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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 754/2022 del 9.3.2022
Oggetto: vittime del dovere – collocamento obbligatorio – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di pubblico impiego in grado d'appello, iscritta al n.
162/2022 del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Baldassarre, in Parte_1
virtù di mandato in calce all'atto di appello e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Lecce alla via Duca D'Aosta n. 19
APPELLANTE
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Basurto in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata nella sua sede in Lecce alla Via Miglietta
n. 5;
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore CP_2 P.IVA_1
della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Cassano, in virtù di procura in atti;
1 , in persona del Presidnete pro tempore, rappresentata e Controparte_3 eidfesa dall'Avv. Maria Giovanna Capoccia, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla
Via Umberto I, presso l'Avvocatura provinciale;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda De Francesco e presso Parte_2
la medesima elettivamente domiciliata.
APPELLATE nonché nei confronti di
, res. in Maglie (Le). Parte_3
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 17.9.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.7.2019, si rivolgeva al Giudice del lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Lecce, esponendo di essere iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio quale familiare di Vittima del Dovere (dalla documentazione allegata si evince che il padre della istante, Vice Brigadiere della Guardia di Finanza in congedo,
è stato riconosciuto invalido al 60% in conseguenza di lesioni riportate il 27/3/1991 in attività di servizio di contrasto alla criminalità) e lamentando che nella procedura intrapresa dalla Provincia di Lecce con Avviso dell'11/4/2018 per l'avvio al lavoro di quattro Operatori Tecnici Categoria B in possesso della Patente Europea - nel N_1
quale si specificava i predetti posti erano riservati a e OV di Vittime del Per_1
terrorismo e della criminalità organizzata e agli NI e OV di caduti sul lavoro - sulla base della anzianità di iscrizione nelle liste delle categorie protette erano stati assunti i signori e pur Persona_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3
non rientrando i primi tre nella categoria dei congiunti delle Vittime del
Dovere/Terrorismo e pur essendo la appartenente alla categoria familiari di Pt_3
Vittime del Dovere Terrorismo, collocata all'11° posto della relativa graduatoria, essa ricorrente è collocata al 4° posto.
Cont La ricorrente lamentava, inoltre, che la avesse assunto la Sig.ra per Pt_3
chiamata nominativa diretta, possibilità prevista dall'art. 35 D.L.vo 165/2001 soltanto
2 per i congiunti degli appartenenti alle Forze dell'Ordine deceduti in servizio, sebbene il coniuge della Sig.ra sia tuttora in servizio presso il Nucleo Operativo della Pt_3
Compagnia Carabinieri di Maglie.
Tanto premesso, la dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, Pt_1
secondo comma, Legge 23.11.1998, n. 407/1998, dell'art.35 D.L.vo 30.3.2001, n.165, dell'art. 18 della Legge n.68/99, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 97
Costituzione, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, chiedeva al Giudice del Lavoro adito l'accertamento del suo diritto ad essere assunta presso la a tempo indeterminato in qualità CP_1
di Operatore Tecnico CED Categoria B, in aggiunta o in sostituzione di uno dei controinteressati , con Parte_2 Persona_2 Parte_3 Controparte_4
Cont condanna della alla immediata assunzione in servizio, eventualmente previo
Cont annullamento o previa disapplicazione degli atti amministrativi della della e della indicati in ricorso, e la condanna delle Amministrazioni CP_2 CP_3
convenute al risarcimento del danno da mancata tempestiva assunzione e al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituivano in giudizio la Persona_2 Controparte_4 Controparte_3
e la , con rispettive memorie difensive, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La , e non si costituivano in giudizio, CP_1 Parte_3 Parte_2
rimanendo contumaci.
Con sentenza N. 754/2022 pubblicata il 9/3/2022, il Giudice del Lavoro adito rigettava il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
25.3.2022.
A fondamento del gravame, l'appellante formulava tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduceva “violazione e falsa applicazione dell'art.
1, comma 2, l. 23.11.1998, n. 407 in combinato disposto con l'art.3, comma 123, della legge 24/12/2007 n.244. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, d.lgs.
30.3.2001, n. 165. Difetto assoluto di motivazione”.
3 Con il secondo motivo, La AT lamentava la “violazione del principio di uguaglianza, del principio di non discriminazione, del principio di imparzialità e del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione. Violazione degli artt. 3
e 97 della Costituzione. Contraddittorietà, travisamento, irragionevolezza. Nullità dell'assunzione della controinteressata e del relativo contratto di lavoro per violazione dei suddetti principi e norme imperative. Violazione dell'art.112 c.p.c. e del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, si deduceva “violazione dei principi fondamentali dell'autovincolo e del legittimo affidamento in materia di assunzioni numeriche attraverso procedure di evidenza pubblica. Violazione art.97 della
Costituzione e dei principi di imparzialità e buon andamento”.
Con separate memorie difensive, si costituivano la la CP_1 CP_2 la e , che contestavano l'appello e ne chiedevano il Controparte_3 Parte_2
rigetto.
Non si costituiva, invece, nonostante la regolare notifica dell'atto di Parte_3
appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Cont A seguito di sollecitazione della Corte, e la di Lecce Parte_1
addivenivano al bonario componimento della controversia e in data odierna sottoscrivevano verbale di conciliazione.
IN DIRITTO
La sottoscrizione del verbale di conciliazione comporta la definizione del giudizio e la sua estinzione nel rapporto processuale fra e con Parte_1 CP_1
compensazione delle spese di giudizio, così come dalle stesse parti stabilito.
Per quanto attiene al rapporto processuale con e , le CP_2 Controparte_3
stesse parti appellate hanno formalmente dichiarato di accettare la proposta della Corte che prevedeva la rinunzia della al giudizio nei loro confronti, con Pt_1
compensazione delle spese, per cui può essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Quanto a , oggi non comparsa, che pure aveva dichiarato a sua volta di Parte_2
aderire alla proposta della Corte, insistendo, tuttavia, per il pagamento delle spese di
4 questo grado, può ugualmente dichiararsi cessata la materia del contendere. Anche nel rapporto processuale fra l'appellante e la predetta parte appellata può essere disposta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, sia in considerazione della complessità della controversia, sia in quanto, in concreto,
[...]
non risulta destinataria di alcuna specifica domanda da parte dell'appellante Pt_2
(rivolta invece alla contumace , ma appare evocata in giudizio per la sola Parte_3
finalità di regolarità del contraddittorio nei confronti di soggetti potenzialmente controinteressati all'esito del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 25.3.2022 da nei confronti di , Parte_5 Controparte_5 Pt_3
, avverso la sentenza del
[...] Controparte_3 CP_2 Parte_2
9.3.2022 n. 754 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Preso atto dell'intervenuta conciliazione come da separato verbale oggi sottoscritto da e dichiara estinto il giudizio fra le parti suddette. Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale fra l'appellante e le altre parti appellate.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di questo grado.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
5
n. 754/2022 del 9.3.2022
Oggetto: vittime del dovere – collocamento obbligatorio – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di pubblico impiego in grado d'appello, iscritta al n.
162/2022 del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Baldassarre, in Parte_1
virtù di mandato in calce all'atto di appello e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Lecce alla via Duca D'Aosta n. 19
APPELLANTE
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Basurto in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata nella sua sede in Lecce alla Via Miglietta
n. 5;
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore CP_2 P.IVA_1
della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Cassano, in virtù di procura in atti;
1 , in persona del Presidnete pro tempore, rappresentata e Controparte_3 eidfesa dall'Avv. Maria Giovanna Capoccia, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla
Via Umberto I, presso l'Avvocatura provinciale;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda De Francesco e presso Parte_2
la medesima elettivamente domiciliata.
APPELLATE nonché nei confronti di
, res. in Maglie (Le). Parte_3
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 17.9.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.7.2019, si rivolgeva al Giudice del lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Lecce, esponendo di essere iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio quale familiare di Vittima del Dovere (dalla documentazione allegata si evince che il padre della istante, Vice Brigadiere della Guardia di Finanza in congedo,
è stato riconosciuto invalido al 60% in conseguenza di lesioni riportate il 27/3/1991 in attività di servizio di contrasto alla criminalità) e lamentando che nella procedura intrapresa dalla Provincia di Lecce con Avviso dell'11/4/2018 per l'avvio al lavoro di quattro Operatori Tecnici Categoria B in possesso della Patente Europea - nel N_1
quale si specificava i predetti posti erano riservati a e OV di Vittime del Per_1
terrorismo e della criminalità organizzata e agli NI e OV di caduti sul lavoro - sulla base della anzianità di iscrizione nelle liste delle categorie protette erano stati assunti i signori e pur Persona_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3
non rientrando i primi tre nella categoria dei congiunti delle Vittime del
Dovere/Terrorismo e pur essendo la appartenente alla categoria familiari di Pt_3
Vittime del Dovere Terrorismo, collocata all'11° posto della relativa graduatoria, essa ricorrente è collocata al 4° posto.
Cont La ricorrente lamentava, inoltre, che la avesse assunto la Sig.ra per Pt_3
chiamata nominativa diretta, possibilità prevista dall'art. 35 D.L.vo 165/2001 soltanto
2 per i congiunti degli appartenenti alle Forze dell'Ordine deceduti in servizio, sebbene il coniuge della Sig.ra sia tuttora in servizio presso il Nucleo Operativo della Pt_3
Compagnia Carabinieri di Maglie.
Tanto premesso, la dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, Pt_1
secondo comma, Legge 23.11.1998, n. 407/1998, dell'art.35 D.L.vo 30.3.2001, n.165, dell'art. 18 della Legge n.68/99, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 97
Costituzione, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, chiedeva al Giudice del Lavoro adito l'accertamento del suo diritto ad essere assunta presso la a tempo indeterminato in qualità CP_1
di Operatore Tecnico CED Categoria B, in aggiunta o in sostituzione di uno dei controinteressati , con Parte_2 Persona_2 Parte_3 Controparte_4
Cont condanna della alla immediata assunzione in servizio, eventualmente previo
Cont annullamento o previa disapplicazione degli atti amministrativi della della e della indicati in ricorso, e la condanna delle Amministrazioni CP_2 CP_3
convenute al risarcimento del danno da mancata tempestiva assunzione e al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituivano in giudizio la Persona_2 Controparte_4 Controparte_3
e la , con rispettive memorie difensive, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La , e non si costituivano in giudizio, CP_1 Parte_3 Parte_2
rimanendo contumaci.
Con sentenza N. 754/2022 pubblicata il 9/3/2022, il Giudice del Lavoro adito rigettava il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
25.3.2022.
A fondamento del gravame, l'appellante formulava tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduceva “violazione e falsa applicazione dell'art.
1, comma 2, l. 23.11.1998, n. 407 in combinato disposto con l'art.3, comma 123, della legge 24/12/2007 n.244. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, d.lgs.
30.3.2001, n. 165. Difetto assoluto di motivazione”.
3 Con il secondo motivo, La AT lamentava la “violazione del principio di uguaglianza, del principio di non discriminazione, del principio di imparzialità e del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione. Violazione degli artt. 3
e 97 della Costituzione. Contraddittorietà, travisamento, irragionevolezza. Nullità dell'assunzione della controinteressata e del relativo contratto di lavoro per violazione dei suddetti principi e norme imperative. Violazione dell'art.112 c.p.c. e del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, si deduceva “violazione dei principi fondamentali dell'autovincolo e del legittimo affidamento in materia di assunzioni numeriche attraverso procedure di evidenza pubblica. Violazione art.97 della
Costituzione e dei principi di imparzialità e buon andamento”.
Con separate memorie difensive, si costituivano la la CP_1 CP_2 la e , che contestavano l'appello e ne chiedevano il Controparte_3 Parte_2
rigetto.
Non si costituiva, invece, nonostante la regolare notifica dell'atto di Parte_3
appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Cont A seguito di sollecitazione della Corte, e la di Lecce Parte_1
addivenivano al bonario componimento della controversia e in data odierna sottoscrivevano verbale di conciliazione.
IN DIRITTO
La sottoscrizione del verbale di conciliazione comporta la definizione del giudizio e la sua estinzione nel rapporto processuale fra e con Parte_1 CP_1
compensazione delle spese di giudizio, così come dalle stesse parti stabilito.
Per quanto attiene al rapporto processuale con e , le CP_2 Controparte_3
stesse parti appellate hanno formalmente dichiarato di accettare la proposta della Corte che prevedeva la rinunzia della al giudizio nei loro confronti, con Pt_1
compensazione delle spese, per cui può essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Quanto a , oggi non comparsa, che pure aveva dichiarato a sua volta di Parte_2
aderire alla proposta della Corte, insistendo, tuttavia, per il pagamento delle spese di
4 questo grado, può ugualmente dichiararsi cessata la materia del contendere. Anche nel rapporto processuale fra l'appellante e la predetta parte appellata può essere disposta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, sia in considerazione della complessità della controversia, sia in quanto, in concreto,
[...]
non risulta destinataria di alcuna specifica domanda da parte dell'appellante Pt_2
(rivolta invece alla contumace , ma appare evocata in giudizio per la sola Parte_3
finalità di regolarità del contraddittorio nei confronti di soggetti potenzialmente controinteressati all'esito del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 25.3.2022 da nei confronti di , Parte_5 Controparte_5 Pt_3
, avverso la sentenza del
[...] Controparte_3 CP_2 Parte_2
9.3.2022 n. 754 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Preso atto dell'intervenuta conciliazione come da separato verbale oggi sottoscritto da e dichiara estinto il giudizio fra le parti suddette. Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale fra l'appellante e le altre parti appellate.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di questo grado.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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