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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 505/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 quale procuratore generale di , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Alicata;
C.F._2
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentati
[...] C.F._4
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Condorelli;
APPELLATI *****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1349, depositata in data 8 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di Catania rigettava ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e ; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta CP_2 Controparte_3
e nei confronti di , condannava Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima al pagamento, in favore dei primi, della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal 27 luglio 2018 al saldo;
rigettava ogni residua domanda riconvenzionale e condannava al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
e , dei due terzi delle spese di lite e di mediazione, con CP_2 Controparte_3 compensazione del residuo terzo.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “ – Controparte_1 proprietaria di un appartamento al piano terra dell'edificio di via Galermo 320 in Catania – lamenta innanzitutto che i convenuti e (proprietari Controparte_2 Controparte_3 dell'unità immobiliare sovrastante), nell'eseguire alcuni lavori edilizi presso la loro proprietà, avrebbero indebitamente rimosso un pluviale deputato alla raccolta delle acque meteoriche ed al loro convogliamento dalla copertura dell'edificio alla cisterna sottostante, così ledendo il corrispondente diritto di servitù di scolo/avanzo d'acqua facente capo all'attrice ..... Come dimostrato da parte convenuta mediante la produzione del compendio fotografico sub 2-3, il pluviale di cui sopra (in precedenza, chiaramente installato in maniera del tutto approssimativa e scarsamente funzionale) scaricava l'acqua piovana dal tetto di copertura dell'edificio nel terreno antistante il fabbricato, sicché, al di là della sussistenza o meno della servitù prediale rivendicata dalla , non si ritiene che i convenuti, nel ristrutturare la P_ propria abitazione, abbiano leso alcuna situazione giuridica soggettiva facente capo alla signora. ...... allega che mediante gli anzidetti lavori di ristrutturazione i Controparte_1 convenuti avrebbero realizzato, al piano primo del fabbricato, due finestre ed una porta- finestra in luogo dell'originaria finestra con annesso terrazzo, sì da modificare le vedute preesistenti. Come eccepito da parte convenuta, tuttavia, se prima di tali lavori vi era una terrazza al piano primo – visibile nella fotografia prodotta dai convenuti sub 2) e che, come tale, consentiva l'affaccio sulla proprietà attorea -, le vedute oggi esistenti non hanno di fatto contribuito a mutare alcunché rispetto alla preesistente configurazione dell'edificio”. Rileva ancora il primo giudice che con la doglianza assegnata da parte attrice sub § 3) della citazione si arriva “....ad ipotizzare in maniera del tutto generica che le opere edili realizzate dai convenuti potrebbero “[…] creare problemi di stabilità all'immobile di proprietà […]” della signora – il tutto, senza offrire prova alcuna di quanto asserito e recisamente contestato dalle controparti. ..... Parimenti infondate sono le contestazioni di cui al § 4) della citazione.
Lungi dall'aver la lamentato un qualche pregiudizio concreto derivante P_ dall'intervenuta modifica degli angoli di caduta e scolo dell'acque piovane dal tetto di copertura, non rientra nella materia del contendere l'accertamento del rispetto o violazione, da parte dei convenuti, delle vigenti disposizioni di diritto amministrativo ........ Deve rigettarsi la doglianza formulata da parte attrice sub § 6) della citazione. Se da un lato, infatti, il teste
(figlio dell'attrice) ha esibito in giudizio copia delle chiavi con le quali la Parte_1 madre azionava l'interruttore/deviatore per l'accensione dei lampioni ubicati presso il comune sentiero del cortile che conduce all'ingresso dell'abitazione attorea – dispositivo che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato rimosso dai convenuti senza autorizzazione alcuna -, questi ultimi hanno contestato tale circostanza, smentita anche da
(padre della convenuta in sede di deposizione Controparte_4 Controparte_2 testimoniale, ove lo stesso ha dichiarato che fu il marito della , in realtà, a proporsi P_
“[…] di montare personalmente l'interruttore […]” per cui è causa...... Ancora, è infondata la contestazione di cui al § 8) della citazione, non essendo emersa prova che gli alberi visibili in alcune delle fotografie prodotte da parte attrice in allegato sub 5) alla memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c. sarebbero stati piantumati dai convenuti .... Deve disattendersi anche la doglianza di cui al § 10) della citazione. L'istruttoria processuale ha consentito di acclarare che fu su iniziativa (ed a spese) dei convenuti – per il tramite delle maestranze dagli stessi incaricate – che il tetto di copertura dell'edificio condominiale (al tempo, gravemente ammalorato) venne integralmente sostituito, come confermato dal testimone TI
(non parente e disinteressato) all'udienza del 19 marzo 2021 .... ..... Del pari, è del tutto generica ed indimostrata anche la doglianza attorea relativa al presunto danneggiamento dei frontalini dell'edificio, oltre che quella relativa alla rimozione della canna fumaria precedentemente ubicata in corrispondenza della cucina dell'appartamento della : P_ la fotografia sub 9) in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c. di parte attrice mostra chiaramente l'esistenza di una tubazione per la fuoriuscita dei fumi dal piano terra dello stabile, sicché – quand'anche la restante parte della tubazione fosse stata effettivamente rimossa dai coniugi – non è dato comprendere quale pregiudizio Persona_1 avrebbe concretamente subito la richiedente per effetto di tale condotta, posto che un dispositivo di tal fatta (e con identica funzione) esiste ancora presso l'immobile ed al servizio proprio dell'unità abitativa della . ...... Le censure di cui al § 13) della citazione sono P_ destituite di fondamento. La ricostruzione dei fatti come prospettata dalla nelle P_ proprie difese è stata infatti smentita dalle dichiarazioni rese all'udienza del 19 marzo 2021 dal testimone , il quale, all'atto di provvedere alla manutenzione del giardino Testimone_2 dei convenuti, recise “[…] un tubo marcio che perdeva acqua […]” su richiesta del marito dell'attrice, la quale pertanto non ha titolo per lamentare di aver subito alcun danno ingiusto per effetto di tale condotta ........ Si esaminano ora le domande riconvenzionali formulate dai convenuti. ..... Parte attrice dev'essere invece condannata a rimborsare ai convenuti la metà delle spese sostenute da questi ultimi per il rifacimento del tetto di copertura dell'edificio, che costituisce parte comune dello stesso ai sensi dell'art. 1117, 1) c.c. .... a fronte dell'indifferibilità di tale spesa – data dallo stato estremamente precario della tettoia e dall'elevato grado di compromissione della sua struttura ..... i convenuti, nell'aver autonomamente assunto la gestione di tale parte comune, hanno diritto al rimborso, da parte dell'altro comproprietario, della metà degli esborsi sostenuti (vale a dire, € 4.000,00)”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Controparte_1 ritualmente notificato in data 13 marzo 2024, sulla base di dodici ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e , resistendo al Controparte_2 Controparte_3 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, si duole del rigetto della domanda Controparte_1 volta ad ottenere la condanna dei coniugi al ripristino della funzionalità Parte_2 del pluviale che scaricava le acque piovane provenienti dalla terrazza dei convenuti all'interno della cisterna posta nel terrapieno in adiacenza alla terrazza.
Sostiene che l'inglobamento del pozzo della cisterna posto sotto la terrazza, a seguito della realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, e l'eliminazione del pluviale per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dal tetto di copertura, avvenuti ad opera di parte convenuta, rendono non più possibile utilizzare la cisterna esistente all'interno del terrapieno, specie a causa della chiusura della terrazza dove insisteva il pozzo di imbocco;
che prima dei lavori vi era una servitù per destinazione del padre di famiglia;
che il tribunale ha travisato il senso della domanda, posto che si riferisce esclusivamente ai pluviali, mentre nella domanda in primo grado si denunciava il fatto che i convenuti, realizzando una nuova costruzione sulla intera preesistente terrazza, hanno stravolto il sistema di raccolta delle acque piovane e i pluviali preesistenti, in quanto originariamente funzionali alla raccolte delle medesime acque piovane all'interno della cisterna.
Il mezzo è infondato.
Va anzitutto rilevato che non v'è prova in atti che il fondo di proprietà dei coniugi fosse gravato da una servitù di attingimento d'acqua in favore del fondo Parte_3 di proprietà di , nulla potendosi evincere riguardo alla costituzione di tale Controparte_1 servitù prediale dalla disposizione testamentaria con cui ha posto a Persona_2 carico della figlia , dante causa dei coniugi , Controparte_5 Parte_2
l'obbligo “.... di dare l'acqua ai suoi fratelli quando gliela chiederanno in caso di siccità o di guasto al contatore o nei tubi dell'acqua potabile”. Osserva la Corte che in assenza di un autonomo impianto di eduzione dell'acqua dalla cisterna fino al fondo dell'attrice, non è consentito trarsi la volontà del testatore di imporre un peso a carico del fondo ereditato da per l'utilità del fondo di proprietà di , nulla, Controparte_5 Controparte_1 peraltro, prevedendo, quanto all'esistenza di tale servitù, l'atto di trasferimento dell'immobile in favore dei coniugi , potendo, al più, ritenersi che il testatore abbia Parte_2 inteso imporre alla figlia un onere personale di fornire acqua ai fratelli in caso di CP_5 necessità.
Evidenziato, inoltre, che si è limitata a chiedere la condanna di Controparte_1 coniugi “a ripristinare la funzionalità del pluviale” e non anche della Parte_2 cisterna, è da condividere l'apprezzamento del primo giudice in merito alla circostanza che
“... al di là della sussistenza o meno della servitù prediale rivendicata dalla , non si P_ ritiene che i convenuti, nel ristrutturare la propria abitazione, abbiano leso alcuna situazione giuridica soggettiva facente capo alla signora”, posto che le fotografie versate in atti mostrano che il pluviale scaricava l'acqua piovana dal tetto di copertura dell'edificio nel terreno antistante il fabbricato e non all'interno della cisterna.
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha statuito che “le vedute oggi esistenti non hanno di fatto contribuito a mutare alcunché rispetto alla preesistente configurazione dell'edificio”
Sostiene che la creazione da parte dei convenuti di un nuovo corpo di fabbrica e di due nuove finestre, laddove era presente un terrazzo, come documentato dalle foto allegate alla perizia a firma dell'ing. , smentisce l'affermazione del tribunale secondo cui Persona_3
i lavori eseguiti dai convenuti non hanno modificato la configurazione del preesistente edificio;
che i convenuti hanno realizzato un apprezzabile ampliamento del proprio edificio in corrispondenza di quella che originariamente era una terrazza al piano primo, posta sopra il pozzo della cisterna;
che è evidente che la realizzazione di tale ampliamento urbanistico abbia modificato lo stato dei luoghi e la variazione delle originarie vedute.
Il motivo è infondato.
E', invero, corretto il rilievo del primo giudice secondo cui “non è nemmeno dato comprendere quale sia l'oggetto di tale lamentela”, non essendo stata avanzata alcuna particolare domanda riguardo alla dedotta modifica dello stato dei luoghi e delle originarie vedute, né allegato lo specifico pregiudizio che tali modifiche avrebbero arrecato ai diritti della . Osserva, peraltro, la Corte che la realizzazione di un corpo di fabbrica con P_
l'apertura di vedute ove prima vi era una terrazza che evidentemente consentiva l'affaccio sulla proprietà dell'attrice, non ha determinato mutamenti idonei ad incidere sul diritto di proprietà vantato dalla . P_
Col terzo motivo, in relazione alla statuizione con cui il primo giudice ha disatteso la domanda volta all'accertamento del pericolo per la stabilità dell'edificio, l'appellante sostiene che la nuova struttura e l'ampliamento sono stati realizzati sulle opere murarie preesistenti destinate a sostenere solo una terrazza;
che ha errato il primo giudice laddove il giudice afferma che le condizioni del fabbricato siano notevolmente migliorate, attesa l'assenza di certificati di idoneità statica e/o calcoli e verifiche strutturali, progetto di adeguamento sismico e quant'altro.
Il motivo è infondato.
Invero, si legge in citazione che “L'opera realizzata potrebbe creare problemi di stabilità all'immobile di proprietà della sig.ra , che sono in corso di verifica e P_ valutazione”. Si tratta, con ogni evidenza, di una prospettazione di pericolo del tutto ipotetica, rispetto al quale, inoltre, l'attrice non ha formulato alcuna pertinente domanda, sicchè correttamente il primo giudice ha disatteso l'assunto attoreo con il quale la P_
è giunta “.... ad ipotizzare in maniera del tutto generica che le opere edili realizzate dai convenuti potrebbero “[…] creare problemi di stabilità all'immobile di proprietà […]” della signora – il tutto, senza offrire prova alcuna di quanto asserito e recisamente contestato dalle controparti”.
Col quarto motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha disatteso i rilievi attorei riguardo all'esecuzione della costruzione “in zona sottoposta a vincolo cimiteriale che, tra l'altro, non permette la sopraelevazione, e, quindi, le opere realizzate appaiono in contrasto con le norme urbanistiche in generale e del CP_6
in particolare”.
[...] Sostiene che ha errato il primo giudice ritenendo che non sia apprezzabile alcuna lesione a situazioni di diritto soggettivo;
che, di contra, le opere realizzate dai convenuti hanno certamente stravolto lo stato dei luoghi;
che sono state unilateralmente stravolte le servitù di scolo preesistenti (che possono incidere in futuro anche con posizioni e diritti di altri vicini), modificando il sistema e il percorso di raccolta delle acque (che originariamente confluivano nella preesistente cisterna).
Il motivo è infondato, dovendosi ritenere meritevole di condivisione il rilievo del primo giudice secondo il quale non è dato rinvenire nella realizzazione dei lavori da parte dei coniugi alcuna concreta ed attuale lesione a situazioni di diritto Parte_2 soggettivo facenti capo alla , restando, inoltre, estranei all'accertamento giudiziale P_ il rispetto o la violazione da parte dei convenuti delle vigenti disposizioni di diritto amministrativo regolanti l'autorizzazione edilizia.
Col quinto motivo, in relazione alla domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti “a ripristinare l'interruttore per l'accensione/spegnimento dei lampioni posti nella quota della Sig.ra ”, l'appellante sostiene che prima dei lavori eseguiti da Controparte_1 parte convenuta, nelle immediate vicinanze del cancello pedonale di ingresso alla proprietà era esistente un interruttore adibito all'accensione e lo spegnimento dei lampioni posti nella quota di;
che lo stesso interruttore adesso funge da pulsante “apri- Controparte_1 portone” ed è collegato al contatore di energia elettrica di parte convenuta, la quale si è, dunque, arbitrariamente impossessata di impianti e manufatti esistenti di proprietà e uso della;
che il giudice di prime cure, sul punto, ha totalmente travisato il senso delle P_ deposizioni testimoniali;
che la deposizione del teste non smentisce l'esistenza CP_2 di un tale impianto.
Il motivo è fondato.
Ed, invero, va anzitutto rilevato che i coniugi hanno solo Parte_2 genericamente contestato l'assunto l'attoreo in merito alla circostanza dedotta in citazione che “L'interruttore e/o deviatore posto in prossimità del cancello piccolo originariamente utilizzato per l'accensione/spegnimento dei lampioni posti nella quota della Sig.ra P_
, adesso funge da pulsante "apri-portone", ed è stato collegato al contatore di energia
[...] elettrica di parte convenuta”.
Ha, comunque, trovato conferma l'assunto attoreo, mercè la deposizione del teste
, il quale ha, inoltre, esibito in giudizio copia delle chiavi con le quali la Parte_1 madre azionava l'interruttore/deviatore per l'accensione dei lampioni posti Controparte_1 nel camminamento che conduce all'abitazione attorea. La circostanza riferita dal teste padre della convenuta, secondo cui “.... il marito di parte attrice si Controparte_4 propose di montare personalmente l'interruttore ....” per cui è causa non è idoneo a smentire, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'assunto attoreo circa l'insussistenza del consenso alla sostituzione dell'interruttore, non implicando la volontà della di dismettere l'impianto che consentiva l'accensione dei lampioni nella P_ proprietà della stessa.
In accoglimento del mezzo, i coniugi vanno, quindi, condannati Parte_2
a ripristinare l'interruttore per l'accensione/spegnimento dei lampioni posti nel vialetto di accesso alla proprietà di , così come richiesto con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado.
Col sesto motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha disatteso la domanda di condanna dei convenuti alla rimozione degli alberi e piante posti sul confine.
Sostiene che il giudice di prime cure ha negato il diritto della ad ottenere la P_ rimozione degli alberi e delle piante poste dai convenuti a ridosso del confine tra le due proprietà, sebbene piantumate in spregio al rispetto delle distanze minime di legge;
che il decidente ha preso in considerazione solo le dichiarazioni del teste , Testimone_3 omettendo di considerare le foto prodotte in atti dalla e le dichiarazioni del teste P_
, che hanno confermato addirittura la nuova piantumazione di alberi di ulivo. Pt_1
Il motivo è infondato, dovendosi condividere l'apprezzamento del tribunale circa l'insussistenza di prova dell'assunto attoreo, atteso che il teste , certamente Testimone_3 attendibile, ha confermato di aver curato la sistemazione del giardino dei coniugi e CP_3
di non aver mai piantato né alberi né altre piante. Non essendo, quindi, emersa CP_2 prova che gli alberi visibili in alcune delle fotografie prodotte da parte attrice sarebbero stati piantumati dai convenuti, si impone la conferma del capo della statuizione gravata ed il rigetto del motivo d'appello.
Col settimo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha disatteso la domanda di condanna dei convenuti “a provvedere al taglio dei rami che incombono sulla proprietà della sig.ra ”. P_
Sostiene l'appellante che sulla proprietà di parte convenuta, tra gli altri, insiste un albero d'alto fusto a forma di “V” che rappresenta un potenziale pericolo sia per le persone fisiche che per le cose;
che il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che la domanda
è infondata semplicemente perché i convenuti hanno provveduto alla potatura dell'albero, senza considerare che tale potatura, invece, appare scorretta, posto che il peso del fogliame e dei rami della parte superiore dell'albero, con relativo spostamento in alto del baricentro, possono causare la rottura dell'alto fusto.
Il motivo è infondato.
Ed invero, in disparte la genericità del pericolo nei termini prospettati dall'attrice, il teste ha riferito di aver “... curato la potatura e la cura dell'albero alto a forma Testimone_3 di “V””, discendendone l'infondatezza della doglianza, non sussistendo prova del paventato pericolo a cagione della eseguita potatura.
Con l'ottavo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria da infiltrazioni e crollo parziale del solaio dell'immobile di proprietà della stessa.
Sostiene che i lavori di ristrutturazione eseguiti dai coniugi hanno Parte_2 causato danni materiali consistenti nella rovina parziale e crollo di parte del solaio nell'immobile di proprietà della , nonchè copiose infiltrazioni di umidità, a causa P_ della parziale scopertura del tetto dell'immobile, protrattasi anche durante il periodo invernale, poi ripristinato, con distruzione dell'antifurto (allarme bruciato), di una scrivania, di una radio e di altri oggetti presenti sopra la medesima scrivania;
che tali circostanze sono state pienamente confermate dal teste e dalle foto versate in atti, che mostrano la Pt_1 presenza delle denunciate infiltrazioni di umidità provenienti dal sovrastante immobile di proprietà dei convenuti.
Il motivo è infondato, non sussistendo prova della “rovina parziale e crollo di parte del solaio” nell'immobile di proprietà della e della distruzione di altri beni ivi esistenti, P_ tantomeno che il danno sia stato provocato dai lavori eseguiti dai coniugi Parte_3
, né che a tali lavori siano riconducibili i danni da infiltrazioni di acqua nel solaio
[...] documentate fotograficamente dalla . P_
Col nono motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria per la rottura dei frontalini.
Sostiene che ha errato il tribunale laddove non ha riconosciuto i danni subiti dalla per il danneggiamento dei frontalini, ritenendo la domanda generica e P_ indimostrata;
che dall'esame dei documenti prodotti in atti e in particolare delle foto prodotte si può verificare agevolmente che i frontalini dell'immobile sono stati danneggiati e non ripristinati.
Anche tale motivo è infondato, non sussistendo la prova che il danneggiamento dei frontalini della facciata dell'immobile attoreo, documentato fotograficamente, sia stato causato dai lavori eseguiti dai coniugi . Parte_2 Col decimo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria per la rimozione della canna fumaria.
Sostiene che le foto prodotte mostrano chiaramente solo il foro per l'allocazione della canna fumaria, la cui preesistenza è dimostrata dallo stralcio della sentenza n. 2892 del
1997 del Tribunale di Catania, anch'essa prodotta in atti.
Il motivo è infondato, non sussistendo la prova che la canna fumaria sia stata rimossa dai coniugi . Parte_2
Con l'undicesimo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto della al rimborso pro-quota delle spese di collegamento dell'impianto idrico. P_
Sostiene che la circostanza che il marito della abbia autorizzato P_ [...]
, sentito come teste in primo grado, a recidere un tubo, era all'evidenza legata ad Tes_3 una emergenza, vale a dire ad una perdita d'acqua e non comportava, come dedotto dal giudicante, alcuna rinuncia ai diritti azionati in primo grado in forza della scrittura inter partes, che prevedeva di separare l'impianto di fornitura idrica al fine di rendere indipendenti le due unità abitative, stabilendo la divisione in due parti uguali dei costi necessari per tale operazione.
Il motivo è infondato.
Invero, in disparte che, come rilevato dal primo giudice, “La ricostruzione dei fatti come prospettata dalla nelle proprie difese è stata infatti smentita dalle P_ dichiarazioni rese all'udienza del 19 marzo 2021 dal testimone , il quale, Testimone_2 all'atto di provvedere alla manutenzione del giardino dei convenuti, recise “[…] un tubo marcio che perdeva acqua […]” su richiesta del marito dell'attrice”, giova rilevare che non v'è prova in atti degli esborsi di cui gli attori hanno reclamato la rifusione nei confronti ei coniugi . Parte_2
Col dodicesimo mezzo, l'appellante si duole della condanna al pagamento pro-quota delle spese di rifacimento del tetto comune.
Sostiene che era intento dei convenuti, come si evince dalla relazione di asseveramento allegata alla SCIA presentata al Comune di Catania, laddove si parla di
“sostituzione della copertura esistente a tre falde con un tetto a padiglione a quattro falde”, modificare e ampliare la struttura dell'immobile preesistente;
che le opere eseguite hanno modificato in maniera sostanziale l'originario stato dei luoghi e sembrerebbe anche che il sottotetto sia stato trasformato in spazio abitabile ad uso esclusivo di parte convenuta;
che parte convenuta ha chiuso la preesistente terrazza e realizzato unilateralmente un nuovo corpo di fabbrica con relativo tetto;
che nessun avviso o richiesta o informazione sono mai stati indirizzati alla prima dei lavori, né questa ha mai in alcun modo autorizzato P_ parte convenuta ad eseguire tali lavori;
che in merito al quantum, mancano in atti le fatture relative alle presunte spese di rifacimento del tetto e manca, altresì, un computo metrico analitico per determinare la quota assertivamente di pertinenza della . P_
Il motivo è fondato.
Ritiene, invero, la Corte di dissentire dall'apprezzamenti di indifferibilità ed urgenza dei lavori di rifacimento del tetto comune il cui costo pro-quota è stato posto a carico di ai sensi dell'art. 1134 c.c.. Controparte_1
E' noto (Cass. sentenza n. 9280 del 16/04/2018) che in tema di cd. condominio minimo, il singolo condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c).
Ora, è pacifico che il tetto comune versava in pessimo stato di manutenzione e che in data 30 luglio 2013, prot. n. 240846 i coniugi hanno presentato al Parte_2
relativa alle opere di “manutenzione straordinaria, restauro e Controparte_7 risanamento conservativo” sull'immobile sito in Catania, via Galermo n. 320, piano 1°, ove il progettista e direttore dei lavori delle opere in questione, nella relazione di asseveramento allegata alla , ha previsto tra le opere da eseguire la “Sostituzione della copertura CP_7 esistente a tre falde con un tetto a padiglione a quattro falde”.
Osserva la Corte che la presentazione del progetto con previsione della sostituzione del tetto di copertura del fabbricato, con i connessi tempi di approvazione amministrativa, rende evidente l'insussistenza di una situazione di stringente urgenza ed indifferibilità della spesa, nel senso della sua indispensabilità per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, tanto da dover essere eseguita senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'altro condomino, ricorrendo, semmai, mera necessità, sicchè è da ritenere insussistente il requisito dell'urgenza (neppure prospettato dagli attori in riconvenzionale a sostegno della loro pretesa) che avrebbe legittimato, ai sensi dell'art. 1134
c.c., la domanda di rimborso della spesa sostenuta per la gestione del bene comune. In riforma della sentenza gravata, va, pertanto, rigettata la domanda riconvenzionale di condanna di alla rifusione delle spese per il rifacimento del tetto Controparte_1 comune.
Avuto riguardo alla circostanza che l'esito complessivo del giudizio ha visto la sostanziale reciproca soccombenza dele parti, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 92 cpc, per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 1349, depositata in data 8 marzo 2024, del giudice unico del
Tribunale di Catania, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, condanna in solido e a ripristinare l'interruttore per Controparte_2 Controparte_3
l'accensione/spegnimento dei lampioni posti nel vialetto di accesso alla proprietà di
[...]
, così come richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. P_
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_2 CP_3
di condanna di al pagamento pro-quota delle spese di rifacimento
[...] Controparte_1 del tetto comune di copertura del fabbricato.
Compensa per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conferma nel resto.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 4 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 505/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 quale procuratore generale di , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Alicata;
C.F._2
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentati
[...] C.F._4
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Condorelli;
APPELLATI *****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1349, depositata in data 8 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di Catania rigettava ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e ; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta CP_2 Controparte_3
e nei confronti di , condannava Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima al pagamento, in favore dei primi, della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal 27 luglio 2018 al saldo;
rigettava ogni residua domanda riconvenzionale e condannava al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
e , dei due terzi delle spese di lite e di mediazione, con CP_2 Controparte_3 compensazione del residuo terzo.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “ – Controparte_1 proprietaria di un appartamento al piano terra dell'edificio di via Galermo 320 in Catania – lamenta innanzitutto che i convenuti e (proprietari Controparte_2 Controparte_3 dell'unità immobiliare sovrastante), nell'eseguire alcuni lavori edilizi presso la loro proprietà, avrebbero indebitamente rimosso un pluviale deputato alla raccolta delle acque meteoriche ed al loro convogliamento dalla copertura dell'edificio alla cisterna sottostante, così ledendo il corrispondente diritto di servitù di scolo/avanzo d'acqua facente capo all'attrice ..... Come dimostrato da parte convenuta mediante la produzione del compendio fotografico sub 2-3, il pluviale di cui sopra (in precedenza, chiaramente installato in maniera del tutto approssimativa e scarsamente funzionale) scaricava l'acqua piovana dal tetto di copertura dell'edificio nel terreno antistante il fabbricato, sicché, al di là della sussistenza o meno della servitù prediale rivendicata dalla , non si ritiene che i convenuti, nel ristrutturare la P_ propria abitazione, abbiano leso alcuna situazione giuridica soggettiva facente capo alla signora. ...... allega che mediante gli anzidetti lavori di ristrutturazione i Controparte_1 convenuti avrebbero realizzato, al piano primo del fabbricato, due finestre ed una porta- finestra in luogo dell'originaria finestra con annesso terrazzo, sì da modificare le vedute preesistenti. Come eccepito da parte convenuta, tuttavia, se prima di tali lavori vi era una terrazza al piano primo – visibile nella fotografia prodotta dai convenuti sub 2) e che, come tale, consentiva l'affaccio sulla proprietà attorea -, le vedute oggi esistenti non hanno di fatto contribuito a mutare alcunché rispetto alla preesistente configurazione dell'edificio”. Rileva ancora il primo giudice che con la doglianza assegnata da parte attrice sub § 3) della citazione si arriva “....ad ipotizzare in maniera del tutto generica che le opere edili realizzate dai convenuti potrebbero “[…] creare problemi di stabilità all'immobile di proprietà […]” della signora – il tutto, senza offrire prova alcuna di quanto asserito e recisamente contestato dalle controparti. ..... Parimenti infondate sono le contestazioni di cui al § 4) della citazione.
Lungi dall'aver la lamentato un qualche pregiudizio concreto derivante P_ dall'intervenuta modifica degli angoli di caduta e scolo dell'acque piovane dal tetto di copertura, non rientra nella materia del contendere l'accertamento del rispetto o violazione, da parte dei convenuti, delle vigenti disposizioni di diritto amministrativo ........ Deve rigettarsi la doglianza formulata da parte attrice sub § 6) della citazione. Se da un lato, infatti, il teste
(figlio dell'attrice) ha esibito in giudizio copia delle chiavi con le quali la Parte_1 madre azionava l'interruttore/deviatore per l'accensione dei lampioni ubicati presso il comune sentiero del cortile che conduce all'ingresso dell'abitazione attorea – dispositivo che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato rimosso dai convenuti senza autorizzazione alcuna -, questi ultimi hanno contestato tale circostanza, smentita anche da
(padre della convenuta in sede di deposizione Controparte_4 Controparte_2 testimoniale, ove lo stesso ha dichiarato che fu il marito della , in realtà, a proporsi P_
“[…] di montare personalmente l'interruttore […]” per cui è causa...... Ancora, è infondata la contestazione di cui al § 8) della citazione, non essendo emersa prova che gli alberi visibili in alcune delle fotografie prodotte da parte attrice in allegato sub 5) alla memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c. sarebbero stati piantumati dai convenuti .... Deve disattendersi anche la doglianza di cui al § 10) della citazione. L'istruttoria processuale ha consentito di acclarare che fu su iniziativa (ed a spese) dei convenuti – per il tramite delle maestranze dagli stessi incaricate – che il tetto di copertura dell'edificio condominiale (al tempo, gravemente ammalorato) venne integralmente sostituito, come confermato dal testimone TI
(non parente e disinteressato) all'udienza del 19 marzo 2021 .... ..... Del pari, è del tutto generica ed indimostrata anche la doglianza attorea relativa al presunto danneggiamento dei frontalini dell'edificio, oltre che quella relativa alla rimozione della canna fumaria precedentemente ubicata in corrispondenza della cucina dell'appartamento della : P_ la fotografia sub 9) in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c. di parte attrice mostra chiaramente l'esistenza di una tubazione per la fuoriuscita dei fumi dal piano terra dello stabile, sicché – quand'anche la restante parte della tubazione fosse stata effettivamente rimossa dai coniugi – non è dato comprendere quale pregiudizio Persona_1 avrebbe concretamente subito la richiedente per effetto di tale condotta, posto che un dispositivo di tal fatta (e con identica funzione) esiste ancora presso l'immobile ed al servizio proprio dell'unità abitativa della . ...... Le censure di cui al § 13) della citazione sono P_ destituite di fondamento. La ricostruzione dei fatti come prospettata dalla nelle P_ proprie difese è stata infatti smentita dalle dichiarazioni rese all'udienza del 19 marzo 2021 dal testimone , il quale, all'atto di provvedere alla manutenzione del giardino Testimone_2 dei convenuti, recise “[…] un tubo marcio che perdeva acqua […]” su richiesta del marito dell'attrice, la quale pertanto non ha titolo per lamentare di aver subito alcun danno ingiusto per effetto di tale condotta ........ Si esaminano ora le domande riconvenzionali formulate dai convenuti. ..... Parte attrice dev'essere invece condannata a rimborsare ai convenuti la metà delle spese sostenute da questi ultimi per il rifacimento del tetto di copertura dell'edificio, che costituisce parte comune dello stesso ai sensi dell'art. 1117, 1) c.c. .... a fronte dell'indifferibilità di tale spesa – data dallo stato estremamente precario della tettoia e dall'elevato grado di compromissione della sua struttura ..... i convenuti, nell'aver autonomamente assunto la gestione di tale parte comune, hanno diritto al rimborso, da parte dell'altro comproprietario, della metà degli esborsi sostenuti (vale a dire, € 4.000,00)”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Controparte_1 ritualmente notificato in data 13 marzo 2024, sulla base di dodici ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e , resistendo al Controparte_2 Controparte_3 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, si duole del rigetto della domanda Controparte_1 volta ad ottenere la condanna dei coniugi al ripristino della funzionalità Parte_2 del pluviale che scaricava le acque piovane provenienti dalla terrazza dei convenuti all'interno della cisterna posta nel terrapieno in adiacenza alla terrazza.
Sostiene che l'inglobamento del pozzo della cisterna posto sotto la terrazza, a seguito della realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, e l'eliminazione del pluviale per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dal tetto di copertura, avvenuti ad opera di parte convenuta, rendono non più possibile utilizzare la cisterna esistente all'interno del terrapieno, specie a causa della chiusura della terrazza dove insisteva il pozzo di imbocco;
che prima dei lavori vi era una servitù per destinazione del padre di famiglia;
che il tribunale ha travisato il senso della domanda, posto che si riferisce esclusivamente ai pluviali, mentre nella domanda in primo grado si denunciava il fatto che i convenuti, realizzando una nuova costruzione sulla intera preesistente terrazza, hanno stravolto il sistema di raccolta delle acque piovane e i pluviali preesistenti, in quanto originariamente funzionali alla raccolte delle medesime acque piovane all'interno della cisterna.
Il mezzo è infondato.
Va anzitutto rilevato che non v'è prova in atti che il fondo di proprietà dei coniugi fosse gravato da una servitù di attingimento d'acqua in favore del fondo Parte_3 di proprietà di , nulla potendosi evincere riguardo alla costituzione di tale Controparte_1 servitù prediale dalla disposizione testamentaria con cui ha posto a Persona_2 carico della figlia , dante causa dei coniugi , Controparte_5 Parte_2
l'obbligo “.... di dare l'acqua ai suoi fratelli quando gliela chiederanno in caso di siccità o di guasto al contatore o nei tubi dell'acqua potabile”. Osserva la Corte che in assenza di un autonomo impianto di eduzione dell'acqua dalla cisterna fino al fondo dell'attrice, non è consentito trarsi la volontà del testatore di imporre un peso a carico del fondo ereditato da per l'utilità del fondo di proprietà di , nulla, Controparte_5 Controparte_1 peraltro, prevedendo, quanto all'esistenza di tale servitù, l'atto di trasferimento dell'immobile in favore dei coniugi , potendo, al più, ritenersi che il testatore abbia Parte_2 inteso imporre alla figlia un onere personale di fornire acqua ai fratelli in caso di CP_5 necessità.
Evidenziato, inoltre, che si è limitata a chiedere la condanna di Controparte_1 coniugi “a ripristinare la funzionalità del pluviale” e non anche della Parte_2 cisterna, è da condividere l'apprezzamento del primo giudice in merito alla circostanza che
“... al di là della sussistenza o meno della servitù prediale rivendicata dalla , non si P_ ritiene che i convenuti, nel ristrutturare la propria abitazione, abbiano leso alcuna situazione giuridica soggettiva facente capo alla signora”, posto che le fotografie versate in atti mostrano che il pluviale scaricava l'acqua piovana dal tetto di copertura dell'edificio nel terreno antistante il fabbricato e non all'interno della cisterna.
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha statuito che “le vedute oggi esistenti non hanno di fatto contribuito a mutare alcunché rispetto alla preesistente configurazione dell'edificio”
Sostiene che la creazione da parte dei convenuti di un nuovo corpo di fabbrica e di due nuove finestre, laddove era presente un terrazzo, come documentato dalle foto allegate alla perizia a firma dell'ing. , smentisce l'affermazione del tribunale secondo cui Persona_3
i lavori eseguiti dai convenuti non hanno modificato la configurazione del preesistente edificio;
che i convenuti hanno realizzato un apprezzabile ampliamento del proprio edificio in corrispondenza di quella che originariamente era una terrazza al piano primo, posta sopra il pozzo della cisterna;
che è evidente che la realizzazione di tale ampliamento urbanistico abbia modificato lo stato dei luoghi e la variazione delle originarie vedute.
Il motivo è infondato.
E', invero, corretto il rilievo del primo giudice secondo cui “non è nemmeno dato comprendere quale sia l'oggetto di tale lamentela”, non essendo stata avanzata alcuna particolare domanda riguardo alla dedotta modifica dello stato dei luoghi e delle originarie vedute, né allegato lo specifico pregiudizio che tali modifiche avrebbero arrecato ai diritti della . Osserva, peraltro, la Corte che la realizzazione di un corpo di fabbrica con P_
l'apertura di vedute ove prima vi era una terrazza che evidentemente consentiva l'affaccio sulla proprietà dell'attrice, non ha determinato mutamenti idonei ad incidere sul diritto di proprietà vantato dalla . P_
Col terzo motivo, in relazione alla statuizione con cui il primo giudice ha disatteso la domanda volta all'accertamento del pericolo per la stabilità dell'edificio, l'appellante sostiene che la nuova struttura e l'ampliamento sono stati realizzati sulle opere murarie preesistenti destinate a sostenere solo una terrazza;
che ha errato il primo giudice laddove il giudice afferma che le condizioni del fabbricato siano notevolmente migliorate, attesa l'assenza di certificati di idoneità statica e/o calcoli e verifiche strutturali, progetto di adeguamento sismico e quant'altro.
Il motivo è infondato.
Invero, si legge in citazione che “L'opera realizzata potrebbe creare problemi di stabilità all'immobile di proprietà della sig.ra , che sono in corso di verifica e P_ valutazione”. Si tratta, con ogni evidenza, di una prospettazione di pericolo del tutto ipotetica, rispetto al quale, inoltre, l'attrice non ha formulato alcuna pertinente domanda, sicchè correttamente il primo giudice ha disatteso l'assunto attoreo con il quale la P_
è giunta “.... ad ipotizzare in maniera del tutto generica che le opere edili realizzate dai convenuti potrebbero “[…] creare problemi di stabilità all'immobile di proprietà […]” della signora – il tutto, senza offrire prova alcuna di quanto asserito e recisamente contestato dalle controparti”.
Col quarto motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha disatteso i rilievi attorei riguardo all'esecuzione della costruzione “in zona sottoposta a vincolo cimiteriale che, tra l'altro, non permette la sopraelevazione, e, quindi, le opere realizzate appaiono in contrasto con le norme urbanistiche in generale e del CP_6
in particolare”.
[...] Sostiene che ha errato il primo giudice ritenendo che non sia apprezzabile alcuna lesione a situazioni di diritto soggettivo;
che, di contra, le opere realizzate dai convenuti hanno certamente stravolto lo stato dei luoghi;
che sono state unilateralmente stravolte le servitù di scolo preesistenti (che possono incidere in futuro anche con posizioni e diritti di altri vicini), modificando il sistema e il percorso di raccolta delle acque (che originariamente confluivano nella preesistente cisterna).
Il motivo è infondato, dovendosi ritenere meritevole di condivisione il rilievo del primo giudice secondo il quale non è dato rinvenire nella realizzazione dei lavori da parte dei coniugi alcuna concreta ed attuale lesione a situazioni di diritto Parte_2 soggettivo facenti capo alla , restando, inoltre, estranei all'accertamento giudiziale P_ il rispetto o la violazione da parte dei convenuti delle vigenti disposizioni di diritto amministrativo regolanti l'autorizzazione edilizia.
Col quinto motivo, in relazione alla domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti “a ripristinare l'interruttore per l'accensione/spegnimento dei lampioni posti nella quota della Sig.ra ”, l'appellante sostiene che prima dei lavori eseguiti da Controparte_1 parte convenuta, nelle immediate vicinanze del cancello pedonale di ingresso alla proprietà era esistente un interruttore adibito all'accensione e lo spegnimento dei lampioni posti nella quota di;
che lo stesso interruttore adesso funge da pulsante “apri- Controparte_1 portone” ed è collegato al contatore di energia elettrica di parte convenuta, la quale si è, dunque, arbitrariamente impossessata di impianti e manufatti esistenti di proprietà e uso della;
che il giudice di prime cure, sul punto, ha totalmente travisato il senso delle P_ deposizioni testimoniali;
che la deposizione del teste non smentisce l'esistenza CP_2 di un tale impianto.
Il motivo è fondato.
Ed, invero, va anzitutto rilevato che i coniugi hanno solo Parte_2 genericamente contestato l'assunto l'attoreo in merito alla circostanza dedotta in citazione che “L'interruttore e/o deviatore posto in prossimità del cancello piccolo originariamente utilizzato per l'accensione/spegnimento dei lampioni posti nella quota della Sig.ra P_
, adesso funge da pulsante "apri-portone", ed è stato collegato al contatore di energia
[...] elettrica di parte convenuta”.
Ha, comunque, trovato conferma l'assunto attoreo, mercè la deposizione del teste
, il quale ha, inoltre, esibito in giudizio copia delle chiavi con le quali la Parte_1 madre azionava l'interruttore/deviatore per l'accensione dei lampioni posti Controparte_1 nel camminamento che conduce all'abitazione attorea. La circostanza riferita dal teste padre della convenuta, secondo cui “.... il marito di parte attrice si Controparte_4 propose di montare personalmente l'interruttore ....” per cui è causa non è idoneo a smentire, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'assunto attoreo circa l'insussistenza del consenso alla sostituzione dell'interruttore, non implicando la volontà della di dismettere l'impianto che consentiva l'accensione dei lampioni nella P_ proprietà della stessa.
In accoglimento del mezzo, i coniugi vanno, quindi, condannati Parte_2
a ripristinare l'interruttore per l'accensione/spegnimento dei lampioni posti nel vialetto di accesso alla proprietà di , così come richiesto con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado.
Col sesto motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha disatteso la domanda di condanna dei convenuti alla rimozione degli alberi e piante posti sul confine.
Sostiene che il giudice di prime cure ha negato il diritto della ad ottenere la P_ rimozione degli alberi e delle piante poste dai convenuti a ridosso del confine tra le due proprietà, sebbene piantumate in spregio al rispetto delle distanze minime di legge;
che il decidente ha preso in considerazione solo le dichiarazioni del teste , Testimone_3 omettendo di considerare le foto prodotte in atti dalla e le dichiarazioni del teste P_
, che hanno confermato addirittura la nuova piantumazione di alberi di ulivo. Pt_1
Il motivo è infondato, dovendosi condividere l'apprezzamento del tribunale circa l'insussistenza di prova dell'assunto attoreo, atteso che il teste , certamente Testimone_3 attendibile, ha confermato di aver curato la sistemazione del giardino dei coniugi e CP_3
di non aver mai piantato né alberi né altre piante. Non essendo, quindi, emersa CP_2 prova che gli alberi visibili in alcune delle fotografie prodotte da parte attrice sarebbero stati piantumati dai convenuti, si impone la conferma del capo della statuizione gravata ed il rigetto del motivo d'appello.
Col settimo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha disatteso la domanda di condanna dei convenuti “a provvedere al taglio dei rami che incombono sulla proprietà della sig.ra ”. P_
Sostiene l'appellante che sulla proprietà di parte convenuta, tra gli altri, insiste un albero d'alto fusto a forma di “V” che rappresenta un potenziale pericolo sia per le persone fisiche che per le cose;
che il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che la domanda
è infondata semplicemente perché i convenuti hanno provveduto alla potatura dell'albero, senza considerare che tale potatura, invece, appare scorretta, posto che il peso del fogliame e dei rami della parte superiore dell'albero, con relativo spostamento in alto del baricentro, possono causare la rottura dell'alto fusto.
Il motivo è infondato.
Ed invero, in disparte la genericità del pericolo nei termini prospettati dall'attrice, il teste ha riferito di aver “... curato la potatura e la cura dell'albero alto a forma Testimone_3 di “V””, discendendone l'infondatezza della doglianza, non sussistendo prova del paventato pericolo a cagione della eseguita potatura.
Con l'ottavo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria da infiltrazioni e crollo parziale del solaio dell'immobile di proprietà della stessa.
Sostiene che i lavori di ristrutturazione eseguiti dai coniugi hanno Parte_2 causato danni materiali consistenti nella rovina parziale e crollo di parte del solaio nell'immobile di proprietà della , nonchè copiose infiltrazioni di umidità, a causa P_ della parziale scopertura del tetto dell'immobile, protrattasi anche durante il periodo invernale, poi ripristinato, con distruzione dell'antifurto (allarme bruciato), di una scrivania, di una radio e di altri oggetti presenti sopra la medesima scrivania;
che tali circostanze sono state pienamente confermate dal teste e dalle foto versate in atti, che mostrano la Pt_1 presenza delle denunciate infiltrazioni di umidità provenienti dal sovrastante immobile di proprietà dei convenuti.
Il motivo è infondato, non sussistendo prova della “rovina parziale e crollo di parte del solaio” nell'immobile di proprietà della e della distruzione di altri beni ivi esistenti, P_ tantomeno che il danno sia stato provocato dai lavori eseguiti dai coniugi Parte_3
, né che a tali lavori siano riconducibili i danni da infiltrazioni di acqua nel solaio
[...] documentate fotograficamente dalla . P_
Col nono motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria per la rottura dei frontalini.
Sostiene che ha errato il tribunale laddove non ha riconosciuto i danni subiti dalla per il danneggiamento dei frontalini, ritenendo la domanda generica e P_ indimostrata;
che dall'esame dei documenti prodotti in atti e in particolare delle foto prodotte si può verificare agevolmente che i frontalini dell'immobile sono stati danneggiati e non ripristinati.
Anche tale motivo è infondato, non sussistendo la prova che il danneggiamento dei frontalini della facciata dell'immobile attoreo, documentato fotograficamente, sia stato causato dai lavori eseguiti dai coniugi . Parte_2 Col decimo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria per la rimozione della canna fumaria.
Sostiene che le foto prodotte mostrano chiaramente solo il foro per l'allocazione della canna fumaria, la cui preesistenza è dimostrata dallo stralcio della sentenza n. 2892 del
1997 del Tribunale di Catania, anch'essa prodotta in atti.
Il motivo è infondato, non sussistendo la prova che la canna fumaria sia stata rimossa dai coniugi . Parte_2
Con l'undicesimo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto della al rimborso pro-quota delle spese di collegamento dell'impianto idrico. P_
Sostiene che la circostanza che il marito della abbia autorizzato P_ [...]
, sentito come teste in primo grado, a recidere un tubo, era all'evidenza legata ad Tes_3 una emergenza, vale a dire ad una perdita d'acqua e non comportava, come dedotto dal giudicante, alcuna rinuncia ai diritti azionati in primo grado in forza della scrittura inter partes, che prevedeva di separare l'impianto di fornitura idrica al fine di rendere indipendenti le due unità abitative, stabilendo la divisione in due parti uguali dei costi necessari per tale operazione.
Il motivo è infondato.
Invero, in disparte che, come rilevato dal primo giudice, “La ricostruzione dei fatti come prospettata dalla nelle proprie difese è stata infatti smentita dalle P_ dichiarazioni rese all'udienza del 19 marzo 2021 dal testimone , il quale, Testimone_2 all'atto di provvedere alla manutenzione del giardino dei convenuti, recise “[…] un tubo marcio che perdeva acqua […]” su richiesta del marito dell'attrice”, giova rilevare che non v'è prova in atti degli esborsi di cui gli attori hanno reclamato la rifusione nei confronti ei coniugi . Parte_2
Col dodicesimo mezzo, l'appellante si duole della condanna al pagamento pro-quota delle spese di rifacimento del tetto comune.
Sostiene che era intento dei convenuti, come si evince dalla relazione di asseveramento allegata alla SCIA presentata al Comune di Catania, laddove si parla di
“sostituzione della copertura esistente a tre falde con un tetto a padiglione a quattro falde”, modificare e ampliare la struttura dell'immobile preesistente;
che le opere eseguite hanno modificato in maniera sostanziale l'originario stato dei luoghi e sembrerebbe anche che il sottotetto sia stato trasformato in spazio abitabile ad uso esclusivo di parte convenuta;
che parte convenuta ha chiuso la preesistente terrazza e realizzato unilateralmente un nuovo corpo di fabbrica con relativo tetto;
che nessun avviso o richiesta o informazione sono mai stati indirizzati alla prima dei lavori, né questa ha mai in alcun modo autorizzato P_ parte convenuta ad eseguire tali lavori;
che in merito al quantum, mancano in atti le fatture relative alle presunte spese di rifacimento del tetto e manca, altresì, un computo metrico analitico per determinare la quota assertivamente di pertinenza della . P_
Il motivo è fondato.
Ritiene, invero, la Corte di dissentire dall'apprezzamenti di indifferibilità ed urgenza dei lavori di rifacimento del tetto comune il cui costo pro-quota è stato posto a carico di ai sensi dell'art. 1134 c.c.. Controparte_1
E' noto (Cass. sentenza n. 9280 del 16/04/2018) che in tema di cd. condominio minimo, il singolo condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c).
Ora, è pacifico che il tetto comune versava in pessimo stato di manutenzione e che in data 30 luglio 2013, prot. n. 240846 i coniugi hanno presentato al Parte_2
relativa alle opere di “manutenzione straordinaria, restauro e Controparte_7 risanamento conservativo” sull'immobile sito in Catania, via Galermo n. 320, piano 1°, ove il progettista e direttore dei lavori delle opere in questione, nella relazione di asseveramento allegata alla , ha previsto tra le opere da eseguire la “Sostituzione della copertura CP_7 esistente a tre falde con un tetto a padiglione a quattro falde”.
Osserva la Corte che la presentazione del progetto con previsione della sostituzione del tetto di copertura del fabbricato, con i connessi tempi di approvazione amministrativa, rende evidente l'insussistenza di una situazione di stringente urgenza ed indifferibilità della spesa, nel senso della sua indispensabilità per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, tanto da dover essere eseguita senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'altro condomino, ricorrendo, semmai, mera necessità, sicchè è da ritenere insussistente il requisito dell'urgenza (neppure prospettato dagli attori in riconvenzionale a sostegno della loro pretesa) che avrebbe legittimato, ai sensi dell'art. 1134
c.c., la domanda di rimborso della spesa sostenuta per la gestione del bene comune. In riforma della sentenza gravata, va, pertanto, rigettata la domanda riconvenzionale di condanna di alla rifusione delle spese per il rifacimento del tetto Controparte_1 comune.
Avuto riguardo alla circostanza che l'esito complessivo del giudizio ha visto la sostanziale reciproca soccombenza dele parti, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 92 cpc, per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 1349, depositata in data 8 marzo 2024, del giudice unico del
Tribunale di Catania, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, condanna in solido e a ripristinare l'interruttore per Controparte_2 Controparte_3
l'accensione/spegnimento dei lampioni posti nel vialetto di accesso alla proprietà di
[...]
, così come richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. P_
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_2 CP_3
di condanna di al pagamento pro-quota delle spese di rifacimento
[...] Controparte_1 del tetto comune di copertura del fabbricato.
Compensa per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conferma nel resto.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 4 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena