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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AR AZ IC Presidente rel. dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2551/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO NAPOLI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MASSIMILIANO NAPOLI, elettivamente domiciliata in VIA M. STABILE, 85
90139 PALERMO presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARIA ANTONIETTA DIMAGLI e dell'avv. PAOLA POLACCHINI, elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO 24 MILANO presso i difensori
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
− Ritenere e dichiarare errata -e conseguentemente riformare-la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha riconosciuta illegittima la risoluzione dei contratti per cui è causa chiesta ex adverso, non essendoci stato, ad oggi, alcun inadempimento della Parte_1 nei confronti della che possa giustificare il decreto ingiuntivo Controparte_1
o comunque le domande in tal senso avanzate da quest'ultima -per tutti i motivi sopra esposti-
, statuendo, al contempo, che nessun inadempimento ad oggi si è verificato da parte della società n. 2551/2024 r.g.
appellante e statuendo, al contempo, la nullità parziale dei contratti di leasing sopra indicati, riconducendoli, di conseguenza, ad equità, ai sensi del num. 7 dell'art. 117 TUB.
Ai fini istruttori, laddove ritenuto opportuno, ammettere le istanze istruttorie tempestivamente formulate nella memoria ai sensi dell'art. 183 cpc VI co num 2del giudizio di primo grado, che qui di seguito si trascrivono, al fine di determinare:
1.La natura della locazione (se di godimento o di natura traslativa)
2.Il prezzo d'acquisto del bene
3.Le modalità di composizione di ciascun contratto con riferimento alla struttura finanziaria, indicando, per ognuno di essi, la quota di anticipo, il numero e l'entità dei canoni, la loro periodicità, la quota di riscatto, le spese iniziali e quelle periodiche, gli eventuali costi assicurativi, distinguendo gli importi della locazione da quelli dovuti a titolo d'IVA.
4.Il tasso di leasing indicato in contratto evidenziando se sia conforme rispettivamente al Tasso
Annuo nominale (TAN) e/o al Tasso interno di rendimento (TIR/TAE) mediante l'utilizzo della formula di attualizzazione richiamata dalla Banca d'Italia, espressa in capitalizzazione annuale
A = C/(1 + TAN)1/m + C/(1 + TAN)2/m + … + C/(1+TAN)nxm/m dove 1/m, 2/m, ….nxm/m indicano il tempo in unità di anno e frazione, così che la determinazione della rata, prevede la cadenza frazionata nell'anno (1/4 = trimestre) ma il regime di capitalizzazione rimane annuale.
5.La indeterminatezza del tasso di mora pattuito in entrambi i contratti;
6.Il numero e la quantità di rate pagate, con l'indicazione della data di risoluzione per inadempimento;
7.Nel caso in cui dovesse essere riscontrata difformità tra il tasso leasing indicato in contratto con il TIR/TAE ottenuto, con aggravio a carico dell'utilizzatore, effettui il CTU la ricostruzione del contratto mediante applicazione dei tassi sostitutiviprevisti dall'art. 117 TUB co. 4 e 7 (c.d.
Tassi BOT minimi e massimi), applicando –ratione temporis -il tasso minimo a carico dell'utilizzatore.
8.Riepiloghi il CTU, in apposito prospetto, l'importo residuo indicato dal locatore e l'importo eventualmente dovuto per effetto della ricostruzione effettuata in base ai criteri testé indicati. Con Condannare l pagamento delle spese di lite CP_1 Controparte_1 del giudizio di primo grado e del presente giudizio con distrazione in favore degli avv.ti
SS LI ed CO LI i quali dichiarano di avere anticipato le spese e non aver percepito alcun compenso, ritenendo, altresì, non dovuti tutti gli importi per cui è condanna a titolo di spese legali nell'appellato provvedimento e posti a carico della Parte_1
Per l'Appellata Controparte_1
pagina 2 di 8 n. 2551/2024 r.g.
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE,
DICHIARARE INAMMISSIBILE l'impugnazione proposta da parte appellante per i motivi dedotti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE,
RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1940/2023 in data 24/01/2023, il Tribunale di Milano ha ingiunto a Parte_1 la restituzione in favore di dei beni strumentali oggetto
[...] Controparte_1 di n. 6 contratti di locazione finanziaria1 risolti di diritto per protratto inadempimento della conduttrice, nonché il pagamento della somma di € 62.208,09 per canoni scaduti e non pagati, oltre interessi convenzionali di mora, computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti ex art. 4
Condizioni Particolari di Contratto, e spese della procedura.
L'ingiunta ha proposto opposizione, con citazione notificata il 20.7.2023, eccependo preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., e contestando, nel merito, la sussistenza del proprio preteso inadempimento, attesa la nullità parziale dei contratti azionati in monitorio per asserita difformità del tasso leasing applicato (peraltro in contrasto con le prescrizioni della Banca d'Italia) rispetto a quello pattuito (TAN), da ciò derivando il proprio diritto alla restituzione della somma di € 50.249,31
(oltre interessi di mora) illegittimamente richiesta da controparte in virtù di errati conteggi eseguiti unilateralmente. Ha quindi insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in difetto di inadempimento, e per la declaratoria di parziale nullità dei contratti posti a fondamento dell'azione monitoria, con relativa riconduzione ad equità ex art. 117 co. 7 T.U.B.
L'opposta con il deposito di comparsa di costituzione, ha Controparte_1 insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione, e, in subordine, per la condanna di controparte al pagamento in proprio favore dell'importo di € 62.208,09 (oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti art. 4 condizioni particolari di contratto dalla data di scadenza dei singoli canoni sino al saldo) e alla riconsegna dei beni oggetto dei contratti di leasing. 1 n. 3522016 in data 1.2.2016, n. 3605970 in data 15.6.2016, n. 4131192 in data 5.9.2018, n. 4134693 in data 13.9.2018, n. 3870074 in data 27.9.2017, n. 4360211 in data 20.6.2019 pagina 3 di 8 n. 2551/2024 r.g.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., e senza svolgimento di attività istruttoria diversa dalle produzioni documentali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6626/2024 del 2.7.2024, ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 62.208,09, incrementata di interessi come richiesti, nonché alla riconsegna dei beni oggetto dei contratti inter partes, oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
9.142,00 per compensi, con rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva.
In particolare il Giudice di prime cure, dopo aver ritenuto che effettivamente il provvedimento monitorio fosse inefficace siccome notificato a distanza di oltre 60 giorni dalla relativa emissione, nel merito, quanto all'eccepita nullità dei contratti perché recanti ciascuno l'indicazione di un tasso leasing inferiore a quello effettivamente applicato, ha evidenziato che il tasso leasing, lungi dal configurarsi come un vero e proprio tasso in senso tecnico, assolve ad una peculiare funzione informativa e di trasparenza, quale indicatore del costo complessivo del contratto, e dunque la difformità tra detto tasso e il tasso effettivo non costituisce di per sé violazione dell'art. 117 T.U.B., ogniqualvolta (come nella specie, alla luce dell'art. 25 delle
Condizioni generali di contratto) il tasso leasing risulti comunque determinabile e l'utilizzatore sia posto “in grado di cogliere l'effettivo 'costo' dell'operazione”.
Avverso tale pronuncia, con atto notificato il 9.9.2024, ha proposto appello, Parte_1 affidato ad un unico motivo, con il quale ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive sviluppate in primo grado riguardo alla nullità parziale dei contratti di leasing, siccome contenenti l'indicazione del solo tasso T.A.N. e non anche del tasso di leasing, ai sensi dell'art. 117 TUB, con la conseguenza di doversi sostituire le relative clausole (nulle) con altre contemplanti l'applicabilità di interessi al tasso legale.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
costituendosi, ha evidenziato l'infondatezza del gravame Controparte_1 ed insistito per il relativo rigetto.
Alla prima udienza del 30.9.2025, il Consigliere Istruttore, a norma dell'art. 350bis c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni e, con contestuale assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, ha fissato l'odierna udienza collegiale per la discussione orale, in esito alla quale la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con lo sviluppo di un unico motivo, insiste nella tesi, che assume Parte_1 erroneamente disattesa dal Tribunale, di “nullità di tutti i contratti di leasing oggetto di giudizio
pagina 4 di 8 n. 2551/2024 r.g.
e, conseguentemente, del decreto ingiuntivo opposto”, per difformità del tasso leasing applicato rispetto al tasso contrattualmente pattuito (T.A.N.), con conseguente inesistenza di alcun inadempimento addebitabile a proprio carico e correlativo diritto ad ottenere in restituzione l'importo di € 50.249,31 illegittimamente ottenuto da De Lage Landen International B.V. –
Succursale di Milano sulla base di conteggi unilateralmente effettuati.
Si tratta di censure alle quali non è possibile prestare adesione.
Va sgombrato anzitutto il capo dalla possibilità di pervenire – come richiesto – ad una declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 1940/2023 del Tribunale di Milano oggetto di opposizione, essendo stato tale decreto revocato dal primo Giudice perché ritenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. ed essendo tale pronuncia divenuta irrevocabile in difetto di relativa impugnazione.
Per quanto invece concerne la lamentata difformità tra il tasso leasing in concreto applicato e quello contrattualmente pattuito, difformità che si assume lesiva del principio di trasparenza e determinatezza del costo disciplinato dall'articolo 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), e che
– al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice – dovrebbe quindi indurre ad affermare la nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, con correlativo ricalcolo del tasso applicato secondo i tassi sostitutivi legali, va osservato che la funzione della trasparenza, assurta al rango di valore meritevole di tutela per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto, poggia sull'assunto che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, sicché quest'ultimo può dirsi trasparente solo se corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti intelligibile e che consentano quindi di comprendere il costo totale del credito.
L'art. 117 T.U.B., in effetti, impone l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti, di fornirne una copia al cliente (comma 1) e di indicare in essi “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4).
La presenza di tali elementi (che consentono l'oggettiva determinabilità dei tassi applicati al rapporto) consente non solo di escludere l'eventuale invalidità del contratto, ma anche la indeterminatezza delle condizioni contrattuali, segnatamente per quanto concerne il c.d. tasso leasing, di cui nella specie si controverte.
Occorre anche considerare che il canone pattuito con il contratto di locazione finanziaria ha natura composita ed assolve ad ulteriori funzioni, oltre a quella di finanziamento: in particolare, ad una funzione traslativa, correlata alla previsione di un diritto di opzione relativo all'acquisto pagina 5 di 8 n. 2551/2024 r.g.
della proprietà del bene alla scadenza del rapporto, e ad una funzione di godimento (oggi posta in evidenza dall'art. 1, comma 136, l. n. 124/2017), che si ricollega alla messa a disposizione del bene.
Il canone di locazione nel leasing, dunque, non è finalizzato unicamente a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale ed è significativo che la Banca d'Italia, con provvedimento del 29.07.09, ribadendo quanto già espresso con la Circolare n. 229 del
21/4/1999, nell'aggiornamento del 25/7/2003, abbia provveduto a chiarire che “Per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Se ne deduce che a venire in rilievo, nelle operazioni in parola, non è un tasso di interesse in senso stretto, ma un indicatore del costo complessivo dell'operazione dotato di funzione essenzialmente informativa, con la conseguenza che l'eventuale difformità tra il tasso leasing e il tasso effettivo non integra una violazione dell'art. 117 T.U.B., a condizione che il tasso leasing sia comunque oggettivamente determinabile, anche tramite un calcolo matematico, sulla base degli altri elementi contrattuali, come il capitale, la durata del rapporto, l'importo dei canoni e il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto dei beni, risultando la trasparenza garantita quando vi sia comunque per l'utilizzatore la possibilità di ricostruire il costo totale dell'operazione.
Elaborando tali concetti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha provveduto a chiarire che la discordanza tra il tasso (espresso su base annua) e il tasso in concreto praticato, dipendente dal pagamento anticipato degli interessi con cadenza inferiore all'anno, non determina l'applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale, posto che il tasso e la cadenza infrannuale delle rate sono espressamente indicati in contratto.
Più specificatamente, “la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, 7° comma TUB;
in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing
(che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, … il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione …” (v.
Cass. n. 12889/2021).
pagina 6 di 8 n. 2551/2024 r.g.
