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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG. N. 2186 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 cpc e pendente
TRA
( ) con l'Avv. Ornella RUFINI come da Parte_1 C.F._1 procura in atti ATTORE
E
( ) con l'Avv. Marco SAVIOLI Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso l'atto di precetto Parte_1 al medesimo notificato in data 21/10/2024 ad istanza della Sig.ra sulla Controparte_1 base del titolo esecutivo costituito dal decreto emesso dal Tribunale di Viterbo N. 5906/2022 del 30/12/2022 emesso a definizione del procedimento di VG n. 2191/2020 ed atto di precetto, con intimazione di pagamento per € 3.022,10.
A sostegno della domanda deduceva: a) la nullità e/o inefficacia della notifica per carenza di procura, non risultando in atti la procura alle liti, necessaria per procedere all'intimazione di pagamento e comunque non allegata alla pec di notificazione, contenendo la relata di notifica soltanto l'indicazione generica di una “presunta” procura rilasciata per l'atto di precetto, senza l'indicazione, inoltre, della data di rilascio da parte del rappresentato;
b) la nullità dell'atto di precetto in quanto relativo a credito inesistente. Al riguardo si segnalava che la parte, al fine della determinazione del credito, aveva fatto decorrere gli effetti della domanda per l'adeguamento Istat dal momento di deposito del ricorso, novembre 2020, e non già dall'emissione del decreto che aveva concluso il procedimento, ovvero dal 30/12/2022. Ha chiesto, infine, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in esame. Costituendosi in giudizio parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare, la incompetenza per valore di questo Tribunale, appartenendo la competenza a decidere al Giudice di Pace di Viterbo. Ha dato conto della sussistenza di valida procura già sussistente nel processo all'esito del quale veniva emessa la decisione costituente titolo esecutivo, depositando, in ogni caso - anche considerando la natura dell'atto - ulteriore valida procura. Quanto al merito, rappresentava che legittimamente era stato chiesto l'adeguamento Istat a decorrere dal deposito della domanda (nov. 2020). Nel corso del processo, accolta parzialmente la richiesta di sospensiva, ritenuta la superfluità delle prove orali richieste, all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito alle questioni rispettivamente sollevate, appare legittimo confermare quanto già espresso con l'ordinanza del 15.5.2025, in particolare, con riguardo ai singoli punti:
A. l'infondatezza del rilievo operato da parte opponente in merito al difetto di procura di parte opposta. Tale atto, infatti, risultava già rilasciato nella procedura VG 2191/2020 con attribuzione dei relativi poteri anche per la fase esecutiva che veniva menzionata. Inoltre, trattandosi di procura per precetto, non costituente, quest'ultimo, atto processuale, la stessa procura può essere rilasciata anche in un momento successivo. Infatti, il precetto sottoscritto da un avvocato che si dichiari difensore dell'istante, pur essendo sfornito di procura, può considerarsi affetto soltanto da una nullità sanabile attraverso il successivo conferimento successivo di tale atto (Cass. n. 10497/ 2006). Nel caso di specie, sotto questo profilo, il precetto di cui è causa può certamente ritenersi valido atteso che parte opposta ha inoltre depositato apposita procura. B. Appare poi infondato l'eccezione di parte opposta che ha ritenuto tardiva l'opposizione proposta. Ciò in ragione del fatto che, trattandosi di opposizione ex art. 617 cpc, l'odierna istante avrebbe dovuto proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto. Al contrario, l'opposizione in atti è da qualificare come opposizione all'esecuzione avendo l'opponente contestato, in maniera espressa, il diritto stesso del creditore a procedere ad esecuzione forzata in ragione della insussistenza del credito, trattandosi di somme non dovute. Ciò diversamente, dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – che prevede termini stringenti – e che, invece, riguarda le contestazioni formali del titolo esecutivo e del precetto (Cass. 3.08.2005, n. 16262). C. Infondato è, inoltre l'ulteriore eccezione di incompetenza per valore. Infatti, a seguito della modifica dell'art. 9 c.p.c., avvenuta con il d.lgs. n. 51/1998, il Tribunale risulta competente a decidere per l'esecuzione forzata, non essendo ancora entrato in vigore l'art. 15 bis c.p.c., rubricato “esecuzione forzata”, inserito dal d.lgs. 13.07.2017 n. 116, il quale attribuisce al giudice di pace la competenza in materia di espropriazione forzata di cose mobili. Tale decreto, poi modificato dal dl n. 162/2019 ha fissato al 31.10.2025 l'entrata in vigore di tale norma. D. In merito, infine, alla questione relativa alla decorrenza degli effetti della decisione del Tribunale di Viterbo del 30.12.2022 che aveva fissato in euro 640,00 mensili l'importo da corrispondere da parte del Sig. diversamente da quanto Pt_1 sostenuto da parte opponente, si ritiene che tali effetti decorrano dalla proposizione della relativa domanda (Cass. n. 17570/2023 e 10359/2024) ” a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva” (Cass. n. 8816 del 2020), ragioni che non sono state evidenziate nel caso in esame. Pertanto, essendo stata la domanda introdotta nel novembre del 2020, quanto agli effetti gli stessi hanno decorrenza dall'1.12.2020 e non dal decreto conclusivo del giudizio (30.12.2022), dovendo, pertanto, determinare la somma dovuta sin dall'inizio rivalutata nel suo complesso. E. Quanto, al calcolo degli aggiornamenti ISTAT, deve segnalarsi che Tribunale aveva fissato in euro 640 mensili il contributo da versare per il mantenimento dei figli. Nell'atto di precetto la somma complessiva richiesta in virtù di tale adeguamento (per il periodo 1.12.2020 - 31.10.2024) era stata di euro 2.651,41 oltre ad euro 163,50 per spese straordinarie, non oggetto di specifica contestazione, ed oneri di legge. Ora, considerando: a) il periodo da verificare 01.12.2020 al 31.10.2024; b) il contributo aggiornato al 31.10.2024 che, secondo le tabelle Istat è oggi di euro 743,83; c) la somma versata dall'opponente nel periodo in esame (30.766,08) rispetto a quella che avrebbe dovuto versare (32.706,65), si ha come importo a credito per parte opposta la somma di euro 1.940,57 oltre a quella di euro 163.50, per spese straordinarie. Così complessivamente euro 2.104,07 inferiore a quella di euro 2.814,91 indicata, a titolo di credito, in precetto, oltre ad oneri da riconoscere
(euro 207,00) così complessivamente la somma di euro 2.311,07. Alla luce di tali valutazioni, il credito deve essere determinato nella misura indicata, potendo gli effetti del precetto valere limitatamente alla indicata misura. Il complessivo esito del giudizio legittima la condanna di parte istante, con riduzione della metà delle spese processuali in ragione del mancato accoglimento delle preliminari questioni sollevate (calcolo spese: parametro da 1.100 a 5.200, tre fasi di legge, valori prossimi ai medi euro 1.500,00 importo ridotto della metà).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Determina l'efficacia del precetto opposto fino ad euro 2.311,07.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 750,00 oltre oneri di legge e da corrispondere in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di parte opposta al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato Viterbo, 23.05.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 cpc e pendente
TRA
( ) con l'Avv. Ornella RUFINI come da Parte_1 C.F._1 procura in atti ATTORE
E
( ) con l'Avv. Marco SAVIOLI Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso l'atto di precetto Parte_1 al medesimo notificato in data 21/10/2024 ad istanza della Sig.ra sulla Controparte_1 base del titolo esecutivo costituito dal decreto emesso dal Tribunale di Viterbo N. 5906/2022 del 30/12/2022 emesso a definizione del procedimento di VG n. 2191/2020 ed atto di precetto, con intimazione di pagamento per € 3.022,10.
A sostegno della domanda deduceva: a) la nullità e/o inefficacia della notifica per carenza di procura, non risultando in atti la procura alle liti, necessaria per procedere all'intimazione di pagamento e comunque non allegata alla pec di notificazione, contenendo la relata di notifica soltanto l'indicazione generica di una “presunta” procura rilasciata per l'atto di precetto, senza l'indicazione, inoltre, della data di rilascio da parte del rappresentato;
b) la nullità dell'atto di precetto in quanto relativo a credito inesistente. Al riguardo si segnalava che la parte, al fine della determinazione del credito, aveva fatto decorrere gli effetti della domanda per l'adeguamento Istat dal momento di deposito del ricorso, novembre 2020, e non già dall'emissione del decreto che aveva concluso il procedimento, ovvero dal 30/12/2022. Ha chiesto, infine, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in esame. Costituendosi in giudizio parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare, la incompetenza per valore di questo Tribunale, appartenendo la competenza a decidere al Giudice di Pace di Viterbo. Ha dato conto della sussistenza di valida procura già sussistente nel processo all'esito del quale veniva emessa la decisione costituente titolo esecutivo, depositando, in ogni caso - anche considerando la natura dell'atto - ulteriore valida procura. Quanto al merito, rappresentava che legittimamente era stato chiesto l'adeguamento Istat a decorrere dal deposito della domanda (nov. 2020). Nel corso del processo, accolta parzialmente la richiesta di sospensiva, ritenuta la superfluità delle prove orali richieste, all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito alle questioni rispettivamente sollevate, appare legittimo confermare quanto già espresso con l'ordinanza del 15.5.2025, in particolare, con riguardo ai singoli punti:
A. l'infondatezza del rilievo operato da parte opponente in merito al difetto di procura di parte opposta. Tale atto, infatti, risultava già rilasciato nella procedura VG 2191/2020 con attribuzione dei relativi poteri anche per la fase esecutiva che veniva menzionata. Inoltre, trattandosi di procura per precetto, non costituente, quest'ultimo, atto processuale, la stessa procura può essere rilasciata anche in un momento successivo. Infatti, il precetto sottoscritto da un avvocato che si dichiari difensore dell'istante, pur essendo sfornito di procura, può considerarsi affetto soltanto da una nullità sanabile attraverso il successivo conferimento successivo di tale atto (Cass. n. 10497/ 2006). Nel caso di specie, sotto questo profilo, il precetto di cui è causa può certamente ritenersi valido atteso che parte opposta ha inoltre depositato apposita procura. B. Appare poi infondato l'eccezione di parte opposta che ha ritenuto tardiva l'opposizione proposta. Ciò in ragione del fatto che, trattandosi di opposizione ex art. 617 cpc, l'odierna istante avrebbe dovuto proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto. Al contrario, l'opposizione in atti è da qualificare come opposizione all'esecuzione avendo l'opponente contestato, in maniera espressa, il diritto stesso del creditore a procedere ad esecuzione forzata in ragione della insussistenza del credito, trattandosi di somme non dovute. Ciò diversamente, dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – che prevede termini stringenti – e che, invece, riguarda le contestazioni formali del titolo esecutivo e del precetto (Cass. 3.08.2005, n. 16262). C. Infondato è, inoltre l'ulteriore eccezione di incompetenza per valore. Infatti, a seguito della modifica dell'art. 9 c.p.c., avvenuta con il d.lgs. n. 51/1998, il Tribunale risulta competente a decidere per l'esecuzione forzata, non essendo ancora entrato in vigore l'art. 15 bis c.p.c., rubricato “esecuzione forzata”, inserito dal d.lgs. 13.07.2017 n. 116, il quale attribuisce al giudice di pace la competenza in materia di espropriazione forzata di cose mobili. Tale decreto, poi modificato dal dl n. 162/2019 ha fissato al 31.10.2025 l'entrata in vigore di tale norma. D. In merito, infine, alla questione relativa alla decorrenza degli effetti della decisione del Tribunale di Viterbo del 30.12.2022 che aveva fissato in euro 640,00 mensili l'importo da corrispondere da parte del Sig. diversamente da quanto Pt_1 sostenuto da parte opponente, si ritiene che tali effetti decorrano dalla proposizione della relativa domanda (Cass. n. 17570/2023 e 10359/2024) ” a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva” (Cass. n. 8816 del 2020), ragioni che non sono state evidenziate nel caso in esame. Pertanto, essendo stata la domanda introdotta nel novembre del 2020, quanto agli effetti gli stessi hanno decorrenza dall'1.12.2020 e non dal decreto conclusivo del giudizio (30.12.2022), dovendo, pertanto, determinare la somma dovuta sin dall'inizio rivalutata nel suo complesso. E. Quanto, al calcolo degli aggiornamenti ISTAT, deve segnalarsi che Tribunale aveva fissato in euro 640 mensili il contributo da versare per il mantenimento dei figli. Nell'atto di precetto la somma complessiva richiesta in virtù di tale adeguamento (per il periodo 1.12.2020 - 31.10.2024) era stata di euro 2.651,41 oltre ad euro 163,50 per spese straordinarie, non oggetto di specifica contestazione, ed oneri di legge. Ora, considerando: a) il periodo da verificare 01.12.2020 al 31.10.2024; b) il contributo aggiornato al 31.10.2024 che, secondo le tabelle Istat è oggi di euro 743,83; c) la somma versata dall'opponente nel periodo in esame (30.766,08) rispetto a quella che avrebbe dovuto versare (32.706,65), si ha come importo a credito per parte opposta la somma di euro 1.940,57 oltre a quella di euro 163.50, per spese straordinarie. Così complessivamente euro 2.104,07 inferiore a quella di euro 2.814,91 indicata, a titolo di credito, in precetto, oltre ad oneri da riconoscere
(euro 207,00) così complessivamente la somma di euro 2.311,07. Alla luce di tali valutazioni, il credito deve essere determinato nella misura indicata, potendo gli effetti del precetto valere limitatamente alla indicata misura. Il complessivo esito del giudizio legittima la condanna di parte istante, con riduzione della metà delle spese processuali in ragione del mancato accoglimento delle preliminari questioni sollevate (calcolo spese: parametro da 1.100 a 5.200, tre fasi di legge, valori prossimi ai medi euro 1.500,00 importo ridotto della metà).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Determina l'efficacia del precetto opposto fino ad euro 2.311,07.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 750,00 oltre oneri di legge e da corrispondere in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di parte opposta al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato Viterbo, 23.05.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco