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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/11/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANGRECO Parte_1 C.F._1 PAOLO DAVIDE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 3 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 24.6.2025, ritualmente notificato, ha domandato, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento emesso il 22.04.2025 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di
Ragusa, con il quale è stata rigettata l'istanza P-RG/L/N/2025/100404, relativa alla conversione del permesso di soggiorno di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
All'udienza dell'8.10.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha insistito in domanda, in subordine domandando, in caso di pronuncia di difetto di giurisdizione, l'assegnazione di un termine per la riassunzione innanzi al giudice amministrativo, con vittoria di spese e compensi.
*****
Ciò premesso, in rito, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
E infatti, l'art. 6, comma 10 del d. lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) devolve alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie inerenti al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno sul territorio nazionale, a eccezione delle ipotesi normativamente previste, tra cui non rientra quella di cui al caso di specie.
Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'ambigua indicazione del tribunale competente per l'impugnazione (tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza) contenuta all'interno del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.1827 /2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. e la sussistenza della giurisdizione del G.A. con riguardo alla domanda spiegata in questa sede e assegna termine di legge per la riassunzione del presente giudizio innanzi al competente CP_2
- spese compensate.
Ragusa, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANGRECO Parte_1 C.F._1 PAOLO DAVIDE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 3 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 24.6.2025, ritualmente notificato, ha domandato, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento emesso il 22.04.2025 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di
Ragusa, con il quale è stata rigettata l'istanza P-RG/L/N/2025/100404, relativa alla conversione del permesso di soggiorno di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
All'udienza dell'8.10.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha insistito in domanda, in subordine domandando, in caso di pronuncia di difetto di giurisdizione, l'assegnazione di un termine per la riassunzione innanzi al giudice amministrativo, con vittoria di spese e compensi.
*****
Ciò premesso, in rito, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
E infatti, l'art. 6, comma 10 del d. lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) devolve alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie inerenti al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno sul territorio nazionale, a eccezione delle ipotesi normativamente previste, tra cui non rientra quella di cui al caso di specie.
Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'ambigua indicazione del tribunale competente per l'impugnazione (tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza) contenuta all'interno del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.1827 /2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. e la sussistenza della giurisdizione del G.A. con riguardo alla domanda spiegata in questa sede e assegna termine di legge per la riassunzione del presente giudizio innanzi al competente CP_2
- spese compensate.
Ragusa, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 3 di 3