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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3214/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Villa di Briano (CE) alla Via San Lorenzo n.° 3, per la sig.ra CP_1 nata a [...] il [...] C.F.: , residente in
[...] C.F._2
Villa di Briano (CE) alla Via Livio n.° 26, per la sig.ra nata Controparte_2 ad Aversa il 03.03.1981 C.F.: residente a [...]di Briano C.F._3
(CE) in via del Paradiso n.° 1, per la sig.ra nata ad [...] il Controparte_3
26.08.80 C.F.: residente a [...]
Diogene n.° 9, nonché per la sig.ra nata il Parte_2
19.05.1967 a Valle di Maddaloni (CE) C.F.: e residente in C.F._5
Casal di Principe (CE) alla via De Filippo n.° 2, rapp.te e difese, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura resa in calce al presente atto ex art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Enrico D'ALESSANDRO, codice fiscale , e CodiceFiscale_6 dall'Avv. Davide RUSSO, codice fiscale presso il cui CodiceFiscale_7 studio elett.te domicilia in Lusciano (CE) alla Via Togliatti n.° 18 - dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso l'indirizzo PEC oppure ovvero al numero di Email_1 Email_2 fax 081-19751689 - Appellanti
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_4 P.IVA_1
l' (C.F. , Controparte_5 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
appellati-non costituiti
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.° 4196/2024 resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, nella causa iscritta al n. 13459/2023 R.G., pubblicata il 04.10.2024,
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 31/10/2023 gli epigrafati ricorrenti quali docenti, lamentavano la mancata erogazione in loro favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023 per per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, Pt_1
2019/2020 per , per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023 per , per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, CP_2
2020/2021 e 2021/2022 per e per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 per CP_3
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva Parte_2
1999/70, degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Chiedevano , pertanto , di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, con vittoria di spese di lite. Le parti resistenti non si costituivano in giudizio e stante la regolarità della notifica ne veniva dichiarata la contumacia. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il all'assegnazione Controparte_4 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023 per per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 per Pt_1
, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_1
2022/2023 per e per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e CP_2
2021/2022 per , per l'a.s. 2022/2023 per con conseguente CP_3 Parte_2 emissione in loro favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016; rigettava nel resto il ricorso (in relazione all'a.s. 2021/2022 per la ricorrente )e compensava per intero le spese di lite . Parte_2
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 3.12.2024, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale, pur accogliendo la pretesa attorea, compensato integralmente le spese di lite nonché la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost. per aver il Giudice di prima istanza statuito in merito alle spese legali senza fornire alcuna motivazione. Chiedeva , pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza , di condannare il al pagamento per intero delle spese di lite oltre a quelle del CP_4 presente grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio , parte appellata non si costituiva in giudizio .
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162. In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative. Inoltre, le SS. UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno precisato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”. Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese è così motivata: “Le spese di lite possono essere compensate in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale del Tribunale adito alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ( il riferimento è alla sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023) e dell'accoglimento parziale del ricorso.” A parere della Corte, le suddette argomentazioni non forniscono elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale. Va rilevato che il ricorso di primo grado veniva depositato in data 31.10.2023, ossia in epoca pressoché coeva alla sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023 richiamata dal Tribunale , che sicuramente ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla parte . In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale. Ne discende, allora, che alla data del 31.10.2023 la questione dedotta in giudizio da parte era stata già risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato. Vi è, però, da evidenziare che l'interpretazione normativa della Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023, intervenuta, come detto, solo appena 4 giorni prima del deposito del ricorso di primo grado del 31.10.2023, era comunque dirimente sull'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto di talune annualità. A ciò deve aggiungersi che ,contrariamente a quanto affermato da parte appellante nei motivi di gravame , la domanda non era stata integralmente accolta
, in quanto in relazione alla ricorrente il beneficio dei buoni Parte_2 elettronici era stato riconosciuto solo per l'a.s. 2022/2023 e non anche per l'a.s. 2021/2022 per il quale non erano stati allegati specifici elementi per ritenere la situazione comparabile alle ipotesi considerate dalla Suprema Corte. Dunque, ritiene il Collegio di compensare per metà le spese di lite del primo grado, con condanna della parte appellata al pagamento della residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione. Atteso l'esito del giudizio anche le spese del presente grado si compensano per metà, con liquidazione della residua metà nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
-compensa per metà le spese del presente grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua parte che liquida in euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli, lì 25.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3214/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Villa di Briano (CE) alla Via San Lorenzo n.° 3, per la sig.ra CP_1 nata a [...] il [...] C.F.: , residente in
[...] C.F._2
Villa di Briano (CE) alla Via Livio n.° 26, per la sig.ra nata Controparte_2 ad Aversa il 03.03.1981 C.F.: residente a [...]di Briano C.F._3
(CE) in via del Paradiso n.° 1, per la sig.ra nata ad [...] il Controparte_3
26.08.80 C.F.: residente a [...]
Diogene n.° 9, nonché per la sig.ra nata il Parte_2
19.05.1967 a Valle di Maddaloni (CE) C.F.: e residente in C.F._5
Casal di Principe (CE) alla via De Filippo n.° 2, rapp.te e difese, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura resa in calce al presente atto ex art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Enrico D'ALESSANDRO, codice fiscale , e CodiceFiscale_6 dall'Avv. Davide RUSSO, codice fiscale presso il cui CodiceFiscale_7 studio elett.te domicilia in Lusciano (CE) alla Via Togliatti n.° 18 - dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso l'indirizzo PEC oppure ovvero al numero di Email_1 Email_2 fax 081-19751689 - Appellanti
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_4 P.IVA_1
l' (C.F. , Controparte_5 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
appellati-non costituiti
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.° 4196/2024 resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, nella causa iscritta al n. 13459/2023 R.G., pubblicata il 04.10.2024,
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 31/10/2023 gli epigrafati ricorrenti quali docenti, lamentavano la mancata erogazione in loro favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023 per per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, Pt_1
2019/2020 per , per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023 per , per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, CP_2
2020/2021 e 2021/2022 per e per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 per CP_3
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva Parte_2
1999/70, degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Chiedevano , pertanto , di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, con vittoria di spese di lite. Le parti resistenti non si costituivano in giudizio e stante la regolarità della notifica ne veniva dichiarata la contumacia. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il all'assegnazione Controparte_4 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023 per per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 per Pt_1
, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_1
2022/2023 per e per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e CP_2
2021/2022 per , per l'a.s. 2022/2023 per con conseguente CP_3 Parte_2 emissione in loro favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016; rigettava nel resto il ricorso (in relazione all'a.s. 2021/2022 per la ricorrente )e compensava per intero le spese di lite . Parte_2
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 3.12.2024, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale, pur accogliendo la pretesa attorea, compensato integralmente le spese di lite nonché la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost. per aver il Giudice di prima istanza statuito in merito alle spese legali senza fornire alcuna motivazione. Chiedeva , pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza , di condannare il al pagamento per intero delle spese di lite oltre a quelle del CP_4 presente grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio , parte appellata non si costituiva in giudizio .
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162. In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative. Inoltre, le SS. UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno precisato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”. Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese è così motivata: “Le spese di lite possono essere compensate in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale del Tribunale adito alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ( il riferimento è alla sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023) e dell'accoglimento parziale del ricorso.” A parere della Corte, le suddette argomentazioni non forniscono elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale. Va rilevato che il ricorso di primo grado veniva depositato in data 31.10.2023, ossia in epoca pressoché coeva alla sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023 richiamata dal Tribunale , che sicuramente ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla parte . In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale. Ne discende, allora, che alla data del 31.10.2023 la questione dedotta in giudizio da parte era stata già risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato. Vi è, però, da evidenziare che l'interpretazione normativa della Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023, intervenuta, come detto, solo appena 4 giorni prima del deposito del ricorso di primo grado del 31.10.2023, era comunque dirimente sull'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto di talune annualità. A ciò deve aggiungersi che ,contrariamente a quanto affermato da parte appellante nei motivi di gravame , la domanda non era stata integralmente accolta
, in quanto in relazione alla ricorrente il beneficio dei buoni Parte_2 elettronici era stato riconosciuto solo per l'a.s. 2022/2023 e non anche per l'a.s. 2021/2022 per il quale non erano stati allegati specifici elementi per ritenere la situazione comparabile alle ipotesi considerate dalla Suprema Corte. Dunque, ritiene il Collegio di compensare per metà le spese di lite del primo grado, con condanna della parte appellata al pagamento della residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione. Atteso l'esito del giudizio anche le spese del presente grado si compensano per metà, con liquidazione della residua metà nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
-compensa per metà le spese del presente grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua parte che liquida in euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli, lì 25.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche