TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
12/01/1966, residente in V.LE ASPROMONTE 14/2A GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LANZI ELENA (C.F. , che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in V.LE ASPROMONTE 14/2A GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TAMMONE ROSSELLA (C.F. , che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/10/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. i figli e , oramai maggiorenni, ma non ancora del tutto Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, come specificato nel ricorso, continueranno a frequentare il padre liberamente prendendo accordi diretti con lo stesso e, comunque, ad abitare presso la residenza della madre, attualmente in Genova (GE), Viale Aspromonte 14 int. 2 A;
3. fermo restando quanto precede il sig. verserà alla Signora Pt_2 Parte_1
la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), oltre automatica rivalutazione di legge, quale contributo al mantenimento per entrambi i figli (i.e. euro 150,00 per ciascuno di loro)
e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
qualora i figli avessero a lasciare in via definitiva la casa materna, il contributo paterno, allorquando ne avessero a sussistere ancora i presupposti per la corresponsione, verrà versato direttamente al figlio/ai figli, in questo caso senza che sia necessario procedere alla modifica delle condizioni di separazione/divorzio;
4. le spese straordinarie da sostenersi per i figli, così come indicate elencate nel Verbale della
Riunione del 15.09.2016, IV a Sezione Civile del Tribunale di Genova, da intendersi qui ripetute e trascritte mediante semplice richiamo, saranno sostenute dai genitori in misura pari al 50% ciascuno, previo accordo laddove richiesto. Il genitore anticipatario della spesa, fermo il preventivo consenso, laddove richiesto, a fronte della documentazione dell'esborso ha (e avrà) diritto a ricevere dall'altro genitore il rimborso, in quota, entro 7 giorni dalla richiesta;
5. a totale definizione dei rapporti economici, conseguenti allo scioglimento della comunione legale, posto che il presente accordo economico e patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi anche a titolo di divisione stabiliscono e convengono quanto di seguito:
(a) “il conto corrente n. 63285887acceso presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Agenzia di
Via Roma, cointestato ai sig.ri e è stato chiuso e la giacenza esistente al Pt_2 Pt_1
momento della chiusura è stata assegnata in via esclusiva mediante accredito su altro conto corrente al sig. Dalla data di sottoscrizione del ricorso la sig.ra Parte_2 [...]
non ha effettuato prelievi o addebitato spese su detto conto corrente, ha Parte_1 restituito la carta bancomat, eventuale carnet di assegni e/o carte di debito e, su richiesta del sig. ha compiuto quanto necessario alla chiusura di detto rapporto Parte_2
cointestato.Con riferimento alla sopra riferita divisione (i.e. attribuzione della giacenza al solo sig. con la sottoscrizione del presente delle presenti note, in conformità agli Pt_2
impegni assunti con il ricorso introduttivo del presente procedimento dichiarano di rinunciare ad ogni eventuale diritto, credito e/o azione anche risarcitoria in relazione alle somme confluite/versate da ciascuno di loro su detto conto corrente dalla data di accensione alla data di chiusura e consumate prima di tale momento, a prescindere dalla titolarità della provvista ivi versata e dall'utilizzo di dette provviste (i.e. di comune accordo o separatamente), così come ad eventuale azione di rendiconto o di restituzione e/o risarcimento del danno, accettando altrettanto reciprocamente le rispettive rinunce, salva l'attribuzione di cui sopra al sig. della giacenza esistente al momento della Pt_2 chiusura;
(b) l'attuale giacenza esistente sul conto corrente BPER numero 4425572 intestato alla sola sig.ra sia che venga mantenuto in essere o estinto, sarà attribuita in Parte_3
via esclusiva alla titolare. A tal fine il sig. rinuncia ad ogni eventuale Parte_2 diritto, credito e/o azione in relazione alle somme ivi versate dalla data di accensione, così come ogni eventuale azione di rendiconto;
La coniuge dichiara di accettare siffatta rinuncia;
(c) le somme percepite dai coniugi a far data dalla sottoscrizione del ricorso in relazione a rispettiva attività lavorativa (stipendio/retribuzione, trattamento di fine rapporto, emolumenti a qualsivoglia titolo percepiti), o ad altro titolo (in via esemplificativa ma non esclusiva, vendita di beni personali e non, risarcimenti, rimborsi, e così ogni altra somma/bene ricevuto), ovunque accreditata, anche su rapporti già in essere, cointestati o meno, è (e sarà) attribuita in via esclusiva al coniuge percettore di detti importi/beni e ciò ove anche le somme siano percepite o i beni acquistati/ricevuti prima della data di sottoscrizione del verbale di separazione avanti il Tribunale di Genova o, nel caso in cui sia autorizzato il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, prima dell'emissione della sentenza con la quale il Tribunale adito pronunci la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con conseguente omologa delle condizioni di separazione concordate. Analoga disciplina in relazione alle somme giacenti su eventuali conti, libretti e depositi bancari accesi in via esclusiva anche dopo la sottoscrizione del ricorso da uno dei due coniugi onde far confluire le somme percepite a qualsivoglia titolo e, a maggior ragione, a titolo di stipendio/retribuzione, emolumenti, TFR (salvo quanto concordato in punto TFR sub lettera d), risarcimenti comunque versati (i.e. assegno, bonifico, contante);
(d) il sig. fermo quanto stabilito ai punti che precedono, ivi compreso, Parte_2
quanto previsto in dettaglio alla lettera c) del presente punto 5), si impegna e si obbliga irrevocabilmente a restituire alla moglie, l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00), importo che si trovava depositato su libretto di risparmio Coop Liguria già cointestato ai coniugi, poi estinto, nelle modalità di seguito specificate. Detto importo sarà corrisposto dal Sig. allorquando lo stesso percepirà il trattamento di fine rapporto al raggiungimento Pt_2
dell'età pensionabile e/o anche in data successiva al raggiungimento del requisito, ove ritenga opportuno prorogare l'attività lavorativa.
Quanto alle modalità di versamento il sig. si impegna e si obbliga sin d'ora Parte_2
irrevocabilmente, anche ai sensi dell'art. 1180 c.c., a che la somma di euro 10.000,00 sia versata alla sig.ra direttamente dalla società datrice di lavoro, EU Parte_1
SP (o a chi dovesse succederle nel rapporto di lavoro). A tal fine si conviene espressamente che copia della successiva sentenza sia notificata ad EU SP o a chi per essa, perché la società abbia a provvedere al pagamento contestualmente alla maturazione da parte del Sig. del TFR, senza ritardo alcuno. Nessuna responsabilità, tuttavia, è assunta qualora Pt_2
l'azienda non vi provveda in tutto o in parte. Solo in tal caso è stabilito che la somma sia interamente incassata dal sig. fermo l'obbligo di provvedere al Parte_2
versamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) alla sig.ra entro e non oltre Pt_1
3 giorni lavorativi dall'avvenuto incasso/accredito della liquidazione del TFR. Nessuna responsabilità, infine, è assunta e/o sussiste in caso di ritardo dell'azienda datrice di lavoro nella liquidazione del TFR, sempre che il ritardo non sia imputabile al Sig. (per Pt_2 ritardo è da escludersi l'ipotesi di prolungamento volontario del rapporto di lavoro) e ciò sia che avvenga, in quota, a mani della sig.ra o direttamente in favore del sig. Pt_1
Pt_2
E' ferma, invece, la rinuncia a maggiori pretese da parte della sig.ra sulle ulteriori Pt_1
somme percepite dal sig. a detto titolo (TFR) o altre indennità/emolumenti Parte_2 dallo stesso percepiti in relazione al rapporto di lavoro così come è ferma l'obbligazione di restituzione della somma di € 10.000,00 da parte del Sig. alla Sig.ra qualora Pt_2 Pt_1 il TFR percepito sia di importo inferiore o non venga percepito affatto per qualsivoglia ragione;
(e) eventuali finanziamenti in essere, ancorché taluni contratti nell'interesse della famiglia
(e cioè finanziamento/prestito per acquisto bicicletta Trek Rail 5, fino dall'acquisto in utilizzo esclusivo al Sig. con rata mensile pari ad euro 101,00 e scadenza agosto Pt_2
2026 (codice cliente 20240978204800100); finanziamento/prestito per acquisto autovettura
Toyota AIGO X, targata GT976RJ, con rata mensile pari ad euro 203,00 mensili e scadenza
2028, fermo riscatto finale pari ad euro 7.110,00; finanziamento/prestito (NDC
0002153074433) con rata mensile pari ad euro 98,70, con scadenza 2030 saranno estinti dal sig. senza rivalsa nei confronti della sig.ra Altri Parte_2 Parte_1
eventuali finanziamenti diversi da quelli sopra menzionati accesi dal sig. Parte_2 saranno estinti da quest' ultimo senza rivalsa nei confronti della sig.ra . Parte_1 La sig.ra dichiara, ad eccezione dei finanziamenti sopra riepilogati e Parte_1
da lei non richiesti, di non avere richiesto per parte sua alcun finanziamento alla data di oggi;
(f) la bicicletta Trek Rail 5 di cui sopra resta assegnata in proprietà esclusiva al sig.
[...]
così come l'autovettura Toyota AIGO X, targata GT976RJ, già formalmente Pt_2 intestata al solo sig. il tutto con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso. Con Pt_2 riferimento a detto ultimo bene il sig. che provvederà a proprie spese agli Parte_2
eventuali incombenti necessari alla annotazione nelle sedi competenti della esclusiva proprietà del mezzo in conseguenza del presente accordo e dello scioglimento della comunione, si obbliga ad estinguere il finanziamento contratto per il relativo acquisto;
proprio in ragione di tale impegno che potrebbe risultare eccessivamente gravoso, dovendo sostenere le spese per condurre immobile in locazione dove trasferire la residenza, il Sig. si riserva di vendere l'autovettura sul libero mercato e/o restituirla senza dare Pt_2 corso al riscatto finale, salvo l'assolvimento in via esclusiva degli oneri finanziari relativi a tale soluzione. In relazione a dette assegnazioni è esclusa ogni attribuzione economica in favore della sig.ra a cui in ogni caso rinuncia. Il sig. accetta la rinuncia e Pt_1 Pt_2 dichiara espressamente di manlevare la Sig.ra da ogni e qualsiasi onere, Parte_1
imposta, tassa connessa alla proprietà e al godimento di tale bene. Il computer Apple rimarrà nella disponibilità dei figli.
(g) i Sig.ri e rinunciano fin d'ora reciprocamente ad ogni e qualsivoglia Pt_2 Pt_1
pretesa relativamente ad eventuali beni diversi da quelli per cui si è espressamente fatta menzione per la divisione nei punti sub a,b,c,d,e,f, (ad esempio conti correnti e/o comunque titoli e/o depositi di denaro e/o fondi di investimento e/o di risparmio separati ed accesi presso Istituti di Credito e/o enti autorizzati alla raccolta del credito e/o beni mobili e/o immobili e/o attività commerciali);
Pertanto detti eventuali beni, denaro ed attività saranno da considerarsi beni di esclusiva proprietà del coniuge che ne è titolare o provviste successive alla data di sottoscrizione del ricorso per le quali hanno già stabilito la divisione
6. Fermo quanto precede i coniugi dichiarano, altresì di non avere, ad oggi, pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, cui in ogni caso rinunciano, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente;
7. con l'esatta esecuzione dell'accordo così raggiunto - fermo quanto concordato con le condizioni del presente ricorso e fatta salva l'omologa dello stesso pronunciata con sentenza
- deve intendersi tra loro risolta ogni questione patrimoniale, economica e risarcitoria nascente dal matrimonio o dalla convivenza, dal regime patrimoniale della famiglia (i.e. comunione legale dei beni), oltre che dalla proprietà/fruizione dei beni personali e/o caduti in comunione (comunione immediata e/o de residuo, come sopra detto), delle somme versate su rapporti cointestati o intestati ai singoli coniugi, comunque consumate, e relativo scioglimento/divisione e di non avere più nulla a pretendere l'una/o dall'altra/o a qualsiasi titolo e/o ragione, anche se fino ad oggi mai fatti valere, essendo interamente e reciprocamente soddisfatti in virtù degli accordi qui raggiunti;
8. gli accordi raggiunti anche in punto economico/divisione dei beni decorreranno dalla data di sottoscrizione del ricorso subordinatamente alla omologa degli accordi contenuti nella sentenza di separazione;
a tal fine si precisa che la corresponsione del contributo paterno al mantenimento dei figli, avverrà entro il giorno 11 di ogni mese, con decorrenza dal mese Luglio 2025;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1998, Numero 648, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
12/01/1966, residente in V.LE ASPROMONTE 14/2A GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LANZI ELENA (C.F. , che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in V.LE ASPROMONTE 14/2A GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TAMMONE ROSSELLA (C.F. , che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/10/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. i figli e , oramai maggiorenni, ma non ancora del tutto Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, come specificato nel ricorso, continueranno a frequentare il padre liberamente prendendo accordi diretti con lo stesso e, comunque, ad abitare presso la residenza della madre, attualmente in Genova (GE), Viale Aspromonte 14 int. 2 A;
3. fermo restando quanto precede il sig. verserà alla Signora Pt_2 Parte_1
la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), oltre automatica rivalutazione di legge, quale contributo al mantenimento per entrambi i figli (i.e. euro 150,00 per ciascuno di loro)
e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
qualora i figli avessero a lasciare in via definitiva la casa materna, il contributo paterno, allorquando ne avessero a sussistere ancora i presupposti per la corresponsione, verrà versato direttamente al figlio/ai figli, in questo caso senza che sia necessario procedere alla modifica delle condizioni di separazione/divorzio;
4. le spese straordinarie da sostenersi per i figli, così come indicate elencate nel Verbale della
Riunione del 15.09.2016, IV a Sezione Civile del Tribunale di Genova, da intendersi qui ripetute e trascritte mediante semplice richiamo, saranno sostenute dai genitori in misura pari al 50% ciascuno, previo accordo laddove richiesto. Il genitore anticipatario della spesa, fermo il preventivo consenso, laddove richiesto, a fronte della documentazione dell'esborso ha (e avrà) diritto a ricevere dall'altro genitore il rimborso, in quota, entro 7 giorni dalla richiesta;
5. a totale definizione dei rapporti economici, conseguenti allo scioglimento della comunione legale, posto che il presente accordo economico e patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi anche a titolo di divisione stabiliscono e convengono quanto di seguito:
(a) “il conto corrente n. 63285887acceso presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Agenzia di
Via Roma, cointestato ai sig.ri e è stato chiuso e la giacenza esistente al Pt_2 Pt_1
momento della chiusura è stata assegnata in via esclusiva mediante accredito su altro conto corrente al sig. Dalla data di sottoscrizione del ricorso la sig.ra Parte_2 [...]
non ha effettuato prelievi o addebitato spese su detto conto corrente, ha Parte_1 restituito la carta bancomat, eventuale carnet di assegni e/o carte di debito e, su richiesta del sig. ha compiuto quanto necessario alla chiusura di detto rapporto Parte_2
cointestato.Con riferimento alla sopra riferita divisione (i.e. attribuzione della giacenza al solo sig. con la sottoscrizione del presente delle presenti note, in conformità agli Pt_2
impegni assunti con il ricorso introduttivo del presente procedimento dichiarano di rinunciare ad ogni eventuale diritto, credito e/o azione anche risarcitoria in relazione alle somme confluite/versate da ciascuno di loro su detto conto corrente dalla data di accensione alla data di chiusura e consumate prima di tale momento, a prescindere dalla titolarità della provvista ivi versata e dall'utilizzo di dette provviste (i.e. di comune accordo o separatamente), così come ad eventuale azione di rendiconto o di restituzione e/o risarcimento del danno, accettando altrettanto reciprocamente le rispettive rinunce, salva l'attribuzione di cui sopra al sig. della giacenza esistente al momento della Pt_2 chiusura;
(b) l'attuale giacenza esistente sul conto corrente BPER numero 4425572 intestato alla sola sig.ra sia che venga mantenuto in essere o estinto, sarà attribuita in Parte_3
via esclusiva alla titolare. A tal fine il sig. rinuncia ad ogni eventuale Parte_2 diritto, credito e/o azione in relazione alle somme ivi versate dalla data di accensione, così come ogni eventuale azione di rendiconto;
La coniuge dichiara di accettare siffatta rinuncia;
(c) le somme percepite dai coniugi a far data dalla sottoscrizione del ricorso in relazione a rispettiva attività lavorativa (stipendio/retribuzione, trattamento di fine rapporto, emolumenti a qualsivoglia titolo percepiti), o ad altro titolo (in via esemplificativa ma non esclusiva, vendita di beni personali e non, risarcimenti, rimborsi, e così ogni altra somma/bene ricevuto), ovunque accreditata, anche su rapporti già in essere, cointestati o meno, è (e sarà) attribuita in via esclusiva al coniuge percettore di detti importi/beni e ciò ove anche le somme siano percepite o i beni acquistati/ricevuti prima della data di sottoscrizione del verbale di separazione avanti il Tribunale di Genova o, nel caso in cui sia autorizzato il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, prima dell'emissione della sentenza con la quale il Tribunale adito pronunci la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con conseguente omologa delle condizioni di separazione concordate. Analoga disciplina in relazione alle somme giacenti su eventuali conti, libretti e depositi bancari accesi in via esclusiva anche dopo la sottoscrizione del ricorso da uno dei due coniugi onde far confluire le somme percepite a qualsivoglia titolo e, a maggior ragione, a titolo di stipendio/retribuzione, emolumenti, TFR (salvo quanto concordato in punto TFR sub lettera d), risarcimenti comunque versati (i.e. assegno, bonifico, contante);
(d) il sig. fermo quanto stabilito ai punti che precedono, ivi compreso, Parte_2
quanto previsto in dettaglio alla lettera c) del presente punto 5), si impegna e si obbliga irrevocabilmente a restituire alla moglie, l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00), importo che si trovava depositato su libretto di risparmio Coop Liguria già cointestato ai coniugi, poi estinto, nelle modalità di seguito specificate. Detto importo sarà corrisposto dal Sig. allorquando lo stesso percepirà il trattamento di fine rapporto al raggiungimento Pt_2
dell'età pensionabile e/o anche in data successiva al raggiungimento del requisito, ove ritenga opportuno prorogare l'attività lavorativa.
Quanto alle modalità di versamento il sig. si impegna e si obbliga sin d'ora Parte_2
irrevocabilmente, anche ai sensi dell'art. 1180 c.c., a che la somma di euro 10.000,00 sia versata alla sig.ra direttamente dalla società datrice di lavoro, EU Parte_1
SP (o a chi dovesse succederle nel rapporto di lavoro). A tal fine si conviene espressamente che copia della successiva sentenza sia notificata ad EU SP o a chi per essa, perché la società abbia a provvedere al pagamento contestualmente alla maturazione da parte del Sig. del TFR, senza ritardo alcuno. Nessuna responsabilità, tuttavia, è assunta qualora Pt_2
l'azienda non vi provveda in tutto o in parte. Solo in tal caso è stabilito che la somma sia interamente incassata dal sig. fermo l'obbligo di provvedere al Parte_2
versamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) alla sig.ra entro e non oltre Pt_1
3 giorni lavorativi dall'avvenuto incasso/accredito della liquidazione del TFR. Nessuna responsabilità, infine, è assunta e/o sussiste in caso di ritardo dell'azienda datrice di lavoro nella liquidazione del TFR, sempre che il ritardo non sia imputabile al Sig. (per Pt_2 ritardo è da escludersi l'ipotesi di prolungamento volontario del rapporto di lavoro) e ciò sia che avvenga, in quota, a mani della sig.ra o direttamente in favore del sig. Pt_1
Pt_2
E' ferma, invece, la rinuncia a maggiori pretese da parte della sig.ra sulle ulteriori Pt_1
somme percepite dal sig. a detto titolo (TFR) o altre indennità/emolumenti Parte_2 dallo stesso percepiti in relazione al rapporto di lavoro così come è ferma l'obbligazione di restituzione della somma di € 10.000,00 da parte del Sig. alla Sig.ra qualora Pt_2 Pt_1 il TFR percepito sia di importo inferiore o non venga percepito affatto per qualsivoglia ragione;
(e) eventuali finanziamenti in essere, ancorché taluni contratti nell'interesse della famiglia
(e cioè finanziamento/prestito per acquisto bicicletta Trek Rail 5, fino dall'acquisto in utilizzo esclusivo al Sig. con rata mensile pari ad euro 101,00 e scadenza agosto Pt_2
2026 (codice cliente 20240978204800100); finanziamento/prestito per acquisto autovettura
Toyota AIGO X, targata GT976RJ, con rata mensile pari ad euro 203,00 mensili e scadenza
2028, fermo riscatto finale pari ad euro 7.110,00; finanziamento/prestito (NDC
0002153074433) con rata mensile pari ad euro 98,70, con scadenza 2030 saranno estinti dal sig. senza rivalsa nei confronti della sig.ra Altri Parte_2 Parte_1
eventuali finanziamenti diversi da quelli sopra menzionati accesi dal sig. Parte_2 saranno estinti da quest' ultimo senza rivalsa nei confronti della sig.ra . Parte_1 La sig.ra dichiara, ad eccezione dei finanziamenti sopra riepilogati e Parte_1
da lei non richiesti, di non avere richiesto per parte sua alcun finanziamento alla data di oggi;
(f) la bicicletta Trek Rail 5 di cui sopra resta assegnata in proprietà esclusiva al sig.
[...]
così come l'autovettura Toyota AIGO X, targata GT976RJ, già formalmente Pt_2 intestata al solo sig. il tutto con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso. Con Pt_2 riferimento a detto ultimo bene il sig. che provvederà a proprie spese agli Parte_2
eventuali incombenti necessari alla annotazione nelle sedi competenti della esclusiva proprietà del mezzo in conseguenza del presente accordo e dello scioglimento della comunione, si obbliga ad estinguere il finanziamento contratto per il relativo acquisto;
proprio in ragione di tale impegno che potrebbe risultare eccessivamente gravoso, dovendo sostenere le spese per condurre immobile in locazione dove trasferire la residenza, il Sig. si riserva di vendere l'autovettura sul libero mercato e/o restituirla senza dare Pt_2 corso al riscatto finale, salvo l'assolvimento in via esclusiva degli oneri finanziari relativi a tale soluzione. In relazione a dette assegnazioni è esclusa ogni attribuzione economica in favore della sig.ra a cui in ogni caso rinuncia. Il sig. accetta la rinuncia e Pt_1 Pt_2 dichiara espressamente di manlevare la Sig.ra da ogni e qualsiasi onere, Parte_1
imposta, tassa connessa alla proprietà e al godimento di tale bene. Il computer Apple rimarrà nella disponibilità dei figli.
(g) i Sig.ri e rinunciano fin d'ora reciprocamente ad ogni e qualsivoglia Pt_2 Pt_1
pretesa relativamente ad eventuali beni diversi da quelli per cui si è espressamente fatta menzione per la divisione nei punti sub a,b,c,d,e,f, (ad esempio conti correnti e/o comunque titoli e/o depositi di denaro e/o fondi di investimento e/o di risparmio separati ed accesi presso Istituti di Credito e/o enti autorizzati alla raccolta del credito e/o beni mobili e/o immobili e/o attività commerciali);
Pertanto detti eventuali beni, denaro ed attività saranno da considerarsi beni di esclusiva proprietà del coniuge che ne è titolare o provviste successive alla data di sottoscrizione del ricorso per le quali hanno già stabilito la divisione
6. Fermo quanto precede i coniugi dichiarano, altresì di non avere, ad oggi, pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, cui in ogni caso rinunciano, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente;
7. con l'esatta esecuzione dell'accordo così raggiunto - fermo quanto concordato con le condizioni del presente ricorso e fatta salva l'omologa dello stesso pronunciata con sentenza
- deve intendersi tra loro risolta ogni questione patrimoniale, economica e risarcitoria nascente dal matrimonio o dalla convivenza, dal regime patrimoniale della famiglia (i.e. comunione legale dei beni), oltre che dalla proprietà/fruizione dei beni personali e/o caduti in comunione (comunione immediata e/o de residuo, come sopra detto), delle somme versate su rapporti cointestati o intestati ai singoli coniugi, comunque consumate, e relativo scioglimento/divisione e di non avere più nulla a pretendere l'una/o dall'altra/o a qualsiasi titolo e/o ragione, anche se fino ad oggi mai fatti valere, essendo interamente e reciprocamente soddisfatti in virtù degli accordi qui raggiunti;
8. gli accordi raggiunti anche in punto economico/divisione dei beni decorreranno dalla data di sottoscrizione del ricorso subordinatamente alla omologa degli accordi contenuti nella sentenza di separazione;
a tal fine si precisa che la corresponsione del contributo paterno al mantenimento dei figli, avverrà entro il giorno 11 di ogni mese, con decorrenza dal mese Luglio 2025;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1998, Numero 648, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba