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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/12/2024, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 127/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto istanza di delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo in data 22 luglio 2021, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 4 luglio 2023, promossa, con ricorso congiunto, da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_2
Sant'Orsola, 64 (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta C.F._2
presso lo studio legale dell'Avv. Samuela Martorana (C.F. , sito in C.F._3
Caltanissetta, via E. De Nicola n. 17 e dell'Avv. stabilito Luana Calì (C.F. ) C.F._4
con studio in Gela (CL) nella via Giovanni Verga n. 31 (le quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC: e Email_1
, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso congiunto per Email_2
l'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso questa Corte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 “…chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: - dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo il 22/07/2021; - ordinare all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge”.
Oggetto: delibazione sentenza ecclesiastica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente dedotto:
- che con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo del 22 luglio 2020 è stata pronunziata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto in Pietraperzia il 20 febbraio 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2016, parte II, serie A, n. 1, per: 1) l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte di entrambi i coniugi, ex can.1101 § 2 C.D.C.; 2) l'esclusione della prole da parte dell'attore, ex can. 1101
§ 2 C.D.C.;
- che in data 4 luglio 2023 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha emesso il Decreto di Esecutività della suddetta sentenza canonica (indicato agli Atti col numero di Prot. n. 56746/23
EC);
- che hanno interesse a che detta sentenza ecclesiastica sia resa efficace nello Stato italiano e ne sia ordinata la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
- che, in virtù dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo del 18/02/1984 tra l'Italia e la Santa Sede (L. 121/85), la declaratoria di esecutività civile della sentenza ecclesiastica è pronunciata con sentenza su domanda delle parti e che su istanza congiunta delle parti si procede con rito camerale;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che con decreto in data 9 dicembre 2016 il Tribunale di Caltanissetta ha omologato la separazione tra gli odierni ricorrenti.
Gli atti sono stati comunicati al Procuratore Generale presso questa Corte di Appello.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
2 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai
Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che: a) il giudice ecclesiastico
è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico); b) nel procedimento davanti ai
Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Nella specie, trattandosi di un'iniziativa congiunta, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica correttamente ha la forma del ricorso e la procedura deve seguire il rito camerale (Cass.
4891/92).
Non si ritiene necessaria la fissazione di un'udienza in camera di consiglio trattandosi di domanda congiunta.
Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che il matrimonio concordatario tra le odierne parti è stato celebrato in Pietraperzia in data 20 febbraio 2016 ed è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune.
La Corte di Appello adita è, quindi, territorialmente competente ex art. 8 L. 121/85 (Cass. 2734/95), poiché nel registro del Comune di Pietraperzia deve trascriversi ed annotarsi la pronuncia dichiarativa di efficacia (Cass. 5562/95).
Il processo dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo è stato celebrato, come emerge dalla lettura degli atti, assicurando il contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti nella competente sede ecclesiastica.
Le condizioni richieste dalla legge per procedere alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica ricorrono integralmente;
nello specifico, si tratta di matrimonio concluso nelle forme concordatarie e regolarmente trascritto;
nel giudizio ecclesiastico è stato assicurato il diritto al contraddittorio;
la decisione sulla nullità canonica risulta munita di esecutività ad opera dell'organo giurisdizionale ecclesiastico preposto;
non sussistono ulteriori impedimenti alla delibazione di cui all'art. 797 c.p.c. (sull'ultrattività della disposizione codicistica in questa materia, nonostante la formale abrogazione operata della L. n. 218/1995, si richiama, tra le tante, Cass. Sez.
I civ., 22 maggio 2014, n. 11416).
3 La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo pronunciata in Palermo in data 22 luglio 2020 risulta munita del decreto di esecutività del superiore organo di controllo (art.
8.2. prima parte L. 121/85) e, quindi, può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana dalla Corte di
Appello.
Il procedimento dinanzi alla Corte di Appello segue il principio del divieto di riesame del merito della causa e, dunque, il giudice della delibazione non può sindacare nel merito le ragioni poste a fondamento della decisione ecclesiastica, ponendo una nuova interpretazione delle risultanze processuali differente rispetto a quella a cui è pervenuto il giudice ecclesiastico (Cass. 19691/14).
L'indagine del giudice della delibazione deve essere limitata alle sole risultanze della sentenza ecclesiastica (Cass. 24047/06).
Il matrimonio canonico produttivo di effetti civili, nella specie, è stato dichiarato nullo per
“l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte di entrambi i coniugi o di uno dei due a norma del can. 1101 § 2 del C.D.C.” e per “l'esclusione della prole da parte dell'attore” a norma del can. 1101 § 2 del C.D.C.
Non si rilevano ragioni di ordine pubblico interno contrarie alla delibazione della decisione ecclesiastica ed al dispiegarsi dei suoi effetti nell'ordinamento italiano.
Atteso che il motivo di nullità del matrimonio canonico non contrasta con l'ordine pubblico italiano,
e considerato che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico il giudice italiano è vincolato, come detto, ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
In conclusione, non vi sono ostacoli alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico e la domanda delle parti va accolta, impartendosi l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pietraperzia, nei cui registri il matrimonio fu trascritto, di procedere ai prescritti adempimenti.
Trattandosi di un ricorso congiunto, non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese della presente procedura.
P.Q.M.
La Corte dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Siculo in data 22 luglio 2020, pronunziata in unico grado, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 4 luglio 2023, dichiarativa
4 della nullità del matrimonio contratto con rito concordatario in Pietraperzia, in data 20 febbraio
2016, tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Pietraperzia il 26.11.1968, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pietraperzia, dell'anno 2016, parte II, serie A, n. 1.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pietraperzia di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali.
Nulla per le spese.
