Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 23 dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 23 dell'Accordo stesso.