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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 49/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
, C.F. – con l'Avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1 VENTURA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2025 a mezzo del Gestore presso l'OCC, avv. Silvia Pincella, il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando documentazione a supporto delle indicazioni di merito ivi contenute e allegando altresì la prescritta relazione ad opera del Gestore nominato presso il locale Organismo.
Il collegio non ha ritenuto di richiedere particolari chiarimenti o integrazioni documentali, né di fissare alcuna udienza di discussione, non ravvisandosi controinteressati legittimati a contraddire.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato DI
. Parte_1
In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Crema.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.
1 Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del ricorrente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti delle due finanziarie che hanno acquistato i crediti vantati da altrettanti istituti di credito in forza di specifiche fidejussioni rilasciate all'epoca in cui il era dipendente della società gestita dal Parte_1 padre, in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1.900 euro mensili) e patrimoniali, non avendo lo stesso altre proprietà mobiliari o immobiliari.
Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.
Si segnala inoltre sin d'ora la necessità che il credito vantato dall'advisor legale avv. Ventura venga trattato come credito da insinuare al passivo (peraltro dotato del mero privilegio generale riconosciuto ai professionisti per l'opera intellettuale svolta) e non come prededuzione da pagare al di fuori dei riparti.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti già in essere nei confronti del debitore, nonché di eventuali cessioni volontarie del quinto ancora vigenti.
Il Liquidatore, quindi, dovrà adoperarsi per comunicare ad eventuali creditori, che fruiscano di versamenti diretti ad opera del datore di lavoro del debitore, la necessaria cessazione di tali pagamenti preferenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
; Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. SILVIA MARIA PINCELLA, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
2 4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione,
o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) rimette al G.D. l'indicazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura o che il debitore potrà trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 49/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
, C.F. – con l'Avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1 VENTURA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2025 a mezzo del Gestore presso l'OCC, avv. Silvia Pincella, il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando documentazione a supporto delle indicazioni di merito ivi contenute e allegando altresì la prescritta relazione ad opera del Gestore nominato presso il locale Organismo.
Il collegio non ha ritenuto di richiedere particolari chiarimenti o integrazioni documentali, né di fissare alcuna udienza di discussione, non ravvisandosi controinteressati legittimati a contraddire.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato DI
. Parte_1
In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Crema.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.
1 Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del ricorrente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti delle due finanziarie che hanno acquistato i crediti vantati da altrettanti istituti di credito in forza di specifiche fidejussioni rilasciate all'epoca in cui il era dipendente della società gestita dal Parte_1 padre, in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1.900 euro mensili) e patrimoniali, non avendo lo stesso altre proprietà mobiliari o immobiliari.
Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.
Si segnala inoltre sin d'ora la necessità che il credito vantato dall'advisor legale avv. Ventura venga trattato come credito da insinuare al passivo (peraltro dotato del mero privilegio generale riconosciuto ai professionisti per l'opera intellettuale svolta) e non come prededuzione da pagare al di fuori dei riparti.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti già in essere nei confronti del debitore, nonché di eventuali cessioni volontarie del quinto ancora vigenti.
Il Liquidatore, quindi, dovrà adoperarsi per comunicare ad eventuali creditori, che fruiscano di versamenti diretti ad opera del datore di lavoro del debitore, la necessaria cessazione di tali pagamenti preferenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
; Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. SILVIA MARIA PINCELLA, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
2 4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione,
o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) rimette al G.D. l'indicazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura o che il debitore potrà trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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