Caltanissetta, 2 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto istanza di delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo in data 22 luglio 2021, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 4 luglio 2023, promossa, con ricorso congiunto, da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_2
Sant'Orsola, 64 (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta C.F._2
presso lo studio legale dell'Avv. Samuela Martorana (C.F. , sito in C.F._3
Caltanissetta, via E. De Nicola n. 17 e dell'Avv. stabilito Luana Calì (C.F. ) C.F._4
con studio in Gela (CL) nella via Giovanni Verga n. 31 (le quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC: e Email_1
, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso congiunto per Email_2
l'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso questa Corte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 “…chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: - dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo il 22/07/2021; - ordinare all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge”.
Oggetto: delibazione sentenza ecclesiastica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente dedotto:
- che con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo del 22 luglio 2020 è stata pronunziata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto in Pietraperzia il 20 febbraio 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2016, parte II, serie A, n. 1, per: 1) l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte di entrambi i coniugi, ex can.1101 § 2 C.D.C.; 2) l'esclusione della prole da parte dell'attore, ex can. 1101
§ 2 C.D.C.;
- che in data 4 luglio 2023 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha emesso il Decreto di Esecutività della suddetta sentenza canonica (indicato agli Atti col numero di Prot. n. 56746/23
EC);
- che hanno interesse a che detta sentenza ecclesiastica sia resa efficace nello Stato italiano e ne sia ordinata la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
- che, in virtù dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo del 18/02/1984 tra l'Italia e la Santa Sede (L. 121/85), la declaratoria di esecutività civile della sentenza ecclesiastica è pronunciata con sentenza su domanda delle parti e che su istanza congiunta delle parti si procede con rito camerale;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che con decreto in data 9 dicembre 2016 il Tribunale di Caltanissetta ha omologato la separazione tra gli odierni ricorrenti.
Gli atti sono stati comunicati al Procuratore Generale presso questa Corte di Appello.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
2 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai
Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che: a) il giudice ecclesiastico
è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico); b) nel procedimento davanti ai
Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Nella specie, trattandosi di un'iniziativa congiunta, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica correttamente ha la forma del ricorso e la procedura deve seguire il rito camerale (Cass.
4891/92).
Non si ritiene necessaria la fissazione di un'udienza in camera di consiglio trattandosi di domanda congiunta.
Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che il matrimonio concordatario tra le odierne parti è stato celebrato in Pietraperzia in data 20 febbraio 2016 ed è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune.
La Corte di Appello adita è, quindi, territorialmente competente ex art. 8 L. 121/85 (Cass. 2734/95), poiché nel registro del Comune di Pietraperzia deve trascriversi ed annotarsi la pronuncia dichiarativa di efficacia (Cass. 5562/95).
Il processo dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo è stato celebrato, come emerge dalla lettura degli atti, assicurando il contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti nella competente sede ecclesiastica.
Le condizioni richieste dalla legge per procedere alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica ricorrono integralmente;
nello specifico, si tratta di matrimonio concluso nelle forme concordatarie e regolarmente trascritto;
nel giudizio ecclesiastico è stato assicurato il diritto al contraddittorio;
la decisione sulla nullità canonica risulta munita di esecutività ad opera dell'organo giurisdizionale ecclesiastico preposto;
non sussistono ulteriori impedimenti alla delibazione di cui all'art. 797 c.p.c. (sull'ultrattività della disposizione codicistica in questa materia, nonostante la formale abrogazione operata della L. n. 218/1995, si richiama, tra le tante, Cass. Sez.
I civ., 22 maggio 2014, n. 11416).
3 La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo pronunciata in Palermo in data 22 luglio 2020 risulta munita del decreto di esecutività del superiore organo di controllo (art.
8.2. prima parte L. 121/85) e, quindi, può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana dalla Corte di
Appello.
Il procedimento dinanzi alla Corte di Appello segue il principio del divieto di riesame del merito della causa e, dunque, il giudice della delibazione non può sindacare nel merito le ragioni poste a fondamento della decisione ecclesiastica, ponendo una nuova interpretazione delle risultanze processuali differente rispetto a quella a cui è pervenuto il giudice ecclesiastico (Cass. 19691/14).
L'indagine del giudice della delibazione deve essere limitata alle sole risultanze della sentenza ecclesiastica (Cass. 24047/06).
Il matrimonio canonico produttivo di effetti civili, nella specie, è stato dichiarato nullo per
“l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte di entrambi i coniugi o di uno dei due a norma del can. 1101 § 2 del C.D.C.” e per “l'esclusione della prole da parte dell'attore” a norma del can. 1101 § 2 del C.D.C.
Non si rilevano ragioni di ordine pubblico interno contrarie alla delibazione della decisione ecclesiastica ed al dispiegarsi dei suoi effetti nell'ordinamento italiano.
Atteso che il motivo di nullità del matrimonio canonico non contrasta con l'ordine pubblico italiano,
e considerato che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico il giudice italiano è vincolato, come detto, ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
In conclusione, non vi sono ostacoli alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico e la domanda delle parti va accolta, impartendosi l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pietraperzia, nei cui registri il matrimonio fu trascritto, di procedere ai prescritti adempimenti.
Trattandosi di un ricorso congiunto, non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese della presente procedura.
P.Q.M.
La Corte dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Siculo in data 22 luglio 2020, pronunziata in unico grado, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 4 luglio 2023, dichiarativa
4 della nullità del matrimonio contratto con rito concordatario in Pietraperzia, in data 20 febbraio
2016, tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Pietraperzia il 26.11.1968, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pietraperzia, dell'anno 2016, parte II, serie A, n. 1.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pietraperzia di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali.
Nulla per le spese.
Caltanissetta, 2 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
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