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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1278/2025 promossa congiuntamene da
e entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DALLO SONIA, domiciliatario;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio.
CONCLUSIONI
delle parti in ricorso:
pag. 1 di 4 “• disporre, lo scioglimento del matrimonio contratto il 15 novembre 2003
a Bolzano (Atto N. 179 parte I - anno 2003 - Comune di Bolzano) con ordine all'ufficio di stato civile di eseguire l'annotazione e relativi incombenti;
• le parti dichiarano di aver già regolamentato tra loro ogni questione personale e patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere l'una dall'altra;
• spese legali del presente procedimento integralmente compensate“;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti sono genitori di nata il [...], ancora Persona_1
per poco minorenne, tuttavia economicamente dipendente.
Posto che nelle conclusioni formulate in ricorso non era stata per nulla contemplata la minore, con decreto dd.
3.4.2025 il Giudice relatore chiedeva chiarimenti in merito, dando pertanto la possibilità ai ricorrenti di eventualmente integrare le conclusioni o comunque di fornire chiarimenti in merito, mediante note di udienza da depositare nell'assegnato termine.
Si riporta per completezza il testo del decreto nella parte qui rilevante:
“… Il Giudice delegato dalla Presidente del Tribunale … rileva che nelle condizioni di
cui al ricorso non è minimamente contemplata la figlia, per la quale va prevista la
disciplina di affidamento, collocamento, contribuzione ordinarie e straordinaria, ecc… o
forniti più esaurienti chiarimenti circa la non menzione della figlia in dette condizioni e
pag. 2 di 4 le ragioni per le quali non è prevista alcuna contribuzione a carico di un genitore …”.
Nelle note di udienza depositate entro il termine assegnato le condizioni di cui al ricorso non venivano minimamente modificate.
In ricorso veniva dedotto che la figlia ormai dalla tenerissima età veniva affidata alla nonna paterna in Tunisia, dove la stessa ancora oggi si trova, e lì
frequenta la scuola;
che al suo mantenimento provvede il padre “… mediante
versamento delle spese necessarie alla di lei crescita ed istruzione secondo le necessità via
via necessarie” (pag. 2 del ricorso).
Nelle successive note di udienza veniva ulteriormente dedotto che “ …
Come si è già esposto in ricorso introduttivo, i genitori provvedono direttamente al
mantenimento della figlia (pur non essendo disciplinato un contributo mensile Per_1
fisso), mediante invio alla nonna paterna di quanto necessario per la crescita e
l'educazione della figlia e che, di volta in volta, viene ad essi richiesto …”.
Per quanto nelle note si deduca partecipazione di entrambi i genitori al mantenimento della figlia, a fronte del dedotto mantenimento a carico del solo padre dedotto in ricorso, nonostante esplicito invito ad integrare e chiarire sul punto le conclusioni di cui al ricorso rimanevano identiche.
Circa il dedotto mantenimento, non è dato sapere quale sia il relativo importo, quale la periodicità e quale il genitore obbligato.
Ad avviso di questo Collegio tali informazioni sono essenziali per poter avallare l'accordo delle parti in presenza di figlio economicamente dipendente.
pag. 3 di 4 Posto che senza l'accodo delle parti – nella fattispecie inutilmente provocato - le conclusioni concordi non possono essere modificate dal Collegio,
ne deriva necessariamente il rigetto integrale del ricorso.
Nulla vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
rigetta
il ricorso.
Così deciso in Bolzano, 06/06/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1278/2025 promossa congiuntamene da
e entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DALLO SONIA, domiciliatario;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio.
CONCLUSIONI
delle parti in ricorso:
pag. 1 di 4 “• disporre, lo scioglimento del matrimonio contratto il 15 novembre 2003
a Bolzano (Atto N. 179 parte I - anno 2003 - Comune di Bolzano) con ordine all'ufficio di stato civile di eseguire l'annotazione e relativi incombenti;
• le parti dichiarano di aver già regolamentato tra loro ogni questione personale e patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere l'una dall'altra;
• spese legali del presente procedimento integralmente compensate“;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti sono genitori di nata il [...], ancora Persona_1
per poco minorenne, tuttavia economicamente dipendente.
Posto che nelle conclusioni formulate in ricorso non era stata per nulla contemplata la minore, con decreto dd.
3.4.2025 il Giudice relatore chiedeva chiarimenti in merito, dando pertanto la possibilità ai ricorrenti di eventualmente integrare le conclusioni o comunque di fornire chiarimenti in merito, mediante note di udienza da depositare nell'assegnato termine.
Si riporta per completezza il testo del decreto nella parte qui rilevante:
“… Il Giudice delegato dalla Presidente del Tribunale … rileva che nelle condizioni di
cui al ricorso non è minimamente contemplata la figlia, per la quale va prevista la
disciplina di affidamento, collocamento, contribuzione ordinarie e straordinaria, ecc… o
forniti più esaurienti chiarimenti circa la non menzione della figlia in dette condizioni e
pag. 2 di 4 le ragioni per le quali non è prevista alcuna contribuzione a carico di un genitore …”.
Nelle note di udienza depositate entro il termine assegnato le condizioni di cui al ricorso non venivano minimamente modificate.
In ricorso veniva dedotto che la figlia ormai dalla tenerissima età veniva affidata alla nonna paterna in Tunisia, dove la stessa ancora oggi si trova, e lì
frequenta la scuola;
che al suo mantenimento provvede il padre “… mediante
versamento delle spese necessarie alla di lei crescita ed istruzione secondo le necessità via
via necessarie” (pag. 2 del ricorso).
Nelle successive note di udienza veniva ulteriormente dedotto che “ …
Come si è già esposto in ricorso introduttivo, i genitori provvedono direttamente al
mantenimento della figlia (pur non essendo disciplinato un contributo mensile Per_1
fisso), mediante invio alla nonna paterna di quanto necessario per la crescita e
l'educazione della figlia e che, di volta in volta, viene ad essi richiesto …”.
Per quanto nelle note si deduca partecipazione di entrambi i genitori al mantenimento della figlia, a fronte del dedotto mantenimento a carico del solo padre dedotto in ricorso, nonostante esplicito invito ad integrare e chiarire sul punto le conclusioni di cui al ricorso rimanevano identiche.
Circa il dedotto mantenimento, non è dato sapere quale sia il relativo importo, quale la periodicità e quale il genitore obbligato.
Ad avviso di questo Collegio tali informazioni sono essenziali per poter avallare l'accordo delle parti in presenza di figlio economicamente dipendente.
pag. 3 di 4 Posto che senza l'accodo delle parti – nella fattispecie inutilmente provocato - le conclusioni concordi non possono essere modificate dal Collegio,
ne deriva necessariamente il rigetto integrale del ricorso.
Nulla vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
rigetta
il ricorso.
Così deciso in Bolzano, 06/06/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pag. 4 di 4