Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 11/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. AN EL Presidente Dott. ER SO Consigliere, rel.
Dott.ssa Paola Lo Giudice Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80720 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor XX (C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXXX), nato a [...] il XX.XX.XXXX ed ivi residente, in via X X, n.XX, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Domenico AR (C.F.
[...]) e dall’Avv. EP AR
(CF:[...]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Domenico AR sito in Roma, in via Livorno, n. 20, che indicano per le comunicazioni attinenti al presente procedimento i seguenti recapiti fax n. 06/88818970 o indirizzo p.e.c.
domenicomartino@ordineavvocatiroma.org, avvgiuseppemartino@pec.ordineavvocatichieti.it;
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Consigliere ER SO, il Vice Proc. Gen. Eleonora Lener in rappresentanza della Procura regionale attrice e l’Avv. Domenico AR, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 29.5.2025, ritualmente notificato all’odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 29.5.2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente medico di chirurgia generale presso l'Azienda ospedaliera appresso indicata, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Azienda ospedaliera “X X” di X (di seguito: A.O.), della somma complessiva di euro di 119.773,21(centodiciannovemilasettecentosettantatre,21),
o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data delle evento lesivo al saldo effettivo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato con dolo, ovvero in subordine con colpa grave, alle finanze erariali per effetto dello svolgimento, dal 2020 al 2024, di attività lavorativa extra istituzionale priva di autorizzazione, sebbene fosse legato alla struttura ospedaliera da un rapporto di lavoro esclusivo a far data dal 31 dicembre 2001, in violazione del regime di esclusività, ex art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs.
n. 165 del 2001 e della disciplina tributaria.
2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:
a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione (prot.
n. 12930 del 09.04.2024 - acquisita con prot. n. 5353 del 21.05.2024 - doc. 1) dell’A.O. (Responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari) che comunicava che l’odierno convenuto, assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.12.1998 con la qualifica di Dirigente Medico di I Livello - Disciplina di chirurgia generale, aveva svolto dal 2020 al 2024, attività lavorativa extra istituzionale priva di autorizzazione, sebbene fosse legato alla struttura ospedaliera da un rapporto di lavoro esclusivo a far data dal 31 dicembre 2001, in violazione del regime di esclusività, ex art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina tributaria, poiché ometteva di dichiarare al fisco i compensi illecitamente percepiti dai pazienti, peraltro pagati con denaro in contante;
b. detta segnalazione specificava che le condotte antigiuridiche erano state previamente accertate da altro ufficio dell’A.O. (UOSD Gestione Operativa Alpi) dopo che una paziente del convenuto, sottoposta a visita chirurgica in data 01.03.2024 presso uno studio privato, sito in Y, in via Y Y Y, aveva richiesto all’A.O. l’emissione di una fattura (dell’importo di euro 150,00), nella convinzione che il convenuto svolgesse attività libero professionale intramuraria “in allargata”;
c. detto ultimo ufficio, dopo aver acclarato che:
(1) il convenuto, in regime di esclusività, non aveva sottoscritto con l’A.O. alcuna convenzione per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria “in allargata” presso il suddetto studio privato, come da regolamentazione aziendale e normativa vigente in materia, e che lo stesso non era autorizzato dall’A.O. allo svolgimento dell'attività intramoenia
"allargata";
(2) l’esistenza del sito internet www.miagenda.it, contenente:
- le recensioni dei pazienti visitati dal convenuto;
- la pubblicizzazione dell’attività medica svolta dal convenuto con indicazione degli ambiti di competenza e delle qualifiche ed esperienze maturate;
- l’elencazione delle prestazioni offerte dal medesimo convenuto;
- la possibilità di prenotazione on line delle prestazioni,
segnalava (con nota prot. n. 11724/24 in data 28.03.2024)
la condotta antigiuridica del convenuto all’ufficio procedimenti disciplinari;
d. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, quindi:
(1). attivava (con nota prot. n. 12150/24 del 03.04.2024)
il procedimento disciplinare a carico del convenuto per violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 e degli articoli 88-91 - in relazione all’art. 47, comma 10, lett. c), del C.C.N.L. dell’Area sanità - triennio 20192021, sottoscritto in data 23.1.2024, che si concludeva, come dal verbale del 13.5.2024 (Doc. 6), con la comminazione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio del convenuto e privazione della retribuzione per tre mesi per “mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e delle norme aziendali in materia di espletamento di attività libero- professionale “ ai sensi dell’art. 49, comma 8, lett. g) del menzionato CCNL;
(2). inoltre (con nota prot. n. 12907 del 09.04.2024),
segnalava i fatti alla Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Anticorruzione Gruppo Funzione Pubblica) (oltre che al Responsabile Aziendale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
e. su delega della procura contabile, la Guardia di Finanza
(Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rieti)
trasmetteva in data 29.08.2024 una prima relazione (n.
402699 del 28.08.2024, acquisita al protocollo n. 8156 -
doc. 4), da cui emergeva che:
(1) il convenuto è stato assunto in data 1.12.1998, in qualità di Dirigente medico Responsabile UOS di endocrinochirurgia mininvasiva, presso l’A.O., con contratto di lavoro pubblico a tempo indeterminato, in regime di extramoenia e che, come dallo stesso dichiarato innanzi alla GdF (pag. 11 della relazione), dal 31 dicembre 2001 è passato ad un rapporto c.d. intramoenia, che sottintende un’esclusività del rapporto di lavoro, percependo - a seguito del mutamento di regime - il trattamento economico aggiuntivo stabilito dai CCNL per i dirigenti sanitari;
(2) (come risulta dai verbali delle operazioni svolte dalla GdF indicati nella relazione) il convenuto, dal 2020 al 2024, ha esercitato la professione medica presso lo studio polispecialistico privato Ambulatorio K K (già Studio K),
sito in K (in via K K, n.K), nonostante fosse legato all’A.O. da rapporto di pubblico impiego esclusivo ed in assenza di autorizzazione;
(3) l’esercizio di fatto da parte del convenuto di attività libero professionale con caratteristiche di attività extramoenia è comprovato dalla documentazione acquisita, costituita da:
(a) elenco degli appuntamenti fissati dal convenuto, sin dal giugno 2020, presso lo studio sopra indicato (tramite il portale gestito da Miagenda);
(b) dichiarazioni dei titolari del predetto studio (Sig. Z Z e Dott.ssa Z Z) i quali hanno entrambi affermato di aver avviato la collaborazione con l’odierno convenuto durante l’emergenza COVID;
(c) dichiarazioni di pazienti che riferiscono di visite effettuate presso il medesimo studio con indicazione, altresì, della modalità di pagamento della prestazione sanitaria in contanti (e non tramite pos) richiesta dal convenuto;
(d) dichiarazioni di una delle segretarie dello studio medico (Sig.ra Q Q), la quale, in particolare, ha affermato al momento della sua assunzione, avvenuta nel 2021, il convenuto era già attivo presso la sede;
(e) fonti aperte (internet);
(4). dall’esame della documentazione acquisita risulta che la maggior parte degli appuntamenti si sono svolti il venerdì pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, dopo che il convenuto aveva concluso la sua attività professionale presso l’A.O., così come riscontrato dalla GdF mediante le registrazioni dell’orario di inizio e fine del servizio lavorativo (pag. 16, relazione GdF).
(5). la società MIAGENDA S.r.l.s., (con nota n. 416870 del 06.09.2024 (Doc. 5, all. 1), ha riferito che il convenuto, con mail del 3 aprile 2024, ha richiesto di modificare l’anagrafica dello studio, fornendo, come nuovo recapito, l’Ambulatorio Intramoenia S S via S, S (orario venerdì 15.00-17.00), con contestuale richiesta di annullare le precedenti ubicazioni;
f. il danno erariale derivante dalle condotte contestate, è stato quantificato dalla Gdf (relazione prot. 0009376 del 04/10/2024 - Doc. 4), - sulla base dei dati forniti dall’A.O. (con nota del 01/10/2024 n. 458049/2024) in misura pari alla differenza tra gli importi effettivamente liquidati (considerati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) dal 2020 al 2024 al convenuto e quelli che sarebbero spettati allo stesso per rapporto di lavoro non esclusivo, per un importo complessivo di euro 119.773.21, così come rappresentato nella tabella a pag. 7 dell’atto di citazione.
3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione che, in punto di diritto:
a. gli accertamenti eseguiti e, in particolare, l’acquisizione di dati e notizie assunte direttamente da pazienti visitati nel tempo dal convenuto presso la richiamata struttura medica privata, nonché le dichiarazioni rese sia dai responsabili del centro medico sia da dipendente in servizio presso lo stesso (come da verbali in atti), evidenziano l’esistenza di un rapporto lavorativo, in assenza di specifiche autorizzazioni/convenzioni, intercorrente tra il convenuto stesso e la struttura polispecialistica privata;
b. il tenore letterale della mail inoltrata dal convenuto alla piattaforma MiaAgenda dimostra che fino al 3.4.2024 il medesimo ha svolto attività extra istituzionale presso lo studio privato di K K;
c. il quadro probatorio (elenco degli appuntamenti, dichiarazioni, email del 3.4.2024) smentisce, quindi, le tesi difensive esposte dal convenuto nel corso del procedimento disciplinare, (volte a negare lo svolgimento da parte dello stesso di attività extralavorative non autorizzate presso il suddetto studio, ma anche a dimostrare di aver fatto ricorso alla piattaforma di cui sopra per mero scopo dimostrativo e non pubblicitario, in vista di future attività da intraprendere);
d. non è stata contestata l’ulteriore voce di danno derivante dal mancato riversamento dei compensi illecitamente conseguiti per l’attività extralavorativa effettuata dal convenuto in quanto, allo stato degli atti, tale voce di danno non era quantificabile con certezza, in ragione della modalità di pagamento (in nero, quindi non tracciabile) richiesta dal medesimo;
e. ha richiamato la disciplina normativa e contrattuale concernente il regime di esclusività dei medici ospedalieri.
3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell’odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 119.773.21
(centodiciannovemilasettecentosettantatre,21), per l’indebita percezione degli emolumenti collegati dal rapporto di lavoro in esclusiva (cioè, indennità di esclusiva, quota di retribuzione di risultato e quota di retribuzione di posizione) dal 2020 al 2024.
3.2. Con riferimento all’elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve ravvisarsi nel dolo (con doloso e) illecito arricchimento, o, in subordine, nella colpa grave.
Al riguardo, la Procura osserva che la disciplina di settore non consente alcuna incertezza da parte di un dipendente pubblico, con il ruolo di dirigente medico, che non poteva non conoscere la normativa generale e specifica che disciplina il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della struttura sanitaria, in quanto tra i doveri minimi di un Dirigente la conoscenza di norme di sistema - di quelli di cui all’art. 15 quater d.lgs. n.
502 del 1992, dall’art. 1, comma 5, l. n. 662/96, e dagli artt. 88-91 CCNL 2019-2021 - di portata generalissima.
La circostanza che lo stesso fosse a conoscenza dell’iter da seguire per poter svolgere legittimamente attività extraistituzionale è dimostrata dal fatto che, in passato, ha richiesto specificamente le autorizzazioni necessarie per poter svolgere attività medica presso altre aziende convenzionate, mentre dal 2020 al 2024 non abbia proceduto in tal senso.
Ulteriore conferma della consapevolezza da parte del convenuto dell’antigiuridicità delle condotte poste in essere, intenzionalmente reiterate per lunghissimo tempo, si evince anche dalla sottoscrizione dei contratti che lo vincolavano sia all’esclusività del rapporto (ed alle relative preclusioni) sia al rispetto della disciplina sulle incompatibilità nel pubblico impiego, e quindi alle relative conseguenze patrimoniali in caso di violazione.
4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze dell’A.O., con atto ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. in data 17.3.2025 nelle forme di legge, ha invitato l’odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.
4.1 Nel termine indicato la persona invitata non ha presentato deduzioni scritte né si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.
Di qui l’atto di citazione in epigrafe, con il quale –
come si è detto – la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’A.O.,
della somma complessiva dedotta in citazione.
5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene, nell’avere percepito indebitamente emolumenti collegati al rapporto di lavoro in esclusiva nel periodo considerato.
6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulterebbe evidente la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto, avendo questi svolto attività libero professionale di natura privata, con assoluta continuità per un lunghissimo arco temporale, in violazione del vincolo di esclusività, mentre avrebbe potuto svolgere attività libero professionale in intramoenia o in intramoenia allargata, previa richiesta di autorizzazione all’A.O..
7. Il convenuto si è costituito in giudizio con l’assistenza e il patrocinio degli Avv.ti Domenico AR, del Foro di Roma e EP AR del Foro di Chieti, i quali hanno depositato in atti, in data 14.10.2025, una memoria difensiva in pari data.
7.1 La difesa, in punto di diritto, formula le seguenti censure:
I. erronea ricostruzione dei fatti e delle circostanze di causa in ordine al periodo in cui il convenuto avrebbe svolto l’attività contestata, non avendo la Procura considerato con precisione le date iniziali e finali delle testimonianze né i periodi di chiusura della struttura ambulatoriale per varie cause (lockdown, ferie, ristrutturazione);
II. mancata violazione della clausola di esclusività, per essere stata l’attività svolta sporadica, occasionale o saltuaria;
III. assenza del danno, per avere il convenuto svolto puntualmente l’attività presso l’A.O.;
IV. erronea quantificazione del supposto danno, per avere considerato le somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e per ritenuta inesatta applicazione del CCNL 2019-2021;
7.2 In conclusione, chiede:
I. di rigettare l’avversa domanda;
II. in via subordinata, di limitare la condanna alle sole mensilità relative al periodo ottobre 2023-marzo 2024 per l’importo effettivamente percepito che al netto è pari a €
6.000,00;
III. in via di estremo subordine, di limitare la condanna agli importi effettivamente percepiti, tenendosi conto del periodo di chiusura del Poliambulatorio e della sospensione dell’attività causa Covid 19, tenendosi anche conto della chiusura per ristrutturazione dei locali e del periodo feriale nel mese di agosto, con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, formula istanza per l’assunzione di prova testimoniale circa i periodi di chiusura dell’ambulatorio di cui in atti, come specificato a pag.
16 della memoria di costituzione.
8. Nel corso dell’udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore dell’interveniente si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione all’esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità di nella qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente medico di chirurgia generale presso l'Azienda ospedaliera X X di X, in relazione ad un’ipotesi di danno erariale che lo stesso avrebbe cagionato con dolo, ovvero in subordine con colpa grave, alle finanze erariali per effetto dello svolgimento, dal 2020 al 2024, di attività lavorativa extra istituzionale priva di autorizzazione, sebbene fosse legato alla struttura ospedaliera da un rapporto di lavoro esclusivo, in violazione del regime di esclusività, ex art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l’odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore dell’A.O., della somma complessiva di euro 119.773,21(centodiciannovemilasettecentosettantatre,21),
o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data delle evento lesivo al saldo effettivo.
3. Così definito l’oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall’amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l’agente che ha cagionato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti –
Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr.
Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.
4. Ciò premesso, nel procedere all’accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall’accertamento dell’elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dall’A.O. in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l’indicazione illustrata nell’atto di citazione, alla somma complessiva di euro pari ad euro 119.773.21(centodiciannovemilasettecentosettantatre,21),
ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea
– dall’indebita percezione degli emolumenti corrisposti sul presupposto del rapporto lavorativo esclusivo dal 2020 al 2024.
4.1 In ordine alla determinazione della posta di danno, il Collegio ritiene di dovere aderire parzialmente alla tesi della Procura.
4.1.1 La specifica retribuzione per il rapporto esclusivo per i dirigenti medici appartenenti al servizio sanitario nazionale trova il suo fondamento nelle norme che stabiliscono che essa sia corrisposta a fronte della rinuncia dell’interessato a svolgere attività extramoenia.
È stato al riguardo affermato che “La disciplina generale dei termini d’esclusività del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione si declina, con riferimento al rapporto dei dirigenti medici col Servizio Sanitario Nazionale, nel contesto delle previsioni di cui all’art.15 quater e ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, dell’art.72 della legge 23 dicembre 1998, n.448, nonché del dPCM 27 marzo 2000.
La fonte primaria (art. 15 quater, comma 5, del d.lgs. 502 del 1992 e s.m.i.) rinvia poi alla contrattazione collettiva per la regolamentazione del trattamento economico aggiuntivo in caso di rapporto esclusivo.
Così, come accennato, il rapporto dei dirigenti medici col S.S.R. è conformato in base ad una scelta del dirigente sanitario; l’opzione per un tipo di rapporto esclusivo, piuttosto che per lo svolgimento dell’attività libero professionale extramuraria, comporta sul piano economico la corresponsione di un’indennità d’esclusiva, di risultato e una rimodulazione di quella di posizione (Corte dei conti, Sez. III, n. 588/2017)” (per tutte, Cdc. II app., n. 269 del 2020).
In relazione alla disciplina dell’esclusività si applica, quindi, il disposto dell’art. 15-quater, comma 5, d.lgs.
n. 502/1992, nonché la previsione dell’art. 1, comma 5 l.
n. 662/1996, in base al quale “…l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale…è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale”.
La disciplina è, poi, integrata:
- dalla previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 7, l.
3012,1991, n. 412 - richiamato dall’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 - di “unicità” del rapporto di lavoro con il S.S.N. e la conseguente incompatibilità con altri rapporti di lavoro, anche se di natura convenzionale con il S.S.N.
medesimo;
- dall’art. 7 del d.P.C.M. 27.3.2000 circa i limiti per lo svolgimento dell’attività professionale intramuraria in studi professionali (c.d. intra moenia allargata).
4.1.2 Da tale quadro, pacifica giurisprudenza di questa Corte fa derivare la sussistenza del danno erariale per indebita percezione degli emolumenti collegati dal rapporto di lavoro in esclusiva (indennità di esclusiva, quota di retribuzione di risultato e quota di retribuzione di posizione) nel caso in cui l’operatore sanitario svolga l’attività senza autorizzazione, pur continuando a percepire detta indennità.
Infatti, “La giurisprudenza contabile ha chiarito che l’espletamento di attività di sostanziale extramoenia da parte di un dirigente medico in regime di esclusività, non consente la fruizione dell’“indennità di esclusiva”, la cui eventuale erogazione, per errore o per doloso (come nel caso di specie) occultamento al datore di lavoro dell’esercizio di tale attività, comporta la refusione di quanto indebitamente percepito dal medico (ex plurimis Corte dei conti, Sez. I, n. 432/2017).” (Cdc., II app., n.
269/2020 cit.; in senso analogo Cdc, sez. III app.,
18.2.2025, n. 22).
4.1.3 Ciò posto, nel caso di specie è pacifico, come risulta dagli atti, che l’interessato ha optato per detto regime di esclusività (cfr. ultimo contratto stipulato con l’A.O. in all. 5 al doc. in all. 3 all’atto di citazione)
e non abbia richiesto alcuna autorizzazione per attività intramoenia ancorché allargata, fino alla contestazione degli addebiti.
Ne deriva che il convenuto ha percepito indebitamente gli emolumenti collegati dal rapporto di lavoro in esclusiva
(indennità di esclusiva, quota di retribuzione di risultato e quota di retribuzione di posizione) nel periodo contestato avendo posto in essere, in detto periodo, con continuità – al netto delle impossibilità oggettive poste dalla disciplina di limitazione delle attività derivante dalla normativa dettata per l’emergenza COVID - attività extramoenia non autorizzata, così contravvenendo all’obbligo di esclusiva.
4.1.3.1 In tal senso depone, oltre all’esito del procedimento disciplinare svolto dall’A.O. (in atti), la documentazione acquisita in istruttoria dalla Guardia di Finanza, ed in particolare la documentazione relativa agli appuntamenti fissati tramite il portale “Miagenda” (all. 1 alla nota della GdF in data 28.8.2024 in all. 4 all’atto di citazione) nel periodo che va dal giugno 2020 ad aprile 2024, salvo quanto appresso si dirà.
Detto elemento probatorio appare adeguatamente valido, sulla scorta del principio del “più probabile che non”, al fine di dimostrare che gli appuntamenti sono stati effettivamente fissati e si sono effettivamente tenuti, anche sulla scorta sia della esistenza di recensioni sul sito medesimo sia, soprattutto, dall’insieme dei riscontri testimoniali effettuati dalla GdF, di cui in atti, nonché dal procedimento disciplinare svolto dall’A.O., che testimoniano, tra l’altro, che le prestazioni erano svolte con pagamenti in denaro contante.
Appare opportuno precisare al riguardo che detto elenco, rilasciato nel maggio 2024, quindi in data successiva all’inizio degli accertamenti dell’A.O., riporta come luogo dell’appuntamento l’A.O. in sostituzione dell’indirizzo dello studio privato, solo per effetto della richiesta all’uopo formulata dal convenuto in data 3.4.2024, menzionata nell’atto di citazione, alla società che gestisce il portale.
4.1.3.2 Pertanto, appare al Collegio adeguatamente provato lo svolgimento dell’attività contestata nelle date indicate nell’elenco medesimo.
Ne deriva, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, conformemente alla prospettazione attorea, la sussistenza del danno erariale per indebita corresponsione di detta indennità.
4.2 Tuttavia, in parziale accoglimento dell’eccezione di parte convenuta, il periodo di accertata violazione e di conseguenza, l’importo totale del danno, deve essere ridotto rispetto alla prospettazione attorea.
4.2.1 Ciò in quanto:
a. alla stregua delle allegazioni di parte attrice, tratte dall’elenco delle prenotazioni degli appuntamenti tramite portale “miagenda”, il primo elemento probatorio concerne la data del 19.6.2020, mentre l’ultimo riguarda la data del 3.4.2024, data di comunicazione del cambio di recapito del luogo di prestazione dell’attività (doc. 5 all. 1 all’atto di citazione);
b. tuttavia, ad un più approfondito esame emerge che:
(1) nell’arco di tempo contestato (giugno 2020 - aprile 2024), il convenuto ha fissato appuntamenti in 23 date per un totale di 29 pazienti;
(2) annualmente le date di appuntamento sono così ripartite:
(a) anno 2020: 2;
(b) anno 2021: nessuna;
(c) anno 2022: 3;
(d) anno 2023: 12;
(e) anno 2024: 7.
4.2.2 Ne deriva che:
(1) si tratta di attività vietata svolta presso il medesimo studio privato e con le medesime modalità in continuità, in alcune date del 2020 e, successivamente, con cadenza mensile, tranne poche eccezioni, dal settembre 2022 al marzo 2024, salvo far cessare detta attività -
evidentemente - dal momento delle iniziali contestazioni in sede disciplinare;
(2) la contestazione deve essere esclusa per l’intero anno 2021;
(3) per gli altri anni, in ragione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, non può essere rapportata all’intero anno, come opina parte attrice, ma deve essere rapportata al numero di mesi in cui l’attività vietata risulta essere stata svolta (cfr. Cdc., II app.,
n. 269/2020 cit.), almeno in una data, e pertanto:
(a) per l’anno 2020, riguarda solo 2 mesi (giugno e agosto);
(b) per l’anno 2022, riguarda 3 mesi (febbraio, settembre, ottobre);
(c) per l’anno 2023, riguarda 11 mesi (tutti, escluso settembre);
(d) per l’anno 2024, riguarda 3 mesi (gennaio, febbraio, marzo).
4.3 Conseguentemente, riducendo proporzionalmente il danno in funzione dei mesi contestati rispetto al singolo anno, il differenziale tra gli importi spettanti (per il servizio in esclusiva e per quello non in esclusiva)
indicati a pag. 7 dell’atto di citazione, il danno ammonta alla sommatoria di:
(1) euro 3.256,89 per l’anno 2020, derivante dal rapporto di 2 mesi su 12 della differenza annuale di euro 19541.33;
(2) euro zero per l’anno 2021;
(3) euro 6.156,03 per l’anno 2022, derivante dal rapporto di 3 mesi su 12 della differenza annuale di euro 24.624,11;
(4) euro 25.023,12 per l’anno 2023, derivante dal rapporto di 11 mesi su 12 della differenza annuale di euro 27.297.95;
(5) euro 5.530,51 per l’anno 2024, derivante dal rapporto di 3 mesi su 12 della differenza annuale di euro 22.122,02.
Al riguardo occorre precisare che il danno erariale è commisurato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cdc., SS.RR. 12.10.2020, n. 24/2020/QM/SEZ (in motivazione); sez. II app., 16.11.2020, n. 269).
4.4. Conclusivamente, il Collegio ritiene che nella fattispecie il danno erariale, diretto, per responsabilità amministrativa derivante dalla indebita percezione, da parte del convenuto, degli emolumenti per cui è causa sia pari complessivamente ad euro 39.966,54
(trentanovemilanovecentosessantasei/54).
5. Quanto all’individuazione dell’amministrazione danneggiata questa è da individuarsi nell’A.O., quale ente datore di lavoro del convenuto.
6. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto era, all’epoca di fatti (e tuttora),
dipendente dell’A.O.. Di talché, sussisteva, all’epoca dei fatti, il rapporto di servizio sub specie di rapporto di pubblico impiego, a tempo indeterminato.
7. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento (doloso) del convenuto.
In tal senso, depongono univocamente gli atti acquisiti in sede dell’istruttoria svolta dalla Procura contabile (in particolare dalle relazioni della GdF e dalla documentazione afferente al procedimento disciplinare, in atti).
Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere l’odierno convenuto, che ha svolto l’attività vietata, in assenza dei presupposti di legge.
8. Quanto all’elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che, allo stato della documentazione in atti, i comportamenti da questo tenuti siano connotati senz’altro dal dolo.
Ciò in quanto le modalità stesse dello svolgimento dell’attività consistite, tra l’altro, nella reiterazione, nell’attuazione di un unitario disegno, dell’attività professionale nel corso degli anni, incrementatasi nel tempo sempre presso lo stesso studio privato, con modalità di pagamento non tracciabili, descritte in atti, presuppongono, per essere attuati, un’univoca volontà, esclusivamente finalizzata alla consapevole commissione dell’illecito contabile (a fini di lucro).
Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l’elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020 e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell’odierno convenuto.
9. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, l’odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore dell’A.O., della somma complessiva di euro 39.966,54 (trentanovemilanovecentosessantasei/54).
10. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 150 delle disp.
di att. cod. proc. civ., a decorrere dalla data di percezione di ciascun rateo mensile degli emolumenti per cui è causa - con riguardo ai mesi in cui è stata svolta l’indebita attività extramoenia - fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
11. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall’amministrazione creditrice, e cioè, dall’A.O., ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..
12. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l’obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e s.m.i..
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80720 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 29.5.2025, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l’effetto, condanna il Signor X X (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore di dall’Azienda ospedaliera “Y Y Y” di Y, della somma complessiva di euro 39.966,54 (trentanovemilanovecentosessantasei/54), oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., nei sensi di cui in motivazione, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il
“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e s.m.i.;
Le somme di cui sopra vanno recuperate dall’amministrazione creditrice, e cioè, dall’Azienda ospedaliera “Y Y Y” di Y, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”
(in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n.
101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza.
A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4 novembre 2025.
L’estensore Il Presidente
ER SO AN EL
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 12 gennaio 2026 Il Dirigente
BA SE RO
f.to digitalmente
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA Ai sensi dell’art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 304,72 (trecentoquattro/72).
Il Dirigente BA SE RO f.to digitalmente