Nei contratti di leasing per cui si controverte risultano analiticamente riportati, in maniera chiara e con modalità suscettibili di immediata percezione e comprensione, il valore complessivo dell'operazione, la sua durata espressa in mesi, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse (distinguendo l'importo del primo canone da quello dei canoni successivi), nonché le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese e costi applicati (v. contratti in fasc. appellata), elementi che consentono l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto (v. Cass. n.
12889/2021 cit., nonché Cass. n. 28824 /2023, confermata da Cass. n. 2953/2024 e Cass. n.
29530/2025, la quale, nel confermare la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, in cui erano indicate in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la specificazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi, ha affermato che anche “la mancata indicazione, nel contratto, del
"tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”).
È solo il caso di aggiungere che la dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe al più legittimare una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato alla relativa conclusione proprio sulla base dell'erroneo convincimento maturato al riguardo (Cass. n. 12889/2021).
Nel caso in esame, tuttavia, non vi è alcuna domanda avanzata in tal senso dall'odierna appellante.
Deve dunque concludersi che il contenuto dei contratti oggetto di causa soddisfa pienamente le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 T.U.B., in quanto l'utilizzatrice
è stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione Parte_1
l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento, dunque, delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 T.U.B. e correlativa inoperatività della sanzione di cui al comma 7° di tale norma (onde l'irrilevanza anche di una eventuale C.T.U.).
pagina 7 di 8 n. 2551/2024 r.g.
Correttamente è stata fatta applicazione di tali princìpi da parte del Giudice di prime cure, con la conseguenza che l'appello – siccome anticipato – dev'essere respinto e la sentenza n.
6626/2024 del Tribunale di Milano, oggetto dello stesso, integralmente confermata.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata alla rifusione in favore di controparte delle spese del presente gravame, che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000), vengono liquidate in base ai parametri medi previsti dal D.M. n.
147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e in base ai parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, dato il modesto impegno defensionale resosi per essa necessario nel presente grado.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6626/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 2.7.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate, ex D.M. n. 147/2022,
[...] nell'importo di € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.103,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
23.10.2025
Il Presidente est.
AR AZ IC
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AR AZ IC Presidente rel. dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2551/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO NAPOLI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MASSIMILIANO NAPOLI, elettivamente domiciliata in VIA M. STABILE, 85
90139 PALERMO presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARIA ANTONIETTA DIMAGLI e dell'avv. PAOLA POLACCHINI, elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO 24 MILANO presso i difensori
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
− Ritenere e dichiarare errata -e conseguentemente riformare-la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha riconosciuta illegittima la risoluzione dei contratti per cui è causa chiesta ex adverso, non essendoci stato, ad oggi, alcun inadempimento della Parte_1 nei confronti della che possa giustificare il decreto ingiuntivo Controparte_1
o comunque le domande in tal senso avanzate da quest'ultima -per tutti i motivi sopra esposti-
, statuendo, al contempo, che nessun inadempimento ad oggi si è verificato da parte della società n. 2551/2024 r.g.
appellante e statuendo, al contempo, la nullità parziale dei contratti di leasing sopra indicati, riconducendoli, di conseguenza, ad equità, ai sensi del num. 7 dell'art. 117 TUB.
Ai fini istruttori, laddove ritenuto opportuno, ammettere le istanze istruttorie tempestivamente formulate nella memoria ai sensi dell'art. 183 cpc VI co num 2del giudizio di primo grado, che qui di seguito si trascrivono, al fine di determinare:
1.La natura della locazione (se di godimento o di natura traslativa)
2.Il prezzo d'acquisto del bene
3.Le modalità di composizione di ciascun contratto con riferimento alla struttura finanziaria, indicando, per ognuno di essi, la quota di anticipo, il numero e l'entità dei canoni, la loro periodicità, la quota di riscatto, le spese iniziali e quelle periodiche, gli eventuali costi assicurativi, distinguendo gli importi della locazione da quelli dovuti a titolo d'IVA.
4.Il tasso di leasing indicato in contratto evidenziando se sia conforme rispettivamente al Tasso
Annuo nominale (TAN) e/o al Tasso interno di rendimento (TIR/TAE) mediante l'utilizzo della formula di attualizzazione richiamata dalla Banca d'Italia, espressa in capitalizzazione annuale
A = C/(1 + TAN)1/m + C/(1 + TAN)2/m + … + C/(1+TAN)nxm/m dove 1/m, 2/m, ….nxm/m indicano il tempo in unità di anno e frazione, così che la determinazione della rata, prevede la cadenza frazionata nell'anno (1/4 = trimestre) ma il regime di capitalizzazione rimane annuale.
5.La indeterminatezza del tasso di mora pattuito in entrambi i contratti;
6.Il numero e la quantità di rate pagate, con l'indicazione della data di risoluzione per inadempimento;
7.Nel caso in cui dovesse essere riscontrata difformità tra il tasso leasing indicato in contratto con il TIR/TAE ottenuto, con aggravio a carico dell'utilizzatore, effettui il CTU la ricostruzione del contratto mediante applicazione dei tassi sostitutiviprevisti dall'art. 117 TUB co. 4 e 7 (c.d.
Tassi BOT minimi e massimi), applicando –ratione temporis -il tasso minimo a carico dell'utilizzatore.
8.Riepiloghi il CTU, in apposito prospetto, l'importo residuo indicato dal locatore e l'importo eventualmente dovuto per effetto della ricostruzione effettuata in base ai criteri testé indicati. Con Condannare l pagamento delle spese di lite CP_1 Controparte_1 del giudizio di primo grado e del presente giudizio con distrazione in favore degli avv.ti
SS LI ed CO LI i quali dichiarano di avere anticipato le spese e non aver percepito alcun compenso, ritenendo, altresì, non dovuti tutti gli importi per cui è condanna a titolo di spese legali nell'appellato provvedimento e posti a carico della Parte_1
Per l'Appellata Controparte_1
pagina 2 di 8 n. 2551/2024 r.g.
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE,
DICHIARARE INAMMISSIBILE l'impugnazione proposta da parte appellante per i motivi dedotti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE,
RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1940/2023 in data 24/01/2023, il Tribunale di Milano ha ingiunto a Parte_1 la restituzione in favore di dei beni strumentali oggetto
[...] Controparte_1 di n. 6 contratti di locazione finanziaria1 risolti di diritto per protratto inadempimento della conduttrice, nonché il pagamento della somma di € 62.208,09 per canoni scaduti e non pagati, oltre interessi convenzionali di mora, computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti ex art. 4
Condizioni Particolari di Contratto, e spese della procedura.
L'ingiunta ha proposto opposizione, con citazione notificata il 20.7.2023, eccependo preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., e contestando, nel merito, la sussistenza del proprio preteso inadempimento, attesa la nullità parziale dei contratti azionati in monitorio per asserita difformità del tasso leasing applicato (peraltro in contrasto con le prescrizioni della Banca d'Italia) rispetto a quello pattuito (TAN), da ciò derivando il proprio diritto alla restituzione della somma di € 50.249,31
(oltre interessi di mora) illegittimamente richiesta da controparte in virtù di errati conteggi eseguiti unilateralmente. Ha quindi insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in difetto di inadempimento, e per la declaratoria di parziale nullità dei contratti posti a fondamento dell'azione monitoria, con relativa riconduzione ad equità ex art. 117 co. 7 T.U.B.
L'opposta con il deposito di comparsa di costituzione, ha Controparte_1 insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione, e, in subordine, per la condanna di controparte al pagamento in proprio favore dell'importo di € 62.208,09 (oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti art. 4 condizioni particolari di contratto dalla data di scadenza dei singoli canoni sino al saldo) e alla riconsegna dei beni oggetto dei contratti di leasing. 1 n. 3522016 in data 1.2.2016, n. 3605970 in data 15.6.2016, n. 4131192 in data 5.9.2018, n. 4134693 in data 13.9.2018, n. 3870074 in data 27.9.2017, n. 4360211 in data 20.6.2019 pagina 3 di 8 n. 2551/2024 r.g.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., e senza svolgimento di attività istruttoria diversa dalle produzioni documentali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6626/2024 del 2.7.2024, ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 62.208,09, incrementata di interessi come richiesti, nonché alla riconsegna dei beni oggetto dei contratti inter partes, oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
9.142,00 per compensi, con rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva.
In particolare il Giudice di prime cure, dopo aver ritenuto che effettivamente il provvedimento monitorio fosse inefficace siccome notificato a distanza di oltre 60 giorni dalla relativa emissione, nel merito, quanto all'eccepita nullità dei contratti perché recanti ciascuno l'indicazione di un tasso leasing inferiore a quello effettivamente applicato, ha evidenziato che il tasso leasing, lungi dal configurarsi come un vero e proprio tasso in senso tecnico, assolve ad una peculiare funzione informativa e di trasparenza, quale indicatore del costo complessivo del contratto, e dunque la difformità tra detto tasso e il tasso effettivo non costituisce di per sé violazione dell'art. 117 T.U.B., ogniqualvolta (come nella specie, alla luce dell'art. 25 delle
Condizioni generali di contratto) il tasso leasing risulti comunque determinabile e l'utilizzatore sia posto “in grado di cogliere l'effettivo 'costo' dell'operazione”.
Avverso tale pronuncia, con atto notificato il 9.9.2024, ha proposto appello, Parte_1 affidato ad un unico motivo, con il quale ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive sviluppate in primo grado riguardo alla nullità parziale dei contratti di leasing, siccome contenenti l'indicazione del solo tasso T.A.N. e non anche del tasso di leasing, ai sensi dell'art. 117 TUB, con la conseguenza di doversi sostituire le relative clausole (nulle) con altre contemplanti l'applicabilità di interessi al tasso legale.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
costituendosi, ha evidenziato l'infondatezza del gravame Controparte_1 ed insistito per il relativo rigetto.
Alla prima udienza del 30.9.2025, il Consigliere Istruttore, a norma dell'art. 350bis c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni e, con contestuale assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, ha fissato l'odierna udienza collegiale per la discussione orale, in esito alla quale la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con lo sviluppo di un unico motivo, insiste nella tesi, che assume Parte_1 erroneamente disattesa dal Tribunale, di “nullità di tutti i contratti di leasing oggetto di giudizio
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e, conseguentemente, del decreto ingiuntivo opposto”, per difformità del tasso leasing applicato rispetto al tasso contrattualmente pattuito (T.A.N.), con conseguente inesistenza di alcun inadempimento addebitabile a proprio carico e correlativo diritto ad ottenere in restituzione l'importo di € 50.249,31 illegittimamente ottenuto da De Lage Landen International B.V. –
Succursale di Milano sulla base di conteggi unilateralmente effettuati.
Si tratta di censure alle quali non è possibile prestare adesione.
Va sgombrato anzitutto il capo dalla possibilità di pervenire – come richiesto – ad una declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 1940/2023 del Tribunale di Milano oggetto di opposizione, essendo stato tale decreto revocato dal primo Giudice perché ritenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. ed essendo tale pronuncia divenuta irrevocabile in difetto di relativa impugnazione.
Per quanto invece concerne la lamentata difformità tra il tasso leasing in concreto applicato e quello contrattualmente pattuito, difformità che si assume lesiva del principio di trasparenza e determinatezza del costo disciplinato dall'articolo 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), e che
– al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice – dovrebbe quindi indurre ad affermare la nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, con correlativo ricalcolo del tasso applicato secondo i tassi sostitutivi legali, va osservato che la funzione della trasparenza, assurta al rango di valore meritevole di tutela per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto, poggia sull'assunto che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, sicché quest'ultimo può dirsi trasparente solo se corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti intelligibile e che consentano quindi di comprendere il costo totale del credito.
L'art. 117 T.U.B., in effetti, impone l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti, di fornirne una copia al cliente (comma 1) e di indicare in essi “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4).
La presenza di tali elementi (che consentono l'oggettiva determinabilità dei tassi applicati al rapporto) consente non solo di escludere l'eventuale invalidità del contratto, ma anche la indeterminatezza delle condizioni contrattuali, segnatamente per quanto concerne il c.d. tasso leasing, di cui nella specie si controverte.
Occorre anche considerare che il canone pattuito con il contratto di locazione finanziaria ha natura composita ed assolve ad ulteriori funzioni, oltre a quella di finanziamento: in particolare, ad una funzione traslativa, correlata alla previsione di un diritto di opzione relativo all'acquisto pagina 5 di 8 n. 2551/2024 r.g.
della proprietà del bene alla scadenza del rapporto, e ad una funzione di godimento (oggi posta in evidenza dall'art. 1, comma 136, l. n. 124/2017), che si ricollega alla messa a disposizione del bene.
Il canone di locazione nel leasing, dunque, non è finalizzato unicamente a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale ed è significativo che la Banca d'Italia, con provvedimento del 29.07.09, ribadendo quanto già espresso con la Circolare n. 229 del
21/4/1999, nell'aggiornamento del 25/7/2003, abbia provveduto a chiarire che “Per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Se ne deduce che a venire in rilievo, nelle operazioni in parola, non è un tasso di interesse in senso stretto, ma un indicatore del costo complessivo dell'operazione dotato di funzione essenzialmente informativa, con la conseguenza che l'eventuale difformità tra il tasso leasing e il tasso effettivo non integra una violazione dell'art. 117 T.U.B., a condizione che il tasso leasing sia comunque oggettivamente determinabile, anche tramite un calcolo matematico, sulla base degli altri elementi contrattuali, come il capitale, la durata del rapporto, l'importo dei canoni e il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto dei beni, risultando la trasparenza garantita quando vi sia comunque per l'utilizzatore la possibilità di ricostruire il costo totale dell'operazione.
Elaborando tali concetti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha provveduto a chiarire che la discordanza tra il tasso (espresso su base annua) e il tasso in concreto praticato, dipendente dal pagamento anticipato degli interessi con cadenza inferiore all'anno, non determina l'applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale, posto che il tasso e la cadenza infrannuale delle rate sono espressamente indicati in contratto.
Più specificatamente, “la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, 7° comma TUB;
in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing
(che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, … il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione …” (v.
Cass. n. 12889/2021).
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Nei contratti di leasing per cui si controverte risultano analiticamente riportati, in maniera chiara e con modalità suscettibili di immediata percezione e comprensione, il valore complessivo dell'operazione, la sua durata espressa in mesi, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse (distinguendo l'importo del primo canone da quello dei canoni successivi), nonché le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese e costi applicati (v. contratti in fasc. appellata), elementi che consentono l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto (v. Cass. n.
12889/2021 cit., nonché Cass. n. 28824 /2023, confermata da Cass. n. 2953/2024 e Cass. n.
29530/2025, la quale, nel confermare la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, in cui erano indicate in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la specificazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi, ha affermato che anche “la mancata indicazione, nel contratto, del
"tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”).
È solo il caso di aggiungere che la dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe al più legittimare una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato alla relativa conclusione proprio sulla base dell'erroneo convincimento maturato al riguardo (Cass. n. 12889/2021).
Nel caso in esame, tuttavia, non vi è alcuna domanda avanzata in tal senso dall'odierna appellante.
Deve dunque concludersi che il contenuto dei contratti oggetto di causa soddisfa pienamente le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 T.U.B., in quanto l'utilizzatrice
è stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione Parte_1
l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento, dunque, delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 T.U.B. e correlativa inoperatività della sanzione di cui al comma 7° di tale norma (onde l'irrilevanza anche di una eventuale C.T.U.).
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Correttamente è stata fatta applicazione di tali princìpi da parte del Giudice di prime cure, con la conseguenza che l'appello – siccome anticipato – dev'essere respinto e la sentenza n.
6626/2024 del Tribunale di Milano, oggetto dello stesso, integralmente confermata.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata alla rifusione in favore di controparte delle spese del presente gravame, che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000), vengono liquidate in base ai parametri medi previsti dal D.M. n.
147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e in base ai parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, dato il modesto impegno defensionale resosi per essa necessario nel presente grado.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6626/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 2.7.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate, ex D.M. n. 147/2022,
[...] nell'importo di € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.103,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
23.10.2025
Il Presidente est.
AR AZ IC
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