genitori di provvedere alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli come regolamentate nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno
2021, nella misura del 50% ciascuno;
6) indica quale unica beneficiaria dell'assegno unico erogato in favore Parte_1 dei minori e;
Persona_2 Persona_1
7) condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento che liquida in € 4.200,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15
%, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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