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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2305/2024 promossa da:
nata il [...], a [...], SP- Brasile;
Parte_1
nata il [...] a [...], SP- Brasile; Controparte_1 [...]
, nato il [...], a [...] - Brasile;
Controparte_2
, nato il [...], a [...], SP - Brasile. Parte_2
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Valeria Goussain Santana e Maria Beretta come da procura notarile in atti, munita di apostilla.
-ricorrenti- contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_3 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano pagina 1 di 7 , nato a [...], il [...] (doc. 1), figlio di e Persona_1 Persona_2
. Il cittadino aveva contratto matrimonio con in data 07.08.1947, a Persona_3 Persona_4
Taurianova, (doc. 2) ed era emigrato successivamente in Brasile ove erano nati: e Persona_5
, quest'ultimo nato in data [...] (doc. 3). L'avo italiano non aveva Persona_6 acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (doc. 15). In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_6
- in data 28.07.1973, egli si era unito in matrimonio con , divenuta in Persona_7 seguito (doc. 4). Dalla predetta unione erano nate: Persona_8 Per_9 [...]
, in data 25.05.1974 (doc. 5); , in data 15.02.1976 (doc.6) e Per_10 Parte_3
, in data 20.11.1979 (doc.7). Parte_4
con riferimento alla discendenza di : Per_9 Persona_10
- GE aveva contratto matrimonio con , in data Persona_10 Parte_5
16.09.1995 (doc. 8). Dal loro matrimonio erano nati: in data Persona_11
25.11.1996 (doc.9) e in data 03.10.1998 (doc.10). Entrambi Controparte_2 odierni ricorrenti.
con riferimento alla discendenza di : Parte_3
- Ella aveva contratto matrimonio con , in data 7.12.2001 (doc. 11) e Persona_12 dalla loro unione era nata, in data 4.01.2005, l'odierna ricorrente, Controparte_1
(doc. 12).
con riferimento alla discendenza di : Parte_4
- si era unita in matrimonio con in data Parte_4 Persona_13
11.10.2003 (doc. 13) e dalla loro unione era nata, in data 5.11.2000, Parte_1
(doc. 14) odierna ricorrente.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda o di dichiarne Controparte_3
l'inammissibilità.
pagina 2 di 7 Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 24.11.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, emerge che i ricorrenti, siano diretti discendenti da avo italiano. Di fatto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e in particolare dal certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. Il Dipartimento di Migrazioni della
Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza di Brasilia, in data 07.06.2024, certificava che: “Non risulta, alla data odierna, Atto di naturalizzazione a nome di o Persona_1 Per_1
, figlio di e di , nato in [...] il
[...] Persona_3 Parte_1
18/04/1926” (doc. 15). Per tale condizione, , aveva trasmesso la cittadinanza Persona_1 italiana “iure sanguinis” ai figli e , nato in [...] Persona_5 Persona_6
11.08.1950. Quest'ultimo l'aveva trasmessa ai propri discendenti e così è stato da genitore in figlio, senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, in quanto, nella trasmissione, non si registrano passaggi intermedi di linee femminili in epoca pre-costituzionale.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie pagina 3 di 7 acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_3 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. pagina 4 di 7 Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che, dall'esame della documentazione prodotta, la difesa, ha dedotto genericamente che i ricorrenti: “Hanno provato a prenotare un appuntamento tramite il sito del Consolato Italiano presso la città di San Paolo (doc. 16 - 19 moduli di richiesta appuntamento ), competente per territorio ai sensi dell'art. 23 L. 91/1992, per presentare domanda di riconoscimento dello status di cittadini italiani allo stesso Consolato, come da istruzioni pubblicate sul sito del citato Consolato (estratto da sito web del Consolato Italiano di San Paolo – conssanpaolo.esteri.it – doc. 20)”; tuttavia, sono allegati, unicamente, per ogni ricorrente, uno screenshot di accesso al portale prenot@mi (docc. 16-17-18-19).
Gli stessi sono sprovvisti dell'annualità di riferimento dei singoli tentativi, né quest'ultima è ricavabile dal giorno della settimana in cui sono state estratte le schermate di accesso, allegate in atti.
Dunque, non è possibile dare una esatta collocazione temporale agli accesi, quindi per deduzione ricavarne la lungaggine nei tempi di attesa, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
Ciò che si apprende dalle schermate del Consolato prodotte in giudizio, è unicamente un sollecito che viene fatto ai ricorrenti, i quali vengono invitati a riprovare non il mese successivo, come accade per molti dei Consolati brasiliani, ma bensì con frequenza, onde verificare la disponibilità del servizio richiesto. Tale condotta da attribuire verosimilmente alla capacità massima lavorativa dell'Amministrazione.
Ebbene, il difetto di una data certa a cui ascrivere l'accesso nelle schermate impedisce di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via pagina 5 di 7 amministrativa quanto richiesto in via giudiziale.
Detta precisazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del
20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4984 del 04/04/2001). Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto, né espresso, né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato brasiliano, sarebbero molto pagina 6 di 7 lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Difettano allegazioni di parte a comprova dei suddetti convincimenti. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge.
La condotta tenuta dai discendenti di cui sopra, e a cui fanno capo le medesime pretese, non è sufficiente a provare l'invio della richiesta, né un conseguente rifiuto, né un irragionevole ritardo, da parte dell'autorità amministrativa. Si evidenzia, che tali condizioni si configurano come necessarie al fine di tentare l'accesso alla via giudiziaria, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ex Legge n. 91 del 05.02.1992.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la domanda, nel caso di specie, è stata omessa. Di fatto, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; essa rappresenta una condizione dell'azione. La stessa non può esaurirsi in considerazioni stentate o comportamenti supposti.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce della peculiarità delle questioni trattate, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso per carenza d'interesse;
2) compensa le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 23.12.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino pagina 7 di 7