Articolo 481 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 480Articolo 482
Versione
6 maggio 1952
Art. 481.
(Registri di cancelleria)


I cancellieri devono tenere i registri richiesti per la cancelleria della pretura, tranne quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell'articolo 29 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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