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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2024, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4789 dell'anno 2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1
mandato in atti dall'Avv. Micalizzi Antonello;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Oddo Roberta;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: si vedano accordo sottoscritto il 4.12.2024 e depositato il 9.12.2024 e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/24, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Palermo il 9/08/2008 con , unione coniugale Controparte_1 dalla quale è nata, il 31.08.2006, la figlia - ha chiesto a questo Per_1
1 Tribunale, a seguito del decreto emesso il 15.02.2013 di omologa delle condizioni della separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, nonché di prevedere l'affidamento condiviso della minore alla madre, con domiciliazione presso l'abitazione materna e regime di visita con il padre libero stanze l'immediato ragiungimento della maggiore età, la previsione della corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento di euro € 100,00 in favore della minore a carico del ricorrente e la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie.
2. La , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
28/11/2024, ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle altre domande formulate dal ricorrente.
3. Con istanza “di conversione della separazione giudiziale in consensuale” le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15/02/2013;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto n. 3900/2012 del 13/11/2012;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'“accordo di trasformazione di divorzio giudiziale in divorzio consensuale” sottoscritto il 4/12/2024 e depositato il 9/12/2024, che di seguito integralmente si riportano:
“
1. Essendo la figlia divenuta maggiorenne il 31,08.2024 e che la Per_1 stessa è indipendente, economicamente, nulla é dovuto alla stessa a titolo di contrbuto al mantenimento.
- 2 -
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo, di procedere alla prescritta annotazione dell' emittendo provvedimento.”
4. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge possono essere recepite dal Tribunale.
5. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 9/08/2008, da
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 103, parte II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4789 dell'anno 2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1
mandato in atti dall'Avv. Micalizzi Antonello;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Oddo Roberta;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: si vedano accordo sottoscritto il 4.12.2024 e depositato il 9.12.2024 e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/24, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Palermo il 9/08/2008 con , unione coniugale Controparte_1 dalla quale è nata, il 31.08.2006, la figlia - ha chiesto a questo Per_1
1 Tribunale, a seguito del decreto emesso il 15.02.2013 di omologa delle condizioni della separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, nonché di prevedere l'affidamento condiviso della minore alla madre, con domiciliazione presso l'abitazione materna e regime di visita con il padre libero stanze l'immediato ragiungimento della maggiore età, la previsione della corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento di euro € 100,00 in favore della minore a carico del ricorrente e la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie.
2. La , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
28/11/2024, ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle altre domande formulate dal ricorrente.
3. Con istanza “di conversione della separazione giudiziale in consensuale” le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15/02/2013;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto n. 3900/2012 del 13/11/2012;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'“accordo di trasformazione di divorzio giudiziale in divorzio consensuale” sottoscritto il 4/12/2024 e depositato il 9/12/2024, che di seguito integralmente si riportano:
“
1. Essendo la figlia divenuta maggiorenne il 31,08.2024 e che la Per_1 stessa è indipendente, economicamente, nulla é dovuto alla stessa a titolo di contrbuto al mantenimento.
- 2 -
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo, di procedere alla prescritta annotazione dell' emittendo provvedimento.”
4. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge possono essere recepite dal Tribunale.
5. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 9/08/2008, da
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 103, parte II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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