TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/08/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Prima Sezione nella persona del dott. Gaetano Savona;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 826 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
, C.F. , rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Giovanni e Francesca Zucca, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
attore-opponente contro in qualità di mandataria di CP_1 CP_2 convenuta-opposta contumace
C.F. e P.IV , e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IV_1 CP_4 rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dagli avv. Alberigo Panini e Paolo
[...]
Maria Tosi;
intervenuta tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse di : “Nel procedimento R.G. n. 826/2022, nell'interesse del sig. Parte_1
, si precisano le seguenti conclusioni: in via principale accertare la nullità totale della Parte_1 fideiussione sottoscritta dal sig. in data 8 settembre 2020 a garanzia delle obbligazioni Parte_1 assunte dalla società San nei confronti della Controparte_5 Controparte_6
, nonché delle fideiussioni meramente confermative sottoscritte dallo stesso sig. in data
[...] Pt_1
24 ottobre 2005 ed in data 24 gennaio 2008; in via subordinata accertare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dal sig. in data 8 settembre 2020 a garanzia delle obbligazioni Parte_1 assunte dalla società San nei confronti della Controparte_5 Controparte_6 , nonché delle fideiussioni meramente confermative sottoscritte dallo stesso sig. in data
[...] Pt_1
24 ottobre 2005 ed in data 24 gennaio 2008, con riferimento alle clausole di cui agli art. 2, 6 e 8 ed in particolare alla clausola di dispensa dal termine di cui all'art. 1957 cod. civ. e per l'effetto dichiarare la decadenza della dall'esercizio della relativa azione nei Controparte_6 confronti del sig. ; sempre in via principale accertare e dichiarare la nullità delle Parte_1 clausole del contratto di conto corrente n. 632334/96 relative agli interessi passivi ultra-legali, alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto ed alle spese, comunque denominate;
accertare e dichiarare la nullità e del contratto conto anticipi n. 28397305 per mancanza della forma scritta richiesta dalla legge;
accertare e dichiarare l'inesistenza di pattuizioni scritte riguardo agli interessi passivi ultra-legali, alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto ed alle spese, comunque denominate, addebitate sul conto anticipi
n. 28397305; accertare e dichiarare l'inesistenza della pattuizione scritta riguardo alla valuta degli addebiti e degli accrediti nel conto anticipi n. 28397305; in ogni caso dichiarare nullo, annullabile
e/o di nessun giuridico effetto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 2328/2021 (RG
n. 8200/2021) emesso dal Tribunale di Cagliari, Sezione Prima Civile, Giudice dott. Andrea
Bernardino, in data 16 dicembre 2021, notificato in data 22 dicembre 2021, e per l'effetto mandare assolto l'odierno opponente da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, cassa di previdenza forense ed iva come per legge” nell'interesse di “NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi esposti Controparte_3 in narrativa, l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 2328/2021, n.r.g. 8200/2021 emesso dal Tribunale di Cagliari in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
- pertanto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2328/2021, n.r.g. 8200/2021 emesso dal
Tribunale di Cagliari nei confronti dell'ingiunto; - conseguentemente confermare la creditoria vantata dalla cessionaria nei confronti degli opponenti Parte_2 in forza del predetto decreto ingiuntivo n. 2328/2021, n.r.g. 8200/2021 sia per sorte capitale che per le spese e competenze afferenti la fase monitoria, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento della presente opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'istruttoria ad espletarsi”.
Motivi della decisione
A) Con atto di citazione del 25.10.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 2328 del 2021, con il quale il Tribunale di Cagliari gli ha ingiunto di pagare ad CP_2
e per essa alla mandataria la somma di 185.938,59 euro, oltre spese del giudizio CP_1 monitorio e interessi. Al riguardo, l'opponente ha rappresentato che l'8.9.2000 ha concesso fideiussione in favore di per garantire le obbligazioni assunte da San Marco Controparte_6
Costruzioni s.r.l. e discendenti da un rapporto di conto corrente recante n. 632334/96 e da un conto anticipo fatture recante n. 28397305.
In ragione dello scoperto di conto corrente e della predetta garanzia, Controparte_6
ha chiesto e ottenuto il decreto oggi opposto.
[...]
Il decreto, tuttavia, deve essere caducato in quanto:
- la fideiussione sottoscritta nel 2000 e confermata nel 2005 e 2008, contiene clausole
(precisamente nn. 2, 6 e 8) contrarie alla normativa antitrust (art. 2, comma 2, lett. a, L.
287/1990), come emerge dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 41994/2021), che ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI;
- non avendo la Banca azionato il suo credito nei termini di cui all'art. 1957 c.c., è decaduta dal diritto di escutere il fideiussore;
- comunque, la documentazione prodotta dalla banca è inadeguata e non dimostra il credito, perché i contratti allegati al ricorso monitorio non sono riconducibili ai conti oggetto del decreto ingiuntivo e gli estratti conto ex art. 50 TUB sono incompleti e non conformi alla normativa;
- i contratti di conto corrente n. 632334/96 e conto anticipi n. 28397305 sono nulli in quanto privi di forma scritta;
- inoltre, il saldo del conto corrente è frutto di illegittima applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebito di commissioni e spese non pattuite, nonché, infine, di valute fittizie
(antergazione/postergazione).
In ragione di quanto appena esposto, l'opponente ha formulato le domande sopra riportate.
B) Con memoria depositata il 14.6.2022, è intervenuta nel giudizio, rappresentando CP_3 in via preliminare di essere cessionaria del credito di (a sua volta cessionaria del credito CP_7 di e formulando le domande sopra già riportate. Controparte_6
Nel merito, l'intervenuta ha rappresentato che: a) il credito è stato compiutamente dimostrato dalla produzione di certificazioni ex art. 50 T.U.B., e dalla produzione degli estratti conto dal 2012 al
2018; b) la fideiussione è perfettamente valida, in quanto non è stata provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche e non risulta essere stata Controparte_6 vincolata allo schema ABI;
c) se anche alcune clausole della fideiussione fossero nulle, il contratto rimarrebbe comunque valido ex art. 1419 c.c., poiché i garanti lo avrebbero comunque sottoscritto;
d) né è maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la creditrice ha formulato tempestiva intimazione di pagamento nei confronti della debitrice principale e anche del fideiussore.
Non si è invece costituita che deve in questa sede essere dichiarata contumace, CP_2 non avendovi il Giudice istruttore provveduto in precedenza.
C) La causa è stata istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
Con la prima memoria istruttoria, l'opponente ha ribadito tutto quanto già esposto con l'atto di citazione e, in particolare, ha contestato la legittimazione all'intervento di per non Controparte_3 avere la stessa adeguatamente dimostrato la cessione del credito;
ha ribadito il difetto di prova del credito, in ragione della mancata produzione degli estratti del conto corrente antecedenti al 2012 e della documentazione inerente il conto anticipo fatture;
ha insistito nella decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.. non ha depositato la prima memoria istruttoria e con la seconda memoria ex Controparte_3 art. 183, comma VI, c.p.c. ha insistito sulla sua legittimazione attiva, avendo provato la cessione del credito;
sulla sussistenza della prova del credito;
sulla validità della fideiussione e, comunque, sull'aver tempestivamente azionato il proprio diritto di credito.
non ha depositato la seconda memoria istruttoria, ma con la terza ha ribadito la Parte_1 contestazione della legittimazione dell'intervenuta, nonché le allegazioni in ordine alla validità della fideiussione e alla decadenza ex art. 1957 c.c. (rilevando che, comunque, la raccomandata prodotta dall'intervenuta a dimostrazione della coltivazione delle sue istanze non è corredata dalla prova della spedizione e della ricezione). L'intervenuta non ha depositato la terza memoria istruttoria.
La causa, infine, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con le rispettive memorie conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e deduzioni.
D) L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
D.1) Deve in primo luogo evidenziarsi che, ai fini della decisione, appare sostanzialmente irrilevante la questione della legittimazione di Controparte_3
Il giudizio, infatti, è stato introdotto col ricorso monitorio da in qualità di mandataria CP_1 di sicché l'opposizione è stata correttamente proposta nei confronti di quest'ultima. La CP_2 sentenza conseguentemente dovrà essere pronunciata nei confronti del soggetto titolare del credito al momento del giudizio, e produrrà effetti ex art. 111 c.p.c. nei confronti di intervenuta Controparte_3 nel giudizio, ove la stessa sia effettivamente cessionaria del credito. D.2) Ciò posto, nel merito si rileva l'allegazione circa la nullità parziale della fideiussione rilasciata da , considerata alla luce della contestuale eccezione di decadenza ex art. 1957 Parte_1
c.c., è fondata.
Dall'esame della garanzia rilasciata dall'opponente l'8.9.2000, emerge che la stessa è conforme al modello ABI, che è stato successivamente dichiarato dalla Banca d'Italia frutto di un patto anticoncorrenziale: le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione corrispondono a quelle di cui al modello ABI.
Ciò posto, si osserva che la fideiussione è stata rilasciata pochi anni prima delle attività di accertamento della Banca d'Italia, che si riferisce ovviamente agli anni antecedenti a dette attività.
Sicché la fideiussione ricade proprio nel periodo in cui deve ritenersi pienamente operante il patto anticoncorrenziale, e si palesa, pertanto, come attuazione del patto accertato dall'Autorità di controllo.
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(SS.UU. 41994 del 2021).
Considerata la nullità parziale della fideiussione in questione, deve esaminarsi l'eccezione di decadenza formulata ex art. 1957 c.c. dall'opponente.
La stessa è fondata.
Come noto, la giurisprudenza (anche di legittimità) da tempo assai risalente e in modo costante, afferma che “Agli effetti della disposizione contenuta nell'art 1957 cod civ, secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, meno che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione: ciò che occorre è un'istanza giudiziale, nel senso di mezzo di tutela processuale volto a ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge,
l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice. Né a ciò è di ostacolo il fatto che il debitore sia soggetto a procedura concorsuale, poiché in tal caso il creditore può far valere il proprio credito mediante rituale istanza di ammissione al passivo e può curarne poi la tutela mediante un'attiva partecipazione alle operazioni concorsuali, secondo le forme e nei modi all'uopo previsti dalla legge” (Cass. 2898 del 1976; conformi Cass. 6604 del 1994; Cass. 6823 del 2001; Cass. 1724 del 2016).
Non è invece pertinente la giurisprudenza citata al riguardo dall'opposta, per avvalorare la tesi secondo cui sarebbe sufficiente la diffida stragiudiziale, si riferisce alla ben diversa ipotesi di contratto autonomo di garanzia, che nel caso di specie non ricorre.
Nel caso concreto, non risulta che sia stata esperita azione giudiziaria nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e, anzi,
l'allegazione dell'opposta secondo cui avrebbe interrotto il termine di decadenza tramite istanza stragiudiziale, dimostra il contrario, e cioè che non è stata esperita la, invece necessaria, iniziativa giurisdizionale.
Ne discende la decadenza del creditore dal diritto di escutere il garante, che quindi è liberato dall'obbligazione.
D.3) Per scrupolo, sebbene quanto già detto sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento dell'opposizione quanto sopra considerato, deve rilevarsi che sussiste ulteriore motivo autonomamente sufficiente alla revoca del decreto opposto.
Infatti, anche l'eccezione secondo cui il credito non sarebbe sufficientemente provato, è fondata.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che l'opposta ha prodotto gli estratti conto riferiti al solo rapporto di conto corrente e al solo periodo dal 2012 al 2018.
Da un lato, non risulta prodotta la documentazione inerente l'andamento del conto anticipo fatture;
dall'altro lato, e soprattutto, non sono stati prodotti gli estratti conto di tutto il periodo iniziale di svolgimento del rapporto di conto corrente, precisamente dal 2000 al 2012.
Trattasi di lasso di tempo oggettivamente molto ampio, durante il quale il rapporto si è svolto senza che sia stata data prova da parte dell'opposto, attore sostanziale, circa la legittimità degli addebiti effettuati, pur contestati sotto molteplici aspetti dall'opponente, convenuto sostanziale.
Non può certo supplire alla carenza degli estratti conto la certificazione ex art. 50 T.U.B., pur prodotta già in sede monitoria e solo in quella sede sufficiente a giustificare il rilascio del provvedimento richiesto ma oggi contestato, né la serie continua degli estratti conto per il periodo successivo.
Ne consegue che non risulta provata la sussistenza di un saldo negativo del conto corrente in parola, né la sua eventuale entità, e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
D.4) Tutte le ulteriori ragioni di opposizione restano assorbite. E) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, e devono essere CP_2 Controparte_3 condannate alla rifusione delle spese del giudizio in favore di come liquidate in Parte_1 dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 2328 del 2021;
3) condanna e in solido a rifondere delle spese del CP_2 Controparte_3 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in 12.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15, iva, c.p.a., contributo unificato e spese di notifica della citazione.
Cagliari, 21 agosto 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona