CASS
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2024, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: C.L.P. SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A. A...101/4 i•O vtiet avverso il decreto del 06/07/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDR.A RECCHIONE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che chiedeva il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di Cassazione, confermava il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato l'istanza della società ricorrente di essere ammessa al controllo giudiziario volontario ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, d.lgs n. 159 del 2011. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che, con doglianze ribadite con memoria del 6 novembre 2011, deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 486 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/11/2023 2.1. violazione di legge (34-bis, comma 6, digs n. 159 del 2011): la motivazione sarebbe apparente in relazione al riconoscimento della cronica infiltrazione mafiosa dell'impresa ricorrente, ritenuta ostativa all'ammissione al controllo giudiziario volontario;
segnatamente: non sarebbe stato dato un adeguato riscontro alle doglianze proposte con l'atto d'appello e sarebbe stata illegittimamente valorizzata la parentela di FR Viale, amministratore della società, con CA SP, esponente apicale del clan dei Terraciano, senza indicare quali fosse le ragioni ostative alla ammissione al controllo giudiziario volontario;
2.1.1. Il collegio premette che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex alt. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, Sentenza n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme, Rv. 279982 - 01). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento impugnato offriva una articolata motivazione in ordine alle ragioni del rigetto, ritenendo che la società ricorrente fosse "cronicamente" ed "attualmente" infiltrata dalla mafia locale, il che ostava alla concessione del beneficio (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato). La motivazione contestata, contrariamente a quanto dedotto, non si configura affatto come apparente: la Corte di appello riteneva che l'agevolazione mafiosa emersa non fosse occasionale, ma cronica, essendosi espressa in molteplici modi, tra i quali la significativa assunzione presso la società ricorrente di EF FF esponente apicale del clan camorristico federato ai Terracciano;
veniva rilevato, altresì, che la società aveva acquisito un immobile in Prato, centro di convergenza di interessi comuni con il clan Terracciano. E che rispetto a tale quadro non appariva risolutiva la assoluzione di SP Anna, né tantomeno la restituzione dell'immobile, in sede di prevenzione, che non escludeva l'infiltrazione mafiosa della società (pag. 5 del provvedimento impugnato). 2.2. Violazione di legge: non sarebbe stata dimostrata la pericolosità sociale di CA SP, né la sua attualità; l'unica vicenda processuale citata come rilevante risalirebbe, infatti al 2007 e sarebbe occasionale, conclusa, e priva di proiezioni nel futuro. 2.2.1: La doglianza non è consentita in quanto non individua una violazione di legge, ma censura la motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava, con motivazione ineccepibile, la sussistenza della cronica infiltrazione mafiosa della società da parte del clan dei Terracciano resa evidente dall'azione di SP CA;
secondo la Corte l'infiltrazione era emersa chiaramente dalla prima informativa antimafia risalente al 30 2 luglio 2013.Ed era stata confermata dai decreti prefettizi del 2015 e del 2016 e dall'ordinanza del 27 luglio 2021. La valutazione effettuata dal Prefetto trovava conferma nel decreto del Tribunale oggetto dell'appello. Nel valutarne la legittimità la Corte di appello, oltre a rilevare la costanza ed attualità dell'infiltrazione mafiosa, effettuava un giudizio prognostico negativo sull'emendabilità di tale situazione, ritenendo impossibile il recupero aziendale con lo strumento del controllo giudiziario volontario. Si tratta di una valutazione coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione secondo cui la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il Tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.. (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senese s.p.a. Rv. 280.341 - 01) 2.3. Violazione di legge in ordine criteri per - individuare la stabile e duratura agevolazione camorristica: si deduceva che il rapporto con EF FF era cessato da oltre dieci anni, sicché non poteva essere posto fondamento del provvedimento reiettivo. 2.3.1. Anche questa doglianza censura la motivazione e non individua violazioni di legge, le uniche deducibili in sede di legittimità. La Corte d'appello richiamava i numerosi provvedimenti amministrativi le valutazioni del Tribunale in ordine all'attualità dell'infiltrazione mafiosa e alla prognosi negativa in ordine alla sua emendabilità, rilevando come l'infiltrazione ad opera del clan dei Terracciano fosse ancora attuale e pericolosa tenuto conto e non sarebbe smentita dagli elementi allegati dalla difesa (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato). 2.4.Violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) la reiezione non avrebbe tenuto conto delle indicazioni della Corte di legittimità contenute nella sentenza di annullamento. Sarebbe stata rivalutata la attualità dell'infiltrazione mafiosa che, invece, sarebbe stata già esclusa, con decisione non impugnata sul punto. 2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto nella sentenza di annullamento la Cassazione aveva individuato una violazione di legge nella omessa considerazione del «nucleo del gravame» delle doglianze difensive in ordine alla sussistenza ed all'attualità dell'infiltrazione mafiosa e nel rigetto della richiesta sulla base di una valutazione errata in diritto del presupposto ostativo alla concessione del controllo giudiziario volontario, ovvero la cronicità dell'infiltrazione, che implica la sua attualità. 3 Contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento impugnato ha rispettato in mandato rescindente ed ha offerto una puntuale giustificazione in ordine al presupposto ostativo, con motivazione che ha valorizzato la gravità e persistenza dell'infiltrazione, la sua attualità e ha giustificato la conseguente prognosi negativa in ordine alla sua emendabilità (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2023 L'estensore Il Pre dente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che chiedeva il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di Cassazione, confermava il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato l'istanza della società ricorrente di essere ammessa al controllo giudiziario volontario ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, d.lgs n. 159 del 2011. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che, con doglianze ribadite con memoria del 6 novembre 2011, deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 486 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/11/2023 2.1. violazione di legge (34-bis, comma 6, digs n. 159 del 2011): la motivazione sarebbe apparente in relazione al riconoscimento della cronica infiltrazione mafiosa dell'impresa ricorrente, ritenuta ostativa all'ammissione al controllo giudiziario volontario;
segnatamente: non sarebbe stato dato un adeguato riscontro alle doglianze proposte con l'atto d'appello e sarebbe stata illegittimamente valorizzata la parentela di FR Viale, amministratore della società, con CA SP, esponente apicale del clan dei Terraciano, senza indicare quali fosse le ragioni ostative alla ammissione al controllo giudiziario volontario;
2.1.1. Il collegio premette che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex alt. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, Sentenza n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme, Rv. 279982 - 01). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento impugnato offriva una articolata motivazione in ordine alle ragioni del rigetto, ritenendo che la società ricorrente fosse "cronicamente" ed "attualmente" infiltrata dalla mafia locale, il che ostava alla concessione del beneficio (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato). La motivazione contestata, contrariamente a quanto dedotto, non si configura affatto come apparente: la Corte di appello riteneva che l'agevolazione mafiosa emersa non fosse occasionale, ma cronica, essendosi espressa in molteplici modi, tra i quali la significativa assunzione presso la società ricorrente di EF FF esponente apicale del clan camorristico federato ai Terracciano;
veniva rilevato, altresì, che la società aveva acquisito un immobile in Prato, centro di convergenza di interessi comuni con il clan Terracciano. E che rispetto a tale quadro non appariva risolutiva la assoluzione di SP Anna, né tantomeno la restituzione dell'immobile, in sede di prevenzione, che non escludeva l'infiltrazione mafiosa della società (pag. 5 del provvedimento impugnato). 2.2. Violazione di legge: non sarebbe stata dimostrata la pericolosità sociale di CA SP, né la sua attualità; l'unica vicenda processuale citata come rilevante risalirebbe, infatti al 2007 e sarebbe occasionale, conclusa, e priva di proiezioni nel futuro. 2.2.1: La doglianza non è consentita in quanto non individua una violazione di legge, ma censura la motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava, con motivazione ineccepibile, la sussistenza della cronica infiltrazione mafiosa della società da parte del clan dei Terracciano resa evidente dall'azione di SP CA;
secondo la Corte l'infiltrazione era emersa chiaramente dalla prima informativa antimafia risalente al 30 2 luglio 2013.Ed era stata confermata dai decreti prefettizi del 2015 e del 2016 e dall'ordinanza del 27 luglio 2021. La valutazione effettuata dal Prefetto trovava conferma nel decreto del Tribunale oggetto dell'appello. Nel valutarne la legittimità la Corte di appello, oltre a rilevare la costanza ed attualità dell'infiltrazione mafiosa, effettuava un giudizio prognostico negativo sull'emendabilità di tale situazione, ritenendo impossibile il recupero aziendale con lo strumento del controllo giudiziario volontario. Si tratta di una valutazione coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione secondo cui la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il Tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.. (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senese s.p.a. Rv. 280.341 - 01) 2.3. Violazione di legge in ordine criteri per - individuare la stabile e duratura agevolazione camorristica: si deduceva che il rapporto con EF FF era cessato da oltre dieci anni, sicché non poteva essere posto fondamento del provvedimento reiettivo. 2.3.1. Anche questa doglianza censura la motivazione e non individua violazioni di legge, le uniche deducibili in sede di legittimità. La Corte d'appello richiamava i numerosi provvedimenti amministrativi le valutazioni del Tribunale in ordine all'attualità dell'infiltrazione mafiosa e alla prognosi negativa in ordine alla sua emendabilità, rilevando come l'infiltrazione ad opera del clan dei Terracciano fosse ancora attuale e pericolosa tenuto conto e non sarebbe smentita dagli elementi allegati dalla difesa (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato). 2.4.Violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) la reiezione non avrebbe tenuto conto delle indicazioni della Corte di legittimità contenute nella sentenza di annullamento. Sarebbe stata rivalutata la attualità dell'infiltrazione mafiosa che, invece, sarebbe stata già esclusa, con decisione non impugnata sul punto. 2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto nella sentenza di annullamento la Cassazione aveva individuato una violazione di legge nella omessa considerazione del «nucleo del gravame» delle doglianze difensive in ordine alla sussistenza ed all'attualità dell'infiltrazione mafiosa e nel rigetto della richiesta sulla base di una valutazione errata in diritto del presupposto ostativo alla concessione del controllo giudiziario volontario, ovvero la cronicità dell'infiltrazione, che implica la sua attualità. 3 Contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento impugnato ha rispettato in mandato rescindente ed ha offerto una puntuale giustificazione in ordine al presupposto ostativo, con motivazione che ha valorizzato la gravità e persistenza dell'infiltrazione, la sua attualità e ha giustificato la conseguente prognosi negativa in ordine alla sua emendabilità (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2023 L'estensore Il Pre dente